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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/04/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 448 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Santa Maria del Cedro (Cs) alla via Grisolia 54 presso lo studio dell'avv. Madonia Alice, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 16.04.2024, attrice
E
, nato a San Pietro in [...] il [...], Controparte_1 convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 16.04.2024, ha proposto Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Controparte_1
San Pietro in Amantea il 19.06.1977 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 1977), in costanza del quale sono nati due figli, il Per_1
27.09.1978 e il 29.10.1977, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2
A fondamento della domanda ha rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla
1 comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Paola nella procedura di separazione dei coniugi, definita con la sentenza n. 81/2009 emessa in data 2.12.2008, passata in giudicato. In particolare, ha dedotto che, con tale sentenza, nulla era stato previsto relativamente al suo mantenimento da parte del coniuge, poiché all'epoca lavorava;
invece, attualmente le sue condizioni economiche sono peggiorate, in quanto ha un reddito derivante esclusivamente da brevi ed occasionali lavori come addetta alle pulizie, non sufficiente a garantirle un adeguato tenore di vita;
invece, il coniuge percepisce un trattamento pensionistico pari alla somma mensile di euro 1.300,00 circa. Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in San Pietro in Amantea in data
19.06.1977 trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di San Pietro in Amantea anno 1977, trascrizione atto n.1, p. II, s. A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di San Pietro in Amantea di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
Assegnare la casa coniugale alla sig.ra ; Determinare e conseguentemente Parte_1 condannare il sig. a versare a titolo di assegno di divorzio, a favore della sig.ra P_
, la somma mensile di euro 300,00, importo da corrispondersi a fare tempo dalla presente Pt_1 domanda, da versarsi entro il cinque di ogni mese e rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 17.04.2024.
regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito, sicché all'udienza del Controparte_1
2.12.2024 è stata dichiarata la sua contumacia. Altresì, a tale udienza è stata sentita l'attrice, la quale, con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 10.12.2024 (stante la sostituzione ai sensi di tale norma dell'udienza fissata in data 17.03.2025), ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. Quindi, il Giudice relatore, con ordinanza del 27.03.2025, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Esaminati gli atti di causa, innanzitutto, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett.
b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con la sentenza n. 81/2009 emessa in data
2.12.2008, passata in giudicato, il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che si è protratta ininterrottamente dalla loro Parte_1 Controparte_1 comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
2 Per quanto concerne, invece, le altre questioni oggetto del contendere, in primo luogo, non è suscettibile di accoglimento la domanda con cui l'attrice ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, stante l'assenza di figli minori e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
E', infatti, pacifico che “Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del
2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (cfr. Cass. civ. sez. VI del 7.02.2018 n. 3015; nonché in senso conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez. VI del 4.10.2018 n. 24254, secondo cui “In materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti”). Dunque, la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e di quelli maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, che costituisce il centro dei propri affetti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate.
Sicché, quando il legame con la casa familiare dei figli maggiorenni, anche se non economicamente autosufficienti, risulta reciso ovvero quando la casa familiare non costituisce più l'habitat domestico necessario a garantire, nella quotidianità, il riferimento affettivo utile e di sostegno ad una crescita sana si avrà la revoca dell'assegnazione (cfr. in tal senso, tra le altre,
Cass. civ. sez. I del 6.08.2020 n. 16740).
Ebbene, ciò posto, secondo quanto dichiarato dalla stessa attrice all'udienza del 2.12.2024, entrambi i figli delle parti in causa, oltre che maggiorenni ed economicamente autosufficienti, altresì non vivono più presso la casa coniugale, in quanto (di 46 anni) vive a Tenerife, Per_1 ove lavora come barman;
invece, (di 47 anni) è insegnante e vive in provincia di Per_2
Brescia. A tanto consegue l'insussistenza dei presupposti richiesti per l'accoglimento della domanda di assegnazione della casa coniugale proposta da . Parte_1
Parimenti, esaminati gli atti di causa, va disattesa la domanda di assegno divorzile avanzata dall'attrice.
3 Come noto, il diritto al riconoscimento di un assegno divorzile è soggetto al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74/1987. In particolare, nel richiamare quanto statuito dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 18287 dell'11.07.2018 (confermata dai successivi arresti giurisprudenziali intervenuti sul tema), va evidenziato che con tale pronuncia, nel riconoscere la natura non solo assistenziale ma anche perequativa e compensativa dell'assegno divorzile, è stato chiarito che tale assegno non è finalizzato alla ricostituzione del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza del matrimonio, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale di ciascuno dei coniugi, su accordo degli stessi.
E' stato, infatti, rilevato che “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (cfr. la citata sentenza della Cassazione civile Sezioni Unite dell'11.07.2018 n. 18287; nonché, in modo conforme, tra le altre, Cass. civ. sez. I del 28.02.2019 n. 5975, Cass. civ. sez. VI del 21.06.2019 n. 16796, Cass. civ. sez. I del
23.04.2019 n. 11178 e ancora, di recente, Cass. civ. sez. VI del 23.09.2022 n. 27948, secondo cui “Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, il giudice del merito deve tenere conto sia dell'impossibilità per l'ex coniuge richiedente di procurarsi mezzi economici adeguati a condurre una vita libera e dignitosa, sia del contributo apportato dallo stesso alla costruzione del patrimonio familiare e dell'altro coniuge, valutando in particolare l'incapacità di procurarsi detti mezzi in relazione alle scelte compiute in vista della realizzazione della vita familiare, che abbiano comportato la perdita di opportunità formative o il sacrificio di aspirazioni professionali”, e Cass. civ. sez. VI del 13.10.2022 n. 29920, con cui è stato precisato che “In tema di assegno divorzile, l'essersi dedicata durante il lungo matrimonio alla cura dei figli e alla gestione della famiglia non è sufficiente per la richiedente per obbligare l'ex marito a versarle il relativo assegno, atteso che è necessaria l'ulteriore prova di avere effettivamente rinunciato a precise e concrete prospettive di lavoro e di carriera”). Dunque, in altri termini, la funzione dell'assegno divorzile non è quella di ricostituire il tenore di vita coniugale (come affermato in passato in ambito giurisprudenziale), ma principalmente quella di assistere il
4 coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e di riequilibrare le condizioni economiche delle parti nei casi in cui vi sia la prova (di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di un fatto costitutivo del diritto azionato) che la sperequazione reddituale in essere al momento del divorzio sia stata direttamente causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi per effetto delle quali uno abbia sacrificato le proprie realistiche aspettative professionali e reddituali (precise e concrete) per dedicarsi interamente alla famiglia, contribuendo in tal modo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. I del 17.04.2019 n.
10782).
Tanto premesso, l'attrice (a tanto onerata) non ha offerto congrua prova dell'effettiva ricorrenza dei presupposti sottesi al riconoscimento del diritto all'assegno da lei invocato. Invero, alcunché
è stato provato (anche alla luce di quanto dichiarato dalla medesima attrice all'udienza del
2.12.2024) in ordine al fatto che la stessa è totalmente priva di mezzi di sostentamento in grado di assicurarle una vita libera e dignitosa e che, in ogni caso, è assolutamente impossibilitata a procurarseli per ragioni oggettive (invero nulla è stato dimostrato, anche con il deposito di congrua documentazione medica, circa eventuali patologie implicanti un'effettiva incapacità lavorativa). Inoltre, non è dato evincere dagli atti di causa la sussistenza di una considerevole sperequazione tra la condizione economico-patrimoniale tra le parti (invero, nulla è stato provato circa la situazione reddituale e patrimoniale del convenuto, anzi, secondo quanto dichiarato dall'attrice all'udienza del 2.12.2024, entrambi i coniugi sono comproprietari, nella misura del 50% ciascuno, della casa coniugale e, altresì, ha l'usufrutto di un Parte_1 terreno coltivato ad oliveto per uso personale). E, comunque, anche ipotizzando detta sperequazione, nulla è stato provato (e, prima ancora, allegato) dall'attrice in ordine al fatto che essa è dipesa dalle scelte comuni degli ex coniugi per effetto delle quali la stessa abbia sacrificato, d'accordo con il marito, proprie aspirazioni professionali e reddituali concrete, precise e reali, così contribuendo, in modo decisivo, alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dell'ex coniuge. A fronte, dunque, delle gravi lacune probatorie (e assertive) evidenziate, la domanda di assegno divorzile proposta dall'attrice non può che essere disattesa.
La natura delle questioni trattate rende opportuna la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 448/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in San Pietro in Amantea il 19/06/1977 tra i coniugi e (trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 1977);
5 - manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di San Pietro in Amantea perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- rigetta le domande di assegnazione della casa coniugale e di assegno divorzile proposte da
; Parte_1
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 31.03.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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