Articolo 1 della Legge 30 gennaio 1963, n. 70
Articolo 2
Versione
1 luglio 1962
Art. 1.
Le rette di spedalita', dovute per legge e per convenzione dai Comuni agli ospedali civili, vestiti da Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972 , e successive modificazioni ed integrazioni, e alle cliniche universitarie che esercitino servizio di pronto soccorso, sono anticipate dallo Stato sino al 30 giugno 1967, con diritto di rivalsa verso i Comuni debitori.
Entrata in vigore il 1 luglio 1962
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