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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 6617/2017 R.G.
T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Ebe Antonia A.M. Guerra;
Parte_1
- ATTORE -
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Giuseppe Nicola Sisto;
Controparte_1
- CONVENUTA – N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 26.03.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate dai procuratori nelle note scritte depositate il 21.03.2025 e 25.03.2025, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il P.M. rendeva parere favorevole con nota del 27.03.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.04.2017 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con CP_1 in Bari il 23.10.1999, dalla cui unione era nato il figlio in data 02.09.2001.
[...] Per_1 A fondamento della domanda l'attore deduceva che il Tribunale di Rimini, con decreto del 18.01.2007, non reclamato, aveva omologato la loro separazione alle condizioni concordate
(affidamento condiviso del figlio in favore di entrambi i genitori, suo collocamento presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno e temporaneo assegno di mantenimento muliebre nonché contributo materno al mantenimento del minore, oltre all'aggiornamento annuale Istat ed ai 2/3 delle spese straordinarie), successivamente modificate con decreto ex art. 710 c.p.c. emesso dal
Tribunale di Bari il 20.12.2011 (con aumento del contributo paterno al mantenimento della prole ad
€ 650,00 mensili, oltre ai 2/3 delle spese straordinarie); poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio. L'attore chiedeva confermarsi l'affido condiviso del figlio con suo collocamento presso l'abitazione materna nonché l'ammontare del contributo paterno al suo mantenimento (€ 650,00 mensili oltre ai 2/3 delle spese straordinarie) ed instava affinché venisse rideterminato il diritto di visita paterno e non fosse riconosciuto alcun assegno divorzile in favore della moglie. Si costituiva in giudizio la convenuta e, pur non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, domandava confermarsi l'affido condiviso del figlio con collocamento presso di lei, con nuova regolamentazione del diritto di visita paterno (così come richiesta da controparte), ponendosi tuttavia a carico dell' il contributo paterno al Pt_1 mantenimento della prole di complessivi € 750,00 mensili, oltre aggiornamento Istat ed alle spese straordinarie e, da ultimo, l'assegno divorzile muliebre di € 500,00 mensili. All'udienza di comparizione ex art. 4 L. n. 898/70 del 05.10.2017, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente riconosceva a decorrere da ottobre 2017 in favore della un assegno CP_1 divorzile di € 200,00 mensili, aumentava a decorrere da ottobre 2017 il contributo paterno al mantenimento del figlio ad € 750,00 mensili, il tutto oltre aggiornamento Istat e confermava le restanti statuizioni regolanti lo stato di separazione;
infine, nominava il G. I., dinanzi al quale rimetteva le parti. La citata ordinanza presidenziale veniva confermata dalla Corte d'Appello di Bari con rigetto del reclamo interposto dall' (cfr. ordinanza depositata in data 08.04.2019, in atti). Pt_1
Depositate le memorie integrative e quelle istruttorie, veniva emessa la sentenza parziale sullo status
n. 1792/2019 in data 16.04.2019 e con contestuale ordinanza veniva disposto il prosieguo della causa. All'udienza figurata del 26.03.2025 i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate nella convenzione del 18.03.2025, che depositavano telematicamente.
Il P.M. rendeva parere favorevole con nota del 27.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emessa la sentenza parziale dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno convenuto di definire le questioni personali ed economiche tra loro pendenti rassegnando conclusioni congiunte, come da convenzione del 18.03.2025, che hanno chiesto al Tribunale di riconoscere come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti. Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, inammissibile essendo che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello camerale.
Alla luce di tali considerazioni, la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti in sede di convenzione del 18.03.2025, conforme a legge.
Le spese processuali vanno integralmente compensate in ragione delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta con ricorso depositato il 12.04.2017 da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. dispone che i rapporti personali ed economici tra le parti siano regolati secondo le conclusioni congiunte rassegnate nella convenzione divorzile del 18.03.2025;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 1 aprile 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 6617/2017 R.G.
T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Ebe Antonia A.M. Guerra;
Parte_1
- ATTORE -
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Giuseppe Nicola Sisto;
Controparte_1
- CONVENUTA – N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 26.03.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate dai procuratori nelle note scritte depositate il 21.03.2025 e 25.03.2025, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il P.M. rendeva parere favorevole con nota del 27.03.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.04.2017 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con CP_1 in Bari il 23.10.1999, dalla cui unione era nato il figlio in data 02.09.2001.
[...] Per_1 A fondamento della domanda l'attore deduceva che il Tribunale di Rimini, con decreto del 18.01.2007, non reclamato, aveva omologato la loro separazione alle condizioni concordate
(affidamento condiviso del figlio in favore di entrambi i genitori, suo collocamento presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno e temporaneo assegno di mantenimento muliebre nonché contributo materno al mantenimento del minore, oltre all'aggiornamento annuale Istat ed ai 2/3 delle spese straordinarie), successivamente modificate con decreto ex art. 710 c.p.c. emesso dal
Tribunale di Bari il 20.12.2011 (con aumento del contributo paterno al mantenimento della prole ad
€ 650,00 mensili, oltre ai 2/3 delle spese straordinarie); poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio. L'attore chiedeva confermarsi l'affido condiviso del figlio con suo collocamento presso l'abitazione materna nonché l'ammontare del contributo paterno al suo mantenimento (€ 650,00 mensili oltre ai 2/3 delle spese straordinarie) ed instava affinché venisse rideterminato il diritto di visita paterno e non fosse riconosciuto alcun assegno divorzile in favore della moglie. Si costituiva in giudizio la convenuta e, pur non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, domandava confermarsi l'affido condiviso del figlio con collocamento presso di lei, con nuova regolamentazione del diritto di visita paterno (così come richiesta da controparte), ponendosi tuttavia a carico dell' il contributo paterno al Pt_1 mantenimento della prole di complessivi € 750,00 mensili, oltre aggiornamento Istat ed alle spese straordinarie e, da ultimo, l'assegno divorzile muliebre di € 500,00 mensili. All'udienza di comparizione ex art. 4 L. n. 898/70 del 05.10.2017, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente riconosceva a decorrere da ottobre 2017 in favore della un assegno CP_1 divorzile di € 200,00 mensili, aumentava a decorrere da ottobre 2017 il contributo paterno al mantenimento del figlio ad € 750,00 mensili, il tutto oltre aggiornamento Istat e confermava le restanti statuizioni regolanti lo stato di separazione;
infine, nominava il G. I., dinanzi al quale rimetteva le parti. La citata ordinanza presidenziale veniva confermata dalla Corte d'Appello di Bari con rigetto del reclamo interposto dall' (cfr. ordinanza depositata in data 08.04.2019, in atti). Pt_1
Depositate le memorie integrative e quelle istruttorie, veniva emessa la sentenza parziale sullo status
n. 1792/2019 in data 16.04.2019 e con contestuale ordinanza veniva disposto il prosieguo della causa. All'udienza figurata del 26.03.2025 i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate nella convenzione del 18.03.2025, che depositavano telematicamente.
Il P.M. rendeva parere favorevole con nota del 27.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emessa la sentenza parziale dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno convenuto di definire le questioni personali ed economiche tra loro pendenti rassegnando conclusioni congiunte, come da convenzione del 18.03.2025, che hanno chiesto al Tribunale di riconoscere come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti. Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, inammissibile essendo che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello camerale.
Alla luce di tali considerazioni, la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti in sede di convenzione del 18.03.2025, conforme a legge.
Le spese processuali vanno integralmente compensate in ragione delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta con ricorso depositato il 12.04.2017 da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. dispone che i rapporti personali ed economici tra le parti siano regolati secondo le conclusioni congiunte rassegnate nella convenzione divorzile del 18.03.2025;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 1 aprile 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato