Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 4222/2022 assunta in decisione all'udienza celebrata nelle forme della trattazione scritta in data 25 settembre 2024 e vertente
TRA
p.i. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura speciale per atto notarile recante repertorio n. 14367 e raccolta n. 7027 dell'11 novembre 2020 dall'Avvocato Francesco Perone nel cui studio in Montesarchio alla via Napoli, parco Europa elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata
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APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_1
APPELLATA - CONTUMACE
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Benevento n. 1974/2022 depositata in data 10 agosto 2022 e pubblicata il 6 settembre 2022, non notificata, in materia di risarcimento del danno
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato tramite posta elettronica certificata il 7 ottobre 2022 e iscritto a ruolo il 10 ottobre 2022 ha impugnato la sentenza n. 1974/2022 con cui Parte_1
il Tribunale di Benevento ha accolto la domanda di risarcimento del danno subito in conseguenza dell'apposizione, in assenza di costituzione di servitù e senza alcuna sua previa autorizzazione, di 13 pali di sostegno della linea telefonica per utenze esterne proposta da con illegittima occupazione di terreni di proprietà, Controparte_1 condannandola al pagamento della somma di € 34.598,00 oltre interessi legali dalla
- 1 -
L'appello è stato affidato a tre motivi, oggetto della disamina a seguire, all'esito dei quali ha concluso perché, in riforma della sentenza di primo grado, in Parte_1
via principale venga accertato che nulla è dovuto dalla società all'appellata, con conseguente condanna di alla restituzione delle somme a lei corrisposte a seguito Controparte_1
della sentenza impugnata;
in subordine, fermo il rigetto della domanda di rimozione degli impianti, perché venga rideterminata la stima del danno da occupazione, tenuto conto dell'intervenuta imposizione della servitù, con restituzione da parte di Controparte_1
dell'eccedente corrispostole, il tutto con vittoria sulle spese del doppio grado di giudizio.
2. La parte appellata non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica nel domicilio digitale eletto nel primo grado del giudizio, come constatato anche dall'ispezione dei file telematici relativi alla notifica eseguita a mezzo p.e.c..
3. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
È stato acquisito il fascicolo cartaceo del giudizio di primo grado e si è accertata la consultabilità anche di quello telematico.
Sulle conclusioni che la sola parte appellante ha rassegnato con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 25 settembre 2024 la Corte ha assunto la causa a sentenza, concedendo i termini per il deposito della comparsa conclusionale.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. Con citazione notificata il 13 aprile 2019, ha citato in giudizio Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Benevento la società , chiedendone la condanna al Parte_1
risarcimento del danno per illecita occupazione di terreni di sua proprietà a seguito di installazione di 13 pali di sostegno della linea telefonica.
Ella ha dedotto di essere proprietaria di diversi appezzamenti di terreno siti nel Comune di
Petruro NO (AV), alla località Campolongo, iscritti al C.T. alla partita n. 2639, foglio 1, particelle: 1) n. 11, di are 48.37, bosco alto, classe unica, r.d. £ 2.902 e r.a. £ 2.902; 2) n. 12, di are 53 .10, seminativo di 3° classe, r.d. £ 23.895, r.a. £ 37.170; nel comune di Chianche (AV), alla località Chiusa, della frazione Chianchetelle, iscritto al C.T. di Chianche – sezione
Chianchetelle, alla partita n. 1558, foglio 2, particelle: 1) n. 321, di are 14.88, seminativo
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda arborato di 2° classe, r.d. £ 11.904, r.a. £ 8.184; 2) n. 322, di are 15.58, seminativo di 5° classe,
r.d. £ 2.025, r.a. £. 7.790; così come descritti nell'atto di compravendita, repertorio n. 64646, raccolta n. 20904; ancora, nel comune di Petruro NO (AV), alla località Campolongo, di are 45.81, iscritto al C.T. alla partita n. 1342, foglio 1, particella n. l, sem. N, r.d. £ 59.55, r.a.
£ 27.49; e nel comune di Chianchetelle, località Valle scura, di ha 1.85.30, iscritto al C.T. alla partita n. 823, foglio 2, particelle: 1) n. 620 (ex 31 6/b), di are 45.30, r.d. £ 126.84, r.a. £ 65.69;
2) n. 621 (ex 317/b), ha 1.40.00, sem. N, r.d. £ 392.00, r.a. £ 203.00; 3) n. 619 (ex 269/b), Sa. I,
r.d. £ 83.05, r.a. £. 36. 24, particella n. 793 (come risultante dalla mappa catastale aggiornata al 2017 prot. n. T58606); così come descritti nell'atto di compravendita, repertorio n. 22031, raccolta n. 14254.
Ha lamentato che su tali appezzamenti di terreno la società convenuta ha installato 13 pali di sostegno della linea telefonica, per utenze esterne alla parte attrice e in assenza di sua autorizzazione e che, nonostante la messa in mora avvenuta tramite p.e.c. del 18 dicembre
2018, la prefata non ha provveduto ad avanzare alcuna proposta risarcitoria. ha descritto tale comportamento come un illecito permanente, di Controparte_1
natura privatistica e lesivo dell'obbligo del neminem laedere ai sensi dell'art. 2043 c.c. e del diritto di proprietà tutelato dall'art. 42 Cost., fonte per lei di danno tanto palese da essere in re ipsa, avendole procurato limitazioni all'esercizio delle sue facoltà.
4.2. costituitasi in giudizio in data 19 giugno 2019, ha eccepito Parte_1
l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dal d.gs. n. 28/2010, nonché il difetto di giurisdizione del giudice adito, sostenendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 33 e 35 del d.lgs. n.
80 del 31 marzo 1998, come modificati ed integrati dall'art. 7 della legge 205/2000.
Ha altresì eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, stante la mancata prova della proprietà e, nel merito, ha richiesto il rigetto della domanda in quanto a suo parere infondata in fatto e in diritto.
4.3. Il giudizio è stato istruito tramite una consulenza tecnica d'Ufficio affidata al geom. ed indi posta in decisione. CP_2
5. Con la sentenza n. 1974/2022 del 1° agosto 2022, pubblicata il 6 settembre 2022, il
Tribunale di Benevento ha accolto la domanda di parte attrice, condannando la al Pt_1 risarcimento del danno quantificato, secondo le risultanze della C.T.U. espletata in primo grado, in € 34.598,00.
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
5.1. In via preliminare il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione: sia ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 poiché l'oggetto del giudizio è il risarcimento del danno e non questioni su diritti reali, sia ai sensi dell'art. 1 XI comma della legge 31 luglio 1997, n. 249, non controvertendosi di rapporti contrattuali di utenza.
Allo stesso modo, è stata ritenuta infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, non sussistendo un comportamento neanche mediatamente riconducibile ad esercizio di potere pubblicistico, come richiesto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 204/2004 perché si radichi la cognizione esclusiva amministrativa.
Il giudice di prime cure ha ricondotto – piuttosto - la vicenda nell'alveo del fatto illecito di natura privatistica, essendo intervenuta l'installazione di pali telefonici da parte della società (concessionaria del servizio telefonico) in assenza di pregresse intese Pt_1
negoziali o di un provvedimento ablatorio riconducibile tra gli atti autoritativi della P.A., ossia in totale carenza di potere pubblicistico.
Il Tribunale ha poi rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della parte attrice avendo quest'ultima provato, ancorché non con il crisma della probatio diabolica tuttavia non richiesta dalla fattispecie, di essere proprietaria per un valido titolo d'acquisto dei terreni oggetto della pronuncia in esame.
5.2. Nel merito, la domanda di condanna al risarcimento del danno, diverso dall'indennizzo dovuto in costanza di una procedura espropriativa, è stata ritenuta fondata.
Così in ragione del fatto che l'installazione dell'opera, per una linea telefonica neanche risultata servire l'utenza della è avvenuta in mancanza del preventivo assenso CP_1 dell'attrice e in difetto di un procedimento di natura ablatoria, ai sensi dell'art. 92 del d.lgs.
1° agosto 2003 n. 259.
Essa non è sembrata validamente contrastata dall'eccezione riconvenzionale di intervenuta usucapione della servitù di appoggio e installazione dei pali, non avendo la convenuta neppure indicato il momento in cui ha provveduto all'installazione dei pali telefonici.
5.3. Nell'accogliere la domanda di risarcimento del danno, ricondotta all'art. 2043 c.c. anche in assenza della richiesta di parte attrice di rimozione del manufatto, il giudice di prime cure ha condiviso la stima fatta dal suo ausiliare tecnico, negando ingresso alle censure sugli esiti peritali proposte dalla convenuta solamente in sede di comparsa conclusionale, ben oltre i termini concessi per le osservazioni.
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Il Tribunale, nel caso di mancata richiesta di rimozione dell'impianto, ha ritenuto che il danno vada determinato in relazione al permanente deprezzamento del fondo e agli ulteriori danni alla sua conduzione, salvi ulteriori altri, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Ha invece rigettato la domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Alle spese è stato applicato il principio della soccombenza, con condanna della parte convenuta al pagamento di € 4.000,00 oltre accessori di legge e spese di consulenza.
6. In rito va ribadita la regolare costituzione del contradditorio anche nel grado d'appello; la tempestività dell'impugnazione e la sua ammissibilità in quanto declinato in tre motivi con i quali parte appellante ha censurato in maniera adeguatamente analitica i passaggi motivazionali che non ha condiviso, proposto la decisione contraria a sé favorevole, spiegato le ragioni della bontà della soluzione alternativa e del perché vada preferita la propria impostazione rispetto agli argomenti difensivi avversari e a quelli spesi dal
Tribunale stesso in sentenza.
Sussiste dunque non solo la critica sufficientemente specifica alla decisione, ma anche la devoluzione e la proposta del progetto alterativo di sentenza opzionata, sia pure nel senso lato ritenuto sufficiente dalla Corte regolatrice (da ultimo, Cassazione civile, II sez., 18 gennaio 2024, n. 1932 che ripercorre l'arresto a Sezioni Unite n. 36481 del 13 dicembre 2022), di talché è possibile accedere alla disamina del merito.
6.1. Va poi attestato il passaggio in giudicato sulle questioni pregiudiziali e preliminari riferite al § 5.1. che non hanno costituito oggetto di impugnazione.
Ancora va attestato che realmente la non ha chiesto la rimozione dell'impianto CP_1
insistente sui suoi terreni, cosa che ha procurato che alcuna statuizione sia stata resa in subiecta materia neanche dal Tribunale, come ha stigmatizzato la difesa di . Pt_1
7. Passando dunque al merito, con il primo motivo d'impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado laddove il Tribunale ha accolto la domanda di risarcimento del danno da occupazione illegittima nonostante, a suo dire, l'attrice non abbia provato l'effettivo pregiudizio subìto a seguito dell'installazione dei pali di sostegno senza la preventiva costituzione di una servitù.
Ad avviso della società, il Tribunale di Benevento avrebbe così riconosciuto possibile la liquidazione del danno in re ipsa, in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda pressoché univoco che ammette il ristoro solo quando siano dimostrate le effettive conseguenze pregiudizievoli per il proprietario.
7.1. Il motivo non è fondato.
La accertata presenza dei pali a servizio dell'impianto di telefonia senza previo accordo con la proprietaria e senza che mai ne sia intervenuto l'esproprio costituisce condotta illegittima che dà diritto al ristoro per il nocumento che agendo dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Benevento, ha allegato nelle limitazioni all'esercizio del suo diritto proprietario, neanche giustificate da una personale esigenza atteso che ella ha negato di beneficiare dell'utenza così servita
(circostanza verificata quanto meno per la gran parte dell'impianto, con esclusione di un unico palo, prossimo ad un fabbricato per civile abitazione, su cui anche oltre).
La fonte del nocumento è l'imposizione in via di mero fatto d'un peso, consistito nella realizzazione di una rete di palificazione per sostenere cavi telefonici aerei che il C.T.U. ha confermato essere ubicati sui terreni della Si tratta, più precisamente, dei terreni nel Comune di Petruro NO CP_1 in località Capilongo riportati al catasto al foglio 1 particella 12, su cui sono stati rilevati quattro pali e un tirante;
nel Comune di Chianche località Chiusa frazione Chianchetella riportato in catasto al foglio 2 particella 322, su cui sono stati rilevati tre pali ed infine nel Comune di Chianche località
Valle Scura frazione Chianchetella, riportato in catasto al foglio 2 particelle 621 su cui sono risultati installati tre pali e particella ex 619 ora 793 su cui ne sono risultati installati altri due pali.
In termini generali giova ricordare come chi agisce giudizialmente per fare dichiarare la inesistenza a carico del proprio fondo di una servitù deve limitarsi a dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido e a provare l'immanenza del peso, mentre incombe sul convenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova di un titolo che gli attribuisca la servitù.
Come anticipato, il titolo in parola manca totalmente per cui non ha alcuna giustificazione la pretesa della società appellante di ottenere il passaggio dei cavi e l'appoggio delle condutture telefoniche, non essendo la cosa giustificabile neanche ove si dimostri che la destinazione di questi sia (in tutto o in parte) a servizio di un'utenza della stessa attrice.
Il presupposto riferito costituisce la condotta lesiva, a nulla rilevando per le conseguenze risarcitorie che di detti pali e dei cavi da essi sostenuti non sia stata chiesta (e dunque neanche pronunciata) la condanna alla rimozione.
Invero, fuori dell'ipotesi disciplinata dall'art. 232 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - a mente del quale il proprietario o il condomino non può opporsi all'appoggio di antenne e di sostegni e al passaggio di condutture o di altro impianto nell'immobile di sua proprietà, senza diritto di indennità - quando la società concessionaria del servizio telefonico installi propri impianti sul fondo altrui, senza che
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda siano intervenuti provvedimenti ablatori, deve riconoscersi la facoltà del proprietario di detto fondo di adire il giudice ordinario, anche con domanda di rimozione di dette opere (che come già detto non vi è stata), oltre che per il risarcimento del danno, atteso che si verte in tema di tutela di posizioni di diritto soggettivo, lese da comportamenti materiali non ricollegabili all'esercizio di poteri autoritativi della Pubblica amministrazione (in argomento, Cassazione civile, sez. un., 26.07.1994, n.
6962).
In altre parole, i principi da applicare sono così compendiabili: se il proprietario o il condomino non può opporsi all'appoggio di antenne e di sostegni e al passaggio di condutture o di altro impianto nell'immobile di sua proprietà e non ha diritto di indennità quando si tratti di soddisfare la richiesta di utenza di un inquilino di un condomino dello stesso stabile, oltre che propria, altrettanto non è quando tale richiesta provenga da un inquilino o condomino di altro edificio, sia pure vicino o confinante (Cassazione civile, sez. II, 01.12.1997, n. 12134).
La condotta lesiva indubbiamente sussiste (essa non è stata neanche più contestata con l'appello), mentre l'allegazione del danno è avvenuta laddove l'attrice ha dichiarato (punto 2 della sua citazione) che l'infissione dei pali di sostegno della linea telefonica, ognuno risultato avere il diametro di circa 15 cm e un'altezza di circa 7 metri, per utenze a lei totalmente estranee, le procura
“evidenti limitazioni all'esercizio del diritto di proprietà”.
Si tratta di allegazione sufficiente che ha trovato conferma nelle indagini tecniche svolte dall'ausiliare del Tribunale il quale ha confermato non solo la presenza dei manufatti ma anche la loro reale interferenza con la destinazione produttiva dei terreni, coltivati prevalentemente a vigneto
(per la produzione del greco di tufo). A tal fine giova precisare che lo stesso consulente (e conseguentemente il Tribunale in sentenza) ha omesso ogni considerazione per l'unico palo in vetroresina posizionato sulla particella 793 del foglio 2 del Comune di Chianche da cui si diparte un conduttore che è risultato alimentare la linea telefonica a servizio della stessa CP_1
Ebbene, le porzioni immobiliari occupate dai pali con eventuali basamenti e le fasce di rispetto necessarie alla manutenzione e verifica dell'impianto sono divenute sicuramente indisponibili per la proprietaria (la cosa è palese anche dalle fotografie in atti, incluse quelle tratte dal C.T.U. che dimostrano la distanza tra i pali e i vigneti sui terreni della . Non è dunque condivisibile CP_1
l'obiezione per cui alcuna allegazione del danno vi sarebbe stata e che la sua ipotesi sia apodittica, così intendendosi il riferimento al suo riconoscimento in re ipsa quale opinato dall'appellante secondo cui esso vi sarebbe stato a prescindere dalla compromissione della utilizzabilità del bene, in termini assolutamente punitivi e contrari al principio per cui esso non va confuso con l'evento dannoso.
Nella consapevolezza indotta dall'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza dell'11 novembre
2008, n. 26972) che ciò che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza che deve essere allegato e
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda provato e che la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento si legittima solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost. (Cassazione civile, sez. un.,
05.07.2017, n. 16601), non può infatti negligersi che il danno da occupazione sine titulo, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici.
Per quanto allora l'alleggerimento dell'onere probatorio non può raggiungere l'esonero dall'allegazione dei fatti lesivi meritevoli d'essere giudizialmente accertati, va data rilevanza alla concreta destinazione a vigneto degli immobili parzialmente interessati dalla presenza dei pali, con la conseguente impossibilità per la zona così gravata di fruttificare e così per effetto dell'altrui condotta lesiva (in argomento, Cassazione civile, sez. III, 25.05.2018, n. 13071; analogamente,
Cassazione civile, sez. I, 07.03.2017, n. 5687; Cassazione civile, sez. III, 09.08.2016, n. 16670;
Cassazione civile, sez. II, 15.10.2015, n. 20823).
Escluso dunque il timore che la sentenza gravata abbia ristorato un danno solo ipotetico, per la stima va esaminato il seguito dell'appello.
8. Con un secondo articolato motivo, subordinato al primo per il caso di conferma nel grado d'appello di un danno da occupazione illegittima, ha contestato l'erronea sua Parte_1 liquidazione, eseguita sulla base della consulenza tecnica disposta dal Tribunale nella considerevole somma di € 34.598,00.
Nell'occasione si è deplorata in primis l'omessa valutazione delle contestazioni alla relazione peritale con l'argomento, per nulla dirimente, che esse siano state formulate per la prima volta con la comparsa conclusionale e non nei termini per il contraddittorio tecnico indicati dall'art. 195 c.p.c..
Di esse si è dedotta la possibilità che siano spese anche negli scritti finali e riproposte nel grado d'appello, con l'unico limite che non siano introdotti fatti costitutivi, modificativi o estintivi nuovi né si alleghino vizi procedimentali da addurre tempestivamente in base al capoverso dell'art. 157 c.p.c., come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (in ultimo Sezioni Unite della Cassazione n. 5624 del 21 febbraio 2022).
È stato così censurato il conteggio dell'ausiliare dell'Ufficio, stigmatizzando duplici errori: concettuali e di calcolo.
Il primo sarebbe consistito nella duplicazione del conteggio di una medesima porzione di terreno: una volta come V2 (fascia di un metro soggetta a servitù di passaggio per il personale) e una volta come V3 (spazio di rispetto di cinque metri), dovendo la prima (di minore dimensione) essere compresa nella seconda, più estesa, essendo entrambe centrate lungo la stessa linea.
- 8 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Nell'occasione l'appellante ha contestato anche la definizione dell'area V3 in 5 metri, rilevando che finanche per l'accesso e il transito con mezzi meccanici sarebbe sufficiente la metà dello spazio.
Ancora, si è deplorato il conteggio finale in cui il valore dell'area V3 è stato calcolato per l'intero nonostante in sede peritale il consulente tecnico abbia dichiarato che essa andava valutata per l'ottava parte (12,5%).
Nelle fasce di servitù V2 e rispetto V3, poi, sarebbe già compresa la superficie – di 3 o 4 mq
– occupata dal palo o dal complesso palo-tirante di cui a torto si sarebbe operata altra distinzione. Par In terzo luogo la ha censurato la relazione peritale anche nella quantificazione della perdita di valore del terreno (parametro V4) osservando come l'indennizzo sia risultato da due a sette volte superiore al prezzo d'acquisto del terreno, con l'abnorme conseguenza che esso, riferibile solo ad una porzione dei fondi, è risultato maggiore del danno da perimento totale dei beni.
Peraltro, ad avviso di parte appellante, il consulente tecnico avrebbe confusamente ragionato di un danno per intralcio alle colture e/o all'edificabilità laddove alcun danno da perdita della capacità edificatoria sarebbe immaginabile, trattandosi di terreni agricoli la cui destinazione urbanistica non consente l'erezione di alcuna fabbrica.
Ad ogni modo, altrettanto errato sarebbe ritenere, ad avviso dell'appellante, che i terreni perdano un quinto del loro valore per la semplice presenza di impianti telefonici che, nel caso sub judice, sarebbero stati apposti in modo tale da non arrecare alcun significativo intralcio.
In finale , nel censurare la quantificazione dei danni risultata dalla relazione Pt_1
peritale, ha ribadito l'erroneità della sentenza per essere il giudice di prime cure pervenuto alla liquidazione di un danno in re ipsa, anche in termini di danno futuro, presumendo dall'installazione dei pali telefonici un fattore di deprezzamento del terreno e, quindi, una perdita del suo valore commerciale.
Nel censurare in toto gli esiti della consulenza, integralmente recepita dal Tribunale per la quantificazione del danno alla parte appellata, è stato rammentato il principio nomofilattico per cui la forma rimediale del ristoro del danno opera solamente in funzione di neutralizzare le perdite sofferte concretamente dalla vittima e non deve diventare strumento di ingiusta locupletazione. Ebbene, al più la misura del risarcimento dovrebbe
- 9 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda corrispondere al 5% del valore agricolo medio dei terreni, tenuto conto anche della astrattezza del nocumento (in mancanza di un'effettiva offerta in vendita del bene), della reversibilità della presenza dei pali (passibili d'essere tolti, anche per effetto dell'implementazione della comunicazione digitale) e della compatibilità della coltura vitivinicola con la loro immanenza.
8.1. Il motivo è parzialmente fondato.
Per poter accedere alle contestazioni alla liquidazione del danno che il Tribunale ha mutuato dalla consulenza tecnica e poter dunque verificare la correttezza o meno del ragionamento ivi contenuto occorre premettere come corretta sia l'indicazione dall'appellante della possibilità di insorgere contro gli accertamenti svolti da un perito anche nel grado d'appello.
Anche di recente la Corte regolatrice ha precisato che le contestazioni e le critiche dalle parti rispetto alla consulenza tecnica d'ufficio, salvo non rechino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, rappresentano argomentazioni difensive passibili d'essere avanzate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti, nuove richieste o eccezioni o nuove prove, ma siano focalizzate sull'affidabilità
e sulla valutazione dei risultati della consulenza tecnica (Cassazione civile , sez. III,
11.11.2024, n. 29075; Cassazione civile, sez. I, 18.09.2024, n. 25109).
Si tratta del corollario dei principi affermati dalle Sezioni Unite Cassazione con la sentenza, richiamata dall'appellante a conferma dei suoi asserti, del 21 febbraio 2022, n. 5624 che ha chiarito come il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195 c.p.c. che il
Tribunale – a torto - ha creduto sia l'ultima occasione per confutare le conclusioni dell'ausiliare dell'Ufficio ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare, ragion per cui la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello.
8.2. Tanto premesso, va verificata la correttezza, alla luce delle obiezioni della , del Pt_1
ragionamento che ha portato il Tribunale, tramite il suo C.T.U., a stimare il danno risarcibile in € 34.598,00.
- 10 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Esso è stato innanzi tutto indicato nelle limitazioni ai diritti proprietari dell'attrice così descritti: obbligo di consentire l'accesso al fondo per la manutenzione del palo e le eventuali riparazioni al cavo aereo;
mancata utilizzazione del terreno in corrispondenza del palo;
impossibilità di recintare o costruire perché ciò impedirebbe il passaggio ai tecnici della società telefonica per la manutenzione o la riparazione.
Nella stima il C.T.U. ha adoperato la formula: D = V1 + V2 + V3 + V4, valida per il calcolo dell'indennizzo in base alle vigenti disposizioni in materia di servitù per infrastrutture lineari: art. 123 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, legge del 28 marzo 1991 n. 109 e D.M. 23 maggio 1992 n. 314.
In essa V1 indica l'area di intersezione del palo con il terreno, calcolando anche l'area di rispetto, corrispondente ad una superficie occupata permanentemente di 3,00 mq per ogni palo installato e di 4 mq del palo con tirante;
V2 indica l'area derivante dalla proiezione al suolo del cavo telefonico che funge da asse di simmetria, perché l'imposizione della servitù prevede il diritto di passaggio sul percorso che i tecnici della società telefonica devono percorrere per raggiungere il palo, la cui stima si effettua su una striscia di terreno larga 1,00 mt valutata al 25% del suo valore;
V3 indica l'area di rispetto della linea telefonica che corrisponde ad una limitazione di utilizzo di una fascia di suolo di 5,00 mt su entrambi i lati del cavo aereo, da valutare al 12,5% del suo valore e V4 rappresenta l'indennità di servitù cui va sommata l'indennità inerente alla diminuzione di valore che subisce l'intero fondo per minore possibilità di vendita.
Ancora, il C.T.U. ha considerato che il deprezzamento che hanno patito le particelle situate nei Comuni di Chianche e Petruro NO sia stato dell'ordine del 20% del loro valore.
Non completamente sul criterio di calcolo, bensì sulle misure e sui valori risultati al C.T.U., si soffermano le critiche dell'appellante che nel primo grado del giudizio ha allegato a conforto delle sue diverse valutazioni le schede per il computo dell'indennizzo di ciascun terreno (recapitate anche al C.T.U. che le ha anche allegate al deposito della sua relazione, pur omettendo di tenerne conto).
Tenuto conto dei rilievi e del palese errore compiuto dal C.T.U. allorquando non ha applicato la percentuale del 12,5% nel conteggio della voce V3 per ciascun terreno, si conviene con l'appellante sul fatto che lo spazio aereo impegnato dal cavo e quello in terra destinato ai mezzi d'ispezione e manutenzione di corrispondono per cui è possibile Pt_1
includere nella seconda la voce V2, solo disponendo che per la misura di 1,00 mt la
- 11 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda percentuale di abbattimento del valore sia del 25% e non del 12,5%. Inoltre per l'utilità
d'ispezione appare sufficiente la minore misura di 3,00 mt in luogo dei 5,00 mt considerati dall'ausiliare del Tribunale (per altro nelle allegate fotografie è visibile la porzione sottratta alle colture che si apprezza alquanto limitata).
Dove poi il parametro usato dal C.T.U. appare francamente eccessivo è nella misura del deprezzamento (20%) che non si giustifica in ragione del fatto che i terreni hanno tutti destinazione agricola, non impedita dalla presenza dei prefati pali;
che l'unica opera edilizia ostacolata è eventuale recinzione ma non altro;
che i pali sono comunque addossati sul limite dei terreni (come visibile anche dalle fotografie).
Considerato che nel conteggio dell'indennizzo sarebbe spettata la misura del 5%, a fini risarcitori appare congrua quella doppia del 10%.
Mantenendo allora valido il valore al mq stimato dal C.T.U. (il V.A.M. considerato da nelle sue schede per l'indennizzo non è parametro utile al risarcimento) va ripetuto Pt_1
il conteggio per la nuova determinazione del danno risarcibile.
Comune di Petruro NO, località Capilongo, in catasto al foglio 1 particella 12 ove insistono tre pali e un tirante.
Trattasi di terreno a vigneto con colture a greco di tufo, stimato in 6,00 €/mq ed esteso 5310 mq su cui insiste un cavo aereo di 100 ml, dal valore di mercato stimabile in € 31.860,00.
V1 (pali) = (3,00 mq x 3 pali) x 6,00 €/mq = € 54,00;
V1 (palo con tirante) = (4,00 mq x palo con tirante) x 6,00 €/mq = € 24,00;
V2 + V3 = ⅛ di 100,00 mt (cavo aereo) x 2,00 mt x 6,00 €/mq + ¼ di 100,00 mt x 1,00 mt x 6,00 €/mq
- € 300,00;
V4 = 5310 mq x 6,00 €/mq x 10%= € 3.186,00
Il danno stimato ammonta complessivamente per esso a € 3.564,00.
Comune di Chianche località Chiusa frazione Chianchetella, in catasto al foglio 2 particella 322 ove insistono tre pali.
Trattasi di terreno a vigneto con colture a greco di tufo, stimato in 6,00 €/mq ed esteso 1558 mq ove insiste un cavo aereo di circa 75 ml, dal valore di mercato stimabile in € 9.348,00.
V1 = (3,00 mq x 3 pali) x 6,00 €/mq = € 54,00
V2 + V3 = ⅛ di 75,00 ml (cavo aereo) x 2,00 ml x 6,00 €/mq + ¼ di 75,00 mt x 1,00 mt x 6,00 €/mq =
€ 225,00
V4 = 1558 mq x 6,00 €/mq x 10%= € 934,80
Il danno stimato ammonta complessivamente per esso a € 1.213,80.
- 12 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Comune di Chianche località Valle Scura frazione Chianchetella, in catasto al foglio 2 particella 621 ove insistono tre pali.
Trattasi di terreno a vigneto con colture a greco di tufo, stimato in 6,00 €/mq ed esteso 14000 mq ove insiste un cavo aereo di circa 75 ml, dal valore di mercato stimabile in € 84.000,00.
V1 = (3,00 mq x 3 pali) x 6,00 €/mq = € 54,00
V2 + V3 = ⅛ di 75,00 ml (cavo aereo) x 2,00 ml x 6,00 €/mq + ¼ di 75,00 mt x 1,00 mt x 6,00 €/mq =
€ 225,00
V4 = 14000 mq x 6,00 €/mq x 10%= € 8.400,00
Il danno stimato ammonta complessivamente per esso a € 8.679,00.
Comune di Chianche località Valle Scura frazione Chianchetella, in catasto al foglio 2 particella 619 ora 793 ove insiste un solo palo.
Trattasi di terreno agricolo stimato in 4,00 €/mq ed esteso 1510 mq ove insiste un cavo aereo di circa
15 ml, dal valore di mercato stimabile in € 6.040,00.
V1 = (3,00 mq x 1 palo) x 4,00 €/mq = € 12,00
V2 + V3 = ⅛ di 15,00 ml (cavo aereo) x 2,00 ml x 4,00 €/mq + ¼ di 15,00 mt x 1,00 mt x 4,00 €/mq =
€ 30,00
V4 = 1510 mq x 4,00 €/mq x 10%= € 604,00
Il danno stimato ammonta complessivamente per esso a € 646,00.
Il danno totale riconoscibile all'attrice, odierna appellata, ammonta complessivamente ad €
14.102,80.
9. Altro finale errore, licenziato come terzo motivo d'appello, avrebbe riguardato la concreta individuazione degli impianti per i quali il consulente tecnico ha calcolato la misura del risarcimento. La società ha osservato come parte dell'impianto sia funzionale al soddisfacimento delle richieste di utenza della medesima proprietaria del fondo ove insiste, circostanza rilevata anche dal consulente tecnico d'ufficio. Ha dunque opinato che l'impianto asservito anche all'utenza della (così senz'altro il palo ubicato nella CP_1
particella 793) vada espunto dalla quantificazione del danno, richiamando a conforto del suo ragionamento l'art. 52 del codice delle comunicazioni elettroniche.
9.1. Il motivo è infondato.
Come già osservato al § 7.1. nel calcolo è stato totalmente eliminato il palo che serve l'utenza della CP_1
10. La somma complessivamente dovuta, con gli accessori già determinati dal Tribunale
(interessi legali dalla domanda al soddisfo) va dunque ridotta da € 34.598,00 a € 14.102,80.
- 13 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda ha dichiarato d'avere corrisposto il maggiore importo per cui è stata resa la Pt_1
condanna in primo grado, avanzandone richiesta di restituzione.
Sennonché non vi è prova del pagamento per cui non può rendersi nella presente sede l'ordine di cui al capoverso dell'art. 336 c.p.c..
11. L'accoglimento ancorché parziale dell'appello reca la necessità di rideterminare globalmente le spese del giudizio in ragione del complessivo suo esito (in argomento, Cassazione civile, sez. VI,
30.11.2022, n. 35195; Cassazione civile, sez. I, 13.01.2021, n. 383; Cassazione civile, sez. VI, 18.05.2021,
n. 13356).
Ebbene, nella valutazione complessiva la comunque vittoriosa. CP_1
Tenuto conto che solo la misura del risarcimento è risultata diversa le spese del primo grado si confermano essendo la cifra riconosciuta dal Tribunale nello scaglione (III) da applicare. Al contrario, nulla le compete per quelle d'appello ove la on si è costituita. CP_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ in accoglimento del secondo motivo d'appello, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Benevento n. 1974/2022 pubblicata il 6 settembre 2022, riduce da € 34.598,00
a € 14.102,80 la misura della condanna risarcitoria, con conferma nel resto;
⎯ nulla per le spese del grado.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 18 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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