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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/04/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3403/2022 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Luciano Lobina e dell'avv. Elvirella Pacini, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Di Tucci e dall'avv. Paolo Spiga per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7 novembre 2022, ha agito in giudizio Parte_1 nei confronti dell' per ottenere il riconoscimento del diritto ad un maggior indennizzo per CP_1 danno biologico conseguente all'infortunio sul lavoro risalente al 7 giugno 2018, stimato dall' nella misura del 3 percento (6 percento, considerando l'unificazione con i postumi CP_1
derivanti da altro infortunio sul lavoro), ritenendo la valutazione dell'Istituto inadeguata.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 18 agosto 2024, ha rilevato che il ricorrente “è affetto dagli esiti di trauma contusivo ad alta energia con lesione cutanea, sottocutanea e muscolare con infezione secondaria” (pag. 6 della relazione), e ha valutato il danno biologico conseguente all'infortunio del 7 giugno 2018 nella misura del 6 percento.
pagina 1 di 3 Conglobando i postumi con quelli da esito di un infortunio sul lavoro precedente (danno biologico stimato dall' nella misura del 3 percento), si raggiunge, sempre secondo le CP_1
stime dell'ausiliario, un danno biologico complessivo del 9 percento.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto al maggior indennizzo in capitale rapportato a un danno biologico del 9 percento.
L' deve perciò essere condannato a versare in favore della parte ricorrente CP_1
l'indennizzo in capitale commisurato al maggior danno accertato, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge.
3.1. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause in materia previdenziale di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro
26.000,00 (tenuto conto del valore differenziale tra l'indennizzo riconosciuto dall' e CP_1
quello accertato in causa).
3.2. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
3.3. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale Parte_1
commisurato ad un danno biologico in misura del 9 percento;
- condanna l' a pagare l'indennizzo in capitale, previa detrazione di quanto prima CP_1
d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge;
pagina 2 di 3 - condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, CP_1
che liquida in euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già CP_1
liquidate in separato decreto.
Cagliari, 15 aprile 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3403/2022 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Luciano Lobina e dell'avv. Elvirella Pacini, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Di Tucci e dall'avv. Paolo Spiga per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7 novembre 2022, ha agito in giudizio Parte_1 nei confronti dell' per ottenere il riconoscimento del diritto ad un maggior indennizzo per CP_1 danno biologico conseguente all'infortunio sul lavoro risalente al 7 giugno 2018, stimato dall' nella misura del 3 percento (6 percento, considerando l'unificazione con i postumi CP_1
derivanti da altro infortunio sul lavoro), ritenendo la valutazione dell'Istituto inadeguata.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 18 agosto 2024, ha rilevato che il ricorrente “è affetto dagli esiti di trauma contusivo ad alta energia con lesione cutanea, sottocutanea e muscolare con infezione secondaria” (pag. 6 della relazione), e ha valutato il danno biologico conseguente all'infortunio del 7 giugno 2018 nella misura del 6 percento.
pagina 1 di 3 Conglobando i postumi con quelli da esito di un infortunio sul lavoro precedente (danno biologico stimato dall' nella misura del 3 percento), si raggiunge, sempre secondo le CP_1
stime dell'ausiliario, un danno biologico complessivo del 9 percento.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto al maggior indennizzo in capitale rapportato a un danno biologico del 9 percento.
L' deve perciò essere condannato a versare in favore della parte ricorrente CP_1
l'indennizzo in capitale commisurato al maggior danno accertato, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge.
3.1. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause in materia previdenziale di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro
26.000,00 (tenuto conto del valore differenziale tra l'indennizzo riconosciuto dall' e CP_1
quello accertato in causa).
3.2. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
3.3. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale Parte_1
commisurato ad un danno biologico in misura del 9 percento;
- condanna l' a pagare l'indennizzo in capitale, previa detrazione di quanto prima CP_1
d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge;
pagina 2 di 3 - condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, CP_1
che liquida in euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già CP_1
liquidate in separato decreto.
Cagliari, 15 aprile 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3