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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 07/10/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 807 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 807/2025 promossa da:
(C.F ), nata all'Avana (Cuba) il 17/08/1982, Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Camilla Farnocchia
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
- parte ammessa C.F._2 al patrocinio a spese dello Stato -
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._3
Sarzana (SP), Via XXVII Gennaio n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Forcieri (C.F.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici C.F._4
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio tra coniugi.
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 24/09/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 22/04/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio in
YA (Cuba) poi trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Sarzana (SP) e che dall'unione è nata la figlia (il 30/07/2011). I coniugi sono in regime di separazione dei beni. Per_1
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato istanza di separazione consensuale, omologata dal Tribunale della Spezia con decreto del 17/12/021. Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, e si scambiano sin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o altro documento valido per l'espatrio.
2. La casa coniugale sita in Sarzana (SP) alla Via Falcinello n.81, con gli arredi ivi allocati, di proprietà esclusiva del sig. , resta assegnata alla sig.ra stante la collocazione CP_1 Pt_1 presso di questa della figlia.
3. I coniugi, avendo scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni, restano intestatari ciascuno in via esclusiva dei beni di rispettiva proprietà, dandosene sin d'ora reciproco riconoscimento.
4. La figlia minore viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione presso la madre, con la quale manterrà la residenza. Come per legge ogni decisione relativa all'educazione, istruzione, salute e quant'altro riguardante la figlia verrà presa di comune accordo tra i genitori.
5. Il padre, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e previo accordo e giusto preavviso alla madre, potrà vedere e tenere con sè la figlia per un pomeriggio a settimana, indicativamente nel giorno di martedì, dall'uscita da scuola fino alla sera, eventualmente anche per la cena, riportandola poi presso l 'abitazione della madre, e durante i fine settimana, se per lui possibile dal pomeriggio del venerdì, prelevandola direttamente all'uscita da scuola, oppure dalla sera, fino alla serata della
2 domenica, riportandola presso l'abitazione della madre, oppure sino alla mattina del lunedì, riaccompagnandola egli stesso all'entrata di scuola.
6. La figlia, inoltre, compatibilmente con gli impegni suoi e dei genitori, potrà trascorrere con il padre le festività natalizie e pasquali e le vacanze estive per un periodo da concordare preventivamente tra i genitori e che garantisca un'alternanza reciproca con la madre.
7. Il sig. si obbliga a versare, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore la CP_1 somma mensile di euro 500,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, somme che saranno versate entro il giorno 15 quindici di ogni mese;
8. Il sig. inoltre provvederà al pagamento delle spese straordinarie della figlia, previamente CP_1 concordate da entrambi i genitori, per una quota pari all'80% restando il restante 20% a carico madre, nello specifico : spese relative alla salute, quali le cure dentistiche, oculistiche, fisioterapiche e simili o l'acquisto di un paio di occhiali o di un apparecchio ortodontico ecc.; spese relative all'istruzione, quali viaggi studio, gite scolastiche, iscrizione ad istituti privati o a corsi di lingue o altra specializzazione;
spese extrascolastiche, per acquisto di un computer o di un motorino o simili, conseguimento della patente di guida, viaggi e vacanze, corsi sportivi ecc.; per la regolamentazione di queste ultime si fa in ogni caso riferimento al relativo protocollo.
9. I coniugi dichiarano che ogni altro loro rapporto di natura economico-patrimoniale e non è già stato previamente risolto tra loro e di non avere quindi più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra a nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto qui previsto e pattuito”.
L'udienza del 25/06/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c. con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, della loro volontà di non riconciliarsi e di conferma delle condizioni di cui al ricorso.
Con decreto del 28/07/2025, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria, assegnando termine fino al
24/09/2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., comprensive di tutte le precisazioni richieste.
La successiva udienza del 24/09/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
3 Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dal
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita. Risulta inoltre passata in giudicato la sentenza di separazione personale.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della minore, poiché garantiscono alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per la figlia.
4 Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1
in YA (Cuba) in data 03/09/2009 e trascritto nei Registri degli atti di CP_1 matrimonio del Comune di Sarzana (SP) dell'anno 2010, al n. 5, parte II, serie C, alle condizioni concordate tra le parti in ricorso, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, e si scambiano sin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o altro documento valido per l'espatrio.
2. La casa coniugale sita in Sarzana (SP) alla Via Falcinello n.81, con gli arredi ivi allocati, di proprietà esclusiva del sig. , resta assegnata alla sig.ra stante la collocazione CP_1 Pt_1 presso di questa della figlia.
3. I coniugi, avendo scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni, restano intestatari ciascuno in via esclusiva dei beni di rispettiva proprietà, dandosene sin d'ora reciproco riconoscimento.
4. La figlia minore viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione presso la madre, con la quale manterrà la residenza. Come per legge ogni decisione relativa all'educazione, istruzione, salute e quant'altro riguardante la figlia verrà presa di comune accordo tra i genitori.
5. Il padre, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e previo accordo e giusto preavviso alla madre, potrà vedere e tenere con sè la figlia per un pomeriggio a settimana, indicativamente nel giorno di martedì, dall'uscita da scuola fino alla sera, eventualmente anche per la cena, riportandola poi presso l 'abitazione della madre, e durante i fine settimana, se per lui possibile dal pomeriggio del venerdì, prelevandola direttamente all'uscita da scuola, oppure dalla sera, fino alla serata della domenica, riportandola presso l'abitazione della madre, oppure sino alla mattina del lunedì, riaccompagnandola egli stesso all'entrata di scuola.
5 6. La figlia, inoltre, compatibilmente con gli impegni suoi e dei genitori, potrà trascorrere con il padre le festività natalizie e pasquali e le vacanze estive per un periodo da concordare preventivamente tra i genitori e che garantisca un'alternanza reciproca con la madre.
7. Il sig. si obbliga a versare, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore la CP_1 somma mensile di euro 500,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, somme che saranno versate entro il giorno 15 quindici di ogni mese;
8. Il sig. inoltre provvederà al pagamento delle spese straordinarie della figlia, previamente CP_1 concordate da entrambi i genitori, per una quota pari all'80% restando il restante 20% a carico madre, nello specifico : spese relative alla salute, quali le cure dentistiche, oculistiche, fisioterapiche e simili o l'acquisto di un paio di occhiali o di un apparecchio ortodontico ecc.; spese relative all'istruzione, quali viaggi studio, gite scolastiche, iscrizione ad istituti privati o a corsi di lingue o altra specializzazione;
spese extrascolastiche, per acquisto di un computer o di un motorino o simili, conseguimento della patente di guida, viaggi e vacanze, corsi sportivi ecc.; per la regolamentazione di queste ultime si fa in ogni caso riferimento al relativo protocollo.
9. I coniugi dichiarano che ogni altro loro rapporto di natura economico-patrimoniale e non è già stato previamente risolto tra loro e di non avere quindi più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra a nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto qui previsto e pattuito”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 2.10.2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 807/2025 promossa da:
(C.F ), nata all'Avana (Cuba) il 17/08/1982, Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Camilla Farnocchia
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
- parte ammessa C.F._2 al patrocinio a spese dello Stato -
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._3
Sarzana (SP), Via XXVII Gennaio n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Forcieri (C.F.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici C.F._4
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio tra coniugi.
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 24/09/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 22/04/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio in
YA (Cuba) poi trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Sarzana (SP) e che dall'unione è nata la figlia (il 30/07/2011). I coniugi sono in regime di separazione dei beni. Per_1
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato istanza di separazione consensuale, omologata dal Tribunale della Spezia con decreto del 17/12/021. Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, e si scambiano sin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o altro documento valido per l'espatrio.
2. La casa coniugale sita in Sarzana (SP) alla Via Falcinello n.81, con gli arredi ivi allocati, di proprietà esclusiva del sig. , resta assegnata alla sig.ra stante la collocazione CP_1 Pt_1 presso di questa della figlia.
3. I coniugi, avendo scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni, restano intestatari ciascuno in via esclusiva dei beni di rispettiva proprietà, dandosene sin d'ora reciproco riconoscimento.
4. La figlia minore viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione presso la madre, con la quale manterrà la residenza. Come per legge ogni decisione relativa all'educazione, istruzione, salute e quant'altro riguardante la figlia verrà presa di comune accordo tra i genitori.
5. Il padre, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e previo accordo e giusto preavviso alla madre, potrà vedere e tenere con sè la figlia per un pomeriggio a settimana, indicativamente nel giorno di martedì, dall'uscita da scuola fino alla sera, eventualmente anche per la cena, riportandola poi presso l 'abitazione della madre, e durante i fine settimana, se per lui possibile dal pomeriggio del venerdì, prelevandola direttamente all'uscita da scuola, oppure dalla sera, fino alla serata della
2 domenica, riportandola presso l'abitazione della madre, oppure sino alla mattina del lunedì, riaccompagnandola egli stesso all'entrata di scuola.
6. La figlia, inoltre, compatibilmente con gli impegni suoi e dei genitori, potrà trascorrere con il padre le festività natalizie e pasquali e le vacanze estive per un periodo da concordare preventivamente tra i genitori e che garantisca un'alternanza reciproca con la madre.
7. Il sig. si obbliga a versare, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore la CP_1 somma mensile di euro 500,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, somme che saranno versate entro il giorno 15 quindici di ogni mese;
8. Il sig. inoltre provvederà al pagamento delle spese straordinarie della figlia, previamente CP_1 concordate da entrambi i genitori, per una quota pari all'80% restando il restante 20% a carico madre, nello specifico : spese relative alla salute, quali le cure dentistiche, oculistiche, fisioterapiche e simili o l'acquisto di un paio di occhiali o di un apparecchio ortodontico ecc.; spese relative all'istruzione, quali viaggi studio, gite scolastiche, iscrizione ad istituti privati o a corsi di lingue o altra specializzazione;
spese extrascolastiche, per acquisto di un computer o di un motorino o simili, conseguimento della patente di guida, viaggi e vacanze, corsi sportivi ecc.; per la regolamentazione di queste ultime si fa in ogni caso riferimento al relativo protocollo.
9. I coniugi dichiarano che ogni altro loro rapporto di natura economico-patrimoniale e non è già stato previamente risolto tra loro e di non avere quindi più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra a nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto qui previsto e pattuito”.
L'udienza del 25/06/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c. con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, della loro volontà di non riconciliarsi e di conferma delle condizioni di cui al ricorso.
Con decreto del 28/07/2025, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria, assegnando termine fino al
24/09/2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., comprensive di tutte le precisazioni richieste.
La successiva udienza del 24/09/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
3 Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dal
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita. Risulta inoltre passata in giudicato la sentenza di separazione personale.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della minore, poiché garantiscono alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per la figlia.
4 Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1
in YA (Cuba) in data 03/09/2009 e trascritto nei Registri degli atti di CP_1 matrimonio del Comune di Sarzana (SP) dell'anno 2010, al n. 5, parte II, serie C, alle condizioni concordate tra le parti in ricorso, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, e si scambiano sin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o altro documento valido per l'espatrio.
2. La casa coniugale sita in Sarzana (SP) alla Via Falcinello n.81, con gli arredi ivi allocati, di proprietà esclusiva del sig. , resta assegnata alla sig.ra stante la collocazione CP_1 Pt_1 presso di questa della figlia.
3. I coniugi, avendo scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni, restano intestatari ciascuno in via esclusiva dei beni di rispettiva proprietà, dandosene sin d'ora reciproco riconoscimento.
4. La figlia minore viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione presso la madre, con la quale manterrà la residenza. Come per legge ogni decisione relativa all'educazione, istruzione, salute e quant'altro riguardante la figlia verrà presa di comune accordo tra i genitori.
5. Il padre, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e previo accordo e giusto preavviso alla madre, potrà vedere e tenere con sè la figlia per un pomeriggio a settimana, indicativamente nel giorno di martedì, dall'uscita da scuola fino alla sera, eventualmente anche per la cena, riportandola poi presso l 'abitazione della madre, e durante i fine settimana, se per lui possibile dal pomeriggio del venerdì, prelevandola direttamente all'uscita da scuola, oppure dalla sera, fino alla serata della domenica, riportandola presso l'abitazione della madre, oppure sino alla mattina del lunedì, riaccompagnandola egli stesso all'entrata di scuola.
5 6. La figlia, inoltre, compatibilmente con gli impegni suoi e dei genitori, potrà trascorrere con il padre le festività natalizie e pasquali e le vacanze estive per un periodo da concordare preventivamente tra i genitori e che garantisca un'alternanza reciproca con la madre.
7. Il sig. si obbliga a versare, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore la CP_1 somma mensile di euro 500,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, somme che saranno versate entro il giorno 15 quindici di ogni mese;
8. Il sig. inoltre provvederà al pagamento delle spese straordinarie della figlia, previamente CP_1 concordate da entrambi i genitori, per una quota pari all'80% restando il restante 20% a carico madre, nello specifico : spese relative alla salute, quali le cure dentistiche, oculistiche, fisioterapiche e simili o l'acquisto di un paio di occhiali o di un apparecchio ortodontico ecc.; spese relative all'istruzione, quali viaggi studio, gite scolastiche, iscrizione ad istituti privati o a corsi di lingue o altra specializzazione;
spese extrascolastiche, per acquisto di un computer o di un motorino o simili, conseguimento della patente di guida, viaggi e vacanze, corsi sportivi ecc.; per la regolamentazione di queste ultime si fa in ogni caso riferimento al relativo protocollo.
9. I coniugi dichiarano che ogni altro loro rapporto di natura economico-patrimoniale e non è già stato previamente risolto tra loro e di non avere quindi più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra a nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto qui previsto e pattuito”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 2.10.2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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