TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 24/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice onorario Vincenzo
Massimiliano Di Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. R.G. 2828/2017
promossa da
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. SALARI MAURIZIO elettivamente domiciliata in Foligno Via Oberdan 27
OPPONENTE
Contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. DOTTORINI FRANCESCO elettivamente domiciliata in Ellera Di Corciano Via Ponchielli 2
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
La parte opposta ha precisato le conclusioni all'udienza del 19.3.24 ed ha espressamente richiamato le richieste di cui alla comparsa costitutiva.
La parte opponente ha disertato l'udienza del 19.3.24.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 (Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In base alla modificazione del novellato art. 132, n. 4 c.p.c. questo giudice onorario è esonerato dalla esposizione integrale di tutte le questioni processuali.
Il contenuto delle richieste delle parti dà, tuttavia, contezza alla parte espositiva della odierna pronuncia.
Il processo ha preso le mosse dall'atto di citazione notificato il 14/4/17 con cui la
[...]
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 344/17 emesso dal Tribunale Pt_1
di Perugia in data 15/2/17. L'ingiunzione è stata emessa in favore della CP_1 per € 12.080,44 oltre accessori e spese di monitorio.
Con tale atto l'opponente ha espressamente domandato quanto segue:
Accertare e dichiarare la creditrice nei confronti della Parte_1 CP_1
[... della somma di € 15.000,00 per il diverso importo ritenuto di giustizia e conseguentemente dichiarare la compensazione integrale tra il predetto credito e quello di
€ 12.080,44 di cui al decreto ingiuntivo opposto che andrà pertanto dichiarato nullo e revocato. L'importo è scaturito sulla base di costi sopportati per la eliminazione delle infiltrazioni d'acqua.
La mancata comparizione del procuratore della parte opponente all'udienza di precisazione delle conclusioni dà luogo all'automatismo afferente al richiamo di tutte le richieste precedentemente formulate in atti (v. Cass. 26523/20).
Con comparsa costitutiva datata 18.9.17 parte opposta ha chiesto quanto segue: respingere l'opposizione proposta perché infondata in fatto e in diritto;
confermare il decreto ingiuntivo;
accertare e dichiarare che l'opponente non è titolare di alcun credito per le causali di cui all'atto di opposizione e per l'effetto respingere l'eccezione di compensazione avanzata.
Con ordinanza del 20.2.18 il Giudice Dott.ssa Fabbroni ha concesso la provvisoria esecutorietà del predetto monitorio concedendo, inoltre, alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c..
Con ordinanza del 12.4.19 questo giudice onorario ha ammesso le prove testimoniali richieste dalle parti.
Sono stati escussi i seguenti testimoni: Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5
Tes_
e Tes_6 Tes_7
2 E' stato nominato il consulente tecnico d'ufficio all'esito della quale è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni cui ha fatto seguito l'ordinanza di assegnazione della causa a sentenza con termini ex art. 190 c.p.c..
L'opposizione è infondata e va, pertanto, respinta.
Nella prospettiva di una soluzione questo giudice onorario ha ritenuto di dovere inquadrare il caso in scrutinio nell'ambito del contratto di appalto (ex art. 1655 e ss. c.c.) con cui “una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
Il Tribunale ha incentrato la disamina sul tema afferente all'assolvimento dell'onere della prova posto a carico delle rispettive parti dell'odierno processo.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente-debitore (attore in senso formale) assume la qualità di parte convenuta in senso sostanziale.
Con eccezione riconvenzionale -parte opponente- al fine di ottenere la revoca Parte_1
del monitorio ha opposto in compensazione il controcredito derivante dai costi sopportati a seguito degli interventi riparatori degli infissi forniti e installati dalla opposta in base al contratto d'appalto del 23.7.13.
Breve cenno merito il profilo della compensazione di cui alla predetta eccezione.
Detta eccezione con concerne la compensazione legale atteso che quest'ultima postula due debiti liquidi ed esigibili (art. 1243 c.1 c.c.).
Detta eccezione non concerne la compensazione giudiziale atteso che quest'ultima postula un debito non liquido, ma di facile e pronta liquidazione.
In generale, si esclude la compensazione con un credito sub iudice (v. Cass. 23225/16), atteso che la liquidità che concerne il quantum deve presupporre inevitabilmente la certezza del credito che investe l'an debeatur cioè la pretesa del diritto di credito.
La carenza assoluta di tale certezza ha impedito, nel caso in esame, ogni sorta di compensazione con il credito vantato sub iudice anche per le argomentazioni di seguito illustrate.
L'opposto-creditore (convenuto in senso formale) ha assunto la qualità di parte attrice in senso sostanziale.
3 Da ciò deriva il consequenziale corollario in base al quale la parte opposta soggiace al doveroso onere assertivo e probatorio attinente ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria.
Sul punto, la pretesa creditoria -in uno alle contestazioni mosse dalla opposta
[...]
hanno trovato pieno accoglimento sulla base delle prove documentali le cui CP_1
circostanze sono state largamente confermate anche in sede di prova orale.
Va scrutinato, in generale, l'assolvimento dell'onere della prova in tema di vizi-difetti nel contratto di appalto ed occorre, inoltre, verificare i limiti posti all'assolvimento di detto onere probatorio nel caso in cui l'appaltatore ( abbia fornito e Controparte_2
installato beni in base a specifico ordine della parte committente (SPITELLA-opponente- debitrice).
In generale, il discrimine e lo spartiacque ai fini della distribuzione dell'onere della prova in tema di appalto è dato dalla accettazione dell'opera.
Se l'opera o la fornitura non è stata accettata è sufficiente la mera allegazione da parte del committente della esistenza dei vizi spettando, di contro, all'appaltatore l'onere di dimostrare di avere eseguito l'opera conformemente al contratto.
Se l'opera o la fornitura è stata accettata spetterà al committente provare i vizi-difetti (v. Cass.
19146/13).
Nel caso che ci occupa, tuttavia, questo giudice onorario ha dovuto vagliare la divergenza fattuale e probatoria rispetto alla predetta regola generale atteso che ha eccepito, in via riconvenzionale, la compensazione con il controcredito per € Pt_1
15.000,00 asseritamente vantato a titolo di ristoro delle spese sostenute per eliminare le infiltrazioni di acqua meteorica per vizi-difetti degli infissi forniti su un altro cantiere denominato “Petito Feliciantonio”.
In ordine a tale diverso cantiere, ha eseguito la fornitura e posa in base a fattura CP_1
diversa da quella introdotta con il monitorio ossia in base alla fattura n. 115/2014 (v. doc. n.
2 opponente).
Il credito di cui al monitorio è comprovato dalla fattura accompagnatoria n. 56/2016A del
26.02.16 (cfr doc. n. 1 fascicolo monitorio) per la somma di € 12.080,44.
Tale pretesa creditoria non è stata specificamente contestata dalla parte opponente neanche
4 in riferimento all'estratto autentico del libro IVA (cfr doc. n. 2 fascicolo monitorio).
Men che meno è stata contestata dalla opponente la conferma d'ordine Pt_1
sottoscritta per accettazione e la conferma delle misure e dei prezzi stabiliti (cfr doc. n. 3 fascicolo monitorio).
Su queste ultime circostanze, il giudice onorario ha ripercorso di nuovo le tematiche dell'assolvimento dell'onere della prova per verificare qual è l'atteggiamento in tale contesto rispetto alla summenzionata regola generale.
Prima di approfondirne i contenuti è opportuno sintetizzare le circostanze che, al riguardo, sono emerse in fase istruttoria: propose all'impresa la fornitura di “serramenti realizzati in alluminio a CP_1 Pt_1
taglio termico con telaio con imbotti estrusi interni ed esterni per pannelli di capannoni a norma e certificati” (cfr pag. 8 doc. n. 3 . CP_1
La fornitrice palesò la peculiarità dell'edificio industriale presso il quale gli infissi dovevano essere montati.
Tale tipologia di infisso sarebbe stato munito di un canale specifico di raccolta ed espulsione delle acque piovane ed anche di un canale di espulsione di eventuale acqua meteorica infiltratasi al di sopra dell'infisso e lateralmente allo stesso.
Queste specifiche caratteristiche degli infissi avrebbero assicurato e garantito anche un elevato grado di sigillatura dell'infisso rispetto alla parete del capannone industriale.
Circostanze tutte confermate ai testimoni e rispondendo sul capitolo 3 Tes_1 Tes_2
della seconda memoria (cfr verbale ud. 03.12.19) e dai testimoni e CP_1 Tes_9
interrogati sui capitoli 3 e 4 della seconda memoria (cfr verbale ud. Tes_6 CP_1
17.12.19).
A tal proposito è stato prodotto, inoltre, il grafico del telaio specifico per capannoni allegato all'offerta (cfr doc. n. 4 . CP_1
Tuttavia, la soluzione suggerita, proposta e consigliata dall'opposta avrebbe CP_1
dovuto comportare un aumento del corrispettivo del prezzo ossia un esborso complessivo del costo della fornitura del 35% di cui alla nota n.10743/13333 del 23.07.13 (cfr pag 8 doc.
n. 3 . CP_1
In sostanza, aveva avvertivo in ordine alla circostanza per cui soltanto i CP_1 Pt_1
serramenti proposti, in quanto specifici per i capannoni, avrebbero garantito prestazioni di tenuta eccellenti ossia certificati per le predette finalità.
5 Anche l'integrazione alla relazione tecnica d'ufficio del CTU datata 13.5.23 ha confermato la circostanza prospettata da quale unica soluzione tecnica idonea ad escludere il CP_1
rischio di infiltrazioni, benché più costosa per . Pt_1
In particolare, l'ausiliare nominato ha confermato che "sulla scorta di tutto quanto esposto nelle osservazioni del CTP geom. lo scrivente CTU rileva come la tipologia di infisso Per_1
mostrata nelle stesse, corrispondente a serramenti realizzati in alluminio a taglio termico con telaio ed imbotti estrusi interni ed esterni per pannelli di capannoni a norma e certificati possieda caratteristiche idonee a garantire la tenuta alle acque meteoriche quando installate su di un capannone, mentre le tipologie di infisso installate, riferendosi preferibilmente al disegno del 03.09.3014 che per comodità si riallega (Allegato 2), non permettono di raggiungere la completa tenuta alle infiltrazioni stesse.".
Tale soluzione tecnica, benché prospettata e raccomandata dalla fornitrice è CP_1
stata radicalmente disattesa dalla committente in quanto ritenuta esosa. In Pt_1
ragione di ciò -su specifica commissione dell'opponente CP_1 Parte_1
procedette alla realizzazione degli infissi a taglio termico con soglia in alluminio 12/10 descritti nella fattura n. 115/2014 (cfr doc. n. 2 opponente).
La prova documentale ulteriore ed afferente alle summenzionate circostanze fattuali risiede nella dichiarazione resa dalla opponente giusta email del 18.7.14 (cfr doc. n. 6 Pt_1
) inviata dall'ingegnere a seguito della quale si specificava che Pt_1 Testimone_10
“in fase di preventivazione era stata da noi preventivata la possibilità di eseguire il lavoro utilizzando profili appositi per serramenti a nastro per capannoni, opzione da voi scartata in quanto economicamente più costosa decidendo di utilizzare infissi normali a taglio termico con l'utilizzo di una soglia inferiore in alluminio 12/10.”.
Parte opponente non ha mai contestato il contenuto di detta missiva. Pt_1
In rango probatorio, questo giudice onorario ha valutato la suddetta email alla stregua dell'insegnamento della Cassazione secondo cui tale comunicazione ha formato piena prova dei fatti e delle cose in essa rappresentate giacché la controparte-onerata non ne ha tempestivamente disconosciuto la sua conformità (v. ordinanza n. 19155/2019).
Orbene, alla luce delle risultanze istruttorie è apparso evidente un diverso atteggiamento dell'onere probatorio rispetto a quello menzionato, in via generale, riguardo al tema dei vizi-difetti nel contratto di appalto.
6 Nello specifico, sovviene un orientamento peculiare della Cassazione -qui condiviso- che s'incunea nel disposto di cui all'art. 1659 c.c. e, pertanto, inibisce all'appaltatore di apportare variazioni non concordate dell'ordine del committente ossia in riferimento alle
modalità convenute dell'opera secondo la richiesta nei particolari conforme a ciò che il
committente si era proposto.
In tale specifico caso -applicabile al processo in esame- l'appaltatore che, CP_1 nella realizzazione dell'opera si è attenuto alle richieste specifiche del committente
, va ritenuto esente da responsabilità per i paventati vizi dell'opera stessa. Pt_1
In particolare, va ritenuto esente da responsabilità per i vizi-difetti (infiltrazioni d'acqua)
l'appaltatore che ha comprovato e opportunamente preavvertito e segnalato CP_1
al committente le carenze e gli errori nell'ordinativo impeditivi della Pt_1
realizzazione dell'opera a regola d'arte (v. Cass. 31272/22).
La pretesa monitoria è risultata fondata. Le argomentazioni che precedono hanno validato il convincimento di questo giudice onorario ai fini dell'odierno pronunciamento. Il contenuto inequivocabile di cui alle circostanze emerse in fase istruttoria hanno reso evidente la fondatezza del diritto di credito vantato.
Dunque, la fase a cognizione piena ha consentito al creditore-opposto di ricostruire pienamente il diritto di credito al quale si attaglia la pienezza della pretesa azionata con decreto ingiuntivo per le argomentazioni testé indicate.
Le spese seguono la soccombenza.
Giacché la difesa ha esaurito le attività dopo l'entrata in vigore delle nuove Tariffe Forensi di cui al D.M. 147/22 (applicabili dal 24.10.22) è stata fatta applicazione dei valori medi di cui al vigente regime tariffario.
P.Q.M.
Il Tribunale in persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 344/17 anche per spese e compensi di avvocato;
CONDANNA parte opponente al pagamento in Parte_1
favore della opposta della somma di cui al monitorio per € CP_1
12.080,44 oltre interessi come in monitorio;
CONDANNA parte opponente l pagamento, in Parte_1
7 favore della opposta , degli onorari di difesa per € 5.800,00 oltre CP_1
15% TF iva e cpa;
Sentenza ope legis provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Perugia, il 23 gennaio 2025
Il giudice onorario
Vincenzo Massimiliano Di Fiore
8