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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 3752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3752 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 12 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 524 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025
TRA
IACOVITTI VERONICA, con gli Avv.ti Damaso TU e AN Di EL
Appellante
E
, con l'Avv. Alessia Controparte_1
Faddili
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 8929/2024 pubblicata il 16.9.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “ACCERTATA E DICHIARATA l'illegittimità della compensazione delle spese di lite da parte del Giudice di primo grado, ACCERTARE E DICHIARARE che la misura della liquidazione delle spese del giudizio di primo grado è di euro 3.504,15 ovvero la diversa somma che risulterà equa e di giustizia e, di conseguenza, CONDANNARE
l' al pagamento delle spese di lite di primo grado pari ad euro 3.504,15, ovvero la CP_1 diversa somma che risulterà equa e di giustizia, oltre alle spese generali (15%), C.P.A. ed
1 I.V.A., come per legge, con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari.”; per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita decidere come per legge in ordine allo spiegato gravame e compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Spese compensate.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.2.2024, VE VI aveva richiesto la liquidazione in proprio favore dell'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge n. 118/1971 dalla domanda amministrativa del 1.7.2022 rimasta senza esito.
Nell'imminenza dell'udienza fissata per il 11.9.2024, con memoria del 4.9.2024 si era costituito l' evidenziando di avere liquidato la prestazione il 2.4.2024, come comunicato CP_1 il 14.3.2024.
La ricorrente aveva replicato di non avere mai ricevuto tale comunicazione, concordava con l' che la materia del contendere era cessata ma insisteva per la liquidazione in CP_1 proprio favore delle spese di lite.
Il Tribunale di Roma ha dichiarato cessata la materia del contendere e, quanto alla regolazione delle spese di lite, ha così statuito: “quanto alle spese di lite, secondo le regole della c.d. soccombenza virtuale, le stesse, liquidate come da dispositivo, vanno compensate per un quarto e condannato l' al pagamento dei residui tre quarti per il fatto che il CP_1 medesimo risulta avere provveduto a soddisfare le pretese di parte ricorrente subito dopo l'instaurazione del presente giudizio anche se successivamente alla scadenza del termine spettantegli per il pagamento a decorrere dal riconoscimento del diritto in via amministrativa”.
Le spese sono state liquidate nel dispositivo in euro 1200,00 per l'intero, oltre spese generali e accessori.
Avverso tale ultima statuizione è insorta la VI, contestando sia la compensazione parziale sia la liquidazione del quantum in misura inferiore ai minimi tariffari. Resiste
l' . CP_1
All'odierna udienza, alla presenza dei difensori delle parti, che si sono riportati alle conclusioni di cui agli atti introduttivi trascritte in epigrafe, la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
VE VI, in sintesi, sostiene che sia erroneo, contraddittorio, ingiusto e lesivo dei propri diritti il capo della sentenza di regolazione delle spese di lite, dal momento che il
Tribunale ha riconosciuto che l' non ha liquidato la prestazione nei termini di legge di CP_1
120 giorni (dall'omologa notificata il 6.10.2023) senza giustificato motivo e dunque la prestazione non sarebbe stata ottenuta se non proponendo il ricorso giudiziario;
censura altresì la misura delle spese riconosciute in quanto inferiori al minimo tariffario, che l'appellante individua nella maggiore somma (per l'intero) di euro 2.695,60, dovendosi ricomprendere anche la fase istruttoria;
importo da incrementare, poi, fino a un terzo ex art. 4, comma ottavo, del D.M. n. 55/2014 poiché le difese della parte vittoriosa erano manifestamente fondate, fino a giungere ad euro 3.504,15.
Replica l' che la liquidazione delle spese di lite è operata autonomamente dal CP_1
Tribunale senza contraddittorio e che nella specie essa è congruamente motivata, dovendosi in particolare ritenere possibile derogare, motivatamente, ai minimi tariffari in cause semplici e seriali;
che inoltre non si è svolta alcuna fase istruttoria né è dovuto l'aumento di un terzo che postula che la parte poi risultata soccombente abbia immotivatamente resistito.
2.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
La sentenza del Giudice di prime cure, considerato che la parte ricorrente è stata integralmente vittoriosa, ha errato, in sede di applicazione del c.d. principio di soccombenza virtuale, nel compensare sia pure parzialmente le spese;
infatti, gli oneri processuali avrebbero dovuto essere unicamente e totalmente a carico del soccombente secondo il principio stabilito dall'art. 91 c.p.c.
L' ha provveduto al pagamento della corretta prestazione oltre il termine di legge di CP_1
120 giorni successivi all'invio di ogni informazione utile per la liquidazione e ciò è stato causalmente determinante nella necessità di ricorrere al giudice.
Non sussistono nemmeno i presupposti dell'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite e nemmeno la fattispecie può rientrare fra le ipotesi non codificate di “gravi ed eccezionali ragioni” consentite dalla sentenza additiva di illegittimità costituzionale n.
77/2018.
Recita, invero, l'art. 92 c.p.c.: “1. Il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte
3 vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte.
2. Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
3. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.”.
Come è noto, poi, la Corte Costituzionale, con sentenza 7 marzo - 19 aprile 2018, n. 77 (in
G.U. 1ª s.s. 26/04/2018, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
La Suprema Corte ha poi specificato i requisiti delle citate “gravi ed eccezionali ragioni” con la sentenza n. 23059/2018: “in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni" richieste per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", non sono determinabili "a priori" ma devono essere specificate in via interpretativa dal giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche”.
La giurisprudenza ha sì individuato alcune ipotesi in cui è possibile individuare le “gravi ed eccezionali ragioni” da sottendere ad un provvedimento di compensazione delle spese di lite, quali la mancata opposizione alla domanda, oggettive difficoltà degli accertamenti in fatto (idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti), una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali (ipotesi passate in rassegna da Cass. I civile, 15712/2019): ma sono casi, come si vede, del tutto eterogenei rispetto alla fattispecie all'esame.
Tale essendo la cornice della decisione, si rileva che alcuna delle ipotesi positivamente normate di compensabilità delle spese di lite ricorre nel caso di specie.
4 Pertanto, le spese di lite del primo grado andavano poste tutte a carico di tenendo CP_1 conto del ritardo nel provvedere.
3.
L'importo liquidato dal giudice, poi, è inferiore al minimo tariffario previsto per le cause comprese nello scaglione fra 5.001,00 e 26.000,00 euro.
È noto che la giurisprudenza di legittimità si è a lungo divisa in merito alla possibilità per il giudice di derogare, comunque motivatamente, ai minimi tariffari.
Ed allora, in primo luogo deve ricordarsi che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura
(Cass., ord., 10/05/2019, n. 12537).
Tale ultima decisione riguarda, però, fattispecie anteriore all'entrata in vigore del D.M. n.
37/2018; dopo l'entrata in vigore del D.M. del 2018, i minimi tariffari devono ritenersi del tutto inderogabili a prescindere dalla motivazione addotta.
Appare opportuno, anche in relazione ad alcuni – non univoci - precedenti di questa Corte, riferirsi infatti ai principi da ultimo dettati da Cass. n. 9815/2023 che, valutando una fattispecie soggetta al D.M. del 2018, così ha motivato la sopravvenuta inderogabilità dei minimi tariffari: “Il ricorso pone il problema della derogabilità dei valori tabellari minimi fissati per ciascuna fase processuale dal nuovo testo del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma
1, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, che ora dispone che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento. Il D.L. 247 del 2012, art. 13, comma 6, rimette, com'è noto, ad un apposito decreto del
Ministero della Giustizia, l'aggiornamento con cadenza biennale dei parametri medi, provvedimento da adottare d'intesa con in Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'art. 1, comma 3, precisando che i nuovi parametri "si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei
5 casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge". La novellata previsione dell'art. 4, comma 1 è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Sulla scorta di tale ultimo elemento testuale e alla luce del ritenuto carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, questa
Corte era giunta a sostenere che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass.
28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021; Cass. 10343/2020). A tale approdo interpretativo, tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. n. 55 del 2014, non può darsi continuità anche per quelli sottoposti al regime introdotto dal D.M. n. 37 del 2018: non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso - o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. La suddetta ratio legis è esplicitamente evidenziata nel parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703-
2017 del 27 dicembre 2017, che aveva giudicato inadeguato, rispetto al dichiarato scopo di
"limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare, l'utilizzo di una formula normativa suscettibile di avallare "approdi interpretativi in merito all'applicazione della locuzione "di regola" anche alle riduzioni percentuali dei valori parametrici di base, mentre tale possibilità doveva più incisivamente essere limitati agli incrementi dei parametri e non alla riduzione". L'attuale previsione è quindi volta proprio a specificare "con maggiore chiarezza l'inderogabilità delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base da parte degli organi giudicanti, e ciò anche in considerazione del fatto che il L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 7 prevede fra i criteri cui si deve attenere l'Amministrazione quello della
6 "trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali". Tale intento normativo traspare dalla dichiarata rispondenza - per esplicita valutazione normativa - dei parametri tabellari introdotti ex novo ai requisiti cui devono rispondere le liquidazioni ricadenti nell'ambito applicativo della L. 247 del 2012, art. 13 bis, introdotto dal D.L. 16 ottobre 2017, convertito nella L. 4 dicembre 2017, e poi modificata dalla L. 27 dicembre
2017, n. 205. La disposizione precisa che il compenso, nei rapporti regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività professionali in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, si considera equo quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e
"conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'art. 13, comma 6". Ai medesimi parametri deve far riferimento il giudice per porre rimedio alla vessatorietà delle clausole a norma dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 13, ipotesi in cui una volta accertata, la non equità del compenso, la successiva quantificazione va effettuata proprio mediante l'impiego dei parametri tabellari per superare l'originario squilibrio dell'accordo (art. 13, comma 10). La previsione di minimi tabellari in tema di compensi professionali non si pone in contrasto con la disciplina Euro-unitaria in tema di tutela della concorrenza, accesso al mercato, restrizioni alla libera prestazione dei servizi (art. 101, paragrafo 1, TFUE): l'ammissibilità della previsione di tariffe professionali inderogabili era stata già affermata dalla Corte di Giustizia (sentenza 19.2.2000, cause C-35 del 1999) ed
è stata ripetutamente confermata anche per altri settori sempre che le tariffe siano fissate da un organismo pubblico nel rispetto dei criteri di interesse pubblico definiti dalla legge (ma la disciplina può comunque rivestire natura statale quando i membri dell'organizzazione di categoria siano esperti indipendenti dagli operatori economici interessati e siano tenuti dalla legge a fissare le tariffe prendendo in considerazione non solo gli interessi delle imprese o delle associazioni di imprese nel settore che li ha designati, ma anche l'interesse generale e gli interessi delle imprese degli altri settori o degli utenti dei servizi di cui trattasi: Corte di giustizia 427/2017; Corte di Giustizia UE 5.12.2006 C- 94/2004 e C- 202/2004; in tema di tariffe in settore dei trasporti: Corte di giustizia 9.9.2004 C-184/02 e C- 223/2002). Sono giudicate ammissibili eventuali restrizioni della concorrenza se circoscritte a quanto necessario al conseguimento di obiettivi legittimi (Corte di giustizia 427 del 2017), come pure una normativa nazionale volta a fissare una minore percentuale di riduzione (pari al
12%) rispetto a quella (pari al 50%) prevista dall'art. 4 (12%), anche se i giudici nazionali si
7 limitino a verificare la rigorosa applicazione, senza essere in grado, in circostanze eccezionali, di derogare ai limiti fissati da tale tariffa, ciò in relazione all'art. l'art. 101 TFUE, in combinato disposto con l'art. 4, paragrafo 3, TUE (Corte di giustizia 8.12.2016, C-
532/2015 e 538/2015). Ha da ultimo precisato la Corte di Giustizia (cfr. sentenza 427/2017) che "l'art. 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'art. 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consenta all'avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d'importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un'organizzazione di categoria dell'ordine , a pena di CP_2 procedimento disciplinare a carico dell'avvocato medesimo, e, dall'altro, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d'importo inferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell'art. 101, paragrafo 1,
TFUE, ma che spetta comunque al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità applicative, risponda effettivamente ad obiettivi legittimi e se le restrizioni così stabilite siano limitate a quanto necessario per garantire l'attuazione di tali legittimi obiettivi". Va evidenziato, al riguardo, che i nuovi parametri risultano predisposti dal CNF ma adottati dal giustizia, previo parere del Consiglio di Stato e Controparte_3 pertanto da un organo statale per scopi di interesse generale correlati all'esigenza di garantire la trasparenza e l'unitarietà nella determinazione dei compensi professionali.
Tali parametri non appaiono discriminatori, avendo portata generale (ex art. 15, comma 2, lettera g) Direttiva 2006/123/CE; Corte di giustizia 4.7.2019 C- 377/2017) ed inoltre l'intervento normativo lascia impregiudicata la possibilità che le parti stabiliscano un compenso inferiore a quello risultante dalla massima riduzione prevista, per cui l'introduzione dei minimi finisce per incidere in misura non sproporzionata sulle dinamiche concorrenziali tra professionisti. I nuovi criteri rispondono inoltre all'interesse generale di introdurre una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello della prestazione adeguato nell'interesse del cliente, secondo un principio ed esigenze comuni ad altri settori professionali (cfr. Corte di giustizia UE 4.7.2019 C-377/17, in tema di tariffe per gli architetti e gli ingegneri), assicurando standard di diligenza appropriati alla natura e al decoro delle attività svolte.”.
Nel medesimo senso la sentenza di questa Corte n. 3619/2022 che specifica: “La nuova formulazione mantiene l'inciso “di regola” solo in relazione all'aumento del valore, vincolando così il giudice al rispetto del limite del 50% per la diminuzione dei compensi nella liquidazione delle spese di lite.”.
8 3.
Dovendo dunque individuare il giusto importo delle spese di lite da porre a carico dell' , non essendo stata espletata attività istruttoria, nulla avrebbe potuto essere CP_1 riconosciuto per la fase “istruttoria e/o trattazione”; che lo scaglione di riferimento si attesta tra 5.200,00 e 26.000,00 euro;
che la controversia era di semplice trattazione.
Pertanto, la liquidazione di un valore vicino al minimo dello scaglione di riferimento, alla luce delle superiori considerazioni, è pienamente conforme ai criteri di legge.
Va infatti escluso che, come invece allega l'appellante, possa riconoscersi alcunché per la fase di “trattazione/istruzione della controversia”. Invero, la controversia è stata definita in unica udienza e le istanze istruttorie sono frutto di una evidente superfetazione difensiva.
Se, infatti, non solo alla luce delle difese dell' , il ricorso era manifestamente fondato CP_1
(come sostiene la stessa appellante che per questo vorrebbe una liquidazione maggiorata),
l'istanza istruttoria formulata nel ricorso (in particolare l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell' ) era evidentemente superflua, fuori fuoco e inconferente. Non basta CP_1 inserire tralatiziamente una istanza siffatta per vedersi riconoscere il compenso per la fase di istruttoria/trattazione.
Per quanto poi attiene all'aumento di cui all'art. 4, comma ottavo, del D.M. n. 55/2014, esso prevede che “il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”: e dunque palesemente attribuisce una facoltà e non un obbligo al decidente. Nella specie, l'appellante non censura specificamente l'omesso esercizio di tale facoltà, che certamente non va esercitata regolarmente, bensì appunto in casi particolari nei quali il soccombente abbia immotivatamente e colposamente resistito a una domanda palesemente fondata, il che non è avvenuto nel caso di specie.
Invero, come statuito da questa Corte con la sentenza n. 3413/2025, tale maggiorazione può riconoscersi ove l'attività difensiva abbia avuto un ruolo cardine nell'esito della lite
(Cass. Sez. II, Ord. n. 26520/2023), così rendendone più spedita la definizione. Attesa, dunque, la ratio della previsione, chiaramente premiale rispetto alla necessità avvertita dal legislatore di smaltimento del contenzioso e del contenimento dei tempi dei processi, nel caso di specie non può ritenersi che l'esito del giudizio sia stato agevolato dalla natura delle difese svolte da parte ricorrente, essendo lo stesso conseguenza della mancata corresponsione, da parte dell' , del beneficio invocato nonostante la sussistenza dei requisiti di legge. CP_1
9 Le spese di lite del primo grado, pertanto e conclusivamente, liquidate nella maggiore somma in euro 1.865,00 (comprensiva dell'importo già liquidato) oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, vanno interamente attribuite agli
Avvocati Damaso TU e AN Di EL per fattane anticipazione.
4.
Le spese processuali del presente grado, infine, seguono la soccombenza e vengono liquidate, nella misura indicata nel dispositivo (tenuto conto del valore della controversia nel presente grado determinata dalla differenza fra importo liquidato previa compensazione parziale – 900 euro - e minimo tariffario per l'intero – 1865 euro), di nuovo con il beneficio della distrazione in favore del procuratore dell'appellante; sempre da distrarsi in favore degli
Avvocati Damaso TU e AN Di EL per fattane anticipazione.
Ed invero “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado” (vedi da ultimo Cass. 5/03/2020 n. 6345); determinazione che, a sua volta, viene operata secondo i minimi tariffari – ma non inferiore ad essi - in ragione della semplicità della fattispecie.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 13.3.2025 da
VI VE avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 8929/2024 pubblicata il 16.9.2024 nei confronti dell' , così provvede: CP_1
- In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, condanna l' , al pagamento integrale – in favore degli CP_1
Avvocati antistatarii Damaso TU e AN Di EL - delle spese processuali del primo grado di giudizio, liquidate nella maggiore somma in euro 1.865,00 (comprensiva dell'importo già liquidato) oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
- Condanna, altresì, l' al pagamento – in favore degli Avvocati antistatarii Damaso CP_1
TU e AN Di EL - delle spese processuali del presente grado di giudizio,
10 liquidate in complessivi euro 250,00, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 12.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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