Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/05/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 6419/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 6419 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2023 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato SIBILLA SANTONI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dagli avvocati ALESSIA LASTRUCCI e FRANCESCA ROMANA LEONARDI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. note scritte depositate sessanta giorni prima dell'udienza del 9/4/2025): per la ricorrente: “accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, dichiarare la separazione dei coniugi e con addebito a quest'ultimo Parte_1 Controparte_1
1
Pt_1
Disporre che i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
Confermare l'affidamento condiviso di , con collocamento prevalente presso la Per_1
madre;
Disporre l'assegnazione alla sig.ra della casa familiare sita in Signa, Via Parte_1
dei Lavatoi n. 71;
Confermare le attuali condizioni di frequentazione di da parte del padre;
Per_1
Confermare il monitoraggio dei Servizi sulla minore;
Confermare che il sig. dovrà continuare a frequentare il CAM;
CP_1
Confermare l'attuale contributo al mantenimento di da parte del sig. Per_1 CP_1
oltre a porre a carico dello stesso il 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo
CNF del 2017.
Disporre che ciascun coniuge provveda in modo autonomo al proprio mantenimento.
Con vittoria di spese e compensi professionali”; per il resistente: “a) dichiarare la separazione coniugale tra i Sigg.ri e Controparte_1
Parte_1
b) quanto alla figlia minore disporre l'affidamento condiviso ed il Persona_2
collocamento paritario presso i genitori a settimane alterne, prevedendosi un regime transitorio di pernotto presso il padre fino al 1 luglio 2025, nella forma che sarà ritenuta più idonea alle esigenze della figlia minore;
c) assegnare la casa coniugale alla Sig.ra affinché ci viva con la figlia, la Parte_1 quale manterrà la residenza nell'abitazione coniugale;
c) disporre in capo al Sig. il pagamento della somma di € 250,00 mensili a CP_1
titolo di contributo al mantenimento per la figlia dal momento del collocamento Per_1 paritario, spese straordinarie al 50%. Disporre il godimento dell'assegno unico al 50% per ciascun coniuge”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione Parte_1
personale da , il quale si è costituito in giudizio nulla opponendo Controparte_1
alla domanda di separazione.
2 1. Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, e sono separati di fatto già da circa due anni, durante i quali essi non si sono riconciliati.
Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2. Con riferimento alla domanda per l'addebito della separazione al coniuge formulata da è opportuno premettere che ai fini dell'addebitabilità della Parte_1
separazione il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e pertanto se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa (v. Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
Nel caso di specie, a fondamento della domanda di addebito la ricorrente ha dedotto di avere subito per molti anni, in più occasioni, violenza fisica, verbale e psicologica da parte del marito, anche alla presenza della figlia;
che durante alcune discussioni avvenute per futili motivi, aveva percosso la ricorrente con calci e Controparte_1
pugni, causandole lividi e dolori in ogni parte del corpo, le aveva sputato in faccia e la aveva ingiuriata;
che in particolare nel mese di Ottobre 2022, durante una banale discussione, il marito la aveva insultata e picchiata con percosse e pizzicotti (alla presenza della figlia), procurandole dei lividi sulle braccia che le erano rimasti per alcuni giorni;
che la sera del 28 Aprile 2023, mentre la figlia dormiva, durante Per_1 una discussione l' la aveva colpita con un calcio molto forte e con dei pizzicotti CP_1
sulle braccia, la aveva presa per i capelli e la aveva spinta contro il termosifone del bagno, procurandole lividi sulla coscia destra, sulle braccia e sul busto;
che in quel caso la ricorrente aveva fatto accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Careggi di Firenze, dove le erano state diagnosticate lesioni con una prognosi di 5 giorni. ha negato le condotte di maltrattamento, e ha replicato che “Al Controparte_1
contrario è la ricorrente una persona che nel corso degli anni ha sempre manifestato una personalità difficile, caratterizzata da forte gelosia sia nei confronti del marito che del suo rapporto con la figlia , tanto da controllarlo in continuazione sul posto Per_1
3 di lavoro, con telefonate ed appostamenti, ponendo in essere condotte escludenti sia per la coppia che nelle frequentazioni familiari: negli ultimi anni mai una uscita con amici
o con la bimba ed amici comuni”; ha altresì allegato che la moglie, lavorando come operatrice socio sanitaria, era esposta alle aggressioni fisiche (involontarie) dei pazienti della struttura, e per questo aveva riportato alcuni lividi sul corpo.
Ciò premesso, si deve rilevare che la ricorrente, all'udienza del 13/7/2023, dopo avere evidenziato che la coppia aveva avuto molti momenti di crisi, ha affermato quanto segue: “A ottobre 2022 c'è già stata una violenza. Eravamo stati all'Ikea, avevo fatto molte spese, poi tornati a casa gli ho detto che lui poteva darmi il suo sconto Ikea, lui si
è arrabbiato, è salito le scale e mi ha tirato un pestone al piede, e mi ha fatto dei pizzicotti sulle braccia. Anche la mia collega aveva visto le 5 dita sul braccio.
Dopo questo episodio io gli ho detto che lo volevo lasciare. Lui poi si è scusato, io gli ho detto che avevo dei segni e che avevo dolore.
I giorni successivi gli ho detto che lui non controllava gli impulsi e lui davanti alla bambina mi ha sputato in faccia.
Io ho detto 'basta'. Lui però i giorni successivi è diventato di nuovo carino e mi ha fatto cambiare idea e ho cancellato quasi tutte le foto di lividi”.
La ha poi affermato che la coppia era andata di nuovo in crisi e ha descritto Pt_1
ulteriori episodi di maltrattamento accaduti alla fine del mese di aprile 2023 (in cui il marito le aveva tirato un calcio, in seguito al quale la ricorrente si era recata al pronto soccorso), e a giugno 2023, dopo che era già stato depositato il ricorso per separazione.
La versione dei fatti della moglie (la quale ha descritto le condotte in modo preciso e coerente), trova conferma nella prova orale espletata in giudizio, avendo tutti i testimoni indicati dalla ricorrente dichiarato di avere visto personalmente lividi sul corpo di quest'ultima sia a ottobre 2022 che ad aprile 2023 (v. dichiarazioni di , Testimone_1
, colleghi di lavoro della e , amica della Testimone_2 Pt_1 Testimone_3
coppia), mentre i testimoni del convenuto non sono stati in grado di smentire tali circostanze.
La condotta di fine aprile 2023 risulta altresì dal verbale di pronto soccorso dell'Ospedale di Careggi in data 28/4/2023, dove si legge: 'algia puntiforme al terzo medio laterale di coscia'.
Va poi osservato che l' ha formulato istanza di applicazione della pena in CP_1 relazione all'imputazione per il reato di cui all'art. 572 c.p., avente ad oggetto le
4 condotte sopra descritte. È stata dunque pronunciata sentenza di patteggiamento in data
23/11/2023.
Come affermato da Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26263 del 06/12/2011, “La sentenza penale di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. - pur non implicando un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile - contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare”. Con recente Ordinanza n. 40796 del
20/12/2021 (dopo avere affermato, in motivazione, che “Al giudice civile non è, invero, precluso, ai fini della formazione del proprio convincimento, di autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche la stessa sentenza e le prove raccolte in un processo penale”) la
Suprema Corte ha in particolare ritenuto corretto il ragionamento della Corte d'Appello che aveva considerato la sentenza penale di patteggiamento alla stregua di fonte di normali indizi, e l'aveva ritenuta dotata dei caratteri di gravità, precisione e concordanza.
Infine, si deve evidenziare che la prospettazione della ricorrente non è smentita dalla deduzione dell' relativa alle aggressioni subite dalla moglie sul posto di lavoro, CP_1
dato che risulta dimostrato un solo incidente sul posto di lavoro (v. teste
[...]
e verbale del pronto soccorso dell'Ospedale di Careggi, allegato all'istanza di Tes_4
patteggiamento prodotta il 6/3/2024), ma avvenuto in data 2/4/2023: la presenza di lividi a ottobre 2022 e a fine aprile 2023 non è dunque collegata all'incidente di lavoro risultante dagli atti.
Sulla base di quanto rilevato, il Tribunale ritiene dimostrate le condotte di maltrattamenti descritte in ricorso.
Tali condotte, che rappresentano gravi violazioni dei doveri coniugali, hanno certamente avuto una efficacia determinante rispetto alla insorgenza della crisi di coppia, come si evince dal fatto che la ricorrente ha proposto ricorso per separazione neppure un mese dopo la condotta maltrattante di fine aprile 2023.
Il fatto che la ricorrente fosse gelosa del marito, e il fatto che i coniugi già prima di maggio 2023 avessero discusso di separarsi, non sono elementi sufficienti per negare detto nesso causale.
È infatti credibile che la dopo i maltrattamenti di ottobre 2022, avesse pensato Pt_1
di separarsi dal marito, probabilmente anche per gelosia nei suoi confronti (v. le chat tra
5 i coniugi allegate all'istanza di patteggiamento, prodotta il 6/3/2024), ma abbia poi ritenuto di proseguire nel rapporto e di investire nello stesso, in quanto ancora innamorata dell' (come emerge dalle lettere scritte dalla e risalenti a CP_1 Pt_1 dicembre 2022 e febbraio 2023, sempre allegate all'istanza di patteggiamento).
Tuttavia, la circostanza che la ricorrente abbia poi proposto ricorso per separazione nel mese di maggio 2023 è indice del fatto che erano state proprio le ulteriori condotte maltrattanti del coniuge (risalenti a fine aprile 2023) ad avere reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La separazione deve dunque essere addebitata a Controparte_1
3. Dalla coppia è nata in data [...] la figlia , la quale abita con la madre Per_1
nella casa coniugale e, dopo un periodo di incontri osservati con il padre, attualmente frequenta quest'ultimo due pomeriggi a settimana.
Come emerge dalle relazioni della dr.ssa psicologa che segue la minore Per_3 privatamente, e dall'ultima relazione dei servizi sociali in data 31/3/2025, attualmente ha trovato serenità ed equilibrio. Per_1
La figlia deve dunque restare affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, come richiesto dalle parti, non essendovi attualmente ragioni per deflettere dal regime che costituisce la regola in materia di affidamento dei figli minori in caso di rottura dell'unione familiare.
È tuttavia opportuno prevedere che l' prosegua a frequentare il Centro di CP_1
Ascolto Uomini Maltrattanti, avendo egli iniziato il percorso soltanto in data 1/7/2024
(v. attestazione del CAM prodotta dal convenuto il 4/10/2024).
va collocata in via prevalente presso la madre, in continuità con la situazione Per_1
attuale, con la conseguenza che deve essere assegnata a la casa coniugale Parte_1
in comproprietà tra i coniugi.
4. Quanto alla frequentazione tra padre e figlia, occorre premettere che, come sopra accennato, dopo un periodo di incontri osservati, e il padre si frequentano Per_1
liberamente da novembre 2024; in particolare, dal mese di dicembre 2024 gli stessi si incontrano il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 19,30.
Dalla relazione dei servizi sociali in data 31/3/2025, sopra richiamata, risulta che ha riferito che non intende apportare modifiche alla frequentazione, in quanto Per_1
in questo modo ella riesce a stare con entrambi i genitori serenamente, continuando ad avere un rapporto regolare anche con i nonni paterni.
6 Ciò premesso, il Tribunale ritiene di confermare la frequentazione attuale, considerato anche che soltanto da novembre 2024 padre e figlia si incontrano liberamente.
È tuttavia opportuno prevedere che durante le vacanze scolastiche estive il convenuto e possano trascorrere insieme una settimana (senza pernotti), dunque tutti i giorni Per_1
dalla mattina fino alla sera alle ore 19,00, ciò per consentire alla figlia di sperimentare una frequentazione più assidua.
La madre potrà invece trascorrere con la figlia un periodo di due settimane.
I suddetti periodi di vacanza dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Inoltre, la figlia potrà alternare di anno in anno tra i genitori i giorni di Natale e del 26 dicembre, i giorni di Capodanno e di Epifania, nonché il giorno di Pasqua e la festività del Lunedì dell'Angelo.
I servizi sociali dovranno comunque continuare a monitorare le condizioni della minore,
e riferire ogni sei mesi al giudice tutelare, di cui si dispone la vigilanza.
4. Occorre ora pronunciare sulla richiesta della ricorrente di porre a carico del padre un assegno per il mantenimento della figlia.
Al riguardo, si osserva che la ricorrente lavora part time come operatrice socio-sanitaria e nell'anno 2023 ha percepito un reddito netto di circa € 15.000,00, importo con cui deve pagare anche la rata del finanziamento contratto per l'acquisto dell'auto; ella abita con la figlia nella casa coniugale in comproprietà tra i coniugi al 50%; il marito non ha spese di alloggio, e lavora come dipendente di Ikea;
egli nell'anno 2023 ha percepito un reddito netto di circa € 24.000,00.
Tenuto conto delle circostanze sopra indicate, degli esigui tempi di permanenza della figlia presso il padre, ma anche del vantaggio che deriva alla madre dalla assegnazione della casa coniugale, il Tribunale ritiene congruo porre a carico dell' l'obbligo CP_1
di versare un assegno periodico di € 350,00 mensili per il mantenimento della figlia (già previsto nei provvedimenti provvisori di settembre 2023), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere da ottobre 2024.
La dovrà poi percepire integralmente l'assegno unico per , tenuto conto Pt_1 Per_1
della collocazione prevalente della figlia presso di lei.
Le spese straordinarie necessarie per la figlia – per la regolamentazione delle quali si rinvia alle Linee Guida del CNF dell'anno 2017 – dovranno essere suddivise in pari misura tra i genitori.
7 5. Le spese di lite del presente grado del giudizio, liquidate in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa, valori medi per le quattro fasi), devono essere poste a carico del resistente secondo il principio di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a FIRENZE Parte_1
(FI), il 17/03/1982, e , n. a FIRENZE (FI), il 05/05/1981 Controparte_1
(matrimonio contratto in Firenze il 10/04/2010, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di FIRENZE (FI) al n. 26, parte 2, serie A, anno 2010);
- addebita la separazione a Controparte_1
- dispone che la figlia (C.F. ), nata a [...] in Persona_2 C.F._3
data 01.06.2013 e residente a [...], resti affidata ad entrambi i genitori in via condivisa, e la colloca prevalentemente presso la madre;
- assegna la casa coniugale a Parte_1
- frequenterà il padre il martedì e il giovedì di ogni settimana dall'uscita da Per_1
scuola fino alle ore 19,30; durante le vacanze scolastiche estive e il padre potranno trascorrere insieme una Per_1
settimana (senza pernotti), ovvero tutti i giorni dalla mattina fino alla sera alle ore
19,00; la madre potrà invece trascorrere con la figlia un periodo di due settimane;
i suddetti periodi di vacanza dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
inoltre, la figlia potrà alternare di anno in anno tra i genitori i giorni di Natale e del 26 dicembre, i giorni di Capodanno e di Epifania, nonché il giorno di Pasqua e la festività del Lunedì dell'Angelo; Parte
- dispone che continui a frequentare il;
Controparte_1
- dispone che i servizi sociali proseguano nel monitoraggio delle condizioni della minore, e riferiscano ogni sei mesi al giudice tutelare, di cui si dispone la vigilanza;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a l'importo Controparte_1 Parte_1 mensile di € 350,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat a decorrere dal mese di
8 ottobre 2024, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone le spese straordinarie necessarie per la figlia a carico di entrambi i genitori in ragione di metà ciascuno, rinviando per la loro regolamentazione alle linee guida del
CNF dell'anno 2017;
- condanna a rimborsare a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1 grado di giudizio, che liquida nell'importo di € 7.616,00 per compenso, € 98,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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