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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/04/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1512/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 1512/2024 V.G., congiuntamente promossa da:
, nata a [...] in data [...] (c.f. Parte_1
) e nato ad [...] il [...] (c.f. C.F._1 Parte_2
) con l'Avv. MARIELA CRISTINA ANZALONE (pec domiciliazione: C.F._2
Email_1
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: con le note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate le parti concludevano riportandosi al ricorso congiunto al quale si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 05.12.1987 in Parte_1 Parte_2
Erice, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune in questione al n. 7, p. I, Ufficio 1, anno 1987, unione dalla quale sono nati tre figli, due dei quali ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ed il terzo - nato ad [...] il Per_1
09/07/2002, non autosufficiente economicamente, ancorché maggiorenne.
La separazione personale tra i coniugi è stata definita con sentenza del Tribunale di
Trapani n. 486/2023 del 27.06.2023 (R.G. n. 802/2023) con la quale è stata pronunciata, su domanda congiunta delle parti, la separazione personale dei coniugi.
Decorsi i termini prescritti dalla legge, i coniugi, con ricorso congiunto depositato il
07.11.2024, i coniugi avanzano ora domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*****
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di insistere per l'accoglimento del ricorso e delle seguenti condizioni a corredo dell'emittenda pronuncia sullo status
“1)
Il figlio , nei periodi in cui rientra dalla sede dei suoi studi, coabiterà con la madre Per_1
presso la casa familiare sita in Erice (TP) Via Argenteria n. 89 - di proprietà di entrambi i coniugi in
misura del 50% ciascuno – che resta a tal fine assegnata alla Prof.ssa con tutti gli arredi Parte_1
e corredi che la compongono.
Il figlio frequenterà il padre con le modalità e le tempistiche che saranno tra loro liberamente
concordate.
Le spese di manutenzione ordinaria della casa familiare, così come quelle per le utenze e
forniture della stessa, restano a totale ed esclusivo carico della Prof.ssa Parte_1
Raggiunta l'autonomia economica da parte del figlio , la disponibilità della casa Per_1
familiare tornerà ad entrambi i ricorrenti che prenderanno accordi sulla modalità di scioglimento
della comunione dell'immobile. Gli arredi e corredi saranno assegnati a chi li aveva acquistati e/o
acquisiti a qualunque titolo.
2)
Il dott. corrisponderà direttamente al figlio entro il giorno 5 di ogni mese Pt_2 Per_1
un assegno mensile di € 700,00 (settecento/00), a titolo di mantenimento ordinario da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT. Le spese straordinarie occorrenti per il figlio , intese Per_1
come dal vigente protocollo siglato tra il Foro ed il Tribunale di Trapani, saranno ripartite tra i
genitori in misura del 50% ciascuno. Per espresso accordo tra le parti, le spese relative agli studi
universitari e/o post universitari del figlio attualmente frequentate l'università privata UI Per_1
di RO (rette e tasse annuali, libri e materiale scolastico ed ogni altro costo, anche abitativo,
necessario alla frequentazione del corso di studi cui è attualmente iscritto nonché di ogni corso che in
futuro dovesse frequentare fino al completamento del percorso formativo, ivi compresa ulteriore
eventuale laurea Magistrale e/o specialistica) resteranno a totale ed esclusivo carico del padre.
3)
I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno
di mantenimento in quanto entrambi sono economicamente autosufficienti. I ricorrenti dichiarano di
avere già provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che pertanto non hanno
nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo.
Eventuali crediti/debiti sino ad oggi sorti tra le parti in relazione all'immobile in comproprietà
di cui sopra vengono col presente accordo del tutto compensati e pertanto nulla hanno da pretendere
l'un l'altro per le somme sino ad oggi spese a qualunque titolo da ciascuno di essi per il suddetto
immobile.
Gli oggetti preziosi dei figli, il cui inventario anche fotografico è in possesso di entrambi i
coniugi, resteranno custoditi nella cassetta di sicurezza presso la Banca Unicredit intestata alla
Prof.ssa e saranno consegnati dalla stessa su semplice richiesta dei figli. Il dott. Parte_1 Pt_2
s'impegna a porre in essere, entro 30 giorni da oggi e previo prelievo degli oggetti di sua proprietà
contenuti nella suddetta cassetta di sicurezza, le pratiche necessarie alla rinuncia alla delega di
accesso alla stessa.
4)
Gli accordi su estesi producono effetti dalla data del deposito del presente ricorso.”
Ciò posto, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge relativi alla causa di separazione, conclusasi con sentenza del Tribunale di Trapani n.
486/2023 del 27.06.2023 (R.G. n. 802/2023). Da tale data in poi, non si sono ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Le condizioni concordemente rassegnate, non risultando contrarie all'ordine pubblico, alla legge né all'interesse della prole vanno poste a fondamento della regolamentazione del pronunciando divorzio.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Erice in data
05.12.1987 da , nata a [...] in data [...] (c.f. Parte_1 [...]
) e nato ad [...] il [...] (c.f. C.F._3 Parte_2 C.F._4
) trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Erice al n. 7, p. I, Ufficio 1,
[...]
anno 1987, alle condizioni riportate in parte motiva;
nulla per le spese;
dispone che questa sentenza, una volta passata in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 09/04/2025.
Il Giudice rel. est.
Carlo Maria Bucalo
Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 1512/2024 V.G., congiuntamente promossa da:
, nata a [...] in data [...] (c.f. Parte_1
) e nato ad [...] il [...] (c.f. C.F._1 Parte_2
) con l'Avv. MARIELA CRISTINA ANZALONE (pec domiciliazione: C.F._2
Email_1
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: con le note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate le parti concludevano riportandosi al ricorso congiunto al quale si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 05.12.1987 in Parte_1 Parte_2
Erice, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune in questione al n. 7, p. I, Ufficio 1, anno 1987, unione dalla quale sono nati tre figli, due dei quali ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ed il terzo - nato ad [...] il Per_1
09/07/2002, non autosufficiente economicamente, ancorché maggiorenne.
La separazione personale tra i coniugi è stata definita con sentenza del Tribunale di
Trapani n. 486/2023 del 27.06.2023 (R.G. n. 802/2023) con la quale è stata pronunciata, su domanda congiunta delle parti, la separazione personale dei coniugi.
Decorsi i termini prescritti dalla legge, i coniugi, con ricorso congiunto depositato il
07.11.2024, i coniugi avanzano ora domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*****
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di insistere per l'accoglimento del ricorso e delle seguenti condizioni a corredo dell'emittenda pronuncia sullo status
“1)
Il figlio , nei periodi in cui rientra dalla sede dei suoi studi, coabiterà con la madre Per_1
presso la casa familiare sita in Erice (TP) Via Argenteria n. 89 - di proprietà di entrambi i coniugi in
misura del 50% ciascuno – che resta a tal fine assegnata alla Prof.ssa con tutti gli arredi Parte_1
e corredi che la compongono.
Il figlio frequenterà il padre con le modalità e le tempistiche che saranno tra loro liberamente
concordate.
Le spese di manutenzione ordinaria della casa familiare, così come quelle per le utenze e
forniture della stessa, restano a totale ed esclusivo carico della Prof.ssa Parte_1
Raggiunta l'autonomia economica da parte del figlio , la disponibilità della casa Per_1
familiare tornerà ad entrambi i ricorrenti che prenderanno accordi sulla modalità di scioglimento
della comunione dell'immobile. Gli arredi e corredi saranno assegnati a chi li aveva acquistati e/o
acquisiti a qualunque titolo.
2)
Il dott. corrisponderà direttamente al figlio entro il giorno 5 di ogni mese Pt_2 Per_1
un assegno mensile di € 700,00 (settecento/00), a titolo di mantenimento ordinario da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT. Le spese straordinarie occorrenti per il figlio , intese Per_1
come dal vigente protocollo siglato tra il Foro ed il Tribunale di Trapani, saranno ripartite tra i
genitori in misura del 50% ciascuno. Per espresso accordo tra le parti, le spese relative agli studi
universitari e/o post universitari del figlio attualmente frequentate l'università privata UI Per_1
di RO (rette e tasse annuali, libri e materiale scolastico ed ogni altro costo, anche abitativo,
necessario alla frequentazione del corso di studi cui è attualmente iscritto nonché di ogni corso che in
futuro dovesse frequentare fino al completamento del percorso formativo, ivi compresa ulteriore
eventuale laurea Magistrale e/o specialistica) resteranno a totale ed esclusivo carico del padre.
3)
I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno
di mantenimento in quanto entrambi sono economicamente autosufficienti. I ricorrenti dichiarano di
avere già provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che pertanto non hanno
nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo.
Eventuali crediti/debiti sino ad oggi sorti tra le parti in relazione all'immobile in comproprietà
di cui sopra vengono col presente accordo del tutto compensati e pertanto nulla hanno da pretendere
l'un l'altro per le somme sino ad oggi spese a qualunque titolo da ciascuno di essi per il suddetto
immobile.
Gli oggetti preziosi dei figli, il cui inventario anche fotografico è in possesso di entrambi i
coniugi, resteranno custoditi nella cassetta di sicurezza presso la Banca Unicredit intestata alla
Prof.ssa e saranno consegnati dalla stessa su semplice richiesta dei figli. Il dott. Parte_1 Pt_2
s'impegna a porre in essere, entro 30 giorni da oggi e previo prelievo degli oggetti di sua proprietà
contenuti nella suddetta cassetta di sicurezza, le pratiche necessarie alla rinuncia alla delega di
accesso alla stessa.
4)
Gli accordi su estesi producono effetti dalla data del deposito del presente ricorso.”
Ciò posto, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge relativi alla causa di separazione, conclusasi con sentenza del Tribunale di Trapani n.
486/2023 del 27.06.2023 (R.G. n. 802/2023). Da tale data in poi, non si sono ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Le condizioni concordemente rassegnate, non risultando contrarie all'ordine pubblico, alla legge né all'interesse della prole vanno poste a fondamento della regolamentazione del pronunciando divorzio.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Erice in data
05.12.1987 da , nata a [...] in data [...] (c.f. Parte_1 [...]
) e nato ad [...] il [...] (c.f. C.F._3 Parte_2 C.F._4
) trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Erice al n. 7, p. I, Ufficio 1,
[...]
anno 1987, alle condizioni riportate in parte motiva;
nulla per le spese;
dispone che questa sentenza, una volta passata in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 09/04/2025.
Il Giudice rel. est.
Carlo Maria Bucalo
Il Presidente
Michele Ruvolo