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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/10/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 3368/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale composto dai seguenti magistrati: Dott. Marco Valecchi Presidente Rel. ed Est. Dott. Prisca Picalarga Giudice Dott. Carlotta Bruno Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 3368/2024 tra:
, nato a [...] il [...], (c.f. ), rappresentato difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Monica Marangon (c.f. PEC C.F._2
Email_1 RICORRENTE e nata il [...] a [...] (c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._3 difesa dall'Avv. Barbara Ori (c.f. - PEC C.F._4 Email_2 RESISTENTE OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note congiunte in sostituzione dell'udienza del 20.10.2025 Per il P.M. Visto per l'intervento in data 9.9.2024 FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 1° luglio 2024, il signor – premesso che, dalla convivenza more uxorio con era Pt_1 Controparte_1 nato un figlio, (n. a Venezia, il 4.5.5.2005) e che, a seguito dell'intervenuta Persona_1 maggiore età del figlio e dell'asserita sopraggiunta indipendenza economica, adiva l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “sia accertato che il figlio del ricorrente,
nato a [...] il [...], è autosufficiente economicamente e venga Persona_1 conseguentemente disposta la revoca del contributo al mantenimento come disposta con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Venezia di data 29.6.2012 a carico del ricorrente con conseguente cessazione dell'obbligo di mantenimento in favore del figlio stesso. Con condanna della resistente al pagamento delle spese legali”.
2. Si costitutiva in giudizio la signora CP_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto e insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “✓ Confermare le statuizioni del Tribunale per i Minorenni di Venezia, e disporre che il padre continui a versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma oggi pari ad € 450,00 rivalutata e rivalutabile ai fini ISTAT. ✓ I genitori concorreranno in ragione della metà delle spese sportive (iscrizione, acquisto equipaggiamento/abbigliamento, spese per partecipazione a gare o saggi e quant'altro connesso all'attività) provvedendovi direttamente pro quota o rimborsando all'altro le anticipazioni;
in egual misura saranno ripartite le spese mediche non coperte dal servizio pagina 1 di 3 sanitario nazionale, così come le spese mediche di natura straordinaria. Quelle dentistiche, specialistiche e le prescrizioni connesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo apparecchi ortodontici, occhiali etc.) dovranno essere preventivamente decise dai genitori –salvo casi urgenti- e saranno tra loro ripartite in pari quota;
spese straordinarie concernenti lo studio, ripetizioni, campi estivi, corsi di lingue, viaggi di studio, nuove attività ricreative, dovranno essere previamente concordate dai genitori, in difetto saranno poste a carico del genitore che le avrà decise in via autonoma. ✓ Per la ripartizione delle spese straordinarie le parti si atterranno al Protocollo del Tribunale di Velletri che dichiarano di conoscere e accettare.”.
3. Nelle more del giudizio le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo sicché, in seno alle note ex art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20.10.2025, le stesse ribadivano la bonaria composizione e rassegnavano congiuntamente le seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale di Velletri, a modifica del decreto del Tribunale per i minorenni di Venezia di data 29.6.2012 reso nell'ambito del procedimento rg 968/2011, revocare l'obbligo a carico del signor Pt_1
di versare il contributo al mantenimento di € 400,00 in favore della signora
[...] CP_1
per il figlio nato a [...] il [...] e, quindi, venga disposto che
[...] Persona_1 da giugno 2025 il padre non debba più versare alcun contributo al mantenimento del figlio nato a [...] il [...] né contribuire alle spese straordinarie in quanto Persona_1 lo stesso è autosufficiente. Spese legali compensate tra le parti”.
4. Atteso l'accordo, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21, ultimo comma.
5. Tanto premesso, in punto di mantenimento del figlio maggiorenne, si osserva che , di anni venticinque, risulta non aver Persona_1 conseguito il diploma della scuola alberghiera ma di aver reperito un'occupazione dal 2022 (cfr. busta paga gennaio 2025). Tenuto conto dell'età dello stesso e dei principi espressi dal più recente orientamento nomofilattico (cfr. Cass. Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020 secondo cui
“Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” e “La prova della spettanza dell'assegno diventa più gravosa man mano che l'età del figlio aumenta, fino a diventare un "adulto", dovendosi valutare, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, caso per caso, se può ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. I, Ord., del 19/07/2024, n. 19955) ritiene il Collegio che possa essere revocato l'assegno mensile di mantenimento con effetto dal mese di giugno 2025. 6. L'esito della presente controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando, così provvede: a) revoca l'obbligo a carico del signor di versare alla madre il contributo al Parte_1 mantenimento per il figlio di € 400,00 con decorrenza da giugno del 2025; Persona_1 b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025. pagina 2 di 3 Il Pres. Rel ed Est.
Dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale composto dai seguenti magistrati: Dott. Marco Valecchi Presidente Rel. ed Est. Dott. Prisca Picalarga Giudice Dott. Carlotta Bruno Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 3368/2024 tra:
, nato a [...] il [...], (c.f. ), rappresentato difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Monica Marangon (c.f. PEC C.F._2
Email_1 RICORRENTE e nata il [...] a [...] (c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._3 difesa dall'Avv. Barbara Ori (c.f. - PEC C.F._4 Email_2 RESISTENTE OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note congiunte in sostituzione dell'udienza del 20.10.2025 Per il P.M. Visto per l'intervento in data 9.9.2024 FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 1° luglio 2024, il signor – premesso che, dalla convivenza more uxorio con era Pt_1 Controparte_1 nato un figlio, (n. a Venezia, il 4.5.5.2005) e che, a seguito dell'intervenuta Persona_1 maggiore età del figlio e dell'asserita sopraggiunta indipendenza economica, adiva l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “sia accertato che il figlio del ricorrente,
nato a [...] il [...], è autosufficiente economicamente e venga Persona_1 conseguentemente disposta la revoca del contributo al mantenimento come disposta con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Venezia di data 29.6.2012 a carico del ricorrente con conseguente cessazione dell'obbligo di mantenimento in favore del figlio stesso. Con condanna della resistente al pagamento delle spese legali”.
2. Si costitutiva in giudizio la signora CP_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto e insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “✓ Confermare le statuizioni del Tribunale per i Minorenni di Venezia, e disporre che il padre continui a versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma oggi pari ad € 450,00 rivalutata e rivalutabile ai fini ISTAT. ✓ I genitori concorreranno in ragione della metà delle spese sportive (iscrizione, acquisto equipaggiamento/abbigliamento, spese per partecipazione a gare o saggi e quant'altro connesso all'attività) provvedendovi direttamente pro quota o rimborsando all'altro le anticipazioni;
in egual misura saranno ripartite le spese mediche non coperte dal servizio pagina 1 di 3 sanitario nazionale, così come le spese mediche di natura straordinaria. Quelle dentistiche, specialistiche e le prescrizioni connesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo apparecchi ortodontici, occhiali etc.) dovranno essere preventivamente decise dai genitori –salvo casi urgenti- e saranno tra loro ripartite in pari quota;
spese straordinarie concernenti lo studio, ripetizioni, campi estivi, corsi di lingue, viaggi di studio, nuove attività ricreative, dovranno essere previamente concordate dai genitori, in difetto saranno poste a carico del genitore che le avrà decise in via autonoma. ✓ Per la ripartizione delle spese straordinarie le parti si atterranno al Protocollo del Tribunale di Velletri che dichiarano di conoscere e accettare.”.
3. Nelle more del giudizio le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo sicché, in seno alle note ex art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20.10.2025, le stesse ribadivano la bonaria composizione e rassegnavano congiuntamente le seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale di Velletri, a modifica del decreto del Tribunale per i minorenni di Venezia di data 29.6.2012 reso nell'ambito del procedimento rg 968/2011, revocare l'obbligo a carico del signor Pt_1
di versare il contributo al mantenimento di € 400,00 in favore della signora
[...] CP_1
per il figlio nato a [...] il [...] e, quindi, venga disposto che
[...] Persona_1 da giugno 2025 il padre non debba più versare alcun contributo al mantenimento del figlio nato a [...] il [...] né contribuire alle spese straordinarie in quanto Persona_1 lo stesso è autosufficiente. Spese legali compensate tra le parti”.
4. Atteso l'accordo, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21, ultimo comma.
5. Tanto premesso, in punto di mantenimento del figlio maggiorenne, si osserva che , di anni venticinque, risulta non aver Persona_1 conseguito il diploma della scuola alberghiera ma di aver reperito un'occupazione dal 2022 (cfr. busta paga gennaio 2025). Tenuto conto dell'età dello stesso e dei principi espressi dal più recente orientamento nomofilattico (cfr. Cass. Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020 secondo cui
“Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” e “La prova della spettanza dell'assegno diventa più gravosa man mano che l'età del figlio aumenta, fino a diventare un "adulto", dovendosi valutare, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, caso per caso, se può ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. I, Ord., del 19/07/2024, n. 19955) ritiene il Collegio che possa essere revocato l'assegno mensile di mantenimento con effetto dal mese di giugno 2025. 6. L'esito della presente controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando, così provvede: a) revoca l'obbligo a carico del signor di versare alla madre il contributo al Parte_1 mantenimento per il figlio di € 400,00 con decorrenza da giugno del 2025; Persona_1 b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025. pagina 2 di 3 Il Pres. Rel ed Est.
Dott. Marco Valecchi
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