Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 276/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Coscia Carmen, giusta procura in atti e da
, nato a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra De Pascale, giusta procura in atti
-ricorrenti -
con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 18.03.2025 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2
31.01.2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto il 12.05.2018 in Marigliano (NA), con atto trascritto nei registri di stato civile del suddetto
Comune (n. 9, parte II, serie A, anno 2018). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita a causa di divergenze personali. 1
(NA) il 03.07.2019, entrambi minorenni, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 c.p.c. comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 03.03.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
2. Disporre l'affidamento condiviso dei figli e con collocamento e residenza Persona_3 Per_2 anagrafica principale degli stessi presso la madre. E, dunque e secondo le disposizioni sull'affido condiviso, i minori e sono affidati ad entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior Per_1 Per_2 interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
3. Stabilire che la casa coniugale sita in Marigliano alla via Veneto V. 49, di cui la moglie detiene la nuda proprietà, è assegnata alla SI.ra presso la quale è collocata la prole, con ogni arredo e corredo;
il SI. Pt_1 Parte_2 porterà via dalla casa coniugale tutti i propri effetti personali entro e non oltre 30 gg dalla data di separazione.
4. Stabilire le seguenti modalità dell'esercizio di visita del padre, tenendo conto anche della tenera età dei minori, nonché della particolare condizione del figlio : il SI. potrà far visita ai figli, a pomeriggi alterni, Per_2 Parte_2 stabilendo le modalità e gli orari della visita con la SI.ra , compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, Pt_1 nonché con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, e informando preventivamente la SI.ra circa la Pt_1 visita. Quest'ultima, in caso di impedimento provvederà allo stesso modo. In ogni caso, dovrà essere garantito l'esercizio del diritto di visita del padre almeno due volte a settimana. Il SI. , in tali occasioni potrà portare con sé Parte_2
i figli minori, compatibilmente con le eSIenze e gli impegni degli stessi, e garantendo il rientro presso la casa materna per le ore 19:00; il SI. che, momentaneamente soggiornerà presso la casa paterna, non appena si Parte_2 trasferirà, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, presso una propria autonoma sistemazione abitativa,
2 in grado di poter accogliere i propri figli, ogni primo week-end del mese potrà tenere con sé il figlio dalle ore Per_1
16:00 del sabato sino alla domenica sera alle ore 19,00 con la possibilità che il bambino possa pernottare presso il padre, nel mentre potrà portare con sé il piccolo dalle ore 16:00 alle ore 19:00 del sabato e dalle ore 9:00 alle Per_2 ore 19:00 della domenica (ciò sino al compimento del settimo anno di età di ); ogni terzo week-end del mese il Per_2 SI. potrà far visita ai minori dalle ore 16:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica, decidendo di Parte_2 portare con sé i minori e in tali occasioni potrà pernottare presso la casa familiare (ciò sino al compimento del settimo anno di età di ); dal compimento del settimo anno di età di , il SI. potrà tenere con Per_2 Per_2 Parte_2 sé, a settimane alterne, i propri figli dalle ore 16:00 del sabato sino alla domenica sera alle ore 19,00 con la possibilità che i bambini possano pernottare presso il padre. In considerazione della particolare condizione di il Per_2 pernottamento presso la casa paterna avverrà nel rispetto dei tempi di adattamento del bambino. Il SI. Parte_2 potrà tenere con sé i figli il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, la Pasqua o il “lunedì in Albis”, ad anni alterni stabilendo concordemente con la gli orari di consegna e di rientro dei bambini alla casa materna;
Il giorno Pt_1 del compleanno del padre i minori lo trascorreranno con il padre, così come il giorno del compleanno della madre, i minori lo trascorreranno con la madre, pur nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici. I minori trascorreranno con la madre il giorno della Festa della Mamma, anche se dovesse coincidere con il giorno di visita con il padre, che lo recupererà la settimana successiva e, con il padre, la Festa del Papà, pur nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici. Il giorno del compleanno ed onomastico dei figli e , i minori lo Per_1 Per_2 trascorreranno con entrambi i genitori, pur nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici. La madre informerà, tempestivamente, il padre di eventuali malattie o infortuni dei minori e consentirà che lo stesso, nel rispetto della privacy della moglie possa far visita ai figli e possa, eventualmente farli controllare da un medico di sua fiducia. Fino al compimento del settimo anno di età del piccolo , il SI. potrà tenere con sé i figli, durante il Per_2 Parte_2 periodo estivo, continuativamente per 15 gg. nel mese di luglio o agosto, comunicando, preventivamente, entro il mese
[... di maggio, le mete estive da stabilirsi sempre in considerazione dell'età e delle condizioni di , e la SI.ra Per_2 soggiornerà nella medesima località estiva ove i bambini sono in vacanza con il padre presso altra struttura Pt_1 turistico – alberghiera. Dal compimento del settimo anno di età di , il SI. potrà tenere con sé Per_2 Parte_2
i figli, durante il periodo estivo, continuativamente per 15 gg. nel mese di luglio o agosto, comunicando, preventivamente, entro il mese di maggio, le mete estive da stabilirsi sempre in considerazione dell'età e delle condizioni di . La Per_2 SI.ra , sempre relativamente al periodo estivo dovrà preventivamente comunicare, entro il mese di maggio, al Pt_1 SI. le mete ed il periodo durante il quale i bambini resteranno altrove con la madre. Ad ogni modo, nei Parte_2 predetti periodi ciascuno dei coniugi garantirà la propria reperibilità mediante comunicazione delle utenze telefoniche, ove dovessero essere diverse da quelle già note alle parti al fine di consentire a ciascuna delle stesse di potere colloquiare con i minori ogniqualvolta lo dovessero ritenere opportuno e sempre nel rispetto degli orari e eSIenze dei minori;
In ogni caso prima del compimento del settimo anno di età di , se entrambi i genitori valuteranno che ne sussistono Per_2 le condizioni e sempre nel rispetto dei suoi tempi di adattamento, il bimbo potrà occasionalmente pernottare con il padre.
5. verserà a titolo di un contributo la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno di essi), somma Parte_2 che verrà versata alla SI.ra mediante bonifico bancario sul conto corrente, intestato alla Sig.ra Pt_1 Pt_1
(codice IBAN: [...]) anticipatamente entro il giorno 2 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Rientrano tra le spese ordinarie quelle relative a: vitto, abbigliamento ordinario e di modico valore (ad eccezione dei cambi di stagione e di capi di abbigliamento particolarmente costosi), contributo per le spese di abitazione, materiale scolastico di cancelleria diverso da quello di inizio anno, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici, e comunque, medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese
3 di trasporto urbano ed extraurbano, spese per barbiere, parrucchiere ed estetista, ricarica internet e/o telefono cellulare,
spese per attività ludiche o ricreative di modico valore (cinema, bar, ristirante etc.), tasse e contributi scolastici per la frequentazione di scuole pubbliche (ad eccezione di quelle universitarie), mensa scolastica della scuola pubblica, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero di breve durata e da svolgersi all'interno dell'orario scolastico, spese in occasione di feste di amici, spese per la cura di animale domestico per la prole se già presenti nell' organizzazione familiare durante la convivenza dei genitori.
6. Il SI. è tenuto a rimborsare alla SI.ra le spese sostenute per tutte le terapie al momento in Parte_2 Pt_1 essere per il minore senza necessità di preventivo accordo, nella misura del 50%. Per_2
7. terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative ai figli. In relazione alle spese Parte_2 extra assegno rimborsabili anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori, il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso delle spese sostenute nella misura del 50%, anche se rateizzate per le rate effettivamente pagate, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa entro 15 giorni dalla richiesta
(da far pervenire anche a mezzo sms, WhatsApp, e-mail).
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets e spese per trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) lenti da occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
e) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) libri di testo;
b) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) dotazione informatica di base (pc/tablet) strettamente connessa al programma di studio ordinario e/o differenziato;
d) assicurazione scolastica;
e) gite scolastiche senza pernottamento ma che si prolunghino oltre l'orario scolastico;
h) spese per mezzi di trasporto privato urbano ed extraurbano (es pulmino privato) dal luogo di residenza all'istituto scolastico e viceversa, se previste nella organizzazione familiare in costanza di convivenza dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese relative al carburante, ad imposta di bollo, e assicurazione r.c.a. per il mezzo di trasporto della prole, laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
b) spese per centro ricreativo estivo (oratorio e campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro
(da far pervenire anche a mezzo sms, WhatsApp, e-mail) dovrà manifestare un motivato dissenso ovvero una proposta alternativa per iscritto entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta (da far pervenire anche a mezzo sms, WhatsApp, e- mail). In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole. Il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso delle spese sostenute nella misura del 50%, anche se rateizzate per le rate effettivamente pagate, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa entro 15 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza sulla somma oggetto del preventivo da lui proposto
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) analisi cliniche;
e) farmaci omeopatici;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
4 esami diagnostici seguiti presso strutture private;
g) montature per lenti;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) rette per la frequentazione di istituti privati – comprensive di mensa, divisa e frequentazione di corsi accessori;
b) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati (in entrambi i casi, nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse e delle spese che avrebbe pagato nel caso di frequentazione di istituto pubblico); c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; f) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse e delle spese che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) abbigliamento non ordinario, ma necessario al cambio di stagione;
b) capi di abbigliamento più costosi (es in occasione di cerimonie); c) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno etc.) d) corsi di musica e strumenti musicali;
e) attività sportive ludiche e ricreative e pertinenti abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); f) spese di custodia
(baby sitter e doposcuola); g) spese per mezzi di trasporto privato urbano ed extraurbano (es pulmino privato) dal luogo di residenza all'istituto scolastico e viceversa, se non previste nella organizzazione familiare in costanza di convivenza dei genitori;
h) spese per colf e(o governanti;
i) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
l) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); m) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli (moto e auto); n) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
o) centro ricreativo e gruppo estivo organizzati da enti privati;
p) spese acquisto e cura di animale domestico per la prole se non presente nella preventiva organizzazione familiare.
8. Disporre che la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole, vanno a beneficio esclusivo della SI.ra , genitore prevalentemente collocataria, Pt_1 ad eccezione dell'importo erogato a titolo di assegno unico, che rimane interamente in capo al SI. Parte_2 considerati gli oneri derivanti dall'eSIenza di trovare una nuova sistemazione abitativa idonea ad accogliere ed ospitare i minori anche per il pernottamento, e fino a quando perdurerà tale condizione che il SI. si impegna a Parte_2 realizzare entro sei mesi dalla sottoscrizione del ricorso.
9. Disporre che l'indennità di accompagnamento riconosciuta in favore del minore e versata su apposito Per_2 libretto postale, sia utilizzata esclusivamente per le eSIenze di detto minore.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita paterno come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
5 Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
27.10.1977 (C.F. ) e , nato a [...] C.F._1 Parte_2
l'11.02.1974 (C.F. ), che hanno contratto matrimonio il 12.05.2018 in C.F._2
Marigliano (NA), con atto trascritto nei registri di stato civile del suddetto Comune (n. 9, parte
II, serie A, anno 2018);
- assegna la casa coniugale sita in Marigliano (NA) alla via V. Veneto n.49 alla SI.ra Parte_1
[...]
- dispone affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2
prevalente presso la residenza della madre e diritto di visita paterno come Parte_1
da accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti;
- determina in € 500,00 (€ 250,00 cadauno) il contributo al mantenimento dei figli minori a carico del SI. da corrispondersi alla SI.ra mediante Parte_2 Parte_1
contanti, vaglia postale o bonifico entro il giorno 2 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale
Istat e spese straordinarie al 50% come da protocollo del CNF;
- dà atto che le parti dichiarano di avere risolto ogni questione di carattere economico non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e
88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile);
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 18.03.2025 Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
6