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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/07/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3085 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. COGONI MARCO, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente contro
, nata a [...], il [...], residente in [...]is TORINO Controparte_1
Convenuta contumace e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectiis, così decidere:
A) Dichiarare, anche con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in Senorbì, atto 13, parte 2, serie A anno 1974 contatto tra - Parte_1
, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione Controparte_1
della sentenza;
B) Accertare e dichiarare che entrambi i coniugi sono indipendenti economicamente e per l'effetto disporre che nessun assegno è dovuto.
C) in subordine stabilire che il corrisponda alla un assegno non superiore ai €100,00 Pt_1 CP_1
mensili o a quello in misura maggiore o minore che riterrà di giustizia.
D) Con il favore delle spese in caso di opposizione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/05/2024, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in data 06/07/1974 in Senorbì; che dall'unione Controparte_1
coniugale sono nati tre figli: , e , maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 Per_3
autosufficienti che vivono a Torino;
che con sentenza n. 548/2016 del Tribunale di Cagliari è stata pronunciata la separazione dei coniugi, che non vi è stata riconciliazione fra loro, ha chiesto pronunciarsi il divorzio.
Sentito il ricorrente, e disposta la rinnovazione della notificazione all'indirizzo di nuova residenza della convenuta, mutato successivamente all'instaurazione del giudizio, effettuato ritualmente l'incombente,
non costituita la parte convenuta, è stata dichiarata la sua contumacia.
Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulla domanda di divorzio.
La domanda è fondata.
Il ricorrente ha infatti provato, attraverso la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda i coniugi erano legalmente separati, e che dalla comparizione davanti al presidente in quella procedura alla data di introduzione del presente giudizio, erano trascorsi i termini di legge.
pagina 2 di 3 Deve quindi essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti, e così
definito il giudizio in assenza di ulteriori domande.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
, nato a [...] il [...], e , nata a [...]
[...] Controparte_1
(CA) il 22/02/1955, celebrato in SENORBI', in data 06/07/1974, iscritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di SENORBI', atto n. 13, parte II, serie a, anno 1974, ordinando al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
2. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 26/06/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
*Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Silvia Azzaro, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3085 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. COGONI MARCO, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente contro
, nata a [...], il [...], residente in [...]is TORINO Controparte_1
Convenuta contumace e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectiis, così decidere:
A) Dichiarare, anche con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in Senorbì, atto 13, parte 2, serie A anno 1974 contatto tra - Parte_1
, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione Controparte_1
della sentenza;
B) Accertare e dichiarare che entrambi i coniugi sono indipendenti economicamente e per l'effetto disporre che nessun assegno è dovuto.
C) in subordine stabilire che il corrisponda alla un assegno non superiore ai €100,00 Pt_1 CP_1
mensili o a quello in misura maggiore o minore che riterrà di giustizia.
D) Con il favore delle spese in caso di opposizione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/05/2024, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in data 06/07/1974 in Senorbì; che dall'unione Controparte_1
coniugale sono nati tre figli: , e , maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 Per_3
autosufficienti che vivono a Torino;
che con sentenza n. 548/2016 del Tribunale di Cagliari è stata pronunciata la separazione dei coniugi, che non vi è stata riconciliazione fra loro, ha chiesto pronunciarsi il divorzio.
Sentito il ricorrente, e disposta la rinnovazione della notificazione all'indirizzo di nuova residenza della convenuta, mutato successivamente all'instaurazione del giudizio, effettuato ritualmente l'incombente,
non costituita la parte convenuta, è stata dichiarata la sua contumacia.
Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulla domanda di divorzio.
La domanda è fondata.
Il ricorrente ha infatti provato, attraverso la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda i coniugi erano legalmente separati, e che dalla comparizione davanti al presidente in quella procedura alla data di introduzione del presente giudizio, erano trascorsi i termini di legge.
pagina 2 di 3 Deve quindi essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti, e così
definito il giudizio in assenza di ulteriori domande.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
, nato a [...] il [...], e , nata a [...]
[...] Controparte_1
(CA) il 22/02/1955, celebrato in SENORBI', in data 06/07/1974, iscritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di SENORBI', atto n. 13, parte II, serie a, anno 1974, ordinando al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
2. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 26/06/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
*Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Silvia Azzaro, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 3 di 3