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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/11/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Componente dott.ssa Carolina Clò Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 7728 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato FRANCIA CRISTHAL
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avvocato RINALDI SILVIO
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 05/11/2025.
pagina 1 di 5 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Formigine (MO) in data 02/05/2010
e dalla loro unione sono nati i figli (maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente), in data 28/08/1997 e in Per_2 Per_3 data 09/08/2002.
2. Con ricorso depositato in data 06/12/2022, parte ricorrente ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi, con addebito al marito, alle seguenti condizioni: assegnare la casa familiare, sita in Formigine (MO) Via per
Sassuolo 89/D, alla ricorrente, che ivi continuerà a risiedere con i figli, e Per_3
sino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
dichiarare Per_2 tenuto il resistente a versare un assegno mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della IA maggiorenne ma ancora Per_3 economicamente non autosufficiente poiché studentessa, oltre al rimborso al 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche;
disporre a carico del marito un assegno mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della ricorrente in ragione della palese sperequazione delle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, con vittoria di spese e compensi.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito, in data 27/03/2023, il resistente, chiedendo la pronuncia di separazione con addebito alla moglie, il rigetto della domanda di assegno di mantenimento a favore della ricorrente, mancandone i presupposti in fatto ed in diritto, nonché che il contributo ordinario per il mantenimento della IA pari ad euro 300,00 mensili, sia versato Per_3 direttamente alla stessa, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
4. All'udienza del 04/04/2023, il Presidente, sentiti i coniugi, ha dato atto dell'impossibilità di una conciliazione. Le parti hanno insistito nelle rispettive richieste formulate in atti. Il Presidente si è riservato.
5. Con ordinanza presidenziale ai sensi dell'art. 708, comma terzo, cod. proc. civ., sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti (autorizzazione ai coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
a carico del padre, da versare alla madre, contributo ordinario al mantenimento della IA maggiorenne Per_3 per la somma mensile di euro 300,00 annualmente rivalutabile sulla base pagina 2 di 5 dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019), è stato nominato il Giudice Relatore e fissata l'udienza di comparizione e trattazione in data
04/10/2023.
6. All'udienza del 04/10/2023 i procuratori delle parti hanno chiesto concedersi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. Il Giudice, dato atto di quanto sopra, ha concesso i termini di cui all'art. 183 co. 6 nn. 1-2-3- c.p.c. e fissato per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 07/05/2024.
7. A seguito dell'udienza del 07/05/2024, il Giudice, ritenuta la superfluità delle istanze istruttorie articolate dalle parti, ha ritenuto la causa matura per la decisione e fissato udienza per la precisazione delle conclusioni in data 20/05/2025, da svolgersi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con invito alle parti a raggiungere un accordo sulla scorta dell'ordinanza presidenziale, con successivo rinvio al 10/09/2025.
8. Con note scritte le parti hanno chiesto concedersi un breve rinvio, al fine di giungere ad un accordo. Il Giudice ha rinviato all'udienza cartolare del 05/11/2025.
9. Con note scritte tempestivamente depositate, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un'intesa in ordine alle condizioni relative alla loro separazione personale, in conformità ai provvedimenti adottati d'urgenza in sede presidenziale ed hanno, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, cessando ogni obbligo di convivenza e di assistenza materiale e morale derivante dal matrimonio.
2) Disporre che, con decorrenza dal mese di dicembre 2022 e previa detrazione di quanto eventualmente già corrisposto allo stesso titolo nel medesimo periodo, il sig. versi alla sig.ra , a titolo di contributo per il CP_1 Parte_1 mantenimento della IA maggiorenne ma non economicamente autosufficiente,
(nata il [...]), la somma mensile di € 300,00 (trecento/00). Tale importo Per_3 dovrà essere corrisposto in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese tramite
pagina 3 di 5 bonifico bancario e sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
3) Disporre che il sig. contribuisca, nella misura del 50%, alle spese CP_1 straordinarie relative alla IA , da intendersi come quelle previste dal Per_3
“Protocollo per la disciplina delle spese extra assegno” adottato dal Tribunale di
Modena in data 25/09/2019, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto. A titolo meramente esemplificativo, e in conformità con la prassi del
Tribunale, tali spese si suddividono come segue:
•Spese mediche che non richiedono preventivo accordo: tickets sanitari per prestazioni erogate dal SSN, visite specialistiche e trattamenti prescritti dal pediatra o medico curante, acquisto di farmaci prescritti.
• Spese mediche che richiedono preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche
e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
cure non convenzionali;
farmaci particolari.
• Spese scolastiche che non richiedono preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
mensa.
• Spese scolastiche che richiedono preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria.
• Spese extrascolastiche che non richiedono preventivo accordo: centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
• Spese extrascolastiche che richiedono preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
viaggi e vacanze.
Le spese subordinate al preventivo accordo dovranno essere documentate e richieste per iscritto (anche via e-mail o messaggistica istantanea) dal genitore che intende effettuarle;
in caso di mancata risposta entro 10 giorni, il silenzio varrà come consenso.
pagina 4 di 5 4) Le parti si autorizzano reciprocamente, sin d'ora, al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio.
5) Le spese legali del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.”
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese delle parti.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata a Parte_1
ISOLA DI CAPO RIZZUTO (CZ) il 13/12/1971) e nato a CP_1
PA (PA) il 15/01/1963) che hanno contratto matrimonio in data
02/05/2010 a FORMIGINE (MO), come risulta dall'atto n. 10, parte I, anno 2010 del registro degli atti di matrimonio del Comune di FORMIGINE (MO);
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FORMIGINE
(MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 06/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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