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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4448/2019 R.G. di appello avverso la sentenza n.
2268/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubblicata in data
20/08/2019,
t r a
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Madonna (c.f. ), elett.te dom.ta presso il C.F._2
suo studio in Santa Maria Capua Vetere alla via Melorio II Traversa 3;
APPELLANTE
e
Controparte_1
- quale società incorporante per fusione dal
[...] Controparte_2
1.11.2012 – (p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Stefano Taurini (c.f. ), C.F._3
Maurizio Hazan (c.f. ) e ed elett.te dom.ta presso lo C.F._4 studio dell'avv. Sabina Senopia in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n.
20/b;
APPELLATA
nonché
(p.i. ), in persona Controparte_3 P.IVA_2
del suo legale rappresentante p.t.;
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: assicurazione sulla vita.
1 Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 19 settembre
2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 25.05.2010, , quale Parte_1
erede del defunto coniuge , conveniva in giudizio, innanzi al Persona_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, (ora Controparte_2 [...]
, rappresentanza generale per l'Italia) e CP_1 Controparte_3
, chiedendo: “A) Accertarsi e dichiararsi la operatività ed
[...]
efficacia nel caso di specie, della pol. n.CL/02/500 contratto n.
4731130111123009 a suo tempo stipulata dal defunto dott. Persona_1
con l'impresa ass.ce AlG Vita S.p.A. (oggi B) Per Controparte_2
l'effetto condannarsi essa al rimborso del residuo, e sino Controparte_2
al saldo, dovuto alla in forza del Controparte_3
contratto di finanziamento n. 290857409117 a suo tempo stipulato dal dott. con essa con Persona_1 Controparte_4
erogazione in favore della istante, se anticipataria del relativo importo, o direttamente ad essa se creditrice in Controparte_3
proprio della relativa somma a saldo del concesso finanziamento, nell'importo che la stessa ultima preciserà alla data del decesso del dott.
. C) Condannarsi la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed Per_1 onorari del presente giudizio”.
A sostegno della domanda la parte attrice deduceva che:
- nel mese di ottobre 2007, aveva richiesto alla società Persona_1
Citifinancial – Citicorp Finanziaria s.p.a. di stipulare un contratto di finanziamento;
- con comunicazione del 06/10/2007, la prefata società aveva accettato tale proposta e aveva erogato un finanziamento, il n. 290857409117, di €
29.630,74;
- a garanzia dell'integrale restituzione del prestito erogato, la Citifinancial aveva chiesto al di stipulare un contratto assicurativo con l'impresa Per_1
AIG Vita S.p.A. per l'Italia, oggi Controparte_2
2 - tra le opzioni assicurative sottoposte, il aveva scelto di aderire a Per_1
quella denominata "Superpersonal Lusso", la quale avrebbe dovuto coprire qualsiasi tipologia di rischio o evento idoneo ad impedire allo stipulante di restituire, in tutto od in parte, il finanziamento;
- tali circostanze erano state integralmente confermate da una comunicazione del 20/06/08 della Citifinancial;
- successivamente alla scomparsa del coniuge, rinvenute le condizioni generali di assicurazione relative al contratto stipulato con l'AlG Vita s.p.a.
(nelle quali, all'art. 4, lett. A), veniva confermata l garanzia CP_5 assicurativa in caso di decesso per “qualsiasi causa”), in forza del suddetto contratto assicurativo, aveva dunque richiesto alla AIG Vita
S.p.A. di provvedere al rimborso della residua quota di finanziamento in favore della Citifinacial;
- AIG Vita S.p.A., oggi , con lettera del 30/3/10, Controparte_2 riscontrava negativamente la richiesta, deducendo l'inoperatività della garanzia assicurativa a causa della patologia (cardiomiopatia dilatativa) da cui era affetto il , ritenuta preesistente alla data dell'intervenuta Per_1
stipula pattizia, nonché causa del decesso.
Si costituiva in giudizio chiedendo: “In via preliminare: Controparte_2
dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice per i motivi tutti esposti in narrativa. Nel merito: rigettare tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa. In ogni caso: con vittoria integrale di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva, altresì, , chiedendo: “Piaccia Controparte_3 all'Ill.mo Tribunale adito, rigettare qualsiasi domanda proposta nei confronti della . Con vittoria di spese Controparte_3 competenze ed onorari”.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale, con la sentenza impugnata, così provvedeva: “1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna alla refusione delle spese di lite in CP_6 favore di già ridotte, che si liquidano in € 2.780,00 per Controparte_2
onorari, oltre accessori come per legge;
3. Condanna alla CP_6
refusione delle spese di lite in favore di , Controparte_3
3 già ridotte, che si liquidano in € 1.811,00 per onorari, oltre accessori come per legge”.
Il giudizio di appello
, con atto di appello notificato in data 10/10/2019 ad Parte_1 [...]
e , ha impugnato la predetta CP_2 Controparte_3
sentenza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni:
“A) In riforma della impugnata sentenza, accertarsi e dichiararsi
l'operatività ed efficacia della polizza n. CL/02/550 associata al contratto di finanziamento stipulato dal defunto dott. con l'impresa AIG Persona_1
Vita S.p.A., oggi B) Per l'effetto condannarsi essa Controparte_2 [...]
al rimborso del residuo finanziamento dovuto alla CP_2 [...] pari ad € 29.976,70 e sino al saldo, con Controparte_3
erogazione in favore della appellante, se nelle more anticipataria dello stesso, o direttamente ad essa nella Controparte_3 somma che quest'ultima preciserà od in quella pari ad € 29.976,70 e sino al saldo dovuto dalla appellante alla C) Controparte_3
Vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio Controparte_1
– quale società incorporante per fusione
[...] CP_2
, chiedendo “In via pregiudiziale 1) Accertare che la sig.ra ha
[...] Pt_1 proposto, con l'atto di citazione in appello notificato, eccezioni nuove, e per l'effetto, dichiarare queste ultime inammissibili ai sensi dell'art. 345, comma 2, cod. proc. civ.; 2) Accertare inoltre che l'appello non ha probabilità di essere accolto e per l'effetto dichiararlo inammissibile ex art.
348 bis, comma I, c.p.c. Nel merito 1) Accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande proposte dalla sig.ra nel giudizio di primo Pt_1 grado e reiterate in grado d'appello, in quanto infondate in fatto e in diritto
e, per l'effetto, rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 2268/2019 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione III Civile;
2)
Condannare l'appellante a pagare all'esponente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio maggiorate del rimborso forfettario e IVA CPA
e oneri accessori come per legge”.
– è rimasta contumace. Controparte_3 CP_3
4 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19 settembre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c..
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Con il primo motivo, l'appellante deduce che il primo giudice avrebbe errato nell'interpretare la relazione peritale redatta dalla dott.ssa Per_2 medico fiduciario della Compagnia, deducendo dalla stessa l'infondata circostanza della preesistenza della patologia dalla quale il era Per_1
affetto (cardiomiopatia dilatativa), rispetto alla conclusione del contratto.
Il tribunale, nello specifico, avrebbe errato nel ritenere significativo l'infarto
5 subito dal nel 1997 e a far ricorso a fatti rientranti nella comune Per_1
esperienza, ignorando la certificazione ASL a firma del dott. Per_3
(che aveva asseritamente escluso un nesso causale tra la patologia diabetica dalla quale il paziente era affetto ed il decesso) e non disponendo una CTU.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante eccepisce il mancato esame di un documento rilevante ai fini della decisione. Nello specifico, il giudice non avrebbe preso in considerazione la comunicazione del
20/06/2008 della con la quale la stessa Controparte_3 avrebbe apportato alcune modifiche contrattuali in favore dell'assicurato, estendendo la garanzia di decesso a “qualsiasi causa”.
L'appello non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, deve rilevarsi che la contesta la perizia della Pt_1
dott.ssa per la prima volta, solo in appello, senza aver mai Per_2
dedotto e/o eccepito nulla nel giudizio di primo grado, come correttamente osservato anche dal Tribunale. Inoltre, tale perizia appare molto chiara nell'illustrare le ragioni per le quali le patologie cardiache dalle quali il era affetto e che ne hanno determinato la morte, fossero Per_1
preesistenti alla stipula del contratto. Dalla stessa emerge, infatti, che l'assicurato, deceduto a causa di “arresto cardiocircolatorio in esito di trapianto cardiaco”, soffrisse di “una cardiopatia preesistente (1997), Il successivo decorso è stato contrassegnato da Infarti miocardici acuti del
1997 – 2002 – 2004. Poi è stato apposto un defibrillatore. Poi ancora è intervenuta la cardiomiopatia dilatativa, causa del trapianto di cuore che si
è complicato con il decesso. Non sappiamo esattamente quando è intervenuta la cardiomiopatia dilatativa, ma di certo le affezioni pregresse,
l'ipertensione e il diabete, sono state concause efficienti e determinanti”
(cfr. perizia in atti).
Appare evidente, alla luce di tale chiara consulenza, come detto non contestata nel primo giudizio, che le patologie dalle quali il era Per_1
affetto fossero, da un lato, legate da un nesso di causalità con la patologia che l'ha portato alla morte e, dall'altra, preesistenti alla stipula del contratto.
Correttamente, dunque, il giudice di primo grado ha ritenuto che il , Per_1
6 soggetto pluri-infartuato, potesse ritenersi deceduto per gli effetti di una patologia preesistente che, nel tempo, ha determinato la necessità di un trapianto di cuore, le cui complicazioni ne hanno comportato il decesso.
Invero, le malattie che hanno determinato la morte del erano state Per_1
allo stesso diagnosticate sin dal 1997, ossia dieci anni prima della stipula del contratto con , datato 5 ottobre 2007. CP_3
Né può essere accolta la doglianza circa il mancato esperimento della ctu, la quale si configura quale atto discrezionale del giudice che interviene solo per valutare tecnicamente dati già acquisiti dalle parti e non per sopperire all'inerzia delle stesse. A tal proposito si richiama di seguito una ormai consolidata giurisprudenza: “La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente
i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. 31886). Sicché, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova
CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta
(Cass. 24/09/2010, n.20227; Cass. 19/07/2013, n.17693; Cass.
01/10/2019 n. 24487) (Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2020,
n. 19631)”.
Deve altresì considerarsi che, nella sentenza impugnata, il giudice di primo grado ha ritenuto che la copertura assicurativa fosse “oggetto di apposita convenzione tra già AIG vita s.p.a.) e Controparte_2 [...]
nella quale il soggetto finanziato, a cui si Controparte_3
7 riferiscono gli eventi morte o invalidità, assume la veste di mero assicurato, pur non essendo contraente”, rigettando dunque la tesi attorea secondo cui la fosse solo un intermediario incaricato dalla CP_3 CP_2
di presentare i prodotti assicurativi offerti da quest'ultima,
[...] gestendone i contratti (“del tutto destituita di fondamento la tesi attorea secondo cui la fosse solo un intermediario incaricato dalla CP_3 CP_2
, incaricato di presentare i prodotti assicurativi offerti da quest'ultima,
[...] gestendone i contratti, poiché dall'istruttoria documentale è emerso invece che la abbia svolto, nel contesto che qui occupa, il solo ruolo di CP_3
finanziatore, senza intermediazione alcuna di prodotti assicurativi. Si rammenta infatti che l'intermediario, per sua stessa natura, si occupa di mettere in comunicazione due o più soggetti per la conclusione di un affare, che nel caso di specie appare del tutto assente, atteso che il contratto di assicurazione, non risulta concluso tra il e la , Per_1 CP_2 ma, come già più volte specificato, tra quest'ultima e la ). CP_3
Nella sostanza, il Tribunale ha accertato che nessuna polizza è mai stata sottoscritta tra il e la (cfr. sentenza, pg. 3, in cui si legge: Per_1 CP_2
“il , in fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento si limitava Per_1 ad aderire alla Convenzione esistente tra l'assicuratore e finanziatore per la copertura assicurativa del finanziamento in caso di morte o grave invalidità del finanziato”; “il contratto di assicurazione non risulta concluso tra il e la , ma come già più volte specificato, tra Per_1 CP_2 quest'ultima e la ”). CP_3
Orbene, le predette statuizioni non sono state impugnate da parte dell'appellante, che si è limitata, nel gravame proposto, a far leva solo sulla citata comunicazione datata 20/06/2008, che avrebbe esteso la garanzia di decesso a “qualsiasi causa”.
A ben vedere, e per mero amor di completezza, tale comunicazione, relativa alla “garanzia decesso per qualsiasi causa”, già prevista nel contratto di assicurazione negli stessi termini (cfr. contratto in atti), non incide in nessun modo sulle esclusioni espressamente contemplate, all'art. 6 del contratto stesso, per l'ipotesi di malattia già in atto.
L'appello deve essere, dunque, integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
8 secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello Parte_1
notificato in data 10/10/2019, avverso la sentenza n. 2268/2019 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 20/08/2019, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1
impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
- Controparte_1
quale società incorporante per fusione delle spese del Controparte_2 presente grado di giudizio, che liquida in € 3.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4448/2019 R.G. di appello avverso la sentenza n.
2268/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubblicata in data
20/08/2019,
t r a
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Madonna (c.f. ), elett.te dom.ta presso il C.F._2
suo studio in Santa Maria Capua Vetere alla via Melorio II Traversa 3;
APPELLANTE
e
Controparte_1
- quale società incorporante per fusione dal
[...] Controparte_2
1.11.2012 – (p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Stefano Taurini (c.f. ), C.F._3
Maurizio Hazan (c.f. ) e ed elett.te dom.ta presso lo C.F._4 studio dell'avv. Sabina Senopia in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n.
20/b;
APPELLATA
nonché
(p.i. ), in persona Controparte_3 P.IVA_2
del suo legale rappresentante p.t.;
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: assicurazione sulla vita.
1 Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 19 settembre
2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 25.05.2010, , quale Parte_1
erede del defunto coniuge , conveniva in giudizio, innanzi al Persona_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, (ora Controparte_2 [...]
, rappresentanza generale per l'Italia) e CP_1 Controparte_3
, chiedendo: “A) Accertarsi e dichiararsi la operatività ed
[...]
efficacia nel caso di specie, della pol. n.CL/02/500 contratto n.
4731130111123009 a suo tempo stipulata dal defunto dott. Persona_1
con l'impresa ass.ce AlG Vita S.p.A. (oggi B) Per Controparte_2
l'effetto condannarsi essa al rimborso del residuo, e sino Controparte_2
al saldo, dovuto alla in forza del Controparte_3
contratto di finanziamento n. 290857409117 a suo tempo stipulato dal dott. con essa con Persona_1 Controparte_4
erogazione in favore della istante, se anticipataria del relativo importo, o direttamente ad essa se creditrice in Controparte_3
proprio della relativa somma a saldo del concesso finanziamento, nell'importo che la stessa ultima preciserà alla data del decesso del dott.
. C) Condannarsi la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed Per_1 onorari del presente giudizio”.
A sostegno della domanda la parte attrice deduceva che:
- nel mese di ottobre 2007, aveva richiesto alla società Persona_1
Citifinancial – Citicorp Finanziaria s.p.a. di stipulare un contratto di finanziamento;
- con comunicazione del 06/10/2007, la prefata società aveva accettato tale proposta e aveva erogato un finanziamento, il n. 290857409117, di €
29.630,74;
- a garanzia dell'integrale restituzione del prestito erogato, la Citifinancial aveva chiesto al di stipulare un contratto assicurativo con l'impresa Per_1
AIG Vita S.p.A. per l'Italia, oggi Controparte_2
2 - tra le opzioni assicurative sottoposte, il aveva scelto di aderire a Per_1
quella denominata "Superpersonal Lusso", la quale avrebbe dovuto coprire qualsiasi tipologia di rischio o evento idoneo ad impedire allo stipulante di restituire, in tutto od in parte, il finanziamento;
- tali circostanze erano state integralmente confermate da una comunicazione del 20/06/08 della Citifinancial;
- successivamente alla scomparsa del coniuge, rinvenute le condizioni generali di assicurazione relative al contratto stipulato con l'AlG Vita s.p.a.
(nelle quali, all'art. 4, lett. A), veniva confermata l garanzia CP_5 assicurativa in caso di decesso per “qualsiasi causa”), in forza del suddetto contratto assicurativo, aveva dunque richiesto alla AIG Vita
S.p.A. di provvedere al rimborso della residua quota di finanziamento in favore della Citifinacial;
- AIG Vita S.p.A., oggi , con lettera del 30/3/10, Controparte_2 riscontrava negativamente la richiesta, deducendo l'inoperatività della garanzia assicurativa a causa della patologia (cardiomiopatia dilatativa) da cui era affetto il , ritenuta preesistente alla data dell'intervenuta Per_1
stipula pattizia, nonché causa del decesso.
Si costituiva in giudizio chiedendo: “In via preliminare: Controparte_2
dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice per i motivi tutti esposti in narrativa. Nel merito: rigettare tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa. In ogni caso: con vittoria integrale di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva, altresì, , chiedendo: “Piaccia Controparte_3 all'Ill.mo Tribunale adito, rigettare qualsiasi domanda proposta nei confronti della . Con vittoria di spese Controparte_3 competenze ed onorari”.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale, con la sentenza impugnata, così provvedeva: “1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna alla refusione delle spese di lite in CP_6 favore di già ridotte, che si liquidano in € 2.780,00 per Controparte_2
onorari, oltre accessori come per legge;
3. Condanna alla CP_6
refusione delle spese di lite in favore di , Controparte_3
3 già ridotte, che si liquidano in € 1.811,00 per onorari, oltre accessori come per legge”.
Il giudizio di appello
, con atto di appello notificato in data 10/10/2019 ad Parte_1 [...]
e , ha impugnato la predetta CP_2 Controparte_3
sentenza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni:
“A) In riforma della impugnata sentenza, accertarsi e dichiararsi
l'operatività ed efficacia della polizza n. CL/02/550 associata al contratto di finanziamento stipulato dal defunto dott. con l'impresa AIG Persona_1
Vita S.p.A., oggi B) Per l'effetto condannarsi essa Controparte_2 [...]
al rimborso del residuo finanziamento dovuto alla CP_2 [...] pari ad € 29.976,70 e sino al saldo, con Controparte_3
erogazione in favore della appellante, se nelle more anticipataria dello stesso, o direttamente ad essa nella Controparte_3 somma che quest'ultima preciserà od in quella pari ad € 29.976,70 e sino al saldo dovuto dalla appellante alla C) Controparte_3
Vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio Controparte_1
– quale società incorporante per fusione
[...] CP_2
, chiedendo “In via pregiudiziale 1) Accertare che la sig.ra ha
[...] Pt_1 proposto, con l'atto di citazione in appello notificato, eccezioni nuove, e per l'effetto, dichiarare queste ultime inammissibili ai sensi dell'art. 345, comma 2, cod. proc. civ.; 2) Accertare inoltre che l'appello non ha probabilità di essere accolto e per l'effetto dichiararlo inammissibile ex art.
348 bis, comma I, c.p.c. Nel merito 1) Accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande proposte dalla sig.ra nel giudizio di primo Pt_1 grado e reiterate in grado d'appello, in quanto infondate in fatto e in diritto
e, per l'effetto, rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 2268/2019 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione III Civile;
2)
Condannare l'appellante a pagare all'esponente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio maggiorate del rimborso forfettario e IVA CPA
e oneri accessori come per legge”.
– è rimasta contumace. Controparte_3 CP_3
4 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19 settembre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c..
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Con il primo motivo, l'appellante deduce che il primo giudice avrebbe errato nell'interpretare la relazione peritale redatta dalla dott.ssa Per_2 medico fiduciario della Compagnia, deducendo dalla stessa l'infondata circostanza della preesistenza della patologia dalla quale il era Per_1
affetto (cardiomiopatia dilatativa), rispetto alla conclusione del contratto.
Il tribunale, nello specifico, avrebbe errato nel ritenere significativo l'infarto
5 subito dal nel 1997 e a far ricorso a fatti rientranti nella comune Per_1
esperienza, ignorando la certificazione ASL a firma del dott. Per_3
(che aveva asseritamente escluso un nesso causale tra la patologia diabetica dalla quale il paziente era affetto ed il decesso) e non disponendo una CTU.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante eccepisce il mancato esame di un documento rilevante ai fini della decisione. Nello specifico, il giudice non avrebbe preso in considerazione la comunicazione del
20/06/2008 della con la quale la stessa Controparte_3 avrebbe apportato alcune modifiche contrattuali in favore dell'assicurato, estendendo la garanzia di decesso a “qualsiasi causa”.
L'appello non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, deve rilevarsi che la contesta la perizia della Pt_1
dott.ssa per la prima volta, solo in appello, senza aver mai Per_2
dedotto e/o eccepito nulla nel giudizio di primo grado, come correttamente osservato anche dal Tribunale. Inoltre, tale perizia appare molto chiara nell'illustrare le ragioni per le quali le patologie cardiache dalle quali il era affetto e che ne hanno determinato la morte, fossero Per_1
preesistenti alla stipula del contratto. Dalla stessa emerge, infatti, che l'assicurato, deceduto a causa di “arresto cardiocircolatorio in esito di trapianto cardiaco”, soffrisse di “una cardiopatia preesistente (1997), Il successivo decorso è stato contrassegnato da Infarti miocardici acuti del
1997 – 2002 – 2004. Poi è stato apposto un defibrillatore. Poi ancora è intervenuta la cardiomiopatia dilatativa, causa del trapianto di cuore che si
è complicato con il decesso. Non sappiamo esattamente quando è intervenuta la cardiomiopatia dilatativa, ma di certo le affezioni pregresse,
l'ipertensione e il diabete, sono state concause efficienti e determinanti”
(cfr. perizia in atti).
Appare evidente, alla luce di tale chiara consulenza, come detto non contestata nel primo giudizio, che le patologie dalle quali il era Per_1
affetto fossero, da un lato, legate da un nesso di causalità con la patologia che l'ha portato alla morte e, dall'altra, preesistenti alla stipula del contratto.
Correttamente, dunque, il giudice di primo grado ha ritenuto che il , Per_1
6 soggetto pluri-infartuato, potesse ritenersi deceduto per gli effetti di una patologia preesistente che, nel tempo, ha determinato la necessità di un trapianto di cuore, le cui complicazioni ne hanno comportato il decesso.
Invero, le malattie che hanno determinato la morte del erano state Per_1
allo stesso diagnosticate sin dal 1997, ossia dieci anni prima della stipula del contratto con , datato 5 ottobre 2007. CP_3
Né può essere accolta la doglianza circa il mancato esperimento della ctu, la quale si configura quale atto discrezionale del giudice che interviene solo per valutare tecnicamente dati già acquisiti dalle parti e non per sopperire all'inerzia delle stesse. A tal proposito si richiama di seguito una ormai consolidata giurisprudenza: “La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente
i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. 31886). Sicché, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova
CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta
(Cass. 24/09/2010, n.20227; Cass. 19/07/2013, n.17693; Cass.
01/10/2019 n. 24487) (Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2020,
n. 19631)”.
Deve altresì considerarsi che, nella sentenza impugnata, il giudice di primo grado ha ritenuto che la copertura assicurativa fosse “oggetto di apposita convenzione tra già AIG vita s.p.a.) e Controparte_2 [...]
nella quale il soggetto finanziato, a cui si Controparte_3
7 riferiscono gli eventi morte o invalidità, assume la veste di mero assicurato, pur non essendo contraente”, rigettando dunque la tesi attorea secondo cui la fosse solo un intermediario incaricato dalla CP_3 CP_2
di presentare i prodotti assicurativi offerti da quest'ultima,
[...] gestendone i contratti (“del tutto destituita di fondamento la tesi attorea secondo cui la fosse solo un intermediario incaricato dalla CP_3 CP_2
, incaricato di presentare i prodotti assicurativi offerti da quest'ultima,
[...] gestendone i contratti, poiché dall'istruttoria documentale è emerso invece che la abbia svolto, nel contesto che qui occupa, il solo ruolo di CP_3
finanziatore, senza intermediazione alcuna di prodotti assicurativi. Si rammenta infatti che l'intermediario, per sua stessa natura, si occupa di mettere in comunicazione due o più soggetti per la conclusione di un affare, che nel caso di specie appare del tutto assente, atteso che il contratto di assicurazione, non risulta concluso tra il e la , Per_1 CP_2 ma, come già più volte specificato, tra quest'ultima e la ). CP_3
Nella sostanza, il Tribunale ha accertato che nessuna polizza è mai stata sottoscritta tra il e la (cfr. sentenza, pg. 3, in cui si legge: Per_1 CP_2
“il , in fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento si limitava Per_1 ad aderire alla Convenzione esistente tra l'assicuratore e finanziatore per la copertura assicurativa del finanziamento in caso di morte o grave invalidità del finanziato”; “il contratto di assicurazione non risulta concluso tra il e la , ma come già più volte specificato, tra Per_1 CP_2 quest'ultima e la ”). CP_3
Orbene, le predette statuizioni non sono state impugnate da parte dell'appellante, che si è limitata, nel gravame proposto, a far leva solo sulla citata comunicazione datata 20/06/2008, che avrebbe esteso la garanzia di decesso a “qualsiasi causa”.
A ben vedere, e per mero amor di completezza, tale comunicazione, relativa alla “garanzia decesso per qualsiasi causa”, già prevista nel contratto di assicurazione negli stessi termini (cfr. contratto in atti), non incide in nessun modo sulle esclusioni espressamente contemplate, all'art. 6 del contratto stesso, per l'ipotesi di malattia già in atto.
L'appello deve essere, dunque, integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
8 secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello Parte_1
notificato in data 10/10/2019, avverso la sentenza n. 2268/2019 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 20/08/2019, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1
impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
- Controparte_1
quale società incorporante per fusione delle spese del Controparte_2 presente grado di giudizio, che liquida in € 3.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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