Sentenza 22 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 22/04/2022, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/04/2022
N. 00641/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01594/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1594 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentati e difesi dall’avvocato Claudia Valentini, la quale agisce anche in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’esecuzione
della sentenza -OMISSIS- del Tribunale di Lecce resa nel procedimento -OMISSIS- R.G. in data 13.3.2020 e depositata in pari data, munita di formula esecutiva nell’interesse della parte in data 10.2.2021 ed in tale forma notificata al Ministero della Salute in Roma in data 12.3.2021, nonché munita di formula esecutiva nell’interesse del procuratore distrattario in data 10.2.2021 ed in tale forma notificata al Ministero della Salute in data 12.3.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. C. Valentini per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Dagli atti di causa risulta che il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, con sentenza -OMISSIS- del 13.3.2020, così statuiva in merito alla domanda giudiziale avanzata dagli odierni ricorrenti, nella qualità di eredi del Sig. -OMISSIS-, avente ad oggetto la domanda risarcitoria per infezione da emotrasfusione, da cui è derivato l’ exitus del de cuius : “ […] 2) Accertata e dichiarata la responsabilità del Ministero della Salute nella determinazione del danno, condanna il Ministero della Salute al risarcimento del danno in favore dei sig.ri -OMISSIS- liquidato: 2.1) in euro 588.000,00 per danno non patrimoniale ed euro 448,41 per danno patrimoniale riconosciuti iure hereditatis, da cui detrarre la somma di euro 77.468,53 ricevuta a titolo di indennizzo, con ripartizione in favore degli eredi secondo le rispettive quote e con accessori come indicato in parte motiva; 2.2) in euro 250.000,00 in favore di ciascuno dei congiunti a titolo di danno patito iure proprio per perdita del rapporto parentale e in euro 4.470,58 patito complessivamente iure proprio dagli attori quale danno patrimoniale, oltre accessori come in parte motiva; 3) Condanna il Ministero della Salute alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in euro 1.717,96 per spese ed euro 26.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell ’ avv. Claudia Valentini, che ha reso la dichiarazione di rito […] ” .
2. La sentenza sopra richiamata diveniva definitiva per mancata proposizione dell’appello nei termini di legge, come da certificazione di passaggio in giudicato, rilasciata in data 16 novembre 2021 dal Cancelliere del Tribunale di Lecce, in atti.
2.1. La prefata pronuncia giurisdizionale, munita della formula esecutiva nell’interesse dei Sigg.ri -OMISSIS-, veniva notificata al Ministero della Salute in data 12.03.2021.
2.2. La stessa pronuncia, munita della formula esecutiva nell’interesse dell’Avv. Claudia Valentini, veniva notificata al Ministero della Salute in data 12.3.2021.
2.3. A far data dal perfezionamento della notifica nella sede reale, iniziava a decorrere il termine previsto dall’art. 14 comma 1 D.L. 669/1996, convertito in L. 30/1997 (art. 14 cit.: “1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l ’ ente Agenzia delle Entrate - Riscossione completano le procedure per l ’ esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l ’ obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto” ), applicabile anche al giudizio di ottemperanza promosso dinanzi al Giudice Amministrativo, in virtù del quale l’esecuzione forzata del credito nei confronti della P.A. non può essere iniziata prima che siano trascorsi 120 giorni dalla notifica del titolo all’amministrazione; con dies a quo da individuarsi nella data di notifica del provvedimento presso la sede effettiva della P.A. debitrice (TAR Abruzzo, L’Aquila, I, 20 marzo 2017 n. 132; TAR Lazio, Roma, I, 31 maggio 2016 n. 6373; TAR Sicilia, Palermo, II, 1 aprile 2016 n. 837; TAR Puglia, Lecce, I, 6 maggio 2014 n. 1144).
2.4. Scaduto il suddetto termine dilatorio i creditori (ivi compreso l’Avv. Claudia Valentini, che agisce in proprio con riferimento alle spese legali liquidate nella sentenza ottemperanda), non avendo conseguito il pagamento delle somme ad essi spettanti in virtù del titolo giudiziale sopra indicato, proponevano il ricorso introduttivo della presente causa, per ottenere l’ottemperanza della sentenza de qua .
2.5. I ricorrenti chiedevano, inoltre, la nomina di un commissario ad acta , la fissazione di una somma ex art. 114, comma 4, c.p.a. e la refusione delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
3. Il Ministero della Salute si costituiva in giudizio con atto del 30 novembre 2021, senza svolgere difese nel prosieguo.
4. Alla camera di consiglio del 5 aprile 2022, la causa veniva trattenuta in decisione.
5. Ritiene il Collegio, per tutto quanto precede:
- che debba essere sancito l’obbligo del Ministero della Salute di dare piena e completa esecuzione alla sentenza oggetto della presente causa, provvedendo all’integrale pagamento in favore dei ricorrenti, per quanto di rispettiva ragione, delle somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano ancora dovute, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, D. L. n. 669/96 ( “2. Nell ’ ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all ’ istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso […] ” );
- di assegnare alla P.A. resistente, ai fini dell’ottemperanza, il termine di novanta giorni, decorrenti dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza;
- di nominare, quale commissario ad acta , qualora il Ministero della Salute non provveda nel termine indicato, il Direttore Generale della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della Sicurezza delle cure presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di novanta giorni, senza maturare alcun diritto al compenso;
- che la richiesta applicazione della misura prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e ), c.p.a. (in virtù della quale il giudice “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell ’ esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo” , cd. astreintes ) non debba invece essere accolta, non risultando comportamenti dilatori del debitore pubblico (la cui “ specialità ” non può certamente essere ignorata, “con specifico riferimento alle difficoltà nell ’ adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici” , cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 giugno 2014, n. 15); peraltro, la condanna ad adempiere entro un termine stabilito e la previsione della successiva nomina di un commissario ad acta tutelano sufficientemente l’interesse dei ricorrenti, senza necessità di utilizzare lo strumento sanzionatorio invocato;
- di doversi condannare il Ministero della Salute alla refusione delle spese processuali afferenti al presente giudizio, come liquidate in dispositivo, in virtù del criterio della soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a ) lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero della Salute di provvedere al pagamento in favore dei ricorrenti, per quanto di rispettiva ragione, delle somme di cui alla sentenza indicata nella parte motiva, se e in quanto ancora dovute, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza;
b ) in difetto di adempimento nomina, quale Commissario ad acta , il Direttore Generale della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della Sicurezza delle cure presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega, affinché provveda in luogo dell’Amministrazione, nei successivi novanta giorni, a dare esecuzione al giudicato;
c ) respinge la domanda di penalità di mora;
d ) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso delle somme anticipate a titolo di contributo unificato, con distrazione a favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.