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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 16/12/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 461/2021
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
OR LA pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
14.12.2021
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Molinari e Email_1
dall'avv. Sabrina Fraccaro Email_2
ricorrente
pagina 1 di 69 c o n t r o
[...]
Controparte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Fable pec Email_3
convenuti
e
c o n l a c h i a m a t a i n c a u s a
d i
CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Girardi pec Email_4
chiamata
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Parte_1
“Accertare e dichiarare la responsabilità del signor , già titolare CP_1
dell'impresa individuale “ ” con sede in Fondo Controparte_3
(Tn), via Merano n. 24 e residente in [...], in riferimento all'infortunio occorso alla signora in data 26 agosto 2014 per Parte_1
violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 cod. civ. e di cui al D.lgs. n. 81/2008 e dunque, secondo quanto specificato in narrativa, per non aver adottato tutte le misure di prevenzione e protezione idonee a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore;
condannare conseguentemente il signor , residente in [...]
Depero n. 8 (cod. fisc. ) e con sede in Fondo, C.F._1 Controparte_1 pagina 2 di 69 Via Merano s.n.c. (P.I.v.a. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali in via differenziale e/o complementare nei confronti della sig.ra
[...]
che si quantificano complessivamente in € 1.337.192,14 - o in quella diversa Pt_1
somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, detratto quanto già corrisposto e da corrispondersi da parte di
, nonchè quanto già ricevuto a titolo di provvisionale in sede di procedimento CP_4
penale.
Spese di lite interamente rifuse”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
e CP_1 Controparte_1
“Nel merito:
1) contestato l'ammontare delle pretese avversarie per le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare le minori somme dovute alla ricorrente in seguito all'infortunio dd. 26.8.2014;
2) accertare e dichiarare in ogni caso, per le ragioni di cui in narrativa, il concorso colposo della ricorrente nella causazione dei danni subiti ai sensi dell'art. 1227 c.c. e conseguentemente ridurre l'importo da liquidarsi in proporzione all'accertato grado responsabilità della ricorrente e alle minori somme accertate con ogni conseguenza in ordine alle spese di soccombenza;
3) in tutti i casi dichiarare tenuta e condannare la compagnia assicuratrice CP_2
a manlevare e tenere indenne integralmente i resistenti nei limiti delle somme
[...]
che saranno eventualmente tenuti a corrispondere alla ricorrente, a qualunque titolo
pagina 3 di 69 (capitale, interessi e spese legali), richiedendo espressamente il pagamento diretto alla danneggiata ex art. 1917, II comma, c.c.
3) Detratto in ogni caso quanto è stato e sarà pagato dall' CP_4
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al 15% spese generali, CAP ed IVA, anche oltre il limite del massimale di cui alla polizza con ” CP_2
CONCLUSIONI DELLA TERZA CHIAMATA
CP_2
“In via principale: rigettare le pretese da chiunque formulate nei confronti di . CP_2
In via subordinata: in caso di accoglimento della domanda di manleva formulata da parte resistente, limitare la condanna di all'accertato grado responsabilità ai sensi dell'art. CP_2
1227 c.c. della sig.ra nell'occorso, tenuto altresì conto del massimale Parte_1
assicurato (€ 1.033.000,00) e dell'acconto già versato dalla Compagnia alla sig.ra
(€ 100.000,00). Pt_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge”
pagina 4 di 69 MOTIVAZIONE
§1 la sentenza non definitiva e l'ordinanza ex art. 279 co. 2 in relazione al co.
1 n. 4 cod.proc.civ.
Con sentenza non definitiva n. 46/2024 del 26.3.2024 questo giudice ha così statuito (per quanto rileva nella presente controversia):
“Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. OR LA, NON definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Accerta che l'infortunio, occorso alla ricorrente in data Parte_1
26.8.2024, durante lo svolgimento delle sue mansioni di addetta alla linea automatizzata di stiratura e piegatura per biancheria, alle dipendenze del convenuto , all'epoca titolare della ditta individuale CP_1 CP_1
è eziologicamente collegato, in via esclusiva, alle condotte colpose tenute dal medesimo convenuto, quale datore di lavoro della ricorrente.
2. Dichiara l'obbligo della chiamata a tenere indenne il convenuto CP_2
di quanto costui, in conseguenza dell'infortunio del 26.8.2014, CP_1
sarà chiamato a pagare alla ricorrente , a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali, nel limite del massimale di
€ 1.033.000,00 e tenendo conto che la chiamata ha già erogato alla danneggiata un acconto di € 100.000,00…” Parte_1
Con ordinanza ex art. 279 co. 2 in relazione al co. 1 n. 4 cod. proc. civ. pronunciata alla medesima udienza si è, altresì, statuito:
“Il giudice, vista la propria sentenza non definitiva di data odierna, pagina 5 di 69 ritenuta la necessità di avvalersi di c.t.u. al fine di:
1) quantificare in relazione alla persona della ricorrente e Parte_1
all'infortunio occorso alla stessa il giorno 26 agosto 2014:
➢ le menomazioni temporanee all'integrità psico-fisica,
➢ le menomazioni permanenti all'integrità psico-fisica,
➢ le menomazioni temporanee alla capacità di svolgere i lavori domestici in proprio favore,
➢ le menomazioni permanenti alla capacità di svolgere l'attività lavorativa specifica, considerando nel contempo se e in quale misura nella ricorrente persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacenti alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali, e altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte,
➢ le menomazioni permanenti alla capacità di svolgere i lavori domestici in proprio favore,
2) verificare:
➢ se le spese mediche documentate (doc. 10 fasc. ric.), di cui la ricorrente chiede il rimborso, per complessivi € 2.161,65, siano inerenti e congrue rispetto alle condizioni psico-fisiche in cui si trova all'esito del suddetto infortunio;
➢ se la spesa per “centralina comandi infrarossi con impugnatura tipo pom”, che la ricorrente ha sostenuto ai fini di adeguamento del veicolo, per € 501,29 (doc. 11 fasc. ric.), fosse necessaria alla luce delle condizioni psico-fisiche in cui si trova all'esito del suddetto infortunio;
pagina 6 di 69 ➢ se la ricorrente abbia dovuto, in ragione delle condizioni psico-fisiche in cui la ricorrente si trova all'esito del suddetto infortunio, sostenere per la conversione della patente estera costi maggiori di quelli ordinari, per € 258,40 (doc. 12 fasc.ric.)
o somma minore;
3) accertare se la ricorrente avrà in futuro la necessità di ricevere cure, inerenti e congrue rispetto alle condizioni psico-fisiche derivate all'esito dell'infortunio, che comporteranno l'assunzione di costi per € 5.000,00;
P.Q.M.
nomina consulente tecnico d'ufficio il dott. di Trento;
Persona_1
fissa per il giuramento l'udienza del 16 aprile 2024, ore 9,00”.
Nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali il c.t.u. dott. con istanza Per_1
depositata in data 8.7.2024, ha chiesto l'associazione in collegio peritale con uno specialista in psichiatria.
In accoglimento dell'istanza, con ordinanza depositata in data 16.7.2024, è stato nominato ulteriore c.t.u. il dott. Persona_2
§2 la consulenza tecnica d'ufficio
Nell'elaborato depositato in data 28.4.2025 i cc.tt.uu. dott. e previo Per_1 Per_2
esame dei dati anamnestici e della documentazione medica in atti, nonché in ragione di una congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico – premesso:
pagina 7 di 69 “Risulta dunque che in data 26 agosto 2014 la signora destrimane, rimase Pt_1
vittima di un infortunio sul lavoro, le cui modalità di accadimento sono note, in occasione del quale ebbe a riportare un gravissimo trauma da schiacciamento con ustioni di IV grado della mano destra che ha comportato nell'immediato la necessità di procedere all'amputazione della mano a livello del quarto distale dell'avambraccio.
A tale lesione è conseguito un lungo e articolato iter terapeutico e soprattutto riabilitativo – nell'arco del quale si proceduto alla protesizzazione della mano, dapprima estetica e successivamente funzionale con ortesi mioelettrica…” –
1) in ordine al quesito “quantificare in relazione alla persona della ricorrente
[...]
e all'infortunio occorso alla stessa il giorno 26 agosto 2014 le Pt_1
menomazioni permanenti all'integrità psico-fisica”, hanno ritenuto:
“Per quanto riguarda la quantificazione delle menomazioni psicofisiche permanenti, tenuto conto dei criteri valutativi comunemente adottati in ambito civilistico che per la perdita anatomica dell'avambraccio a qualsiasi altezza compresa tra terzo prossimale e terzo distale o della perdita totale della mano indicano una valutazione compresa tra il 48 e il 55% in relazione alle possibilità di protesizzazione… , è da ritenere nella fattispecie congruo indicare la sussistenza di un danno biologico pari al 50%.
Posto che – come si è detto – allo stato attuale non si configura in conseguenza dell'infortunio una patologia psichica propriamente detta, tale da costituire di per sé il presupposto di un danno biologico permanente risarcibile, alla luce di quanto sopra argomentato relativamente al disagio esistenziale tuttora presente, così come riscontrato in costanza di accertamento peritale dal CTU psichiatra, appare tuttavia pagina 8 di 69 giustificato suggerire all'Ill.mo Giudice di prendere in considerazione l'ipotesi di un appesantimento del punto di danno biologico, appesantimento che nella fattispecie si ritiene commisurato indicare nella misura del 10%.”;
2) in ordine al quesito “quantificare in relazione alla persona della ricorrente
[...]
e all'infortunio occorso alla stessa il giorno 26 agosto 2014 le Pt_1
menomazioni temporanee all'integrità psico-fisica”, hanno ritenuto:
“tenuto conto di quanto risultante dalla documentazione medica agli atti anche e soprattutto relativamente al percorso riabilitativo, si ritiene congruo riconoscere un periodo sostanzialmente sovrapponibile alla temporanea inabilità riconosciuta dall' ovvero di complessivi 244 giorni, di cui CP_4
40 a titolo di danno biologico totale (al 100%),
144 a titolo di danno biologico parziale al 75%
e i rimanenti 60 giorni a titolo di danno biologico parziale al 60%”;
3) in ordine al quesito “quantificare in relazione alla persona della ricorrente
[...]
e all'infortunio occorso alla stessa il giorno 26 agosto 2014 le Pt_1
menomazioni permanenti alla capacità di svolgere l'attività lavorativa specifica, considerando nel contempo se e in quale misura nella ricorrente persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacenti alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali, e altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte”, hanno ritenuto:
“nella fattispecie si deve considerare che pagina 9 di 69 − la signora al termine del periodo di temporanea inabilità lavorativa Pt_1
riconosciuto dall' ha ripreso a lavorare alle dipendenze del medesimo datore CP_4
di lavoro, proseguendo ininterrottamente tale attività fino al mese di maggio '22;
− nel maggio '22 per propria scelta si è licenziata per essere assunta dalla Famiglia cooperativa di Cavareno con mansioni cassiera, attività che svolge a tutt'oggi;
− come dichiarato dalla stessa signora in sede di operazioni peritali, il Pt_1
trattamento economico attuale è sostanzialmente sovrapponibile a quello in precedenza percepito come dipendente della lavanderia per cui ha lavorato fino al maggio '22.
Tenuto conto del fatto che l'infortunio in questione risale al 2014, quanto sopra consente di affermare a ragion veduta che pur a fronte di una menomazione dell'integrità psico-fisica nell'ordine del 50%, nella fattispecie la perizianda ha potuto proseguire a svolgere per circa otto anni la specifica attività lavorativa svolta precedentemente all'infortunio (fatta salva l'eventuale esclusione di particolari gesti lavorativi incompatibili con la menomazione sussistente) e che anche nel momento in cui ha cessato tale attività per suo spontaneo licenziamento, ha potuto trovare nell'immediato un nuovo lavoro confacente alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali, idoneo alla produzione di un reddito sostanzialmente sovrapponibile a quello percepito in precedenza.
Ciò detto, in caso di futura necessità la signora potrà comunque fruire dei Pt_1
benefici previsti dalla vigente normativa che per gli invalidi del lavoro prevede l'iscrizione a liste di collocamento mirato per l'inserimento lavorativo in posizioni adeguate alle loro capacità”;
pagina 10 di 69 4) in ordine al quesito “quantificare in relazione alla persona della ricorrente
[...]
e all'infortunio occorso alla stessa il giorno 26 agosto 2014 le Pt_1
menomazioni permanenti alla capacità di svolgere i lavori domestici in proprio favore, hanno ritenuto:
“pur tenendo conto della possibilità e delle potenzialità della protesi funzionale, in considerazione delle intrinseche caratteristiche di manualità (e bimanualità) della maggior parte dei gesti lavorativi domestici si ritiene di poter ragionevolmente affermare che il danno biologico permanente sussistente in esito all'infortunio per cui è causa incida nella misura del 60% sulla capacità della perizianda di svolgere i lavori domestici in proprio favore”;
5) in ordine al quesito “quantificare in relazione alla persona della ricorrente
[...]
e all'infortunio occorso alla stessa il giorno 26 agosto 2014 le Pt_1
menomazioni temporanee alla capacità di svolgere i lavori domestici in proprio favore”, hanno ritenuto:
“avuto riguardo degli indirizzi giurisprudenziali richiamati in merito dall'Ill.mo
Giudice nella sentenza non definitiva n 46/2024… nonché preso atto della quantificazione di parte ricorrente di un'«inabilità temporanea lavoro casalinga» di complessivi 244 giorni, di cui 90 al 100% e 154 al 75%, questo CTU ritiene di poter ragionevolmente affermare che nella fattispecie il suddetto danno biologico temporaneo abbia inciso sull'attività di casalinga ovvero sulla capacità di svolgere i lavori domestici in proprio favore determinandone realisticamente una menomazione pagina 11 di 69 temporanea del 100% per 80 giorni, del 75% per 104 giorni e del 60% per i rimanenti
60 giorni”;
6) in ordine al quesito “verificare se le spese mediche documentate (doc. 10 fasc. ric.), di cui la ricorrente chiede il rimborso, per complessivi € 2.161,65, siano inerenti e congrue rispetto alle condizioni psico-fisiche in cui si trova all'esito del suddetto infortunio, hanno ritenuto:
“…. relativamente al doc. 10 del fascicolo di parte ricorrente, alla luce di quanto sopra è da ritenere siano da rimborsare, in quanto inerenti alle conseguenze dell'infortunio per cui è causa, spese mediche per complessivi € 2.076,80.
A questo punto però, posto che secondo la vigente normativa in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria (c.d. ticket) durante il periodo di inabilità temporanea l'assicurato ha diritto all'esenzione con codice L04 per le CP_4
prestazioni sanitarie correlate all'infortunio sul lavoro e che al momento della costituzione della rendita, avvenuta nella fattispecie in data 27 aprile 2014 con un grado un grado di invalidità riconosciuto dall' nella misura del 55% CP_4
sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello status di invalido del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a due terzi, ovvero sussistevano tutti i presupposti medico-legali per la concessione della specifica esenzione L03 per le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante ovvero riconducibili alle conseguenze dell'infortunio (ivi comprese, ovviamente, quelle riabilitative), a questo
CTU non risulta affatto chiaro il motivo per cui nei confronti della ricorrente non sia stato azionato a suo tempo il diritto a fruire dell'esenzione L04 per tutta la durata pagina 12 di 69 della temporanea riconosciuta dall' e dell'esenzione L03 successivamente alla CP_4
costituzione della rendita”;
7) in ordine al quesito “verificare se la spesa per “centralina comandi infrarossi con impugnatura tipo pom”, che la ricorrente ha sostenuto ai fini di adeguamento del veicolo, per € 501,29 (doc. 11 fasc. ric.), fosse necessaria alla luce delle condizioni psico- fisiche in cui si trova all'esito del suddetto infortunio”, hanno ritenuto:
“alla luce delle condizioni psicofisiche in cui la ricorrente si trovava all'esito dell'infortunio essa è stata certamente necessaria costituendo d'altra parte il presupposto per la conversione della patente B a onde consentire la NumeroDiPa_1
guida di autoveicoli anche ai soggetti portatori di menomazioni quali quella riportata dalla signora in esito all'infortunio per cui è causa (si vedano al riguardo le Pt_1
prescrizioni con codice 4011 e 3503 indicati nel certificato medico per la conversione della patente di guida da B a BS di data 14.01.2016)”;
8) in ordine al quesito “verificare se la ricorrente abbia dovuto, in ragione delle condizioni psico-fisiche in cui la ricorrente si trova all'esito del suddetto infortunio, sostenere per la conversione della patente estera costi maggiori di quelli ordinari, per € 258,40 (doc.
12 fasc.ric.) o somma minore”, hanno ritenuto:
“Stando a quanto ho potuto appurare, la ricorrente non ha sostenuto, per via della patente estera di cui era in possesso, spese aggiuntive per la conversione della patente da B a BS”;
pagina 13 di 69 9) in ordine al quesito “accertare se la ricorrente avrà in futuro la necessità di ricevere cure, inerenti e congrue rispetto alle condizioni psico-fisiche derivate all'esito dell'infortunio, che comporteranno l'assunzione di costi per € 5.000,00”, hanno ritenuto:
“tenuto conto della considerazione sopra esposta in merito all'esenzione dal ticket per le vittime di infortunio sul lavoro nonché di quanto sancito dalla circolare CP_4
n. 5 del 4 febbraio 2021 («Prestazioni sanitarie necessarie al recupero dell'integrità psicofisica degli infortunati e dei tecnopatici. Ampliamento delle specialità farmaceutiche e dei dispositivi medici rimborsabili») che estende la rimborsabilità anche ai farmaci di fascia C e di dispositivi medici non prescrivibili con impegnativa di spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale («…a condizione che tali prestazioni siano riconosciute indicate e necessarie dai medici per il recupero CP_4
dell'integrità psico-fisica in relazione alla patologia causata dall'evento lesivo di natura lavorativa sia durante il periodo di inabilità temporanea assoluta sia in presenza di postumi stabilizzati, anche se non indennizzabili, e anche oltre i termini revisionali»), è da ritenere che anche qualora la ricorrente avesse in futuro la necessità di ricevere cure per le condizioni derivate all'esito dell'infortunio (cosa di per sé non improbabile), non sussistano i presupposti per ipotizzare un'assunzione di spese future per € 5.000”.
- - -
Queste valutazioni sono state oggetto di osservazioni soltanto da parte dei cc.tt.pp. di parte ricorrente (non quindi dal c.t. di parte convenuta e dal c.t. di parte chiamata), alle quali cc.tt.uu. hanno replicato compiutamente e, secondo questo giudice persuasivamente, a pag. da 21 a 27 dell'elaborato. pagina 14 di 69 § 3 in ordine alla liquidazione dei danni non patrimoniali subìti dal ricorrente
[quesiti ai cc.tt.uu. indicati sub nn. 1) e 2)]
α premesse in diritto a)
Alla luce del principio generale, secondo cui nelle obbligazioni da risarcimento del danno per equivalente la prestazione ha ad oggetto il valore economico del bene illecitamente distrutto, leso o non conseguito, e viene adempiuta con la corresponsione di una somma di denaro in funzione succedanea rispetto all'utilità originaria, alla quale deve essere
(appunto) equivalente in termini di potere di acquisto (in questo senso Cass. 28.2.2017, n.
5013; Cass. 17.4.2013, n. 92311; Cass. 11.5.2012, n. 7272;), in conformità all'orientamento assunto dai giudici di questo tribunale, si ritiene di adottare per la quantificazione dei danni non patrimoniale derivanti da lesione dell'integrità psico-fisica
(ossia della salute) le tabelle aggiornate al 2024 dall' Osservatorio sulla Giustizia civile di
Milano, le quali propongono la liquidazione congiunta: 1 Tale pronuncia (conf. Cass. 5013/2017) osserva nitidamente: “La difficoltà nell'operazione sorge per l'ineludibile scarto temporale esistente tra l'epoca di verificazione dell'evento lesivo e quella della sua liquidazione: nasce qui la distinzione tra la aestimatio, cioè la determinazione dell'astratto valore del bene leso, e la taxatio, ovvero la traduzione, in espressione pecuniaria, di siffatto valore”. Il dovere dell'applicazione, nella quantificazione del danno non patrimoniale, dei parametri tabellari vigenti al momento non rappresenta “altro che la risposta giurisprudenziale al problema nascente dall'ontologico iato temporale tra i due momenti sopra illustrati, con l'affermazione del principio che la stima e determinazione del danno vanno compiute secondo i criteri praticati al momento della liquidazione. Si tratta di un canone di valenza generale, destinato ad operare… in ogni ipotesi di liquidazione del danno, nozione da intendersi, cioè, in una accezione estesa e comprensiva non soltanto della determinazione dell'importo risarcitorio in via convenzionale (ad esempio, per un accordo transattivo tra le parti) o giudiziale (all'esito di una controversia) ma anche del pagamento spontaneo della somma ad opera della parte obbligata” pagina 15 di 69 1) del danno non patrimoniale conseguente “a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali, definito un tempo “danno biologico” ora “danno biologico/dinamico-relazionale”;
2) del danno non patrimoniale, sempre conseguente “a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, ma in termini di
“dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, definito un tempo “danno morale/sofferenza soggettiva” ora definito “danno da sofferenza soggettiva interiore”).
Risulta evidente l'adesione all'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass.
17.1.2018, n. 901; conf. Cass. 28.9.2018, n. 23469;), secondo cui:
a) su di un piano generale il nostro ordinamento positivo conosce e disciplina soltanto la fattispecie del danno patrimoniale nelle due categorie descrittive del danno emergente e del lucro cessante (art. 1223 cod.civ.) e la fattispecie del danno non patrimoniale (art. 2059 cod.civ.), il quale, invece, ha una natura unitaria;
b) quest'ultima deve essere intesa come unitarietà rispetto alla lesione di qualsiasi interesse costituzionalmente rilevante non suscettibile di valutazione economica e sta a significare che nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio non patrimoniale il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi pagina 16 di 69 diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, onde evitare risarcimenti cd. bagatellari;
c)
l'accertamento e la liquidazione del danno non patrimoniale deve tener conto, non già di astratte tassonomie qualificatorie, ma della reale fenomenologia del danno alla persona, di talché “oggetto della valutazione di ogni giudice chiamato ad occuparsi della persona e dei suoi diritti fondamentali è, nel prisma multiforme del danno non patrimoniale, la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto”
(così Cass. 901/2018 cit.);
d) una volta identificato l'indispensabile bene giuridico protetto a livello costituzionale (oltre alla salute, il rapporto familiare e parentale, l'onore, la reputazione, la libertà religiosa,
l'autodeterminazione al trattamento sanitario, l'ambiente, la libera espressione del proprio pensiero, la difesa in giudizio, la libertà di associarsi, la libertà religiosa) – il giudice del merito deve procedere a una “rigorosa analisi ed una conseguentemente rigorosa valutazione, sul piano della prova, tanto dell'aspetto interiore del danno (la sofferenza morale in tutti i suoi aspetti, quali il dolore, la vergogna, il rimorso, la disistima di sé, la malinconia, la tristezza,) quanto del suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno cd. esistenziale o danno alla vita di relazione).
In questa evidente realtà naturalistica si cela la risposta (e la conseguente, corretta costruzione di categorie che non cancellino la fenomenologia del danno alla persona attraverso sterili formalismi unificanti) all'interrogativo circa la reale natura e la vera, costante, duplice essenza del danno alla persona:
- la sofferenza interiore;
- le dinamiche relazionali di una vita che cambia… pagina 17 di 69 Restano così efficacemente scolpiti i due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e/o la significativa alterazione della vita quotidiana.
Danni diversi e perciò solo entrambi autonomamente risarcibili, ma se, e solo se, provati caso per caso, con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (tra cui il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni) al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni” (così Cass. 901/2018 cit.); appare, quindi, legittima l'individuazione della doppia dimensione fenomenologica della sofferenza, quella di natura interiore e quella di tipo relazionale.
Si impongono, però, ulteriori precisazioni.
a 1)
Secondo la cd. “sentenza decalogo” (Cass. 27.3.2018, n. 7513), “danno biologico/dinamico-relazionale”, costituisce un'espressione, la quale “non è altro che una perifrasi del concetto di "danno biologico" ”.
Infatti secondo gli insegnamenti della dottrina medico-legale “non ha più ragion d'essere
l'idea che il danno biologico abbia natura meramente statica"; quindi “per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona”; “il danno biologico misurato percentualmente è pertanto la menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni”.
Di conseguenza ad avviso della Suprema Corte: “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire. Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi, ma piuttosto che il danno alla salute è un pagina 18 di 69 danno "dinamico-relazionale". Se non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”.
a 2)
In ordine alla “sofferenza soggettiva interiore”, la dottrina medico-legale distingue tra:
❖ “sofferenza menomazione – correlata”, la quale costituisce la sofferenza interiore direttamente conseguente alla lesione, temporanea o permanente, del bene salute, anche se estranea alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente;
nei “criteri orientativi” allegati alle tabelle di Milano 2024 si afferma che “il contributo del medico legale dovrebbe essere espresso solo in forma descrittiva… potendo il c.t.u. semmai motivatamente riassumere la valutazione della sofferenza menomazione correlata secondo un'aggettivazione in scala crescente di intensità (assente, lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima)”;
a questo proposito la Suprema Corte (Cass. 7513/2018 – punto 8) ha statuito
(evidenziazioni dello scrivente):
“In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
e pagina 19 di 69 ❖ “sofferenza pura”, da intendersi come sofferenza interiore conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente garantiti diversi da quelle avente a oggetto il bene della salute.
a questo proposito la Suprema Corte (Cass. 7513/2018 – punto 10) ha statuito:
“Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso”; quindi sembra potersi dire che, in presenza di lesioni a una pluralità di beni costituzionalmente garantiti (e non solo a quello della salute), non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione:
➢ di somme a titolo di risarcimento del danno al bene salute riguardante il profilo esterno delle dinamiche relazionali (“danno biologico/dinamico-relazionale”) e quello interno della sofferenza soggettiva interiore (“danno da sofferenza menomazione – correlata”);
➢ di somme a titolo di risarcimento dei danni ad altri beni costituzionalmente garantiti riguardanti il profilo esterno delle dinamiche relazionali (danni relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso) e quello interno della relazione del danneggiato con se stesso (“danno da sofferenza pura” ossia causato dal sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme).
pagina 20 di 69 b)
Al fine della liquidazione del danno non patrimoniale permanente che derivi da lesione alla salute (ossa all' integrità psico-fisica) l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha redatto una tabella contenente:
❖ in primo luogo l'indicazione di valori monetari “medi”, ossia corrispondenti al caso di incidenza della lesione alla salute (riguardante sia il profilo esterno delle dinamiche relazionali – “danno biologico dinamico-relazionale”, sia quello interno della sofferenza soggettiva interiore – “danno da sofferenza menomazione
– correlata”) in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti2;
❖ in secondo luogo la fissazione di percentuali di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi, onde consentire una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, sempre riguardo sia al profilo esterno delle dinamiche relazionali, sia quello interno della sofferenza soggettiva interiore;
❖ infine viene fatta salva la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori massimi in relazione a fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti.
Evidente appare l'armonia con il precetto n. 7 dettato da Cass. 7513/2018 cit.:
pagina 21 di 69 “In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”.
A fondamento la Suprema Corte (sempre Cass. 7513/2018 cit.) ha statuito:
“Una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi:
- conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità:
- conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa:
o è una conseguenza "normale" del danno (cioè, indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. "personalizzazione"…). pagina 22 di 69 Dunque le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.
Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
Ma lo giustificano, si badi, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su "aspetti dinamico-relazionali": non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione…
In applicazione di tali principi, questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”.
Questi orientamenti sono stati condivisi dalla giurisprudenza più recente (ex multis, Cass.
17.9.2025, n. 25474; Cass. 26.11.2024, n. 30461; Cass. 23.8.2023, n. 25138; Cass.
pagina 23 di 69 20.7.2023, n. 21630; Cass. 4.3.2021, n. 58653; Cass. 11.11.2019, n. 28988; Cass.
7.5.2018, n. 10912;), secondo cui, in tema di danno non patrimoniale da lesione della 3 Tale pronuncia così riassume efficacemente i principi di diritto in tema di liquidazione del danno non patrimoniale:
“Primo: il danno non patrimoniale è una categoria unitaria ed omnicomprensiva. Non esistono pregiudizi non patrimoniali tra loro "ontologicamente" differenti;
esiste in iure la categoria del danno non patrimoniale, ed in facto le singole forme concrete che esso può assumere (lesione dell'onore, della reputazione, del nome, della salute, e via dicendo: così Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008).
1.2.2. Secondo: dire che il danno non patrimoniale sia una categoria unitaria non vuol certo dire che, in presenza d'una lesione della salute, la monetizzazione col sistema c.d. "a punto" del grado di invalidità permanente ristori di per sé ogni e qualsiasi pregiudizio subito dalla vittima. Moltiplicare il grado di invalidità permanente per una somma di denaro dà per risultato una somma di denaro idonea a ristorare il pregiudizio non patrimoniale consistente nell'incidenza dei postumi sulla vita quotidiana ed avente queste due caratteristiche: fondamento medico-legale ed intensità standard, cioè comunemente derivante da quel tipo di lesioni, per tutte le persone aventi lo stesso sesso e la stessa età (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10912 del 07/05/2018). Si tratta dunque d'una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., basata sull'assunto (medico legale prima che giuridico) secondo cui a parità di età e sesso, postumi identici comportano pregiudizi analoghi. Ma proprio in quanto basata su una presunzione semplice, la misura del risarcimento del danno alla salute risultante dal c.d. "calcolo a punto" può essere aumentata o diminuita dal giudice, per tenere conto delle conseguenze dannose non rientranti in quella misura standard: e cioè le conseguenze dannose non accertabili medico legalmente (ad es. vergogna, tristezza, disistima di sé, sofferenza morale), oppure le conseguenze accertabili medico legalmente, ma non comuni a tutti, e peculiari del caso concreto (Sez. 3 -, Sentenza n. 28988 del 11/11/2019).
1.2.3. Terzo: le "peculiarità del caso concreto" che, se sussistenti, possono giustificare un aumento della misura standard del risarcimento devono essere fatti, non vuote etichette. Non sarebbe, infatti, sufficiente chiamare pregiudizi identici con nomi diversi, per pretenderne la contemporanea risarcibilità (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8895 del 4.5.2016). Per stabilire dunque se il giudice di merito abbia correttamente liquidato il danno non patrimoniale non si deve avere riguardo alle formule definitorie invocate dall'attore, o richiamate dal giudicante (come "danno morale", "danno biologico", "danno alla vita di relazione", e via dicendo), ma occorre considerare: (a) quali siano stati i concreti pregiudizi dedotti dalla vittima e provati in giudizio;
(b) quali siano stati i concreti pregiudizi esaminati dal giudice (per tutti questi principi si vedano, tra le tante, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10912 del 07/05/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4535 del 22.2.2017; Sez. 3, Sentenza n. 20630 del 13.10.2016; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1305 del 25 gennaio 2016).
1.2.4. Quarto: il danno alla salute in null'altro consiste, che nella compromissione del compimento degli atti della vita quotidiana. Non è quindi concepibile, come invece mostra di ritenere il ricorrente, un danno "da lesione della salute", ed un diverso ed ulteriore danno da "incidenza della lesione della salute sulla vita quotidiana". Un danno alla salute che non incidesse sulla vita quotidiana non sarebbe nemmeno un danno risarcibile (per le ragioni già esposte da questa torte nell'ordinanza Sez. 3 -, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018, cui in questa sede è possibile rinviare). Non è dunque corretto né dal punto di vista medico legale, né dal punto di vista giuridico, sostenere che nella stima del danno alla persona debba tenersi conto dapprima dei postumi permanenti, e poi dell'incidenza di essi sulla vita della vittima. pagina 24 di 69 salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) – esprimendo la sintesi di tutte le conseguenze comunemente derivanti, in ordine agli aspetti sia anatomo-funzionali, sia relazionali, sia di sofferenza soggettiva, da quel tipo di lesioni, per tutte le persone aventi la stessa età, in base alla presunzione semplice, fondata su criteri medico-legali, prima che giuridici, secondo cui a parità di età postumi lesioni identiche comportano pregiudizi analoghi – può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di pregiudizi
(tempestivamente allegati e provati dal danneggiato), non rileva se accertabili o meno medico legalmente (potendo riguardare gli aspetti sia anatomo-funzionali, sia relazionali, sia di sofferenza soggettiva), peculiari – rispetto a quelli comuni a tutti coloro che hanno subito le stesse lesioni alla medesima età in quanto indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale e, quindi, già espressi nel grado di percentuale di invalidità permanente – poiché legati
I postumi permanenti, per essere tali, debbono necessariamente incidere sulla vita della vittima: per danno biologico deve intendersi infatti non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (così Cass. 7513/18, cit.). La distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è piuttosto quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari. Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria. Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi…. la liquidazione del danno biologico permanente è di per sé un ristoro per equivalente delle conseguenze che la lesione della salute ha avuto sulla vita quotidiana. Per pretendere la maggiorazione della misura standard del risarcimento non basta dunque allegare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima: questo tipo di pregiudizio è infatti già ristorato dalla semplice monetizzazione del grado di invalidità permanente. E' necessario, invece, allegare e provare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura”.
pagina 25 di 69 “all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento” (così ex multis Cass. 14.2.2024, n. 4118; Cass.
22.9.2023, n. 27100; Cass. 19.9.2023, n. 26851; Cass. 15.5.2022, n. 15733; Cass.,
4.3.2021, n. 5865).
c)
Le tabelle aggiornate al 2024 dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano propongono anche in riferimento al danno non patrimoniale temporaneo derivante da lesione all'integrità psico-fisica la liquidazione congiunta:
1) del “danno biologico/dinamico-relazionale”;
2) del “danno da sofferenza soggettiva interiore”.
Anche in proposito prevedono, in relazione a ciascun giorno di inabilità temporanea al
100%:
❖ un “valore standard” (€ 115,00)4
❖ un “aumento personalizzato” (fino al 50%, “in presenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto meritevoli di un aumento).
β in fatto
È ora possibile procedere alla concreta liquidazione dei danni non patrimoniali subìti dalla ricorrente in conseguenza delle lesioni dell'integrità psico- Parte_1
fisica riportate a seguito dell'infortunio, di cui è rimasta vittima in data 26 agosto 2014.
1. in ordine al danno non patrimoniale permanente
a)
Avendo la lavoratrice infortunata (nata il [...]) alla data del Parte_1
sinistro (26.8.2014) un'età di 36 anni ed essendo, secondo le valutazioni dei cc.tt.uu., derivata dalle lesioni subite una menomazione all'integrità psico-fisica permanente parziale del 50%, il danno non patrimoniale permanente medio ammonta: nella componente del danno biologico/dinamico-relazionale a € (7.401,80 x 50 x 0,825=)
a 305.324,00; nella componente del danno da sofferenza soggettiva interiore a € (3.700,90 x 50 x
0,825=) 152.662,00.
b)
La parte convenuta e la parte chiamata nulla contestano in proposito.
Invece parte ricorrente così deduce:
“ritenendo… di dover tenere ferme le considerazioni svolte dai c.t.p. e CP_5 Per_3
con riguardo ai pregiudizi anche psichici subiti dalla signora si insiste affinché il Pt_1
danno biologico debba essere fissato quantomeno nella misura del 60-62% (considerato pertanto il danno di natura psichica del 10-12% aggiuntivo rispetto a quello determinato in misura del 50% per la sola perdita funzionale della mano)”; in subordine “se… si ritenesse invece di tener ferme le più restrittive conclusioni del c.t.u. dott. dovrebbe però essere applicato un appesantimento a punto Per_4
indicato dal c.t.u. nella misura almeno del 10%... Si confida peraltro che Codesto Ill.mo
Giudice, apprezzando comunque i rilievi dei c.t.p. di parte ricorrente, voglia esercitare il pagina 27 di 69 proprio potere di determinazione dell'appesantimento da applicare fissando una percentuale maggiore rispetto al 10% apoditticamente indicato dal c.t.u.”; inoltre, “alla luce della particolarità del caso, della particolare sofferenza patita dalla signora e dello stravolgimento di vita dalla stessa subito (oggetto di ampia prova e Pt_1
analisi come sopra esposto) si confida che codesto Ill.mo Giudice voglia determinare poi il giusto ristoro applicando la personalizzazione massima prevista dalle richiamate tabelle di Milano ossia nella misura del 25%.”.
- - -
Tali richieste devono essere scrutinate in ragione delle allegazioni e deduzioni svolte dalla ricorrente nonché alla luce delle considerazioni in diritto esposte nel paragrafo subα.
a)
In primo luogo parte ricorrente afferma che “quanto puntualmente osservato dal dott.
in risposta alla bozza della c.t.u., è rimasto senza alcuna compiuta risposta Per_3
da parte del dott. . Per_1
Il rilievo non è fondato: alle osservazioni, svolte dal c.t. di parte ricorrente dott. verso l'elaborato Per_3
trasmesso dai cc.tt.uu. ai cc.tt.pp., ha replicato (non già il dott. medico legale, Per_1
ma) il dott. medico psichiatra, alle pag. 22-24 dell'elaborato depositato in data Per_2
28.4.2025; nelle note finali autorizzate la difesa di parte ricorrente si è limitata a richiamare pedissequamente le osservazioni formulate dal c.t.p. dott. verso l'elaborato Per_3
trasmesso dai cc.tt.uu. ai cc.tt.pp., omettendo così di confrontarsi con le repliche svolte dal c.t.u. dott. verso quelle osservazioni;
Per_2
pagina 28 di 69 quindi apodittico è l'assunto di parte ricorrente secondo cui “quanto puntualmente osservato dal dott. in risposta alla bozza della c.t.u.” sarebbe “rimasto senza Per_3
alcuna compiuta risposta”.
b)
Parte ricorrente chiede congiuntamente un “appesantimento del punto di danno biologico” e l'applicazione della “personalizzazione massima” prevista dalle tabelle di
Milano.
E' però palese che in questo modo parte ricorrente insta per un doppio aumento della liquidazione del danno non patrimoniale effettuata secondo valori monetari medi indicati dalle tabelle di Milano, sulla base di due titoli ai quali sono sottese le medesime circostanze di fatto, tant' è vero che la richiesta di applicazione della “personalizzazione massima” non è sorretta da alcuna allegazione diversa da quella su cui si fonda la richiesta di “appesantimento del punto di danno biologico”.
c)
Nelle note finali autorizzate parte ricorrente, a sostegno della sua richiesta di incremento della liquidazione del danno non patrimoniale, effettuata secondo i valori monetari medi indicati dalle tabelle di Milano (i quali, occorre ricordare, corrispondono al caso di incidenza della lesione alla salute (riguardante sia il profilo esterno delle dinamiche relazionali – “danno biologico dinamico-relazionale”, sia quello interno della sofferenza soggettiva interiore – “danno da sofferenza menomazione – correlata”) in termini
“standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti) – oltre a richiamare le modalità con cui è avvenuto l'infortunio (“la signora per le mancanze del datore di lavoro, Pt_1
è rimasta con la mano inserita nel mangano per 20/30 minuti (un lasso di tempo lunghissimo) con una temperatura raggiunta dalla macchina in tale zona di circa 170/190
gradi celsius. In più documenti risultano le grida di dolore lanciate dalla signora Pt_1 pagina 29 di 69 per le fortissime sofferenze subite… A seguito del fortissimo stress e dolore la signora liberata la mano, ha persino perso i sensi”) – allega: Pt_1
✓ “i problemi sofferti… per la “sindrome dolorosa da arto fantasma” [e] per gli incubi e la depressione”;
✓ “la difficoltà sia fisica che psicologica nel ritornare al lavoro nel luogo in cui aveva subito il gravissimo infortunio”;
✓ ella “ha… convissuto e convive tutt'ora con gli antidolorifici”;
✓ “le crisi di pianto pressoché quotidiane, la perdita di appetito, i disturbi del sonno, gli incubi ricorrenti, la chiusura verso gli altri e la disistima di sé, i profondi cambiamenti nei rapporti interpersonali con il marito e con la figlia le ripercussioni negative nei momenti inerenti la sfera sessuale ma anche più semplicemente nell'affrontare un semplice abbraccio con il marito o la figlia con conseguente “blocco” di fronte a qualsiasi contatto fisico, il fatto che la signora non può più fare ciò che prima Pt_1
contraddistingueva il suo ruolo all'interno della casa… il non poter cucinare in autonomia, l'esserle impedito tutto ciò che implica una presa precisa o il sollevamento di pesi o lo spostamento di cose che richiedano l'uso di entrambe le mani… la difficoltà vissuta nel tornare ad una vita sociale e persino a far visita ad amici e partenti in Romania, al mutamento nel modo di vestirsi e di presentarsi agli altri (si pensi in particolare al semplice gesto del dare la mano quando si incontra una persona, semplice gesto che è precluso ed è fonte di costante forte imbarazzo e sofferenza per la signora …. lo stravolgimento causato dal dover imparare a Pt_1
scrivere con la mano sinistra”.
Tuttavia nelle difese di parte ricorrente difetta l'elemento più importante, vale a dire non sono indicate le ragioni per cui le conseguenze dannose allegate (peraltro senza precisare compiutamente se attengano al profilo esterno delle dinamiche relazionale o a quello pagina 30 di 69 interno della sofferenza soggettiva interiore o a entrambi) sarebbero diverse e più afflittive rispetto a quelle comuni a tutte le persone che dovessero subire le stesse lesioni alla medesima età in quanto indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale e, quindi, già espresse nel grado di percentuale di invalidità permanente.
Occorre, infatti, ricordare che soltanto in presenza di questo requisito le lesioni all'integrità psico-fisica giustificano un incremento, a titolo di personalizzazione, della misura standard di liquidazione prevista dalla legge o da criteri equitativi, quali quelli indicati dalle tabelle del tribunale di Milano.
Si tratta, però, di una carenza difensiva che attiene al profilo qualificatorio (e non già a quello allegatorio) dei fatti e, quindi, può essere sopperita d'ufficio dal giudice ovviamente iuxta alligata et probata.
Le peculiarità delle conseguenze prodotte dalla menomazione prodotto all'integrità psico- fisica, che le hanno rese diverse e più gravi rispetto a quanto accade in presenza di menomazione simile, devono riferirsi a circostanze che siano correlate, come insegna la
Suprema Corte nelle pronunce già richiamate nel paragrafo sub α,
“all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento”.
Orbene, presentano indubbiamente questi requisiti le circostanze – come si è già evidenziato compiutamente ricordate dalla difesa della ricorrente nelle note finali autorizzate (pag. 6) – attinenti alle modalità con cui la ricorrente ha subìto la menomazione (ella rimase con la mano bloccata nel mangano per 20/30 minuti con una temperatura raggiunta dalla macchina in tale zona di circa 170/190 gradi).
pagina 31 di 69 E' del tutto verosimile che la straordinaria penosità dell'esperienza vissuta non solo abbia prodotto effetti pregiudizievoli durante la successiva epoca più vicina all'infortunio, ma condizioni l'esistenza della ricorrente anche a distanza di tempo, ingenerando o quanto meno esacerbando quel “corteo sintomatologico afferente al contesto di una demoralizzazione e alla distimia”, che i cc.tt.uu. hanno riscontrato nel quadro clinico della ricorrente.
Un'altra circostanza, che certamente si collega all' “irripetibile singolarità dell'esperienza di vita” della ricorrente, è rappresentata dai suoi status di coniuge e di genitore. In proposito è indubbio che le conseguenze derivate dall' “amputazione della mano a livello del quarto distale dell'avambraccio”, accertata dai cc.tt.uu., si siano rivelate per la ricorrente più afflittive di quelle che dovessero subire le persone portatrici della medesima menomazione, ma prive di rapporti affettivi significativi e stabili, quali quelli di coniugio e di filiazione (significativamente tutelati anche a livello costituzionale ex artt. 2, 29, 30 e 31).
E' immediatamente intuibile che ciò sia avvenuto non solo in riferimento agli aspetti dinamico-relazionali (del tutto verosimili appaiono le allegazioni svolte dalla parte ricorrente riguardo a “i profondi cambiamenti nei rapporti interpersonali con il marito e con la figlia, le ripercussioni negative nei momenti inerenti la sfera sessuale ma anche più semplicemente nell'affrontare un semplice abbraccio con il marito o la figlia con conseguente “blocco” di fronte a qualsiasi contatto fisico”), ma anche in ordine al profilo relativa alla sofferenza soggettiva interiore (va qui richiamato nuovamente quel
“corteo sintomatologico afferente al contesto di una demoralizzazione e alla distimia”, che i cc.tt.uu. hanno riscontrato nel quadro clinico della ricorrente, oltre a “le crisi di pianto”, “la perdita di appetito”, “i disturbi del sonno”, “gli incubi ricorrenti” allegati dalla ricorrente), in particolare alla cd. sofferenza “pura”, la quale rappresenta la pagina 32 di 69 conseguenza di lesioni che, pur attraverso le menomazioni al bene salute, finiscono per incidere anche su altri beni della personalità costituzionalmente tutelati, quali sono, appunto, quelli oggetto dei diritti di famiglia ex artt. 29, 30 e 31 Cost., e, come tali, devono essere valutate dal giudice.
- - -
In definitiva – alla luce delle considerazioni che precedono, e in ragione della peculiarità della vicenda in esame, dove come si è già evidenziato, sono le lesioni al bene salute, che la ricorrente ha subìto a seguito dell'infortunio de quo, ad inficiare – in ordine sia agli aspetti dinamico-relazionali, sia al profilo della sofferenza soggettiva interiore –
l'integrità di altri beni afferenti alla personalità, che trovano tutela nella Carta costituzionale – appare più congruo, in luogo di disporre un risarcimento autonomo dei danni derivati dalla lesione di beni costituzionalmente tutelati diversi dalla salute, applicare al danno non patrimoniale “medio” – commisurato all'incidenza standard delle lesioni al bene salute e comprensivo sia del danno dinamico-relazionale, sia della sofferenza soggettiva interiore (atteso che le lesioni dei beni della personalità diversi dalla salute incidono sia sugli aspetti dinamico-relazionali, sia sul profilo della sofferenza soggettiva interiore) e ammontante a € (305.324,00+152.662,00=) 457.986,00 – una maggiorazione, a titolo di personalizzazione, pari al venti per cento.
E' appena il caso di evidenziare che, a ben vedere, non sarebbe corretto un confronto con la percentuale massima di aumento da utilizzarsi in via di personalizzazione, prevista dalle tabelle di Milano nella misura del 25% in quanto la maggiorazione qui applicata ricomprende anche il risarcimento dei danni derivati dalla lesione di beni costituzionalmente tutelati diversi dalla salute.
In definitiva il danno non patrimoniale permanente complessivamente risarcibile al ricorrente ammonta ad € (457.986,00 + 91.597 =) 549.583,00. pagina 33 di 69 Questa somma, essendo liquidata con riferimento al valore della moneta risalente al gennaio 2024, data di redazione delle tabelle di Milano qui applicate, va maggiorata, ai sensi dell'art. 429 co. 3 cod.proc.civ. (norma "risuscitata" dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co. 36 L. 23.12.1994, n. 724 ex Corte Cost.
2.11.2000, n. 459;):
a) del maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di redazione delle tabelle Milano (gennaio
2024) fino ad oggi;
b) degli interessi su detta somma, devalutata secondo la variazione degli indici ISTAT intervenuta dalla data del fatto (26.8.2014) sino alla redazione delle tabelle di Milano
(gennaio 2024) e poi via via rivalutata anno per anno sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co.1 cod.civ. fino al 14.12.2021 e in ragione del saggio ex art. 1284 co.4 cod.civ. a decorrere dal 15.12.2021, alla luce dell'orientamento espresso di recente da Cass. 3.1.2023, n. 615); in punto oneri probatori nulla quaestio, automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza - applicato a seguito d'avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferente ad obbligo restitutorio". Si tratta di un indirizzo che si è formato, in verità, in alcuni precedenti di legittimità relativi alla speciale obbligazione indennitaria gravante sullo Stato in caso di eccessiva durata di un procedimento giudiziale, ai sensi della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo ed alla L. n. 89 del 2001 (cfr., in particolare: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; conf.: Sez. 2, Ordinanza n. 8289 del 25/03/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 8050 del 21/03/2019; Sez. 2, Sentenza n. 14512 del 09/05/2022, Rv. 664788 - 01).
3.1 Il Collegio non ritiene, in realtà, che possa condividersi l'argomento logico-giuridico posto a fondamento di tale indirizzo e cioè l'osservazione per cui l'incipit della disposizione di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, avrebbe "la funzione di delimitazione dell'ambito di applicabilità della norma correlandola ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto" in quanto essa "apparirebbe altrimenti inutile ripetizione della compiuta disciplina in tema di danni da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie portata nell'art. 1224 c.c., che opera richiamo all'uopo agli interessi legali ed espressamente prevede il rispetto del saggio d'interesse superiore a quello legale pattuito dalle parti". Anche riconoscendo alla norma in esame il carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio e, quindi, ritenendola applicabile alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle, il riferimento ad un possibile diverso accordo tra le parti, con prevalenza sul suo dettato, ha comunque un senso ed un concreto significato normativo, onde esso non pare potersi ritenere affatto una superflua ripetizione del disposto dell'art. 1224 c.c.. 3.1.1 In primo luogo, si deve tenere conto del fatto che le previsioni di cui all'art. 1224 c.c. hanno ad oggetto il tasso di mora nelle obbligazioni pecuniarie, cioè il tasso di interessi applicabile, in tale categoria di obbligazioni, dal giorno della mora (che può ovviamente essere anteriore a quello di inizio del processo), mentre l'art. 1284 c.c., comma 4, riguarda invece solo il tasso degli interessi di mora per il periodo successivo all'inizio del processo: le due disposizioni hanno, quindi, un campo di applicazione differente, il che esclude che possano essere una la duplicazione dell'altra. Basti considerare che, se le parti avessero previsto un tasso di interesse di mora superiore al tasso legale ordinario (cioè, a quello dell'art. 1284 c.c., comma 1), ma inferiore a quello cd. commerciale, in mancanza della clausola di salvezza prevista nella parte iniziale dell'art. 1284 c.c., comma 4, dovrebbe operare quello fissato dalle parti per il periodo di mora anteriore al processo e, poi, quello dell'art. 1284 c.c., comma 4, per il periodo del processo: in base all'incipit dell'art. 1284 c.c., comma 4, invece, se vi è un accordo delle parti sul tasso di mora, va applicato tale tasso, anche dopo l'inizio del processo.
3.1.2 D'altra parte, trattandosi di norme con campi di applicazione differenti (come già osservato, l'art. 1224 c.c. disciplina il tasso degli interessi dal giorno della mora, anche se anteriore all'inizio del processo, mentre l'art. 1284 c.c., comma 4, quello del solo periodo successivo all'inizio del processo), deve ritenersi comunque ragionevole che nell'art. 1284 c.c., comma 4, si sia inteso specificare e ribadire espressamente (con riguardo al suo specifico campo di applicazione) che la volontà delle parti in ordine alla determinazione del tasso degli interessi di mora prevale sul tasso legale di regola previsto per il periodo di tempo successivo all'inizio del processo, senza che questo debba necessariamente intendersi come un riferimento ad un particolare e limitato campo di applicazione della disposizione, idoneo a circoscriverne non solo i presupposti, ma soprattutto lo stesso ambito.
3.1.3 Infine, e in ogni caso, anche per le obbligazioni che nascono da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, nulla esclude che le parti stabiliscano, con una apposita convenzione tra loro (eventualmente successiva al sorgere dell'obbligazione non derivante da rapporto contrattuale, ed eventualmente anteriore al processo), un tasso degli interessi di mora diverso da quello legale "ordinario" di cui all'art. 1284 c.c.: quindi, il riferimento alla possibilità di un diverso accordo tra le pagina 35 di 69 atteso che l'art. 429 co. 3 cod.proc.civ., che trova applicazione alla vicenda in esame, dispone che gli interessi liquidano in misura forfettaria e senza bisogno di prova il mancato guadagno della liquidità (lucro cessante) e, prevedendo che debbono esser computati sulla somma che via via matura per effetto della svalutazione monetaria, vuole aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla mora debendi e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dalla corresponsione degli interessi al creditore (per tutte Cass. S.U. 29.1.2001, n. 38; Cass. 15.4.1996, n. 3513;).
Come già statuito nella sentenza non definitiva n. 46/2024 del 26.3.2024, il diritto del ricorrente a ottenere dalla società convenuta il risarcimento del danno biologico da menomazione permanente concerne la parte eccedente l'ammontare dell'indennizzo erogato a tale titolo dall' (integrante il cd. danno differenziale). CP_4
Emerge dalla certificazione, emessa dall' e depositata dal ricorrente in data CP_4
3.6.2024, che, alla data del 27.5.2025, il valore capitale della rendita per indennizzo del danno biologico in relazione all'infortunio de quo, ammonta a € 255.895,43;
a tale somma va aggiunta la quota di ratei già pagati, alla data predetta del 27.5.2025, imputabile all'indennizzo per danno biologico permanente e ammontante, come emerge dalla medesima certificazione a € 88.482,93; CP_4
parti, contenuto nell'art. 1284 c.c., comma 4, implica certamente che tale ultima disposizione non può ritenersi di carattere imperativo e inderogabile, ma non è invece assolutamente da ritenere indice dell'intenzione del legislatore di delimitare il suo campo di applicazione e, tanto meno, un argomento a sostegno della tesi per cui tale campo di applicazione debba intendersi limitato alle sole obbligazioni di fonte negoziale pagina 36 di 69 quindi l'importo spettante al ricorrente a titolo di risarcimento del danno biologico permanente va diminuito della somma complessiva di € (255.895,43 + 88.482,93=)
344.378,36, arrotondata a € 344.378,00.
Viene così pronunciata pedissequa condanna nei confronti dei convenuti CP_1
e società in solido tra loro, di risarcimento in favore della Controparte_1
ricorrente . Parte_1
2. in ordine al danno non patrimoniale da lesione temporanea del bene salute
Il ricorrente chiede che il danno non patrimoniale da lesione temporanea del bene salute
(la quale, ad avviso del c.t.u., secondo una valutazione rimasta immune da critiche, ha determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta della durata di 40 giorni al
100%, di 144 giorni al 75% e di 60 giorni al 60%) venga liquidato sulla base di un importo giornaliero pari al valore standard (€ 115,00) previsto dall' Osservatorio della
Giustizia civile di Milano nelle tabelle aggiornate al 2024 e incrementato secondo la percentuale massima (50%) prevista nelle stesse tabelle (per un importo complessivo di €
172,50).
La domanda merita accoglimento.
Infatti trova fondamento nella già evidenziata penosità straordinaria dell'esperienza vissuta dalla ricorrente in occasione dell'infortunio, di cui è rimasta vittima (ella rimase con la mano bloccata nel mangano per 20/30 minuti con una temperatura raggiunta dalla macchina in tale zona di circa 170/190 gradi).
Tale circostanza ha prodotto i suoi effetti pregiudizievoli più intensi, ai danni della ricorrente, nell'epoca immediatamente successiva al sinistro;
ciò giustifica una pagina 37 di 69 percentuale di personalizzazione più elevata (50%) di quella statuita nell'ambito della liquidazione del danno biologico permanente.
In conclusione, il danno non patrimoniale da lesione temporanea del bene salute ammonta a € (40 x 172,50 = 6.900,00) + (144 x 172,50 x 75% = 18.630,00) + (60 x 172,50 x 50%
- 5.175,00) = 30.705,00.
Anche questa somma va maggiorata, ai sensi dell'art. 429 co.3 cod.proc.civ.:
a) del maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di redazione delle tabelle Milano (gennaio
2024) fino ad oggi;
b) degli interessi su detta somma, devalutata secondo la variazione degli indici ISTAT intervenuta dalla data del fatto (26.8.2014) sino alla redazione delle tabelle di Milano
(gennaio 2024) e poi via via rivalutata anno per anno sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co.1 cod.civ. fino al 14.12.2021 e in ragione del saggio ex art. 1284 co.4 cod.civ. a decorrere dal 15.12.2021, alla luce dell'orientamento espresso di recente da Cass. 62/2023 cit. (su cui ampiamente supra).
Viene così pronunciata pedissequa condanna nei confronti dei convenuti CP_1
e società in solido tra loro, di risarcimento in favore della Controparte_1
ricorrente . Parte_1
pagina 38 di 69 § 4 in ordine alla liquidazione dei danni patrimoniali subìti dal ricorrente
[quesiti al c.t.u. indicati sub nn. 3), 4) e 5)]
α premesse in diritto a)
Come si è già ricordato nella sentenza non definitiva n. 145/2024 del 10.9.2024, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 20.8.2018, n. 20788; Cass.
3.7.2014, n. 15238; Cass. 12.2.2013, n. 3290; Cass. 24.2.2011, n. 4493; Cass. 27.4.2010,
n. 10074; Cass. 25.1.2008, n. 1690; Cass. 18.9.2007, n. 19357; Cass. 9.8.2007, n. 17464;
Cass. 6.8.2007, n. 17179;) una menomazione permanente all'integrità psico-fisica, sia essa totale o parziale, mentre di per sé concorre a dar luogo al danno biologico (il quale va provato e risarcito indipendentemente dal fatto che da esso sia derivata anche una perdita patrimoniale), non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale (da lucro cessante), a tal fine occorrendo che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione psico-fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno (e, quindi, di produrre ricchezza), deve anche accertare se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacenti alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali, e altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte;
solo se dall'esame di questi elementi risulterà provata una riduzione della capacità di guadagno, questa riduzione (e non la causa di questa, cioè la diminuzione della capacità di lavoro specifica) sarà risarcibile sotto il profilo del lucro cessante;
pagina 39 di 69 la relativa prova incombe al danneggiato, il quale ha l'onere di dimostrare che, per effetto delle lesioni riportate e della conseguente incapacità lavorativa specifica, ha subito e/o subirà una diminuzione del proprio reddito.
Trattandosi di danno che si proietta nel futuro e, quindi da valutare su base prognostica, il danneggiato potrà avvalersi anche delle presunzioni semplici, per cui, provata la riduzione della capacità di lavoro specifico, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità (cd. micropermanenti, le quali non sono producenti danno patrimoniale, ma costituenti solo componenti del danno biologico), può presumersi che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura
(non necessariamente in modo proporzionale), qualora già svolga un'attività o presumibilmente la svolgerà.
b)
Come pure si è già ricordato nella sentenza non definitiva n. 145/2024 del 10.9.2024, secondo indirizzi ormai consolidati:
✓ chi presta attività domestica svolge un'attività suscettibile di valutazione economica, di talché quello subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa, se provato, va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale, come tale risarcibile, autonomamente rispetto al danno biologico, nelle componenti del danno emergente ed, eventualmente, anche del lucro cessante (ex multis, di recente, Cass. 15.9.2023, n. 26641; Cass. 18.7.2023, n. 20922; Cass.
12.7.2023, n. 199220);
✓ in generale siffatto danno patrimoniale è configurabile e, quindi, risarcibile in capo all'infortunato limitatamente ai lavori domestici che il danneggiato svolgeva in suo stesso favore (fatte salve le eccezioni come quella ipotizzata nell'impresa familiare ex art. 230-bis cod.civ.), posto che, nel caso in cui detti lavori siano svolti gratuitamente pagina 40 di 69 in favore di altri, per la lesione alla capacità di svolgere questi ultimi soltanto i soggetti beneficiari possono essere considerati legittimati, in quanto danneggiati, a esercitare l'azione risarcitoria (Cass. 20922/2023 cit., la quale ha disposto che: “il giudice del rinvio dovrà verificare la quota di danno riferibile alla medesima persona che svolgeva, anche a suo favore, la descritta attività, esclusa la quota di pregiudizio riferibile ai diversi componenti della famiglia”; Cass. 3.3.2005, n.
4657;); quindi è infondato l'assunto, svolto dalla parte ricorrente (pag. 21 delle note finali autorizzate), secondo cui “il danno patrimoniale in questione spetti interamente alla casalinga e ciò indipendentemente e nonostante ella conviva con il marito”;
✓ l'eventuale continuazione delle attività domestiche non esclude la sussistenza del danno de quo se le residue energie lavorative della vittima, pur consentendole di conservare al momento lo svolgimento delle attività predette, comportano però una maggiore usura (Cass. 20.7.2010, n. 16896;);
✓ non è possibile, in via generale, ravvisare un danno patrimoniale nel caso in cui il soggetto danneggiato già prima dell'incidente non svolgesse lavori domestici
(espressione da intendersi in senso ampio e quindi comprensivo anche di quell'attività di coordinamento, in senso lato, della vita familiare – Cass. 19.3.2009, n. 6658; Cass.
13.1.2005, n. 572;) perché questi erano integralmente devoluti a collaboratori o per altre ragioni (Cass. 20.10.2005, n. 20324; Cass. 3.3.2005, n. 4657).
E' opportuno aggiungere che, sempre ad avviso della Suprema Corte (Cass. 20922/2023 cit.; Cass. 15.6.2023, n. 17129), “l'impedimento o la riduzione della capacità di svolgere il lavoro domestico a proprio favore determina un danno patrimoniale per la casalinga, liquidabile attraverso il criterio di liquidazione equitativa, tenuto conto dei pagina 41 di 69 parametri del reddito figurativo, desunto dal contratto collettivo delle COLF, ovvero del triplo della pensione sociale”.
Costituendo quest'ultimo (attualmente previsto dall'art. 137 d.lgs. 7.9.2005, n. 209) un criterio “residuale che si applica solo quando: a) la vittima non ha un reddito;
b) la vittima ha un reddito saltuario o così modesto da essere insufficiente ai suoi bisogni”
(Cass. 20.11.2024, n. 29936; similmente Cass. 25.1.2023, n. 2221; Cass. 12.10.2018, n.
25370), contrariamente a quanto ritenuto dalla parte ricorrente nelle note finali autorizzate (pag. 19-20), appare preferibile, nell'ipotesi in cui la persona, che ha visto ridursi la capacità di svolgere il lavoro casalingo, avesse un'occupazione, il parametro retributivo previsto dalla contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro domestico.
Appaiono in palese contrasto con questi principi elaborati dalla Suprema Corte gli assunti, svolti dalla chiamata nelle note finali autorizzate, secondo cui: CP_2
“deve escludersi che la casalinga infortunata possa subire un danno patrimoniale da lucro cessante ma semmai un danno emergente pari alle spese necessarie per pagare una collaboratrice domestica”;
“l'unico danno patrimoniale che la vittima può avere subito è individuato nel valore economico delle prestazioni di una collaboratrice domestica cui ha dovuto fare ricorso per assolvere le funzioni cui prima vi provvedeva in prima persona”.
pagina 42 di 69 β in fatto
1. in ordine al danno patrimoniale da menomazioni permanenti alla capacità di lavoro specifica e alla capacità di lavoro attitudinale
Secondo i cc.tt.uu. la menomazione psico-fisica permanente, di cui la ricorrente è portatrice, non ha inciso né sulla sua capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica, né sulla sua capacità ad attendere ad altri lavori, confacenti alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali, e altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte.
Ciò sulla base delle considerazioni che sono già state ricordate, ma che appare opportuno richiamare per esteso:
“nella fattispecie si deve considerare che
− la signora al termine del periodo di temporanea inabilità lavorativa Pt_1
riconosciuto dall' ha ripreso a lavorare alle dipendenze del medesimo datore CP_4
di lavoro, proseguendo ininterrottamente tale attività fino al mese di maggio '22;
− nel maggio '22 per propria scelta si è licenziata per essere assunta dalla Famiglia cooperativa di Cavareno con mansioni cassiera, attività che svolge a tutt'oggi;
− come dichiarato dalla stessa signora in sede di operazioni peritali, il Pt_1
trattamento economico attuale è sostanzialmente sovrapponibile a quello in precedenza percepito come dipendente della lavanderia per cui ha lavorato fino al maggio '22.
Tenuto conto del fatto che l'infortunio in questione risale al 2014, quanto sopra consente di affermare a ragion veduta che pur a fronte di una menomazione dell'integrità psico-fisica nell'ordine del 50%, nella fattispecie la perizianda ha potuto proseguire a svolgere per circa otto anni la specifica attività lavorativa pagina 43 di 69 svolta precedentemente all'infortunio (fatta salva l'eventuale esclusione di particolari gesti lavorativi incompatibili con la menomazione sussistente) e che anche nel momento in cui ha cessato tale attività per suo spontaneo licenziamento, ha potuto trovare nell'immediato un nuovo lavoro confacente alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali, idoneo alla produzione di un reddito sostanzialmente sovrapponibile a quello percepito in precedenza.
Ciò detto, in caso di futura necessità la signora potrà comunque fruire dei Pt_1
benefici previsti dalla vigente normativa che per gli invalidi del lavoro prevede l'iscrizione a liste di collocamento mirato per l'inserimento lavorativo in posizioni adeguate alle loro capacità”;
Nessuna osservazione ex art. 195 ult.co. cod. proc. civ. è stata formulata in proposito dai cc.tt. di parte ricorrente.
Di contro, nelle note finali autorizzate la difesa della ricorrente ha ritenuto di “dover sottolineare l'assoluta inadeguatezza della risposta data al quesito posto con la c.t.u. dal dott. (ma, prima facie, non si comprende perché non lo abbiano fatto i propri Per_1
cc.tt.pp. nella prescritta sede ex art. 195 ult.co. cod.proc.civ.).
Parte ricorrente deduce che:
a) “il danno patrimoniale in esame deve ricomprendere anche la perdita di chance,
ossia la perdita della possibilità di ulteriori e diverse opportunità professionali o di guadagno che il lavoratore avrebbe potuto avere in assenza dell'infortunio”;
b) “sotto il profilo in esame è pure necessario valutare e ristorare anche la maggior fatica e le difficoltà che il lavoratore invalido, a seguito di infortunio sul lavoro, deve affrontare per continuare a svolgere le stesse mansioni lavorative che svolgeva prima dell'evento lesivo”;
pagina 44 di 69 c) “Si è però pure sottolineato (sia nelle relazioni medico legali di parte che nella c.t.u.)
che la signora è stata adibita a lavori completamenti diversi rispetto a quelli in Pt_1
precedenza affidatile (avendo dovuto escludere tutti i "particolari gesti lavorativi incompatibili con la menomazione sussistente" - così riconosciuto espressamente dal c.t.u. a pag. 13), con una notevole incidenza sulla sua professionalità”;
d) “Risulta inoltre comprovato e riportato anche dalla c.t.u. (pag. 3) che la signora abbia scelto di licenziarsi perché il lavoro era "troppo faticoso (nella fattispecie Pt_1
doveva reiteratamente sollevare e spostare materiale impacchettato dopo il lavaggio in confezioni di circa 5 chilogrammi)"”;
e) “Il c.t.u. ha inoltre omesso di considerare l'impossibilità di essere impiegata in lavori che, seppur sempre nell'ambito dei lavori manuali, avrebbero potuto permettere di raggiungere un miglioramento economico, obiettivo che una lavoratrice di 36 avrebbe certo potuto e voluto conseguire”;
Preliminarmente occorre nuovamente ricordare (lo si è già fatto nella sentenza non definitiva) che, in ordine al danno patrimoniale da menomazioni permanenti alla capacità di lavoro specifica e alla capacità di lavoro attitudinale, risulta pacifico, alla luce del disposto ex art. 10 co.7 d.P.R. 1124/1965, che al lavoratore infortunato spetta il cd. danno differenziale ossia di quella parte di danno patrimoniale eccedente l'ammontare dell'indennizzo erogato dall' in relazione tale danno, qualora le condotte CP_4
colpose del datore di lavoro integrino gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio.
Quindi la difesa di parte ricorrente avrebbe dovuto accompagnare alle sue considerazioni la prova o quanto meno l'allegazione nonché i necessari elementi probatori circa il fatto che il danno patrimoniale da menomazioni permanenti alla capacità di lavoro specifica e alla capacità di lavoro attitudinale determinate dall'infortunio del 26.8.2022 sia superiore al valore capitale della rendita costituita dall' “per danno patrimoniale” – che CP_4 pagina 45 di 69 alla data del 27.5.2025 ammonta, alla luce della certificazione, emessa dall' e CP_4
depositata dal ricorrente in data 3.6.2024, a € 271.003,79, cui va aggiunta la quota di ratei già pagati, alla data predetta del 27.5.2025, imputabile all'indennizzo per danno patrimoniale permanente e pari, come emerge dalla medesima certificazione a CP_4
€ 92.862,78 – per complessivi € 363.866,57.
In merito alle considerazioni svolte dalla parte ricorrente nelle note finali autorizzate è inevitabile osservare: ad a), b), e) si tratta di assunti generici e privi dei necessari riscontri probatori;
peraltro parte ricorrente avrebbe dovuto assolvere i prescritti oneri allegatori già nel proprio atto introduttivo, dove, invece, non si rinvengono circostanze pertinenti;
a c) non viene specificato come l'asserita “notevole incidenza sulla sua professionalità”, verificatasi negli otto anni in cui la ricorrente è rimasta alle dipendenze della società
[...]
abbia potuto determinare un danno permanente alla sua capacità CP_1
attitudinale;
a d) la circostanza non è stata considerata dai cc.tt.uu., ma nulla hanno osservato in proposito i cc.tt.pp., peraltro in coerenza con l'assenza nel ricorso introduttivo di allegazioni in proposito.
Nelle note finali la difesa della ricorrente richiama valutazioni espresse dal dott. nella consulenza stragiudiziale sub doc. 20 fasc. ric.. ma che lo stesso dott. Per_3
una volta nominato c.t. di parte ricorrente, non ha svolto nelle osservazioni Per_3
ex art. 195 ult.co. cod. proc. civ..
pagina 46 di 69 In definitiva, non merita accoglimento, la domanda, proposta dalla ricorrente, di risarcimento del danno patrimoniale da menomazioni permanenti alla capacità di lavoro specifica e alla capacità di lavoro attitudinale.
2. in ordine al danno patrimoniale da menomazioni permanenti alla capacità di lavoro casalingo
Secondo i cc.tt.uu. la menomazione permanente, di cui la ricorrente è portatrice, ha ridotto nella misura del 60% la capacità di svolgere lavori casalinghi.
Nella sentenza non definitiva n. 46/2024 del 26.3.2024 si è già accertato che antecedentemente all'infortunio del 26 agosto 2014 la ricorrente era dedita alle attività domestiche.
Occorre ora procedere alla quantificazione del tempo in cui ciò avveniva.
E' incontestato che a quell'epoca la ricorrente aveva un'occupazione a tempo pieno (ossia di 40 ore alla settimana).
In considerazione che, sempre a quel tempo, la sua famiglia era composta da tre persone
(la ricorrente, il marito e la figlia nata nel 2000), ma destinata ben presto (nel 2018, secondo quanto emerge dalla deposizione della figlia all'udienza del 15.6.2023) a ridursi a due – appare equo determinare le ore, che la ricorrente dedicava alle attività domestiche, in tre dal lunedì al venerdì, in quattro il sabato e in quattro la domenica, per complessive 23 ore settimanali, individuando in 16 quelle imputabili alle esigenze personali della ricorrente (atteso che, l'impegno per il lavoro casalingo non può essere suddiviso esattamente in misura proporzionale al numero dei familiari, essendovi una quota oraria base di lavoro che prescinde dall'entità dalla composizione della famiglia), per un numero complessivo annuo, considerando due settimane di ferie, di (16 x 50=)
800. pagina 47 di 69 E' condivisibile, come ha fatto la ricorrente, sempre nelle note finali autorizzate, determinare la retribuzione oraria del lavoro casalingo in € 10,00.
Quindi il valore annuo del lavoro casalingo, che svolgeva la ricorrente, ammonta a €
8.000,00.
Alla luce della valutazione espressa dai cc.tt.uu., secondo cui la menomazione permanente, di cui la ricorrente è portatrice, ha ridotto nella misura del 60% la sua capacità di svolgere lavori casalinghi, il valore annuo della quota di lavoro casalingo perduta ammonta a € 4.800,00.
Al fine di liquidare il danno alla capacità di lavoro casalingo determinato dalla menomazione permanente, di cui la ricorrente è portatrice, non sono utilizzabili, come, invece ha fatto parte ricorrente nelle note finali autorizzate (pag. 20), le consuete tabelle di Milano, che costituiscono un criterio di liquidazione equitativa relativo al danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica, mentre, come si è già ricordato, seconda la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il danno conseguente all'incapacità di svolgere lavoro casalingo ha natura patrimoniale.
Di contro appare congruo avvalersi del parametro di cui all'iniziativa adottata nel 2023 dall' Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano – Gruppo danno alla persona, il quale ha elaborato “un criterio innovativo e affidabile per il calcolo della capitalizzazione (o più esattamente “attualizzazione”) della rendita”, che ha condotto alla redazione di una tabella, la quale “utilizza una formula finanziaria attuariale che tiene conto di tutti i seguenti parametri:
1. la somma annua che viene ritenuta persa dal danneggiato,
2. l'età del soggetto danneggiato (in anni compiuti) al momento della capitalizzazione,
3. la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica, pagina 48 di 69
4. il sesso del danneggiato (per tener conto della sua potenziale sopravvivenza per gli anni da prendere in considerazione); i relativi valori sono forniti dall'ISTAT e la tabella 2022 è basata sulla mortalità dl 2021,
5. un tasso di rendimento futuro/stimato dinamicamente (e variabile in relazione alla effettiva durata) da parte di Enti internazionali europei (tassi EIOPA), rilevati al 30 novembre 2022,
6. una media della svalutazione attesa nel prossimo triennio, in base ad una previsione indice della svalutazione di Enti pubblici italiani (documento previsionale del MEF del novembre 2022).
La tabella verrà, poi, aggiornata con una periodicità tendenzialmente annuale, analogamente a quanto avviene con le tabelle milanesi del "danno biologico".
Gli aggiornamenti annuali riguarderanno;
1. i coefficienti di sopravvivenza (ISTAT);
2. i tassi pluriennale (EIOPA);
3. la svalutazione tendenziale del triennio successivo basata sulla proiezione del documento programmatico del MEF”.
Nella relazione illustrativa vengono meritoriamente indicate le istruzioni per l'uso della tabella:
“Il calcolo si svolge in taluni semplici passaggi:
1) nella prima colonna a sinistra (ETA') si individua l'età della persona a favore della quale deve essere calcolata la attualizzazione (c.d. "capitalizzazione") della somma periodica che verrà persa per un certo numero di anni;
2) si determina (con una valutazione giuridica) quale sia il numero di anni futuri per i quali la somma non verrà percepita. Questo elemento è la DURATA;
3) a partire dell'età individuata ci si sposta sulla tabella lungo la riga verso destra per tante colonne quanti sono il numero di anni da considerare in base al punto 2;
pagina 49 di 69 4) l'incrocio tra la riga-età e colonna-durata individua il coefficiente numerico moltiplicativo;
5) il coefficiente va moltiplicato per l'importo annuo perso (definito, con terminologia finanziaria, come RENDITA). La determinazione dell'importo è demandata esclusivamente al giudice in base a criteri giuridici, che non vengono affrontati in questa sede.
Il risultato della moltiplicazione è l'attualizzazione (c.d. capitalizzazione) della serie annuale degli importi futuri, che devono essere risarciti;
tale attualizzazione, con una somma versata immediatamente "una tantum", rappresenta finanziariamente un valore attuale "equivalente" alla perdita delle somme che sarebbero state erogate in futuro anno per anno”.
Occorre, quindi, considerare:
❖ all'epoca dell'infortunio la ricorrente aveva un'età di 36 anni;
❖ il numero degli anni futuri nei quali la ricorrente potrà svolgere in pieno il lavoro casalingo è pari a 39, essendo verosimile ella sarà in grado di esercitare la sua capacità ridotta fino a 75 anni;
❖ quindi il coefficiente numerico moltiplicativo è pari a 45,50;
❖ il valore annuo della quota di lavoro casalingo perduta ammonta a € 4.800,00.
In definitiva il danno patrimoniale da menomazioni permanenti alla capacità di lavoro casalingo subìto dalla ricorrente , per effetto delle lesioni riportate a Parte_1
causa del sinistro, di cui è rimasta vittima in data 26.8.2014, deve essere liquidato nella seguente misura: valore annuo: 4.800,00 x coefficiente numerico moltiplicativo: 45,50 = € 218.400,00.
Anche questa somma va maggiorata, ai sensi dell'art. 429 co.3 cod.proc.civ.:
pagina 50 di 69 a) del maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di redazione delle tabelle Milano (maggio
2023) fino ad oggi b) degli interessi su detta somma, devalutata secondo la variazione degli indici ISTAT intervenuta dalla data del fatto (26.8.2014) sino alla redazione delle tabelle di Milano
(maggio 2023) e poi via via rivalutata anno per anno sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co.1 cod.civ. fino al 14.12.2021 e in ragione del saggio ex art. 1284 co.4 cod.civ. a decorrere dal 15.12.2021, alla luce dell'orientamento espresso di recente da Cass. 62/2023 cit., di cui ampiamente supra.
Viene così pronunciata pedissequa condanna nei confronti dei convenuti CP_1
e società in solido tra loro, di risarcimento in favore della Controparte_1
ricorrente . Parte_1
3. in ordine al danno patrimoniale da menomazioni temporanee alla capacità di lavoro casalingo
Secondo i cc.tt.uu. la menomazione temporanea, di cui la ricorrente è stata portatrice, ha ridotto la sua capacità di svolgere lavori casalinghi nella misura del 100% per 80 giorni, del 75% per 104 giorni e del 60% per i rimanenti 60 giorni.
Nella sentenza non definitiva si è già accertato che antecedentemente all'infortunio del 26 agosto 2014 la ricorrente era dedita alle attività domestiche.
Nel precedente paragrafo sub 2. le ore, che la ricorrente dedicava alle attività domestiche, sono state determinate in tre dal lunedì al venerdì e in quattro il sabato e la domenica, per complessive 23 ore settimanali, individuando in 16 quelle imputabili alle esigenze personali della ricorrente.
pagina 51 di 69 Quindi la media giornaliera (dato necessario al fine di determinare il tipo di danno in esame) è pari a 2,29.
Si è ritenuto condivisibile determinare, come ha fatto la ricorrente, determinare la retribuzione oraria del lavoro casalingo in € 10,00.
Quindi il danno patrimoniale da menomazioni temporanee alla capacità di lavoro casalingo subìto dalla ricorrente , per effetto delle lesioni riportate a Parte_1
causa del sinistro, di cui è rimasta vittima in data 26.8.2014, ammonta a:
a € (2,29 x 80 x 10 = 1.832,00) + (2,29 x 104 x 10 x 75% = 1.786,00) + (2,29 x 60 x 10 x
50% = 687,00) = 4.305,00.
Anche questa somma va maggiorata, ai sensi dell'art. 429 co.3 cod.proc.civ.:
a) del maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di redazione delle tabelle Milano (maggio
2023) fino ad oggi b) degli interessi su detta somma, devalutata secondo la variazione degli indici ISTAT intervenuta dalla data del fatto (26.8.2014) sino alla redazione delle tabelle di Milano
(maggio 2023) e poi via via rivalutata anno per anno sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co.1 cod.civ. fino al 14.12.2021 e in ragione del saggio ex art. 1284 co.4 cod.civ. a decorrere dal 15.12.2021, alla luce dell'orientamento espresso di recente da Cass. 62/2023 cit. (su cui ampiamente supra).
Viene così pronunciata pedissequa condanna nei confronti dei convenuti CP_1
e società in solido tra loro, di risarcimento in favore della Controparte_1
ricorrente . Parte_1
pagina 52 di 69 § 5 in ordine alla domanda di rimborso delle spese subordinato a valutazione medico legale [quesiti ai cc.tt.uu. indicati sub nn. 6), 7), 8) e 9)]
1. in ordine alla domanda di rimborso delle spese mediche
La ricorrente propone domanda di rimborso delle spese mediche Parte_1
documentate (doc. 10 fasc.ric.), per € 2.161,65.
In proposito è stato posto ai cc.tt.uu. il quesito consistente nel “verificare se le spese mediche documentate (doc. 10 fasc. ric.), di cui la ricorrente chiede il rimborso, per complessivi € 2.161,65, siano inerenti e congrue rispetto alle condizioni psico-fisiche in cui si trova all'esito del suddetto infortunio”.
Come si è già evidenziato, i cc.tt.uu. hanno ritenuto:
“…. relativamente al doc. 10 del fascicolo di parte ricorrente, alla luce di quanto sopra è da ritenere siano da rimborsare, in quanto inerenti alle conseguenze dell'infortunio per cui è causa, spese mediche per complessivi € 2.076,80”.
E' vero che essi hanno anche osservato:
“A questo punto però, posto che secondo la vigente normativa in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria (c.d. ticket) durante il periodo di inabilità temporanea l'assicurato ha diritto all'esenzione con codice L04 per le CP_4
prestazioni sanitarie correlate all'infortunio sul lavoro e che al momento della costituzione della rendita, avvenuta nella fattispecie in data 27 aprile 2014 con un grado un grado di invalidità riconosciuto dall' nella misura del 55% CP_4
sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello status di invalido del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a due terzi, ovvero sussistevano tutti i presupposti medico-legali per la concessione della specifica esenzione L03 per le pagina 53 di 69 prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante ovvero riconducibili alle conseguenze dell'infortunio (ivi comprese, ovviamente, quelle riabilitative), a questo
CTU non risulta affatto chiaro il motivo per cui nei confronti della ricorrente non sia stato azionato a suo tempo il diritto a fruire dell'esenzione L04 per tutta la durata della temporanea riconosciuta dall' e dell'esenzione L03 successivamente alla CP_4
costituzione della rendita”.
Tuttavia l'omesso esercizio di un proprio diritto, pur configurando una condotta negligente da parte della ricorrente, non incide sull'obbligo del rimborso in capo ai convenuti, i quali sarebbero stati comunque gravati dei relativi costi in via di surrogazione da parte del Servizio sanitario nazionale.
Quindi i convenuti e società vanno condannati, in CP_1 Controparte_1
solido tra loro, alla corresponsione, in favore della ricorrente , della Parte_1
somma di € 2.161,65, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente, costituito dal costo delle spese mediche sostenute. tale somma va maggiorata ex art. 429 co.3 cod. proc. civ. con gli interessi dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno (secondo quanto stabilito in Cass. S.U.
29.1.2001, n. 38), sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co.1 cod.civ. fino al 14.12.2021 e in ragione del saggio ex art. 1284 co.4 cod.civ. a decorrere dal 15.12.2021, alla luce dell'orientamento espresso di recente da Cass. 62/2023 cit. (su cui ampiamente supra).
2. in ordine alla domanda di rimborso della spesa per “centralina comandi infrarossi con impugnatura tipo pom”
pagina 54 di 69 La ricorrente propone domanda di rimborso della spesa per Parte_1
“centralina comandi infrarossi con impugnatura tipo pom”, che la ricorrente ha sostenuto ai fini di adeguamento del veicolo, per € 501,29 (doc. 11 fasc. ric.).
In proposito è stato posto ai cc.tt.uu. il quesito consistente nel “verificare se la spesa per
“centralina comandi infrarossi con impugnatura tipo pom”, che la ricorrente ha sostenuto ai fini di adeguamento del veicolo, per € 501,29 (doc. 11 fasc. ric.), fosse necessaria alla luce delle condizioni psico-fisiche in cui si trova all'esito del suddetto infortunio”.
Come si è già evidenziato, i cc.tt.uu. hanno ritenuto:
“alla luce delle condizioni psicofisiche in cui la ricorrente si trovava all'esito dell'infortunio essa è stata certamente necessaria costituendo d'altra parte il presupposto per la conversione della patente B a onde consentire la NumeroDiPa_1
guida di autoveicoli anche ai soggetti portatori di menomazioni quali quella riportata dalla signora in esito all'infortunio per cui è causa (si vedano al riguardo le Pt_1
prescrizioni con codice 4011 e 3503 indicati nel certificato medico per la conversione della patente di guida da B a BS di data 14.01.2016)”.
Quindi i convenuti e società vanno condannati, in CP_1 Controparte_1
solido tra loro, alla corresponsione, in favore della ricorrente , della Parte_1
somma di € 501,29, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente costituito dal costo per “centralina comandi infrarossi con impugnatura tipo pom”; tale somma va maggiorata ex art. 429 co.3 cod. proc. civ. con gli interessi dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno (secondo quanto stabilito in Cass. S.U.
29.1.2001, n. 38), sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co.1 cod.civ. fino al 14.12.2021 e in ragione del saggio ex art. 1284 co.4 cod.civ. a decorrere pagina 55 di 69 dal 15.12.2021, alla luce dell'orientamento espresso di recente da Cass. 62/2023 cit. (su cui ampiamente supra).
3. in ordine alla domanda di rimborso della spesa per “costi maggiori di quelli ordinari”, sostenuti per la conversione della patente estera”
La ricorrente propone domanda di rimborso dei “costi maggiori di Parte_1
quelli ordinari”, pari a € 258,40, che afferma di aver sostenuto, in ragione delle condizioni psico-fisiche in cui si trovava all'esito dell'infortunio, per la conversione della patente estera.
In proposito è stato posto ai cc.tt.uu. il quesito consistente nel “verificare se la ricorrente abbia dovuto, in ragione delle condizioni psico-fisiche in cui la ricorrente si trova all'esito del suddetto infortunio, sostenere per la conversione della patente estera costi maggiori di quelli ordinari, per € 258,40 (doc. 12 fasc.ric.) o somma minore”.
Come si è già evidenziato, i cc.tt.uu. hanno ritenuto:
“Stando a quanto ho potuto appurare, la ricorrente non ha sostenuto, per via della patente estera di cui era in possesso, spese aggiuntive per la conversione della patente da B a BS”.
Nelle note finali autorizzate parte ricorrente critica la risposta dei cc.tt.uu. (sebbene in proposito i suoi cc.tt. nulla abbiano dedotto nelle osservazioni ex art. 195 ult.co.), asserendo: “Il c.t.u. non ha invece adeguatamente risposto con riguardo alle spese per la conversione della patente di guida avendo fatto solo un inconferente riferimento all'assenza di "maggiori spese" per la conversione di una patente straniera rispetto a una italiana: in realtà, peraltro, non viene contestata la spesa per la conversione della patente B in BS che si può dunque ritenere pacifica siccome documentata in € 258,40.-
(doc. 12)”.
pagina 56 di 69 Così opinando, la difesa di parte ricorrente trascura di considerare che la documentazione prodotta sub doc. 12 riguarda proprio la “CONVERSIONE PAT. ”, come CP_6
appare dalla prima pagina del documento.
Quindi la domanda in esame deve essere rigettata.
4. in ordine alla domanda di rimborso delle spese future per “cure, inerenti e congrue rispetto alle condizioni psico-fisiche derivate all'esito dell'infortunio”
La ricorrente propone domanda di rimborso delle spese che afferma Parte_1
dovrà sostenere futuro, stante la necessità di ricevere cure, inerenti e congrue rispetto alle condizioni psico-fisiche derivate all'esito dell'infortunio, per una somma complessiva di €
5.000,00.
In proposito è stato posto ai cc.tt.uu. il quesito consistente nell' “accertare se la ricorrente avrà in futuro la necessità di ricevere cure, inerenti e congrue rispetto alle condizioni psico-fisiche derivate all'esito dell'infortunio, che comporteranno l'assunzione di costi per € 5.000,00”.
Come si è già evidenziato, i cc.tt.uu. hanno ritenuto:
“tenuto conto della considerazione sopra esposta in merito all'esenzione dal ticket per le vittime di infortunio sul lavoro nonché di quanto sancito dalla circolare CP_4
n. 5 del 4 febbraio 2021 («Prestazioni sanitarie necessarie al recupero dell'integrità psicofisica degli infortunati e dei tecnopatici. Ampliamento delle specialità farmaceutiche e dei dispositivi medici rimborsabili») che estende la rimborsabilità anche ai farmaci di fascia C e di dispositivi medici non prescrivibili con impegnativa di spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale («…a condizione che tali prestazioni siano riconosciute indicate e necessarie dai medici per il recupero CP_4 pagina 57 di 69 dell'integrità psico-fisica in relazione alla patologia causata dall'evento lesivo di natura lavorativa sia durante il periodo di inabilità temporanea assoluta sia in presenza di postumi stabilizzati, anche se non indennizzabili, e anche oltre i termini revisionali»), è da ritenere che anche qualora la ricorrente avesse in futuro la necessità di ricevere cure per le condizioni derivate all'esito dell'infortunio (cosa di per sé non improbabile), non sussistano i presupposti per ipotizzare un'assunzione di spese future per € 5.000”.
Nelle note finali autorizzate parte ricorrente critica la risposta dei cc.tt.uu. (sebbene anche in proposito i suoi cc.tt. nulla abbiano dedotto nelle osservazioni ex art. 195 ult.co.), asserendo essere “implausibile però che per ogni eventuale necessità futura la signora abbia a rivolgersi all' per poter ricevere integrale rimborso”. Pt_1 CP_4
Appare evidente il carattere apodittico dell'assunto (che si aggiunge alle carenze allegatorie del ricorso, dove a questa domanda sono dedicate esclusivamente queste parole: “spese non documentate per cure future € 5.000,00”, tant' è vero che, a ben vedere, avrebbe dovuto essere dichiarata de plano inammissibile).
Quindi la domanda in esame deve essere rigettata.
§ 6 in ordine alle domande di rimborso delle altre spese
1. in ordine alla domanda di rimborso delle spese per l'assistenza nel processo penale
La ricorrente propone domanda di rimborso delle “spese relative Parte_1
all'assistenza nel procedimento penale assicuratale dall'avv. LB NA del foro di
Trento”. pagina 58 di 69 Allega che: “Pacifica e documentata l'attività di quest'ultimo con la costituzione di parte civile e anche l'utilità dell'intervento svolto avendo portato al conseguimento di un
CP_ ristoro provvisionale (sino a quella data negato dalla compagnia assicuratrice ),
concordato con la controparte per uscire dal procedimento penale e svolgere le richieste risarcitorie in sede civile. Si ritiene pertanto doveroso riconoscere anche l'importo di €
1.730,46.- (doc. 25)”.
La domanda merita accoglimento, atteso che all'epoca era controverso se la parte offesa potesse costituirsi civile all'udienza preliminare in vista della quale l'imputato aveva depositato istanza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. (questione risolta affermativamente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte soltanto con la sentenza Cass.
S.U. 19.4.2024, n. 16403).
Quindi i convenuti e società vanno condannati, in CP_1 Controparte_1
solido tra loro, alla corresponsione, in favore della ricorrente , della Parte_1
somma di € 1.730,46, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente costituito dal costo per “'assistenza nel procedimento penale assicuratale dall'avv. LB
NA del foro di Trento”; tale somma va maggiorata ex art. 429 co.3 cod. proc. civ. con gli interessi dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno (secondo quanto stabilito in Cass. S.U.
29.1.2001, n. 38), sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co.1 cod.civ. fino al 14.12.2021 e in ragione del saggio ex art. 1284 co.4 cod.civ. a decorrere dal 15.12.2021, alla luce dell'orientamento espresso di recente da Cass. 62/2023 cit. (su cui ampiamente supra).
pagina 59 di 69
2. in ordine alla domanda di rimborso delle “spese non documentate per viaggi fatti per recarsi a visite e cure (sono documentabili tutte le visite e cure fatte e dunque i viaggi da Cavareno alle varie destinazioni)”
Nelle note finali autorizzate reitera la domanda di rimborso delle “spese non documentate per viaggi fatti per recarsi a visite e cure (sono documentabili tutte le visite e cure fatte e dunque i viaggi da Cavareno alle varie destinazioni)”, così deducendo:
“Si ritiene inoltre di dover insistere affinché sia riconosciuto in favore della signora Pt_1
un importo a titolo di rimborso spese… per tutti i viaggi affrontati dalla ricorrente per sottoporsi a visite e cure mediche, tutti documentati…
Con riguardo invece alla richiesta volta al rimborso delle spese per i viaggi compiuti per recarsi presso i vari ospedali o case di cura, si ritiene che vi sia ampia documentazione a dimostrazione che la signora è andata e tornata dalla propria residenza nei vari Pt_1
luoghi di visita o cura.
Vi sono tutti i certificati e referti a comprova di tutti i viaggi fatti.
A meno che non si ritenga che la signora abbia potuto affrontare gli spostamenti a Pt_1
piedi dovrà essere riconosciuto quantomeno il corrispondente costo di un viaggio effettuato con l'utilizzo dei mezzi pubblici.
La somma forfettariamente indicata anche in questo caso nell'importo di € 5.000,00. -
risulta largamente inferiore a qualsiasi conteggio analitico effettuato sulla base della documentazione attestante gli spostamenti fatti, applicando i parametri previsti per l'uso di mezzi pubblici.”.
La domanda è, in primo luogo, inammissibile.
Infatti ha già costituito oggetto di decisione nella sentenza non definitiva n. 46/2024 del
26.3.2024 – immodificabile nella presente fase – dove si è statuito:
pagina 60 di 69 “La domanda non è fondata, stante il difetto di allegazioni sufficientemente specifiche e la totale mancanza di prova dell'assunzione dei costi, di cui chiede il rimborso.
Non giova al ricorrente invocare il potere di liquidazione equitativa del giudice, il quale può essere esercitato solamente in riferimento al quantum, una volta provata l'esistenza del danno (ex multis, di recente, Cass. 29.4.2022, n. 8941; Cass. 18.3.2022, n.
8941”.
E' appena il caso di aggiungere che pure in riferimento a questa domanda evidenti sono le carenze allegatorie del ricorso, dove a questa domanda sono dedicate esclusivamente queste parole: ““spese non documentate per viaggi fatti per recarsi a visite e cure (sono documentabili tutte le visite e cure fatte e dunque i viaggi da Cavareno alle varie destinazioni)”, tant' è vero che, a ben vedere, avrebbe dovuto essere dichiarata de plano inammissibile. Non giova alla parte ricorrente il richiamo alla documentazione prodotta
(senza peraltro l'indicazione del numero o dei numeri che devono contraddistinguere gli allegati all'atto introduttivo) in quanto, per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte (Cass. 2.11.2020, n. 24198; Cass. 29.9.2009, n. 20830; Cass. 29.5.2008, n. 14377;
Cass. 28.5.2008, n. 13989; Cass. 27.5.2008, n. 13825; Cass. 26.5.2008, n. 13552), la produzione documentale non può surrogare l'allegazione. Quindi era onere di parte ricorrente redigere un elenco dei viaggi effettuati con indicazione delle distanze percorse e i costi sostenuti secondo un parametro comunemente utilizzato, quali le tabelle ACI).
pagina 61 di 69 § 7 in ordine alla domanda proposta dai convenuti e la CP_1
società nei confronti della società chiamata Controparte_1 CP_2
e alle somme ricevute in acconto dalla ricorrente
[...]
E' opportuno ricordare che nella sentenza non definitiva n. 46/2024 del 26.3.2024 questo giudice ha così statuito:
“Il convenuto propone domanda di garanzia assicurativa nei CP_1
confronti della società chiamata , in virtù del contratto di assicurazione CP_2
di cui alla polizza 1363888 del 25.3.2010, che produce sub doc. 11.
La società chiamata non contesta l'esistenza della garanzia, limitandosi ad evidenziare che:
✓ la garanzia è stata prestata nel limite del massimale di € 1.033.000,00;
✓ ha già erogato alla ricorrente un acconto di € 100.000,00; Parte_1
Quindi va dichiarato l'obbligo della chiamata a tenere indenne il CP_2
convenuto di quanto costui, in conseguenza dell'infortunio del CP_1
26.8.2014, sarà chiamato a pagare alla ricorrente , a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali, nel limite del massimale di €
1.033.000,00 e tenendo conto che la chiamata ha già erogato alla ricorrente
[...]
un acconto di € 100.000,00”. Pt_1
E' opportuno qui aggiungere che la ricorrente ha ricevuto un ulteriore acconto di €
100.000,00, sempre a titolo di risarcimento dei danni subiti per effetto dell'infortunio, di cui è rimasta vittima in data 26.8.2014, dalla compagnia assicuratrice Lloyd's per conto di , coimputato con nel processo penale riguardante il CP_7 CP_1
medesimo infortunio.
pagina 62 di 69 § 8 in ordine alle spese di causa
a)
Quanto al rapporto processuale tra la ricorrente da un lato, i Parte_1
convenuti e nonché la società chiamata CP_1 Controparte_1 CP_2
dall'altro, le spese, come liquidate in dispositivo, non possono che seguire la
[...]
soccombenza principale.
Al ricorrente spetta la rifusione delle spese di c.t.p. medico-legale in quanto non possono essere considerate né superflue, né eccessive nel loro ammontare (Cass. 15.1.2024, n.
26729; Cass. 3.1.2013, n. 84).
In ragione dell'esito degli accertamenti, le spese di cc.tt.uu. vengono poste a definitivo carico delle stesse parti convenute e della parte chiamata (che ne hanno dato causa), restando salva la solidarietà in favore del c.t.u..
b)
La società chiamata deve essere condannata alla rifusione, in favore dei CP_2
convenuti e delle spese di giudizio dagli stessi CP_1 Controparte_1
sostenuti nel procedimento promosso da e nel procedimento Parte_1
promosso da a seguito del rifiuto opposto dalla compagnia assicuratrice di CP_4
costituirsi in nome e per conto degli assicurati, adducendo una giustificazione (il massimale di € 1.033,000,00 non era capiente rispetto alle pretese avanzate da
[...]
e da non fondata, stante anche la mancata contestazione in Pt_1 CP_4
proposito, da parte della compagnia assicuratrice chiamata, nella memoria di costituzione depositata in data 22.9.2022.
Ai convenuti spetta la rifusione delle spese di c.t.p. medico-legale fino a € 1.000,00, apparendo la somma di € 3.800,00, indicata a questo titolo, manifestamente eccessiva. pagina 63 di 69
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. OR LA, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Condanna i convenuti e in solido tra loro, al CP_1 Controparte_1
risarcimento, in favore della ricorrente , dei danni non Parte_1
patrimoniali da lesioni permanenti dei diritti della personalità, liquidati nell'importo di € 549.583,00,
A) maggiorato:
a) del danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di redazione delle tabelle Milano
(gennaio 2024) fino ad oggi,
b) degli interessi legali su detta somma, devalutata secondo la variazione degli indici ISTAT intervenuta dalla data del fatto (26.8.2014) sino alla redazione delle tabelle di Milano (gennaio 2024) e poi via via rivalutata anno per anno sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co.1 cod.civ. fino al 14.12.2021 e in ragione del saggio ex art. 1284 co.4 cod.civ. a decorrere dal
15.12.2021,
B) diminuito: della somma di € 344.378,00, corrispondente al valore capitale della rendita costituita dall' per danno biologico permanente. CP_4
2. Condanna i convenuti e in solido tra loro, al CP_1 Controparte_1
risarcimento, in favore della ricorrente , del danno non Parte_1
pagina 64 di 69 patrimoniale da menomazioni temporanee del bene salute, liquidato nell'importo di €
30.705,00, maggiorato:
a) del danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di redazione delle tabelle Milano (gennaio
2024) fino ad oggi;
b) degli interessi legali su detta somma, devalutata secondo la variazione degli indici
ISTAT intervenuta dalla data del fatto (26.8.2014) sino alla redazione delle tabelle di Milano (gennaio 2024) e poi via via rivalutata anno per anno sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co.1 cod.civ. fino al 14.12.2021 e in ragione del saggio ex art. 1284 co.4 cod.civ. a decorrere dal 15.12.2021.
3. Rigetta la domanda, proposta dalla ricorrente nei confronti di Parte_1
e società , di risarcimento del danno patrimoniale da CP_1 CP_1
menomazioni permanenti alla capacità di lavoro specifica e alla capacità di lavoro attitudinale.
4. Condanna i convenuti e in solido tra loro, al CP_1 Controparte_1
risarcimento, in favore della ricorrente , del danno patrimoniale Parte_1
da menomazioni permanenti alla capacità di lavoro casalingo, liquidato nell'importo di € 218.400,00, maggiorato:
a) del danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di redazione delle tabelle Milano (maggio
2023) fino ad oggi;
b) degli interessi legali su detta somma, devalutata secondo la variazione degli indici
ISTAT intervenuta dalla data del fatto (26.8.2014) sino alla redazione della tabella pagina 65 di 69 di Milano (maggio 2023) e poi via via rivalutata anno per anno sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co.1 cod.civ. fino al 14.12.2021 e in ragione del saggio ex art. 1284 co.4 cod.civ. a decorrere dal 15.12.2021.
5. Condanna i convenuti e in solido tra loro, al CP_1 Controparte_1
risarcimento, in favore della ricorrente , del danno patrimoniale Parte_1
da menomazioni temporanee alla capacità di lavoro casalingo, liquidato nell'importo di € 4.305,00, maggiorato:
a) del danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di redazione delle tabelle Milano (maggio
2023) fino ad oggi;
b) degli interessi legali su detta somma, devalutata secondo la variazione degli indici
ISTAT intervenuta dalla data del fatto (26.8.2014) sino alla redazione delle tabelle di Milano (maggio 2023) e poi via via rivalutata anno per anno sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co.1 cod.civ. fino al 14.12.2021 e in ragione del saggio ex art. 1284 co.4 cod.civ. a decorrere dal 15.12.2021.
6. Condanna i convenuti e società in solido tra CP_1 Controparte_1
loro, alla corresponsione, in favore della ricorrente , della Parte_1
somma di € 2.161,65, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente costituito dal costo delle spese mediche sostenute, con gli interessi dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co.1 cod.civ. fino al 14.12.2021 e in ragione del saggio ex art. 1284 co.4 cod.civ. a decorrere dal 15.12.2021.
7. Condanna i convenuti e società in solido tra CP_1 Controparte_1
loro, alla corresponsione, in favore della ricorrente , della Parte_1 pagina 66 di 69 somma di € 501,29, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente costituito dal costo per “centralina comandi infrarossi con impugnatura tipo pom”, con gli interessi dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co.1 cod.civ. fino al 14.12.2021 e in ragione del saggio ex art. 1284 co.4 cod.civ. a decorrere dal 15.12.2021.
8. Rigetta la domanda, proposta dalla ricorrente , di rimborso dei Parte_1
“costi maggiori di quelli ordinari”, pari a € 258,40, che afferma di aver sostenuto, in ragione delle condizioni psico-fisiche in cui si trovava all'esito dell'infortunio, per la conversione della patente estera.
9. Rigetta la domanda, proposta dalla ricorrente , di rimborso delle Parte_1
spese future per “cure, inerenti e congrue rispetto alle condizioni psico-fisiche derivate all'esito dell'infortunio”.
10. Condanna i convenuti e società in solido tra CP_1 Controparte_1
loro, alla corresponsione, in favore della ricorrente , della Parte_1
somma di € 1.730,46, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente costituito dal costo per “'assistenza nel procedimento penale assicuratale dall'avv.
LB NA del foro di Trento”.
11. Dichiara l'inammissibilità della domanda, reiterata dalla ricorrente
[...]
nelle note finali autorizzate, della domanda di rimborso delle “spese non Pt_1
documentate per viaggi fatti per recarsi a visite e cure (sono documentabili tutte le visite e cure fatte e dunque i viaggi da Cavareno alle varie destinazioni)”.
12. Dichiara che la ricorrente ha ricevuto (in date non precisiate Parte_1
negli atti) dalla società chiamata , compagnia assicuratrice dei CP_2
convenuti e società la somma di € 100.000,00 CP_1 Controparte_1
pagina 67 di 69 e dalla società Lloyd's, compagnia assicuratrice di , la somma di € CP_7
100.00,00.
13. Ribadisce l'obbligo della società chiamata a tenere indenne i CP_2
convenuti e società di quanto costoro, in CP_1 Controparte_1
conseguenza dell'infortunio occorso in data 26.8.2014 alla ricorrente
[...]
, saranno chiamati a pagare a quest'ultima in forza delle statuizioni della Pt_1
sentenza non definitiva n. 46/2024 del 26.3.2024 e di quella definitiva odierna, anche tenendo conto di quanto statuito sub 12.
14. In ordine al rapporto processuale tra la ricorrente da un lato, i Parte_1
convenuti e nonché la società chiamata CP_1 Controparte_1
dall'altro: CP_2
❖ condanna i suddetti convenuti e la società chiamata alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma di € 28.000,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA, nonché delle spese per c.t.p. pari a € 967,00 e per contributo unificato pari a € 843,00.
❖ pone a definitivo carico dei suddetti convenuti e della società chiamata le spese di cc.tt.uu., come liquidate nei decreti del 29.4.2025 e del 6.5.2025, per complessivi
€ 2.000,00, salva la solidarietà in favore del c.t.u..
15. In ordine ai rapporti processuali tra i convenuti e CP_1 CP_1
da un lato, e la società chiamata dall'altro, condanna la società
[...] CP_2
chiamata alla rifusione, in favore dei convenuti, delle spese di giudizio sostenute da questi ultimi nel procedimento promosso da e nel procedimento Parte_1
promosso da liquidate nella somma di € 21.000,00, maggiorata del 15% CP_4
per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA, nonché pagina 68 di 69 delle spese per c.t.p. nella misura di € 1.000,00, per contributi unificati pari a € 886,00
e per esborsi documentati pari a € 27,49.
Trento, 16 dicembre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. OR LA
pagina 69 di 69 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2Nella versione del 2024 è stata conservata la rivisitazione grafica delle tabelle introdotta nell'edizione 2021, per cui, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna delle tabelle: a) nella terza colonna delle tabelle (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
b) nella quinta colonna delle tabelle (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
4 Anche qui con esplicitazione dei valori monetari corrispondenti alla componente dinamico- relazionale -
€ 84 - e alla componente da sofferenza soggettiva interiore di regola presumibile - € 31. pagina 26 di 69 5 Così motiva quella pronuncia anche contestando l'opposto orientamento (da ultimo Cass. 9.5.2022, n.14512):
“Ritiene il Collegio che la disposizione di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, individui il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. Depone nel senso indicato, in primo luogo, la sua stessa ratio. L'art. 1284 c.c., comma 4, è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu "deflattiva" del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre. Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato "saggio degli interessi", cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni.
3. Nella decisione impugnata viene richiamato un indirizzo di questa stessa Corte, secondo il quale "la norma di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, disciplina il saggio degli interessi legali - e come tali dovuti pagina 34 di 69
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
OR LA pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
14.12.2021
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Molinari e Email_1
dall'avv. Sabrina Fraccaro Email_2
ricorrente
pagina 1 di 69 c o n t r o
[...]
Controparte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Fable pec Email_3
convenuti
e
c o n l a c h i a m a t a i n c a u s a
d i
CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Girardi pec Email_4
chiamata
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Parte_1
“Accertare e dichiarare la responsabilità del signor , già titolare CP_1
dell'impresa individuale “ ” con sede in Fondo Controparte_3
(Tn), via Merano n. 24 e residente in [...], in riferimento all'infortunio occorso alla signora in data 26 agosto 2014 per Parte_1
violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 cod. civ. e di cui al D.lgs. n. 81/2008 e dunque, secondo quanto specificato in narrativa, per non aver adottato tutte le misure di prevenzione e protezione idonee a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore;
condannare conseguentemente il signor , residente in [...]
Depero n. 8 (cod. fisc. ) e con sede in Fondo, C.F._1 Controparte_1 pagina 2 di 69 Via Merano s.n.c. (P.I.v.a. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali in via differenziale e/o complementare nei confronti della sig.ra
[...]
che si quantificano complessivamente in € 1.337.192,14 - o in quella diversa Pt_1
somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, detratto quanto già corrisposto e da corrispondersi da parte di
, nonchè quanto già ricevuto a titolo di provvisionale in sede di procedimento CP_4
penale.
Spese di lite interamente rifuse”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
e CP_1 Controparte_1
“Nel merito:
1) contestato l'ammontare delle pretese avversarie per le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare le minori somme dovute alla ricorrente in seguito all'infortunio dd. 26.8.2014;
2) accertare e dichiarare in ogni caso, per le ragioni di cui in narrativa, il concorso colposo della ricorrente nella causazione dei danni subiti ai sensi dell'art. 1227 c.c. e conseguentemente ridurre l'importo da liquidarsi in proporzione all'accertato grado responsabilità della ricorrente e alle minori somme accertate con ogni conseguenza in ordine alle spese di soccombenza;
3) in tutti i casi dichiarare tenuta e condannare la compagnia assicuratrice CP_2
a manlevare e tenere indenne integralmente i resistenti nei limiti delle somme
[...]
che saranno eventualmente tenuti a corrispondere alla ricorrente, a qualunque titolo
pagina 3 di 69 (capitale, interessi e spese legali), richiedendo espressamente il pagamento diretto alla danneggiata ex art. 1917, II comma, c.c.
3) Detratto in ogni caso quanto è stato e sarà pagato dall' CP_4
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al 15% spese generali, CAP ed IVA, anche oltre il limite del massimale di cui alla polizza con ” CP_2
CONCLUSIONI DELLA TERZA CHIAMATA
CP_2
“In via principale: rigettare le pretese da chiunque formulate nei confronti di . CP_2
In via subordinata: in caso di accoglimento della domanda di manleva formulata da parte resistente, limitare la condanna di all'accertato grado responsabilità ai sensi dell'art. CP_2
1227 c.c. della sig.ra nell'occorso, tenuto altresì conto del massimale Parte_1
assicurato (€ 1.033.000,00) e dell'acconto già versato dalla Compagnia alla sig.ra
(€ 100.000,00). Pt_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge”
pagina 4 di 69 MOTIVAZIONE
§1 la sentenza non definitiva e l'ordinanza ex art. 279 co. 2 in relazione al co.
1 n. 4 cod.proc.civ.
Con sentenza non definitiva n. 46/2024 del 26.3.2024 questo giudice ha così statuito (per quanto rileva nella presente controversia):
“Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. OR LA, NON definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Accerta che l'infortunio, occorso alla ricorrente in data Parte_1
26.8.2024, durante lo svolgimento delle sue mansioni di addetta alla linea automatizzata di stiratura e piegatura per biancheria, alle dipendenze del convenuto , all'epoca titolare della ditta individuale CP_1 CP_1
è eziologicamente collegato, in via esclusiva, alle condotte colpose tenute dal medesimo convenuto, quale datore di lavoro della ricorrente.
2. Dichiara l'obbligo della chiamata a tenere indenne il convenuto CP_2
di quanto costui, in conseguenza dell'infortunio del 26.8.2014, CP_1
sarà chiamato a pagare alla ricorrente , a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali, nel limite del massimale di
€ 1.033.000,00 e tenendo conto che la chiamata ha già erogato alla danneggiata un acconto di € 100.000,00…” Parte_1
Con ordinanza ex art. 279 co. 2 in relazione al co. 1 n. 4 cod. proc. civ. pronunciata alla medesima udienza si è, altresì, statuito:
“Il giudice, vista la propria sentenza non definitiva di data odierna, pagina 5 di 69 ritenuta la necessità di avvalersi di c.t.u. al fine di:
1) quantificare in relazione alla persona della ricorrente e Parte_1
all'infortunio occorso alla stessa il giorno 26 agosto 2014:
➢ le menomazioni temporanee all'integrità psico-fisica,
➢ le menomazioni permanenti all'integrità psico-fisica,
➢ le menomazioni temporanee alla capacità di svolgere i lavori domestici in proprio favore,
➢ le menomazioni permanenti alla capacità di svolgere l'attività lavorativa specifica, considerando nel contempo se e in quale misura nella ricorrente persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacenti alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali, e altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte,
➢ le menomazioni permanenti alla capacità di svolgere i lavori domestici in proprio favore,
2) verificare:
➢ se le spese mediche documentate (doc. 10 fasc. ric.), di cui la ricorrente chiede il rimborso, per complessivi € 2.161,65, siano inerenti e congrue rispetto alle condizioni psico-fisiche in cui si trova all'esito del suddetto infortunio;
➢ se la spesa per “centralina comandi infrarossi con impugnatura tipo pom”, che la ricorrente ha sostenuto ai fini di adeguamento del veicolo, per € 501,29 (doc. 11 fasc. ric.), fosse necessaria alla luce delle condizioni psico-fisiche in cui si trova all'esito del suddetto infortunio;
pagina 6 di 69 ➢ se la ricorrente abbia dovuto, in ragione delle condizioni psico-fisiche in cui la ricorrente si trova all'esito del suddetto infortunio, sostenere per la conversione della patente estera costi maggiori di quelli ordinari, per € 258,40 (doc. 12 fasc.ric.)
o somma minore;
3) accertare se la ricorrente avrà in futuro la necessità di ricevere cure, inerenti e congrue rispetto alle condizioni psico-fisiche derivate all'esito dell'infortunio, che comporteranno l'assunzione di costi per € 5.000,00;
P.Q.M.
nomina consulente tecnico d'ufficio il dott. di Trento;
Persona_1
fissa per il giuramento l'udienza del 16 aprile 2024, ore 9,00”.
Nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali il c.t.u. dott. con istanza Per_1
depositata in data 8.7.2024, ha chiesto l'associazione in collegio peritale con uno specialista in psichiatria.
In accoglimento dell'istanza, con ordinanza depositata in data 16.7.2024, è stato nominato ulteriore c.t.u. il dott. Persona_2
§2 la consulenza tecnica d'ufficio
Nell'elaborato depositato in data 28.4.2025 i cc.tt.uu. dott. e previo Per_1 Per_2
esame dei dati anamnestici e della documentazione medica in atti, nonché in ragione di una congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico – premesso:
pagina 7 di 69 “Risulta dunque che in data 26 agosto 2014 la signora destrimane, rimase Pt_1
vittima di un infortunio sul lavoro, le cui modalità di accadimento sono note, in occasione del quale ebbe a riportare un gravissimo trauma da schiacciamento con ustioni di IV grado della mano destra che ha comportato nell'immediato la necessità di procedere all'amputazione della mano a livello del quarto distale dell'avambraccio.
A tale lesione è conseguito un lungo e articolato iter terapeutico e soprattutto riabilitativo – nell'arco del quale si proceduto alla protesizzazione della mano, dapprima estetica e successivamente funzionale con ortesi mioelettrica…” –
1) in ordine al quesito “quantificare in relazione alla persona della ricorrente
[...]
e all'infortunio occorso alla stessa il giorno 26 agosto 2014 le Pt_1
menomazioni permanenti all'integrità psico-fisica”, hanno ritenuto:
“Per quanto riguarda la quantificazione delle menomazioni psicofisiche permanenti, tenuto conto dei criteri valutativi comunemente adottati in ambito civilistico che per la perdita anatomica dell'avambraccio a qualsiasi altezza compresa tra terzo prossimale e terzo distale o della perdita totale della mano indicano una valutazione compresa tra il 48 e il 55% in relazione alle possibilità di protesizzazione… , è da ritenere nella fattispecie congruo indicare la sussistenza di un danno biologico pari al 50%.
Posto che – come si è detto – allo stato attuale non si configura in conseguenza dell'infortunio una patologia psichica propriamente detta, tale da costituire di per sé il presupposto di un danno biologico permanente risarcibile, alla luce di quanto sopra argomentato relativamente al disagio esistenziale tuttora presente, così come riscontrato in costanza di accertamento peritale dal CTU psichiatra, appare tuttavia pagina 8 di 69 giustificato suggerire all'Ill.mo Giudice di prendere in considerazione l'ipotesi di un appesantimento del punto di danno biologico, appesantimento che nella fattispecie si ritiene commisurato indicare nella misura del 10%.”;
2) in ordine al quesito “quantificare in relazione alla persona della ricorrente
[...]
e all'infortunio occorso alla stessa il giorno 26 agosto 2014 le Pt_1
menomazioni temporanee all'integrità psico-fisica”, hanno ritenuto:
“tenuto conto di quanto risultante dalla documentazione medica agli atti anche e soprattutto relativamente al percorso riabilitativo, si ritiene congruo riconoscere un periodo sostanzialmente sovrapponibile alla temporanea inabilità riconosciuta dall' ovvero di complessivi 244 giorni, di cui CP_4
40 a titolo di danno biologico totale (al 100%),
144 a titolo di danno biologico parziale al 75%
e i rimanenti 60 giorni a titolo di danno biologico parziale al 60%”;
3) in ordine al quesito “quantificare in relazione alla persona della ricorrente
[...]
e all'infortunio occorso alla stessa il giorno 26 agosto 2014 le Pt_1
menomazioni permanenti alla capacità di svolgere l'attività lavorativa specifica, considerando nel contempo se e in quale misura nella ricorrente persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacenti alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali, e altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte”, hanno ritenuto:
“nella fattispecie si deve considerare che pagina 9 di 69 − la signora al termine del periodo di temporanea inabilità lavorativa Pt_1
riconosciuto dall' ha ripreso a lavorare alle dipendenze del medesimo datore CP_4
di lavoro, proseguendo ininterrottamente tale attività fino al mese di maggio '22;
− nel maggio '22 per propria scelta si è licenziata per essere assunta dalla Famiglia cooperativa di Cavareno con mansioni cassiera, attività che svolge a tutt'oggi;
− come dichiarato dalla stessa signora in sede di operazioni peritali, il Pt_1
trattamento economico attuale è sostanzialmente sovrapponibile a quello in precedenza percepito come dipendente della lavanderia per cui ha lavorato fino al maggio '22.
Tenuto conto del fatto che l'infortunio in questione risale al 2014, quanto sopra consente di affermare a ragion veduta che pur a fronte di una menomazione dell'integrità psico-fisica nell'ordine del 50%, nella fattispecie la perizianda ha potuto proseguire a svolgere per circa otto anni la specifica attività lavorativa svolta precedentemente all'infortunio (fatta salva l'eventuale esclusione di particolari gesti lavorativi incompatibili con la menomazione sussistente) e che anche nel momento in cui ha cessato tale attività per suo spontaneo licenziamento, ha potuto trovare nell'immediato un nuovo lavoro confacente alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali, idoneo alla produzione di un reddito sostanzialmente sovrapponibile a quello percepito in precedenza.
Ciò detto, in caso di futura necessità la signora potrà comunque fruire dei Pt_1
benefici previsti dalla vigente normativa che per gli invalidi del lavoro prevede l'iscrizione a liste di collocamento mirato per l'inserimento lavorativo in posizioni adeguate alle loro capacità”;
pagina 10 di 69 4) in ordine al quesito “quantificare in relazione alla persona della ricorrente
[...]
e all'infortunio occorso alla stessa il giorno 26 agosto 2014 le Pt_1
menomazioni permanenti alla capacità di svolgere i lavori domestici in proprio favore, hanno ritenuto:
“pur tenendo conto della possibilità e delle potenzialità della protesi funzionale, in considerazione delle intrinseche caratteristiche di manualità (e bimanualità) della maggior parte dei gesti lavorativi domestici si ritiene di poter ragionevolmente affermare che il danno biologico permanente sussistente in esito all'infortunio per cui è causa incida nella misura del 60% sulla capacità della perizianda di svolgere i lavori domestici in proprio favore”;
5) in ordine al quesito “quantificare in relazione alla persona della ricorrente
[...]
e all'infortunio occorso alla stessa il giorno 26 agosto 2014 le Pt_1
menomazioni temporanee alla capacità di svolgere i lavori domestici in proprio favore”, hanno ritenuto:
“avuto riguardo degli indirizzi giurisprudenziali richiamati in merito dall'Ill.mo
Giudice nella sentenza non definitiva n 46/2024… nonché preso atto della quantificazione di parte ricorrente di un'«inabilità temporanea lavoro casalinga» di complessivi 244 giorni, di cui 90 al 100% e 154 al 75%, questo CTU ritiene di poter ragionevolmente affermare che nella fattispecie il suddetto danno biologico temporaneo abbia inciso sull'attività di casalinga ovvero sulla capacità di svolgere i lavori domestici in proprio favore determinandone realisticamente una menomazione pagina 11 di 69 temporanea del 100% per 80 giorni, del 75% per 104 giorni e del 60% per i rimanenti
60 giorni”;
6) in ordine al quesito “verificare se le spese mediche documentate (doc. 10 fasc. ric.), di cui la ricorrente chiede il rimborso, per complessivi € 2.161,65, siano inerenti e congrue rispetto alle condizioni psico-fisiche in cui si trova all'esito del suddetto infortunio, hanno ritenuto:
“…. relativamente al doc. 10 del fascicolo di parte ricorrente, alla luce di quanto sopra è da ritenere siano da rimborsare, in quanto inerenti alle conseguenze dell'infortunio per cui è causa, spese mediche per complessivi € 2.076,80.
A questo punto però, posto che secondo la vigente normativa in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria (c.d. ticket) durante il periodo di inabilità temporanea l'assicurato ha diritto all'esenzione con codice L04 per le CP_4
prestazioni sanitarie correlate all'infortunio sul lavoro e che al momento della costituzione della rendita, avvenuta nella fattispecie in data 27 aprile 2014 con un grado un grado di invalidità riconosciuto dall' nella misura del 55% CP_4
sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello status di invalido del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a due terzi, ovvero sussistevano tutti i presupposti medico-legali per la concessione della specifica esenzione L03 per le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante ovvero riconducibili alle conseguenze dell'infortunio (ivi comprese, ovviamente, quelle riabilitative), a questo
CTU non risulta affatto chiaro il motivo per cui nei confronti della ricorrente non sia stato azionato a suo tempo il diritto a fruire dell'esenzione L04 per tutta la durata pagina 12 di 69 della temporanea riconosciuta dall' e dell'esenzione L03 successivamente alla CP_4
costituzione della rendita”;
7) in ordine al quesito “verificare se la spesa per “centralina comandi infrarossi con impugnatura tipo pom”, che la ricorrente ha sostenuto ai fini di adeguamento del veicolo, per € 501,29 (doc. 11 fasc. ric.), fosse necessaria alla luce delle condizioni psico- fisiche in cui si trova all'esito del suddetto infortunio”, hanno ritenuto:
“alla luce delle condizioni psicofisiche in cui la ricorrente si trovava all'esito dell'infortunio essa è stata certamente necessaria costituendo d'altra parte il presupposto per la conversione della patente B a onde consentire la NumeroDiPa_1
guida di autoveicoli anche ai soggetti portatori di menomazioni quali quella riportata dalla signora in esito all'infortunio per cui è causa (si vedano al riguardo le Pt_1
prescrizioni con codice 4011 e 3503 indicati nel certificato medico per la conversione della patente di guida da B a BS di data 14.01.2016)”;
8) in ordine al quesito “verificare se la ricorrente abbia dovuto, in ragione delle condizioni psico-fisiche in cui la ricorrente si trova all'esito del suddetto infortunio, sostenere per la conversione della patente estera costi maggiori di quelli ordinari, per € 258,40 (doc.
12 fasc.ric.) o somma minore”, hanno ritenuto:
“Stando a quanto ho potuto appurare, la ricorrente non ha sostenuto, per via della patente estera di cui era in possesso, spese aggiuntive per la conversione della patente da B a BS”;
pagina 13 di 69 9) in ordine al quesito “accertare se la ricorrente avrà in futuro la necessità di ricevere cure, inerenti e congrue rispetto alle condizioni psico-fisiche derivate all'esito dell'infortunio, che comporteranno l'assunzione di costi per € 5.000,00”, hanno ritenuto:
“tenuto conto della considerazione sopra esposta in merito all'esenzione dal ticket per le vittime di infortunio sul lavoro nonché di quanto sancito dalla circolare CP_4
n. 5 del 4 febbraio 2021 («Prestazioni sanitarie necessarie al recupero dell'integrità psicofisica degli infortunati e dei tecnopatici. Ampliamento delle specialità farmaceutiche e dei dispositivi medici rimborsabili») che estende la rimborsabilità anche ai farmaci di fascia C e di dispositivi medici non prescrivibili con impegnativa di spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale («…a condizione che tali prestazioni siano riconosciute indicate e necessarie dai medici per il recupero CP_4
dell'integrità psico-fisica in relazione alla patologia causata dall'evento lesivo di natura lavorativa sia durante il periodo di inabilità temporanea assoluta sia in presenza di postumi stabilizzati, anche se non indennizzabili, e anche oltre i termini revisionali»), è da ritenere che anche qualora la ricorrente avesse in futuro la necessità di ricevere cure per le condizioni derivate all'esito dell'infortunio (cosa di per sé non improbabile), non sussistano i presupposti per ipotizzare un'assunzione di spese future per € 5.000”.
- - -
Queste valutazioni sono state oggetto di osservazioni soltanto da parte dei cc.tt.pp. di parte ricorrente (non quindi dal c.t. di parte convenuta e dal c.t. di parte chiamata), alle quali cc.tt.uu. hanno replicato compiutamente e, secondo questo giudice persuasivamente, a pag. da 21 a 27 dell'elaborato. pagina 14 di 69 § 3 in ordine alla liquidazione dei danni non patrimoniali subìti dal ricorrente
[quesiti ai cc.tt.uu. indicati sub nn. 1) e 2)]
α premesse in diritto a)
Alla luce del principio generale, secondo cui nelle obbligazioni da risarcimento del danno per equivalente la prestazione ha ad oggetto il valore economico del bene illecitamente distrutto, leso o non conseguito, e viene adempiuta con la corresponsione di una somma di denaro in funzione succedanea rispetto all'utilità originaria, alla quale deve essere
(appunto) equivalente in termini di potere di acquisto (in questo senso Cass. 28.2.2017, n.
5013; Cass. 17.4.2013, n. 92311; Cass. 11.5.2012, n. 7272;), in conformità all'orientamento assunto dai giudici di questo tribunale, si ritiene di adottare per la quantificazione dei danni non patrimoniale derivanti da lesione dell'integrità psico-fisica
(ossia della salute) le tabelle aggiornate al 2024 dall' Osservatorio sulla Giustizia civile di
Milano, le quali propongono la liquidazione congiunta: 1 Tale pronuncia (conf. Cass. 5013/2017) osserva nitidamente: “La difficoltà nell'operazione sorge per l'ineludibile scarto temporale esistente tra l'epoca di verificazione dell'evento lesivo e quella della sua liquidazione: nasce qui la distinzione tra la aestimatio, cioè la determinazione dell'astratto valore del bene leso, e la taxatio, ovvero la traduzione, in espressione pecuniaria, di siffatto valore”. Il dovere dell'applicazione, nella quantificazione del danno non patrimoniale, dei parametri tabellari vigenti al momento non rappresenta “altro che la risposta giurisprudenziale al problema nascente dall'ontologico iato temporale tra i due momenti sopra illustrati, con l'affermazione del principio che la stima e determinazione del danno vanno compiute secondo i criteri praticati al momento della liquidazione. Si tratta di un canone di valenza generale, destinato ad operare… in ogni ipotesi di liquidazione del danno, nozione da intendersi, cioè, in una accezione estesa e comprensiva non soltanto della determinazione dell'importo risarcitorio in via convenzionale (ad esempio, per un accordo transattivo tra le parti) o giudiziale (all'esito di una controversia) ma anche del pagamento spontaneo della somma ad opera della parte obbligata” pagina 15 di 69 1) del danno non patrimoniale conseguente “a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali, definito un tempo “danno biologico” ora “danno biologico/dinamico-relazionale”;
2) del danno non patrimoniale, sempre conseguente “a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, ma in termini di
“dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, definito un tempo “danno morale/sofferenza soggettiva” ora definito “danno da sofferenza soggettiva interiore”).
Risulta evidente l'adesione all'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass.
17.1.2018, n. 901; conf. Cass. 28.9.2018, n. 23469;), secondo cui:
a) su di un piano generale il nostro ordinamento positivo conosce e disciplina soltanto la fattispecie del danno patrimoniale nelle due categorie descrittive del danno emergente e del lucro cessante (art. 1223 cod.civ.) e la fattispecie del danno non patrimoniale (art. 2059 cod.civ.), il quale, invece, ha una natura unitaria;
b) quest'ultima deve essere intesa come unitarietà rispetto alla lesione di qualsiasi interesse costituzionalmente rilevante non suscettibile di valutazione economica e sta a significare che nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio non patrimoniale il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi pagina 16 di 69 diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, onde evitare risarcimenti cd. bagatellari;
c)
l'accertamento e la liquidazione del danno non patrimoniale deve tener conto, non già di astratte tassonomie qualificatorie, ma della reale fenomenologia del danno alla persona, di talché “oggetto della valutazione di ogni giudice chiamato ad occuparsi della persona e dei suoi diritti fondamentali è, nel prisma multiforme del danno non patrimoniale, la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto”
(così Cass. 901/2018 cit.);
d) una volta identificato l'indispensabile bene giuridico protetto a livello costituzionale (oltre alla salute, il rapporto familiare e parentale, l'onore, la reputazione, la libertà religiosa,
l'autodeterminazione al trattamento sanitario, l'ambiente, la libera espressione del proprio pensiero, la difesa in giudizio, la libertà di associarsi, la libertà religiosa) – il giudice del merito deve procedere a una “rigorosa analisi ed una conseguentemente rigorosa valutazione, sul piano della prova, tanto dell'aspetto interiore del danno (la sofferenza morale in tutti i suoi aspetti, quali il dolore, la vergogna, il rimorso, la disistima di sé, la malinconia, la tristezza,) quanto del suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno cd. esistenziale o danno alla vita di relazione).
In questa evidente realtà naturalistica si cela la risposta (e la conseguente, corretta costruzione di categorie che non cancellino la fenomenologia del danno alla persona attraverso sterili formalismi unificanti) all'interrogativo circa la reale natura e la vera, costante, duplice essenza del danno alla persona:
- la sofferenza interiore;
- le dinamiche relazionali di una vita che cambia… pagina 17 di 69 Restano così efficacemente scolpiti i due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e/o la significativa alterazione della vita quotidiana.
Danni diversi e perciò solo entrambi autonomamente risarcibili, ma se, e solo se, provati caso per caso, con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (tra cui il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni) al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni” (così Cass. 901/2018 cit.); appare, quindi, legittima l'individuazione della doppia dimensione fenomenologica della sofferenza, quella di natura interiore e quella di tipo relazionale.
Si impongono, però, ulteriori precisazioni.
a 1)
Secondo la cd. “sentenza decalogo” (Cass. 27.3.2018, n. 7513), “danno biologico/dinamico-relazionale”, costituisce un'espressione, la quale “non è altro che una perifrasi del concetto di "danno biologico" ”.
Infatti secondo gli insegnamenti della dottrina medico-legale “non ha più ragion d'essere
l'idea che il danno biologico abbia natura meramente statica"; quindi “per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona”; “il danno biologico misurato percentualmente è pertanto la menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni”.
Di conseguenza ad avviso della Suprema Corte: “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire. Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi, ma piuttosto che il danno alla salute è un pagina 18 di 69 danno "dinamico-relazionale". Se non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”.
a 2)
In ordine alla “sofferenza soggettiva interiore”, la dottrina medico-legale distingue tra:
❖ “sofferenza menomazione – correlata”, la quale costituisce la sofferenza interiore direttamente conseguente alla lesione, temporanea o permanente, del bene salute, anche se estranea alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente;
nei “criteri orientativi” allegati alle tabelle di Milano 2024 si afferma che “il contributo del medico legale dovrebbe essere espresso solo in forma descrittiva… potendo il c.t.u. semmai motivatamente riassumere la valutazione della sofferenza menomazione correlata secondo un'aggettivazione in scala crescente di intensità (assente, lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima)”;
a questo proposito la Suprema Corte (Cass. 7513/2018 – punto 8) ha statuito
(evidenziazioni dello scrivente):
“In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
e pagina 19 di 69 ❖ “sofferenza pura”, da intendersi come sofferenza interiore conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente garantiti diversi da quelle avente a oggetto il bene della salute.
a questo proposito la Suprema Corte (Cass. 7513/2018 – punto 10) ha statuito:
“Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso”; quindi sembra potersi dire che, in presenza di lesioni a una pluralità di beni costituzionalmente garantiti (e non solo a quello della salute), non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione:
➢ di somme a titolo di risarcimento del danno al bene salute riguardante il profilo esterno delle dinamiche relazionali (“danno biologico/dinamico-relazionale”) e quello interno della sofferenza soggettiva interiore (“danno da sofferenza menomazione – correlata”);
➢ di somme a titolo di risarcimento dei danni ad altri beni costituzionalmente garantiti riguardanti il profilo esterno delle dinamiche relazionali (danni relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso) e quello interno della relazione del danneggiato con se stesso (“danno da sofferenza pura” ossia causato dal sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme).
pagina 20 di 69 b)
Al fine della liquidazione del danno non patrimoniale permanente che derivi da lesione alla salute (ossa all' integrità psico-fisica) l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha redatto una tabella contenente:
❖ in primo luogo l'indicazione di valori monetari “medi”, ossia corrispondenti al caso di incidenza della lesione alla salute (riguardante sia il profilo esterno delle dinamiche relazionali – “danno biologico dinamico-relazionale”, sia quello interno della sofferenza soggettiva interiore – “danno da sofferenza menomazione
– correlata”) in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti2;
❖ in secondo luogo la fissazione di percentuali di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi, onde consentire una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, sempre riguardo sia al profilo esterno delle dinamiche relazionali, sia quello interno della sofferenza soggettiva interiore;
❖ infine viene fatta salva la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori massimi in relazione a fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti.
Evidente appare l'armonia con il precetto n. 7 dettato da Cass. 7513/2018 cit.:
pagina 21 di 69 “In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”.
A fondamento la Suprema Corte (sempre Cass. 7513/2018 cit.) ha statuito:
“Una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi:
- conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità:
- conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa:
o è una conseguenza "normale" del danno (cioè, indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. "personalizzazione"…). pagina 22 di 69 Dunque le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.
Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
Ma lo giustificano, si badi, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su "aspetti dinamico-relazionali": non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione…
In applicazione di tali principi, questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”.
Questi orientamenti sono stati condivisi dalla giurisprudenza più recente (ex multis, Cass.
17.9.2025, n. 25474; Cass. 26.11.2024, n. 30461; Cass. 23.8.2023, n. 25138; Cass.
pagina 23 di 69 20.7.2023, n. 21630; Cass. 4.3.2021, n. 58653; Cass. 11.11.2019, n. 28988; Cass.
7.5.2018, n. 10912;), secondo cui, in tema di danno non patrimoniale da lesione della 3 Tale pronuncia così riassume efficacemente i principi di diritto in tema di liquidazione del danno non patrimoniale:
“Primo: il danno non patrimoniale è una categoria unitaria ed omnicomprensiva. Non esistono pregiudizi non patrimoniali tra loro "ontologicamente" differenti;
esiste in iure la categoria del danno non patrimoniale, ed in facto le singole forme concrete che esso può assumere (lesione dell'onore, della reputazione, del nome, della salute, e via dicendo: così Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008).
1.2.2. Secondo: dire che il danno non patrimoniale sia una categoria unitaria non vuol certo dire che, in presenza d'una lesione della salute, la monetizzazione col sistema c.d. "a punto" del grado di invalidità permanente ristori di per sé ogni e qualsiasi pregiudizio subito dalla vittima. Moltiplicare il grado di invalidità permanente per una somma di denaro dà per risultato una somma di denaro idonea a ristorare il pregiudizio non patrimoniale consistente nell'incidenza dei postumi sulla vita quotidiana ed avente queste due caratteristiche: fondamento medico-legale ed intensità standard, cioè comunemente derivante da quel tipo di lesioni, per tutte le persone aventi lo stesso sesso e la stessa età (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10912 del 07/05/2018). Si tratta dunque d'una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., basata sull'assunto (medico legale prima che giuridico) secondo cui a parità di età e sesso, postumi identici comportano pregiudizi analoghi. Ma proprio in quanto basata su una presunzione semplice, la misura del risarcimento del danno alla salute risultante dal c.d. "calcolo a punto" può essere aumentata o diminuita dal giudice, per tenere conto delle conseguenze dannose non rientranti in quella misura standard: e cioè le conseguenze dannose non accertabili medico legalmente (ad es. vergogna, tristezza, disistima di sé, sofferenza morale), oppure le conseguenze accertabili medico legalmente, ma non comuni a tutti, e peculiari del caso concreto (Sez. 3 -, Sentenza n. 28988 del 11/11/2019).
1.2.3. Terzo: le "peculiarità del caso concreto" che, se sussistenti, possono giustificare un aumento della misura standard del risarcimento devono essere fatti, non vuote etichette. Non sarebbe, infatti, sufficiente chiamare pregiudizi identici con nomi diversi, per pretenderne la contemporanea risarcibilità (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8895 del 4.5.2016). Per stabilire dunque se il giudice di merito abbia correttamente liquidato il danno non patrimoniale non si deve avere riguardo alle formule definitorie invocate dall'attore, o richiamate dal giudicante (come "danno morale", "danno biologico", "danno alla vita di relazione", e via dicendo), ma occorre considerare: (a) quali siano stati i concreti pregiudizi dedotti dalla vittima e provati in giudizio;
(b) quali siano stati i concreti pregiudizi esaminati dal giudice (per tutti questi principi si vedano, tra le tante, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10912 del 07/05/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4535 del 22.2.2017; Sez. 3, Sentenza n. 20630 del 13.10.2016; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1305 del 25 gennaio 2016).
1.2.4. Quarto: il danno alla salute in null'altro consiste, che nella compromissione del compimento degli atti della vita quotidiana. Non è quindi concepibile, come invece mostra di ritenere il ricorrente, un danno "da lesione della salute", ed un diverso ed ulteriore danno da "incidenza della lesione della salute sulla vita quotidiana". Un danno alla salute che non incidesse sulla vita quotidiana non sarebbe nemmeno un danno risarcibile (per le ragioni già esposte da questa torte nell'ordinanza Sez. 3 -, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018, cui in questa sede è possibile rinviare). Non è dunque corretto né dal punto di vista medico legale, né dal punto di vista giuridico, sostenere che nella stima del danno alla persona debba tenersi conto dapprima dei postumi permanenti, e poi dell'incidenza di essi sulla vita della vittima. pagina 24 di 69 salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) – esprimendo la sintesi di tutte le conseguenze comunemente derivanti, in ordine agli aspetti sia anatomo-funzionali, sia relazionali, sia di sofferenza soggettiva, da quel tipo di lesioni, per tutte le persone aventi la stessa età, in base alla presunzione semplice, fondata su criteri medico-legali, prima che giuridici, secondo cui a parità di età postumi lesioni identiche comportano pregiudizi analoghi – può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di pregiudizi
(tempestivamente allegati e provati dal danneggiato), non rileva se accertabili o meno medico legalmente (potendo riguardare gli aspetti sia anatomo-funzionali, sia relazionali, sia di sofferenza soggettiva), peculiari – rispetto a quelli comuni a tutti coloro che hanno subito le stesse lesioni alla medesima età in quanto indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale e, quindi, già espressi nel grado di percentuale di invalidità permanente – poiché legati
I postumi permanenti, per essere tali, debbono necessariamente incidere sulla vita della vittima: per danno biologico deve intendersi infatti non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (così Cass. 7513/18, cit.). La distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è piuttosto quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari. Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria. Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi…. la liquidazione del danno biologico permanente è di per sé un ristoro per equivalente delle conseguenze che la lesione della salute ha avuto sulla vita quotidiana. Per pretendere la maggiorazione della misura standard del risarcimento non basta dunque allegare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima: questo tipo di pregiudizio è infatti già ristorato dalla semplice monetizzazione del grado di invalidità permanente. E' necessario, invece, allegare e provare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura”.
pagina 25 di 69 “all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento” (così ex multis Cass. 14.2.2024, n. 4118; Cass.
22.9.2023, n. 27100; Cass. 19.9.2023, n. 26851; Cass. 15.5.2022, n. 15733; Cass.,
4.3.2021, n. 5865).
c)
Le tabelle aggiornate al 2024 dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano propongono anche in riferimento al danno non patrimoniale temporaneo derivante da lesione all'integrità psico-fisica la liquidazione congiunta:
1) del “danno biologico/dinamico-relazionale”;
2) del “danno da sofferenza soggettiva interiore”.
Anche in proposito prevedono, in relazione a ciascun giorno di inabilità temporanea al
100%:
❖ un “valore standard” (€ 115,00)4
❖ un “aumento personalizzato” (fino al 50%, “in presenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto meritevoli di un aumento).
β in fatto
È ora possibile procedere alla concreta liquidazione dei danni non patrimoniali subìti dalla ricorrente in conseguenza delle lesioni dell'integrità psico- Parte_1
fisica riportate a seguito dell'infortunio, di cui è rimasta vittima in data 26 agosto 2014.
1. in ordine al danno non patrimoniale permanente
a)
Avendo la lavoratrice infortunata (nata il [...]) alla data del Parte_1
sinistro (26.8.2014) un'età di 36 anni ed essendo, secondo le valutazioni dei cc.tt.uu., derivata dalle lesioni subite una menomazione all'integrità psico-fisica permanente parziale del 50%, il danno non patrimoniale permanente medio ammonta: nella componente del danno biologico/dinamico-relazionale a € (7.401,80 x 50 x 0,825=)
a 305.324,00; nella componente del danno da sofferenza soggettiva interiore a € (3.700,90 x 50 x
0,825=) 152.662,00.
b)
La parte convenuta e la parte chiamata nulla contestano in proposito.
Invece parte ricorrente così deduce:
“ritenendo… di dover tenere ferme le considerazioni svolte dai c.t.p. e CP_5 Per_3
con riguardo ai pregiudizi anche psichici subiti dalla signora si insiste affinché il Pt_1
danno biologico debba essere fissato quantomeno nella misura del 60-62% (considerato pertanto il danno di natura psichica del 10-12% aggiuntivo rispetto a quello determinato in misura del 50% per la sola perdita funzionale della mano)”; in subordine “se… si ritenesse invece di tener ferme le più restrittive conclusioni del c.t.u. dott. dovrebbe però essere applicato un appesantimento a punto Per_4
indicato dal c.t.u. nella misura almeno del 10%... Si confida peraltro che Codesto Ill.mo
Giudice, apprezzando comunque i rilievi dei c.t.p. di parte ricorrente, voglia esercitare il pagina 27 di 69 proprio potere di determinazione dell'appesantimento da applicare fissando una percentuale maggiore rispetto al 10% apoditticamente indicato dal c.t.u.”; inoltre, “alla luce della particolarità del caso, della particolare sofferenza patita dalla signora e dello stravolgimento di vita dalla stessa subito (oggetto di ampia prova e Pt_1
analisi come sopra esposto) si confida che codesto Ill.mo Giudice voglia determinare poi il giusto ristoro applicando la personalizzazione massima prevista dalle richiamate tabelle di Milano ossia nella misura del 25%.”.
- - -
Tali richieste devono essere scrutinate in ragione delle allegazioni e deduzioni svolte dalla ricorrente nonché alla luce delle considerazioni in diritto esposte nel paragrafo subα.
a)
In primo luogo parte ricorrente afferma che “quanto puntualmente osservato dal dott.
in risposta alla bozza della c.t.u., è rimasto senza alcuna compiuta risposta Per_3
da parte del dott. . Per_1
Il rilievo non è fondato: alle osservazioni, svolte dal c.t. di parte ricorrente dott. verso l'elaborato Per_3
trasmesso dai cc.tt.uu. ai cc.tt.pp., ha replicato (non già il dott. medico legale, Per_1
ma) il dott. medico psichiatra, alle pag. 22-24 dell'elaborato depositato in data Per_2
28.4.2025; nelle note finali autorizzate la difesa di parte ricorrente si è limitata a richiamare pedissequamente le osservazioni formulate dal c.t.p. dott. verso l'elaborato Per_3
trasmesso dai cc.tt.uu. ai cc.tt.pp., omettendo così di confrontarsi con le repliche svolte dal c.t.u. dott. verso quelle osservazioni;
Per_2
pagina 28 di 69 quindi apodittico è l'assunto di parte ricorrente secondo cui “quanto puntualmente osservato dal dott. in risposta alla bozza della c.t.u.” sarebbe “rimasto senza Per_3
alcuna compiuta risposta”.
b)
Parte ricorrente chiede congiuntamente un “appesantimento del punto di danno biologico” e l'applicazione della “personalizzazione massima” prevista dalle tabelle di
Milano.
E' però palese che in questo modo parte ricorrente insta per un doppio aumento della liquidazione del danno non patrimoniale effettuata secondo valori monetari medi indicati dalle tabelle di Milano, sulla base di due titoli ai quali sono sottese le medesime circostanze di fatto, tant' è vero che la richiesta di applicazione della “personalizzazione massima” non è sorretta da alcuna allegazione diversa da quella su cui si fonda la richiesta di “appesantimento del punto di danno biologico”.
c)
Nelle note finali autorizzate parte ricorrente, a sostegno della sua richiesta di incremento della liquidazione del danno non patrimoniale, effettuata secondo i valori monetari medi indicati dalle tabelle di Milano (i quali, occorre ricordare, corrispondono al caso di incidenza della lesione alla salute (riguardante sia il profilo esterno delle dinamiche relazionali – “danno biologico dinamico-relazionale”, sia quello interno della sofferenza soggettiva interiore – “danno da sofferenza menomazione – correlata”) in termini
“standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti) – oltre a richiamare le modalità con cui è avvenuto l'infortunio (“la signora per le mancanze del datore di lavoro, Pt_1
è rimasta con la mano inserita nel mangano per 20/30 minuti (un lasso di tempo lunghissimo) con una temperatura raggiunta dalla macchina in tale zona di circa 170/190
gradi celsius. In più documenti risultano le grida di dolore lanciate dalla signora Pt_1 pagina 29 di 69 per le fortissime sofferenze subite… A seguito del fortissimo stress e dolore la signora liberata la mano, ha persino perso i sensi”) – allega: Pt_1
✓ “i problemi sofferti… per la “sindrome dolorosa da arto fantasma” [e] per gli incubi e la depressione”;
✓ “la difficoltà sia fisica che psicologica nel ritornare al lavoro nel luogo in cui aveva subito il gravissimo infortunio”;
✓ ella “ha… convissuto e convive tutt'ora con gli antidolorifici”;
✓ “le crisi di pianto pressoché quotidiane, la perdita di appetito, i disturbi del sonno, gli incubi ricorrenti, la chiusura verso gli altri e la disistima di sé, i profondi cambiamenti nei rapporti interpersonali con il marito e con la figlia le ripercussioni negative nei momenti inerenti la sfera sessuale ma anche più semplicemente nell'affrontare un semplice abbraccio con il marito o la figlia con conseguente “blocco” di fronte a qualsiasi contatto fisico, il fatto che la signora non può più fare ciò che prima Pt_1
contraddistingueva il suo ruolo all'interno della casa… il non poter cucinare in autonomia, l'esserle impedito tutto ciò che implica una presa precisa o il sollevamento di pesi o lo spostamento di cose che richiedano l'uso di entrambe le mani… la difficoltà vissuta nel tornare ad una vita sociale e persino a far visita ad amici e partenti in Romania, al mutamento nel modo di vestirsi e di presentarsi agli altri (si pensi in particolare al semplice gesto del dare la mano quando si incontra una persona, semplice gesto che è precluso ed è fonte di costante forte imbarazzo e sofferenza per la signora …. lo stravolgimento causato dal dover imparare a Pt_1
scrivere con la mano sinistra”.
Tuttavia nelle difese di parte ricorrente difetta l'elemento più importante, vale a dire non sono indicate le ragioni per cui le conseguenze dannose allegate (peraltro senza precisare compiutamente se attengano al profilo esterno delle dinamiche relazionale o a quello pagina 30 di 69 interno della sofferenza soggettiva interiore o a entrambi) sarebbero diverse e più afflittive rispetto a quelle comuni a tutte le persone che dovessero subire le stesse lesioni alla medesima età in quanto indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale e, quindi, già espresse nel grado di percentuale di invalidità permanente.
Occorre, infatti, ricordare che soltanto in presenza di questo requisito le lesioni all'integrità psico-fisica giustificano un incremento, a titolo di personalizzazione, della misura standard di liquidazione prevista dalla legge o da criteri equitativi, quali quelli indicati dalle tabelle del tribunale di Milano.
Si tratta, però, di una carenza difensiva che attiene al profilo qualificatorio (e non già a quello allegatorio) dei fatti e, quindi, può essere sopperita d'ufficio dal giudice ovviamente iuxta alligata et probata.
Le peculiarità delle conseguenze prodotte dalla menomazione prodotto all'integrità psico- fisica, che le hanno rese diverse e più gravi rispetto a quanto accade in presenza di menomazione simile, devono riferirsi a circostanze che siano correlate, come insegna la
Suprema Corte nelle pronunce già richiamate nel paragrafo sub α,
“all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento”.
Orbene, presentano indubbiamente questi requisiti le circostanze – come si è già evidenziato compiutamente ricordate dalla difesa della ricorrente nelle note finali autorizzate (pag. 6) – attinenti alle modalità con cui la ricorrente ha subìto la menomazione (ella rimase con la mano bloccata nel mangano per 20/30 minuti con una temperatura raggiunta dalla macchina in tale zona di circa 170/190 gradi).
pagina 31 di 69 E' del tutto verosimile che la straordinaria penosità dell'esperienza vissuta non solo abbia prodotto effetti pregiudizievoli durante la successiva epoca più vicina all'infortunio, ma condizioni l'esistenza della ricorrente anche a distanza di tempo, ingenerando o quanto meno esacerbando quel “corteo sintomatologico afferente al contesto di una demoralizzazione e alla distimia”, che i cc.tt.uu. hanno riscontrato nel quadro clinico della ricorrente.
Un'altra circostanza, che certamente si collega all' “irripetibile singolarità dell'esperienza di vita” della ricorrente, è rappresentata dai suoi status di coniuge e di genitore. In proposito è indubbio che le conseguenze derivate dall' “amputazione della mano a livello del quarto distale dell'avambraccio”, accertata dai cc.tt.uu., si siano rivelate per la ricorrente più afflittive di quelle che dovessero subire le persone portatrici della medesima menomazione, ma prive di rapporti affettivi significativi e stabili, quali quelli di coniugio e di filiazione (significativamente tutelati anche a livello costituzionale ex artt. 2, 29, 30 e 31).
E' immediatamente intuibile che ciò sia avvenuto non solo in riferimento agli aspetti dinamico-relazionali (del tutto verosimili appaiono le allegazioni svolte dalla parte ricorrente riguardo a “i profondi cambiamenti nei rapporti interpersonali con il marito e con la figlia, le ripercussioni negative nei momenti inerenti la sfera sessuale ma anche più semplicemente nell'affrontare un semplice abbraccio con il marito o la figlia con conseguente “blocco” di fronte a qualsiasi contatto fisico”), ma anche in ordine al profilo relativa alla sofferenza soggettiva interiore (va qui richiamato nuovamente quel
“corteo sintomatologico afferente al contesto di una demoralizzazione e alla distimia”, che i cc.tt.uu. hanno riscontrato nel quadro clinico della ricorrente, oltre a “le crisi di pianto”, “la perdita di appetito”, “i disturbi del sonno”, “gli incubi ricorrenti” allegati dalla ricorrente), in particolare alla cd. sofferenza “pura”, la quale rappresenta la pagina 32 di 69 conseguenza di lesioni che, pur attraverso le menomazioni al bene salute, finiscono per incidere anche su altri beni della personalità costituzionalmente tutelati, quali sono, appunto, quelli oggetto dei diritti di famiglia ex artt. 29, 30 e 31 Cost., e, come tali, devono essere valutate dal giudice.
- - -
In definitiva – alla luce delle considerazioni che precedono, e in ragione della peculiarità della vicenda in esame, dove come si è già evidenziato, sono le lesioni al bene salute, che la ricorrente ha subìto a seguito dell'infortunio de quo, ad inficiare – in ordine sia agli aspetti dinamico-relazionali, sia al profilo della sofferenza soggettiva interiore –
l'integrità di altri beni afferenti alla personalità, che trovano tutela nella Carta costituzionale – appare più congruo, in luogo di disporre un risarcimento autonomo dei danni derivati dalla lesione di beni costituzionalmente tutelati diversi dalla salute, applicare al danno non patrimoniale “medio” – commisurato all'incidenza standard delle lesioni al bene salute e comprensivo sia del danno dinamico-relazionale, sia della sofferenza soggettiva interiore (atteso che le lesioni dei beni della personalità diversi dalla salute incidono sia sugli aspetti dinamico-relazionali, sia sul profilo della sofferenza soggettiva interiore) e ammontante a € (305.324,00+152.662,00=) 457.986,00 – una maggiorazione, a titolo di personalizzazione, pari al venti per cento.
E' appena il caso di evidenziare che, a ben vedere, non sarebbe corretto un confronto con la percentuale massima di aumento da utilizzarsi in via di personalizzazione, prevista dalle tabelle di Milano nella misura del 25% in quanto la maggiorazione qui applicata ricomprende anche il risarcimento dei danni derivati dalla lesione di beni costituzionalmente tutelati diversi dalla salute.
In definitiva il danno non patrimoniale permanente complessivamente risarcibile al ricorrente ammonta ad € (457.986,00 + 91.597 =) 549.583,00. pagina 33 di 69 Questa somma, essendo liquidata con riferimento al valore della moneta risalente al gennaio 2024, data di redazione delle tabelle di Milano qui applicate, va maggiorata, ai sensi dell'art. 429 co. 3 cod.proc.civ. (norma "risuscitata" dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co. 36 L. 23.12.1994, n. 724 ex Corte Cost.
2.11.2000, n. 459;):
a) del maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di redazione delle tabelle Milano (gennaio
2024) fino ad oggi;
b) degli interessi su detta somma, devalutata secondo la variazione degli indici ISTAT intervenuta dalla data del fatto (26.8.2014) sino alla redazione delle tabelle di Milano
(gennaio 2024) e poi via via rivalutata anno per anno sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co.1 cod.civ. fino al 14.12.2021 e in ragione del saggio ex art. 1284 co.4 cod.civ. a decorrere dal 15.12.2021, alla luce dell'orientamento espresso di recente da Cass. 3.1.2023, n. 615); in punto oneri probatori nulla quaestio, automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza - applicato a seguito d'avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferente ad obbligo restitutorio". Si tratta di un indirizzo che si è formato, in verità, in alcuni precedenti di legittimità relativi alla speciale obbligazione indennitaria gravante sullo Stato in caso di eccessiva durata di un procedimento giudiziale, ai sensi della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo ed alla L. n. 89 del 2001 (cfr., in particolare: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; conf.: Sez. 2, Ordinanza n. 8289 del 25/03/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 8050 del 21/03/2019; Sez. 2, Sentenza n. 14512 del 09/05/2022, Rv. 664788 - 01).
3.1 Il Collegio non ritiene, in realtà, che possa condividersi l'argomento logico-giuridico posto a fondamento di tale indirizzo e cioè l'osservazione per cui l'incipit della disposizione di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, avrebbe "la funzione di delimitazione dell'ambito di applicabilità della norma correlandola ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto" in quanto essa "apparirebbe altrimenti inutile ripetizione della compiuta disciplina in tema di danni da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie portata nell'art. 1224 c.c., che opera richiamo all'uopo agli interessi legali ed espressamente prevede il rispetto del saggio d'interesse superiore a quello legale pattuito dalle parti". Anche riconoscendo alla norma in esame il carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio e, quindi, ritenendola applicabile alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle, il riferimento ad un possibile diverso accordo tra le parti, con prevalenza sul suo dettato, ha comunque un senso ed un concreto significato normativo, onde esso non pare potersi ritenere affatto una superflua ripetizione del disposto dell'art. 1224 c.c.. 3.1.1 In primo luogo, si deve tenere conto del fatto che le previsioni di cui all'art. 1224 c.c. hanno ad oggetto il tasso di mora nelle obbligazioni pecuniarie, cioè il tasso di interessi applicabile, in tale categoria di obbligazioni, dal giorno della mora (che può ovviamente essere anteriore a quello di inizio del processo), mentre l'art. 1284 c.c., comma 4, riguarda invece solo il tasso degli interessi di mora per il periodo successivo all'inizio del processo: le due disposizioni hanno, quindi, un campo di applicazione differente, il che esclude che possano essere una la duplicazione dell'altra. Basti considerare che, se le parti avessero previsto un tasso di interesse di mora superiore al tasso legale ordinario (cioè, a quello dell'art. 1284 c.c., comma 1), ma inferiore a quello cd. commerciale, in mancanza della clausola di salvezza prevista nella parte iniziale dell'art. 1284 c.c., comma 4, dovrebbe operare quello fissato dalle parti per il periodo di mora anteriore al processo e, poi, quello dell'art. 1284 c.c., comma 4, per il periodo del processo: in base all'incipit dell'art. 1284 c.c., comma 4, invece, se vi è un accordo delle parti sul tasso di mora, va applicato tale tasso, anche dopo l'inizio del processo.
3.1.2 D'altra parte, trattandosi di norme con campi di applicazione differenti (come già osservato, l'art. 1224 c.c. disciplina il tasso degli interessi dal giorno della mora, anche se anteriore all'inizio del processo, mentre l'art. 1284 c.c., comma 4, quello del solo periodo successivo all'inizio del processo), deve ritenersi comunque ragionevole che nell'art. 1284 c.c., comma 4, si sia inteso specificare e ribadire espressamente (con riguardo al suo specifico campo di applicazione) che la volontà delle parti in ordine alla determinazione del tasso degli interessi di mora prevale sul tasso legale di regola previsto per il periodo di tempo successivo all'inizio del processo, senza che questo debba necessariamente intendersi come un riferimento ad un particolare e limitato campo di applicazione della disposizione, idoneo a circoscriverne non solo i presupposti, ma soprattutto lo stesso ambito.
3.1.3 Infine, e in ogni caso, anche per le obbligazioni che nascono da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, nulla esclude che le parti stabiliscano, con una apposita convenzione tra loro (eventualmente successiva al sorgere dell'obbligazione non derivante da rapporto contrattuale, ed eventualmente anteriore al processo), un tasso degli interessi di mora diverso da quello legale "ordinario" di cui all'art. 1284 c.c.: quindi, il riferimento alla possibilità di un diverso accordo tra le pagina 35 di 69 atteso che l'art. 429 co. 3 cod.proc.civ., che trova applicazione alla vicenda in esame, dispone che gli interessi liquidano in misura forfettaria e senza bisogno di prova il mancato guadagno della liquidità (lucro cessante) e, prevedendo che debbono esser computati sulla somma che via via matura per effetto della svalutazione monetaria, vuole aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla mora debendi e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dalla corresponsione degli interessi al creditore (per tutte Cass. S.U. 29.1.2001, n. 38; Cass. 15.4.1996, n. 3513;).
Come già statuito nella sentenza non definitiva n. 46/2024 del 26.3.2024, il diritto del ricorrente a ottenere dalla società convenuta il risarcimento del danno biologico da menomazione permanente concerne la parte eccedente l'ammontare dell'indennizzo erogato a tale titolo dall' (integrante il cd. danno differenziale). CP_4
Emerge dalla certificazione, emessa dall' e depositata dal ricorrente in data CP_4
3.6.2024, che, alla data del 27.5.2025, il valore capitale della rendita per indennizzo del danno biologico in relazione all'infortunio de quo, ammonta a € 255.895,43;
a tale somma va aggiunta la quota di ratei già pagati, alla data predetta del 27.5.2025, imputabile all'indennizzo per danno biologico permanente e ammontante, come emerge dalla medesima certificazione a € 88.482,93; CP_4
parti, contenuto nell'art. 1284 c.c., comma 4, implica certamente che tale ultima disposizione non può ritenersi di carattere imperativo e inderogabile, ma non è invece assolutamente da ritenere indice dell'intenzione del legislatore di delimitare il suo campo di applicazione e, tanto meno, un argomento a sostegno della tesi per cui tale campo di applicazione debba intendersi limitato alle sole obbligazioni di fonte negoziale pagina 36 di 69 quindi l'importo spettante al ricorrente a titolo di risarcimento del danno biologico permanente va diminuito della somma complessiva di € (255.895,43 + 88.482,93=)
344.378,36, arrotondata a € 344.378,00.
Viene così pronunciata pedissequa condanna nei confronti dei convenuti CP_1
e società in solido tra loro, di risarcimento in favore della Controparte_1
ricorrente . Parte_1
2. in ordine al danno non patrimoniale da lesione temporanea del bene salute
Il ricorrente chiede che il danno non patrimoniale da lesione temporanea del bene salute
(la quale, ad avviso del c.t.u., secondo una valutazione rimasta immune da critiche, ha determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta della durata di 40 giorni al
100%, di 144 giorni al 75% e di 60 giorni al 60%) venga liquidato sulla base di un importo giornaliero pari al valore standard (€ 115,00) previsto dall' Osservatorio della
Giustizia civile di Milano nelle tabelle aggiornate al 2024 e incrementato secondo la percentuale massima (50%) prevista nelle stesse tabelle (per un importo complessivo di €
172,50).
La domanda merita accoglimento.
Infatti trova fondamento nella già evidenziata penosità straordinaria dell'esperienza vissuta dalla ricorrente in occasione dell'infortunio, di cui è rimasta vittima (ella rimase con la mano bloccata nel mangano per 20/30 minuti con una temperatura raggiunta dalla macchina in tale zona di circa 170/190 gradi).
Tale circostanza ha prodotto i suoi effetti pregiudizievoli più intensi, ai danni della ricorrente, nell'epoca immediatamente successiva al sinistro;
ciò giustifica una pagina 37 di 69 percentuale di personalizzazione più elevata (50%) di quella statuita nell'ambito della liquidazione del danno biologico permanente.
In conclusione, il danno non patrimoniale da lesione temporanea del bene salute ammonta a € (40 x 172,50 = 6.900,00) + (144 x 172,50 x 75% = 18.630,00) + (60 x 172,50 x 50%
- 5.175,00) = 30.705,00.
Anche questa somma va maggiorata, ai sensi dell'art. 429 co.3 cod.proc.civ.:
a) del maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di redazione delle tabelle Milano (gennaio
2024) fino ad oggi;
b) degli interessi su detta somma, devalutata secondo la variazione degli indici ISTAT intervenuta dalla data del fatto (26.8.2014) sino alla redazione delle tabelle di Milano
(gennaio 2024) e poi via via rivalutata anno per anno sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co.1 cod.civ. fino al 14.12.2021 e in ragione del saggio ex art. 1284 co.4 cod.civ. a decorrere dal 15.12.2021, alla luce dell'orientamento espresso di recente da Cass. 62/2023 cit. (su cui ampiamente supra).
Viene così pronunciata pedissequa condanna nei confronti dei convenuti CP_1
e società in solido tra loro, di risarcimento in favore della Controparte_1
ricorrente . Parte_1
pagina 38 di 69 § 4 in ordine alla liquidazione dei danni patrimoniali subìti dal ricorrente
[quesiti al c.t.u. indicati sub nn. 3), 4) e 5)]
α premesse in diritto a)
Come si è già ricordato nella sentenza non definitiva n. 145/2024 del 10.9.2024, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 20.8.2018, n. 20788; Cass.
3.7.2014, n. 15238; Cass. 12.2.2013, n. 3290; Cass. 24.2.2011, n. 4493; Cass. 27.4.2010,
n. 10074; Cass. 25.1.2008, n. 1690; Cass. 18.9.2007, n. 19357; Cass. 9.8.2007, n. 17464;
Cass. 6.8.2007, n. 17179;) una menomazione permanente all'integrità psico-fisica, sia essa totale o parziale, mentre di per sé concorre a dar luogo al danno biologico (il quale va provato e risarcito indipendentemente dal fatto che da esso sia derivata anche una perdita patrimoniale), non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale (da lucro cessante), a tal fine occorrendo che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione psico-fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno (e, quindi, di produrre ricchezza), deve anche accertare se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacenti alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali, e altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte;
solo se dall'esame di questi elementi risulterà provata una riduzione della capacità di guadagno, questa riduzione (e non la causa di questa, cioè la diminuzione della capacità di lavoro specifica) sarà risarcibile sotto il profilo del lucro cessante;
pagina 39 di 69 la relativa prova incombe al danneggiato, il quale ha l'onere di dimostrare che, per effetto delle lesioni riportate e della conseguente incapacità lavorativa specifica, ha subito e/o subirà una diminuzione del proprio reddito.
Trattandosi di danno che si proietta nel futuro e, quindi da valutare su base prognostica, il danneggiato potrà avvalersi anche delle presunzioni semplici, per cui, provata la riduzione della capacità di lavoro specifico, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità (cd. micropermanenti, le quali non sono producenti danno patrimoniale, ma costituenti solo componenti del danno biologico), può presumersi che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura
(non necessariamente in modo proporzionale), qualora già svolga un'attività o presumibilmente la svolgerà.
b)
Come pure si è già ricordato nella sentenza non definitiva n. 145/2024 del 10.9.2024, secondo indirizzi ormai consolidati:
✓ chi presta attività domestica svolge un'attività suscettibile di valutazione economica, di talché quello subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa, se provato, va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale, come tale risarcibile, autonomamente rispetto al danno biologico, nelle componenti del danno emergente ed, eventualmente, anche del lucro cessante (ex multis, di recente, Cass. 15.9.2023, n. 26641; Cass. 18.7.2023, n. 20922; Cass.
12.7.2023, n. 199220);
✓ in generale siffatto danno patrimoniale è configurabile e, quindi, risarcibile in capo all'infortunato limitatamente ai lavori domestici che il danneggiato svolgeva in suo stesso favore (fatte salve le eccezioni come quella ipotizzata nell'impresa familiare ex art. 230-bis cod.civ.), posto che, nel caso in cui detti lavori siano svolti gratuitamente pagina 40 di 69 in favore di altri, per la lesione alla capacità di svolgere questi ultimi soltanto i soggetti beneficiari possono essere considerati legittimati, in quanto danneggiati, a esercitare l'azione risarcitoria (Cass. 20922/2023 cit., la quale ha disposto che: “il giudice del rinvio dovrà verificare la quota di danno riferibile alla medesima persona che svolgeva, anche a suo favore, la descritta attività, esclusa la quota di pregiudizio riferibile ai diversi componenti della famiglia”; Cass. 3.3.2005, n.
4657;); quindi è infondato l'assunto, svolto dalla parte ricorrente (pag. 21 delle note finali autorizzate), secondo cui “il danno patrimoniale in questione spetti interamente alla casalinga e ciò indipendentemente e nonostante ella conviva con il marito”;
✓ l'eventuale continuazione delle attività domestiche non esclude la sussistenza del danno de quo se le residue energie lavorative della vittima, pur consentendole di conservare al momento lo svolgimento delle attività predette, comportano però una maggiore usura (Cass. 20.7.2010, n. 16896;);
✓ non è possibile, in via generale, ravvisare un danno patrimoniale nel caso in cui il soggetto danneggiato già prima dell'incidente non svolgesse lavori domestici
(espressione da intendersi in senso ampio e quindi comprensivo anche di quell'attività di coordinamento, in senso lato, della vita familiare – Cass. 19.3.2009, n. 6658; Cass.
13.1.2005, n. 572;) perché questi erano integralmente devoluti a collaboratori o per altre ragioni (Cass. 20.10.2005, n. 20324; Cass. 3.3.2005, n. 4657).
E' opportuno aggiungere che, sempre ad avviso della Suprema Corte (Cass. 20922/2023 cit.; Cass. 15.6.2023, n. 17129), “l'impedimento o la riduzione della capacità di svolgere il lavoro domestico a proprio favore determina un danno patrimoniale per la casalinga, liquidabile attraverso il criterio di liquidazione equitativa, tenuto conto dei pagina 41 di 69 parametri del reddito figurativo, desunto dal contratto collettivo delle COLF, ovvero del triplo della pensione sociale”.
Costituendo quest'ultimo (attualmente previsto dall'art. 137 d.lgs. 7.9.2005, n. 209) un criterio “residuale che si applica solo quando: a) la vittima non ha un reddito;
b) la vittima ha un reddito saltuario o così modesto da essere insufficiente ai suoi bisogni”
(Cass. 20.11.2024, n. 29936; similmente Cass. 25.1.2023, n. 2221; Cass. 12.10.2018, n.
25370), contrariamente a quanto ritenuto dalla parte ricorrente nelle note finali autorizzate (pag. 19-20), appare preferibile, nell'ipotesi in cui la persona, che ha visto ridursi la capacità di svolgere il lavoro casalingo, avesse un'occupazione, il parametro retributivo previsto dalla contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro domestico.
Appaiono in palese contrasto con questi principi elaborati dalla Suprema Corte gli assunti, svolti dalla chiamata nelle note finali autorizzate, secondo cui: CP_2
“deve escludersi che la casalinga infortunata possa subire un danno patrimoniale da lucro cessante ma semmai un danno emergente pari alle spese necessarie per pagare una collaboratrice domestica”;
“l'unico danno patrimoniale che la vittima può avere subito è individuato nel valore economico delle prestazioni di una collaboratrice domestica cui ha dovuto fare ricorso per assolvere le funzioni cui prima vi provvedeva in prima persona”.
pagina 42 di 69 β in fatto
1. in ordine al danno patrimoniale da menomazioni permanenti alla capacità di lavoro specifica e alla capacità di lavoro attitudinale
Secondo i cc.tt.uu. la menomazione psico-fisica permanente, di cui la ricorrente è portatrice, non ha inciso né sulla sua capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica, né sulla sua capacità ad attendere ad altri lavori, confacenti alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali, e altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte.
Ciò sulla base delle considerazioni che sono già state ricordate, ma che appare opportuno richiamare per esteso:
“nella fattispecie si deve considerare che
− la signora al termine del periodo di temporanea inabilità lavorativa Pt_1
riconosciuto dall' ha ripreso a lavorare alle dipendenze del medesimo datore CP_4
di lavoro, proseguendo ininterrottamente tale attività fino al mese di maggio '22;
− nel maggio '22 per propria scelta si è licenziata per essere assunta dalla Famiglia cooperativa di Cavareno con mansioni cassiera, attività che svolge a tutt'oggi;
− come dichiarato dalla stessa signora in sede di operazioni peritali, il Pt_1
trattamento economico attuale è sostanzialmente sovrapponibile a quello in precedenza percepito come dipendente della lavanderia per cui ha lavorato fino al maggio '22.
Tenuto conto del fatto che l'infortunio in questione risale al 2014, quanto sopra consente di affermare a ragion veduta che pur a fronte di una menomazione dell'integrità psico-fisica nell'ordine del 50%, nella fattispecie la perizianda ha potuto proseguire a svolgere per circa otto anni la specifica attività lavorativa pagina 43 di 69 svolta precedentemente all'infortunio (fatta salva l'eventuale esclusione di particolari gesti lavorativi incompatibili con la menomazione sussistente) e che anche nel momento in cui ha cessato tale attività per suo spontaneo licenziamento, ha potuto trovare nell'immediato un nuovo lavoro confacente alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali, idoneo alla produzione di un reddito sostanzialmente sovrapponibile a quello percepito in precedenza.
Ciò detto, in caso di futura necessità la signora potrà comunque fruire dei Pt_1
benefici previsti dalla vigente normativa che per gli invalidi del lavoro prevede l'iscrizione a liste di collocamento mirato per l'inserimento lavorativo in posizioni adeguate alle loro capacità”;
Nessuna osservazione ex art. 195 ult.co. cod. proc. civ. è stata formulata in proposito dai cc.tt. di parte ricorrente.
Di contro, nelle note finali autorizzate la difesa della ricorrente ha ritenuto di “dover sottolineare l'assoluta inadeguatezza della risposta data al quesito posto con la c.t.u. dal dott. (ma, prima facie, non si comprende perché non lo abbiano fatto i propri Per_1
cc.tt.pp. nella prescritta sede ex art. 195 ult.co. cod.proc.civ.).
Parte ricorrente deduce che:
a) “il danno patrimoniale in esame deve ricomprendere anche la perdita di chance,
ossia la perdita della possibilità di ulteriori e diverse opportunità professionali o di guadagno che il lavoratore avrebbe potuto avere in assenza dell'infortunio”;
b) “sotto il profilo in esame è pure necessario valutare e ristorare anche la maggior fatica e le difficoltà che il lavoratore invalido, a seguito di infortunio sul lavoro, deve affrontare per continuare a svolgere le stesse mansioni lavorative che svolgeva prima dell'evento lesivo”;
pagina 44 di 69 c) “Si è però pure sottolineato (sia nelle relazioni medico legali di parte che nella c.t.u.)
che la signora è stata adibita a lavori completamenti diversi rispetto a quelli in Pt_1
precedenza affidatile (avendo dovuto escludere tutti i "particolari gesti lavorativi incompatibili con la menomazione sussistente" - così riconosciuto espressamente dal c.t.u. a pag. 13), con una notevole incidenza sulla sua professionalità”;
d) “Risulta inoltre comprovato e riportato anche dalla c.t.u. (pag. 3) che la signora abbia scelto di licenziarsi perché il lavoro era "troppo faticoso (nella fattispecie Pt_1
doveva reiteratamente sollevare e spostare materiale impacchettato dopo il lavaggio in confezioni di circa 5 chilogrammi)"”;
e) “Il c.t.u. ha inoltre omesso di considerare l'impossibilità di essere impiegata in lavori che, seppur sempre nell'ambito dei lavori manuali, avrebbero potuto permettere di raggiungere un miglioramento economico, obiettivo che una lavoratrice di 36 avrebbe certo potuto e voluto conseguire”;
Preliminarmente occorre nuovamente ricordare (lo si è già fatto nella sentenza non definitiva) che, in ordine al danno patrimoniale da menomazioni permanenti alla capacità di lavoro specifica e alla capacità di lavoro attitudinale, risulta pacifico, alla luce del disposto ex art. 10 co.7 d.P.R. 1124/1965, che al lavoratore infortunato spetta il cd. danno differenziale ossia di quella parte di danno patrimoniale eccedente l'ammontare dell'indennizzo erogato dall' in relazione tale danno, qualora le condotte CP_4
colpose del datore di lavoro integrino gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio.
Quindi la difesa di parte ricorrente avrebbe dovuto accompagnare alle sue considerazioni la prova o quanto meno l'allegazione nonché i necessari elementi probatori circa il fatto che il danno patrimoniale da menomazioni permanenti alla capacità di lavoro specifica e alla capacità di lavoro attitudinale determinate dall'infortunio del 26.8.2022 sia superiore al valore capitale della rendita costituita dall' “per danno patrimoniale” – che CP_4 pagina 45 di 69 alla data del 27.5.2025 ammonta, alla luce della certificazione, emessa dall' e CP_4
depositata dal ricorrente in data 3.6.2024, a € 271.003,79, cui va aggiunta la quota di ratei già pagati, alla data predetta del 27.5.2025, imputabile all'indennizzo per danno patrimoniale permanente e pari, come emerge dalla medesima certificazione a CP_4
€ 92.862,78 – per complessivi € 363.866,57.
In merito alle considerazioni svolte dalla parte ricorrente nelle note finali autorizzate è inevitabile osservare: ad a), b), e) si tratta di assunti generici e privi dei necessari riscontri probatori;
peraltro parte ricorrente avrebbe dovuto assolvere i prescritti oneri allegatori già nel proprio atto introduttivo, dove, invece, non si rinvengono circostanze pertinenti;
a c) non viene specificato come l'asserita “notevole incidenza sulla sua professionalità”, verificatasi negli otto anni in cui la ricorrente è rimasta alle dipendenze della società
[...]
abbia potuto determinare un danno permanente alla sua capacità CP_1
attitudinale;
a d) la circostanza non è stata considerata dai cc.tt.uu., ma nulla hanno osservato in proposito i cc.tt.pp., peraltro in coerenza con l'assenza nel ricorso introduttivo di allegazioni in proposito.
Nelle note finali la difesa della ricorrente richiama valutazioni espresse dal dott. nella consulenza stragiudiziale sub doc. 20 fasc. ric.. ma che lo stesso dott. Per_3
una volta nominato c.t. di parte ricorrente, non ha svolto nelle osservazioni Per_3
ex art. 195 ult.co. cod. proc. civ..
pagina 46 di 69 In definitiva, non merita accoglimento, la domanda, proposta dalla ricorrente, di risarcimento del danno patrimoniale da menomazioni permanenti alla capacità di lavoro specifica e alla capacità di lavoro attitudinale.
2. in ordine al danno patrimoniale da menomazioni permanenti alla capacità di lavoro casalingo
Secondo i cc.tt.uu. la menomazione permanente, di cui la ricorrente è portatrice, ha ridotto nella misura del 60% la capacità di svolgere lavori casalinghi.
Nella sentenza non definitiva n. 46/2024 del 26.3.2024 si è già accertato che antecedentemente all'infortunio del 26 agosto 2014 la ricorrente era dedita alle attività domestiche.
Occorre ora procedere alla quantificazione del tempo in cui ciò avveniva.
E' incontestato che a quell'epoca la ricorrente aveva un'occupazione a tempo pieno (ossia di 40 ore alla settimana).
In considerazione che, sempre a quel tempo, la sua famiglia era composta da tre persone
(la ricorrente, il marito e la figlia nata nel 2000), ma destinata ben presto (nel 2018, secondo quanto emerge dalla deposizione della figlia all'udienza del 15.6.2023) a ridursi a due – appare equo determinare le ore, che la ricorrente dedicava alle attività domestiche, in tre dal lunedì al venerdì, in quattro il sabato e in quattro la domenica, per complessive 23 ore settimanali, individuando in 16 quelle imputabili alle esigenze personali della ricorrente (atteso che, l'impegno per il lavoro casalingo non può essere suddiviso esattamente in misura proporzionale al numero dei familiari, essendovi una quota oraria base di lavoro che prescinde dall'entità dalla composizione della famiglia), per un numero complessivo annuo, considerando due settimane di ferie, di (16 x 50=)
800. pagina 47 di 69 E' condivisibile, come ha fatto la ricorrente, sempre nelle note finali autorizzate, determinare la retribuzione oraria del lavoro casalingo in € 10,00.
Quindi il valore annuo del lavoro casalingo, che svolgeva la ricorrente, ammonta a €
8.000,00.
Alla luce della valutazione espressa dai cc.tt.uu., secondo cui la menomazione permanente, di cui la ricorrente è portatrice, ha ridotto nella misura del 60% la sua capacità di svolgere lavori casalinghi, il valore annuo della quota di lavoro casalingo perduta ammonta a € 4.800,00.
Al fine di liquidare il danno alla capacità di lavoro casalingo determinato dalla menomazione permanente, di cui la ricorrente è portatrice, non sono utilizzabili, come, invece ha fatto parte ricorrente nelle note finali autorizzate (pag. 20), le consuete tabelle di Milano, che costituiscono un criterio di liquidazione equitativa relativo al danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica, mentre, come si è già ricordato, seconda la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il danno conseguente all'incapacità di svolgere lavoro casalingo ha natura patrimoniale.
Di contro appare congruo avvalersi del parametro di cui all'iniziativa adottata nel 2023 dall' Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano – Gruppo danno alla persona, il quale ha elaborato “un criterio innovativo e affidabile per il calcolo della capitalizzazione (o più esattamente “attualizzazione”) della rendita”, che ha condotto alla redazione di una tabella, la quale “utilizza una formula finanziaria attuariale che tiene conto di tutti i seguenti parametri:
1. la somma annua che viene ritenuta persa dal danneggiato,
2. l'età del soggetto danneggiato (in anni compiuti) al momento della capitalizzazione,
3. la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica, pagina 48 di 69
4. il sesso del danneggiato (per tener conto della sua potenziale sopravvivenza per gli anni da prendere in considerazione); i relativi valori sono forniti dall'ISTAT e la tabella 2022 è basata sulla mortalità dl 2021,
5. un tasso di rendimento futuro/stimato dinamicamente (e variabile in relazione alla effettiva durata) da parte di Enti internazionali europei (tassi EIOPA), rilevati al 30 novembre 2022,
6. una media della svalutazione attesa nel prossimo triennio, in base ad una previsione indice della svalutazione di Enti pubblici italiani (documento previsionale del MEF del novembre 2022).
La tabella verrà, poi, aggiornata con una periodicità tendenzialmente annuale, analogamente a quanto avviene con le tabelle milanesi del "danno biologico".
Gli aggiornamenti annuali riguarderanno;
1. i coefficienti di sopravvivenza (ISTAT);
2. i tassi pluriennale (EIOPA);
3. la svalutazione tendenziale del triennio successivo basata sulla proiezione del documento programmatico del MEF”.
Nella relazione illustrativa vengono meritoriamente indicate le istruzioni per l'uso della tabella:
“Il calcolo si svolge in taluni semplici passaggi:
1) nella prima colonna a sinistra (ETA') si individua l'età della persona a favore della quale deve essere calcolata la attualizzazione (c.d. "capitalizzazione") della somma periodica che verrà persa per un certo numero di anni;
2) si determina (con una valutazione giuridica) quale sia il numero di anni futuri per i quali la somma non verrà percepita. Questo elemento è la DURATA;
3) a partire dell'età individuata ci si sposta sulla tabella lungo la riga verso destra per tante colonne quanti sono il numero di anni da considerare in base al punto 2;
pagina 49 di 69 4) l'incrocio tra la riga-età e colonna-durata individua il coefficiente numerico moltiplicativo;
5) il coefficiente va moltiplicato per l'importo annuo perso (definito, con terminologia finanziaria, come RENDITA). La determinazione dell'importo è demandata esclusivamente al giudice in base a criteri giuridici, che non vengono affrontati in questa sede.
Il risultato della moltiplicazione è l'attualizzazione (c.d. capitalizzazione) della serie annuale degli importi futuri, che devono essere risarciti;
tale attualizzazione, con una somma versata immediatamente "una tantum", rappresenta finanziariamente un valore attuale "equivalente" alla perdita delle somme che sarebbero state erogate in futuro anno per anno”.
Occorre, quindi, considerare:
❖ all'epoca dell'infortunio la ricorrente aveva un'età di 36 anni;
❖ il numero degli anni futuri nei quali la ricorrente potrà svolgere in pieno il lavoro casalingo è pari a 39, essendo verosimile ella sarà in grado di esercitare la sua capacità ridotta fino a 75 anni;
❖ quindi il coefficiente numerico moltiplicativo è pari a 45,50;
❖ il valore annuo della quota di lavoro casalingo perduta ammonta a € 4.800,00.
In definitiva il danno patrimoniale da menomazioni permanenti alla capacità di lavoro casalingo subìto dalla ricorrente , per effetto delle lesioni riportate a Parte_1
causa del sinistro, di cui è rimasta vittima in data 26.8.2014, deve essere liquidato nella seguente misura: valore annuo: 4.800,00 x coefficiente numerico moltiplicativo: 45,50 = € 218.400,00.
Anche questa somma va maggiorata, ai sensi dell'art. 429 co.3 cod.proc.civ.:
pagina 50 di 69 a) del maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di redazione delle tabelle Milano (maggio
2023) fino ad oggi b) degli interessi su detta somma, devalutata secondo la variazione degli indici ISTAT intervenuta dalla data del fatto (26.8.2014) sino alla redazione delle tabelle di Milano
(maggio 2023) e poi via via rivalutata anno per anno sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co.1 cod.civ. fino al 14.12.2021 e in ragione del saggio ex art. 1284 co.4 cod.civ. a decorrere dal 15.12.2021, alla luce dell'orientamento espresso di recente da Cass. 62/2023 cit., di cui ampiamente supra.
Viene così pronunciata pedissequa condanna nei confronti dei convenuti CP_1
e società in solido tra loro, di risarcimento in favore della Controparte_1
ricorrente . Parte_1
3. in ordine al danno patrimoniale da menomazioni temporanee alla capacità di lavoro casalingo
Secondo i cc.tt.uu. la menomazione temporanea, di cui la ricorrente è stata portatrice, ha ridotto la sua capacità di svolgere lavori casalinghi nella misura del 100% per 80 giorni, del 75% per 104 giorni e del 60% per i rimanenti 60 giorni.
Nella sentenza non definitiva si è già accertato che antecedentemente all'infortunio del 26 agosto 2014 la ricorrente era dedita alle attività domestiche.
Nel precedente paragrafo sub 2. le ore, che la ricorrente dedicava alle attività domestiche, sono state determinate in tre dal lunedì al venerdì e in quattro il sabato e la domenica, per complessive 23 ore settimanali, individuando in 16 quelle imputabili alle esigenze personali della ricorrente.
pagina 51 di 69 Quindi la media giornaliera (dato necessario al fine di determinare il tipo di danno in esame) è pari a 2,29.
Si è ritenuto condivisibile determinare, come ha fatto la ricorrente, determinare la retribuzione oraria del lavoro casalingo in € 10,00.
Quindi il danno patrimoniale da menomazioni temporanee alla capacità di lavoro casalingo subìto dalla ricorrente , per effetto delle lesioni riportate a Parte_1
causa del sinistro, di cui è rimasta vittima in data 26.8.2014, ammonta a:
a € (2,29 x 80 x 10 = 1.832,00) + (2,29 x 104 x 10 x 75% = 1.786,00) + (2,29 x 60 x 10 x
50% = 687,00) = 4.305,00.
Anche questa somma va maggiorata, ai sensi dell'art. 429 co.3 cod.proc.civ.:
a) del maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di redazione delle tabelle Milano (maggio
2023) fino ad oggi b) degli interessi su detta somma, devalutata secondo la variazione degli indici ISTAT intervenuta dalla data del fatto (26.8.2014) sino alla redazione delle tabelle di Milano
(maggio 2023) e poi via via rivalutata anno per anno sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co.1 cod.civ. fino al 14.12.2021 e in ragione del saggio ex art. 1284 co.4 cod.civ. a decorrere dal 15.12.2021, alla luce dell'orientamento espresso di recente da Cass. 62/2023 cit. (su cui ampiamente supra).
Viene così pronunciata pedissequa condanna nei confronti dei convenuti CP_1
e società in solido tra loro, di risarcimento in favore della Controparte_1
ricorrente . Parte_1
pagina 52 di 69 § 5 in ordine alla domanda di rimborso delle spese subordinato a valutazione medico legale [quesiti ai cc.tt.uu. indicati sub nn. 6), 7), 8) e 9)]
1. in ordine alla domanda di rimborso delle spese mediche
La ricorrente propone domanda di rimborso delle spese mediche Parte_1
documentate (doc. 10 fasc.ric.), per € 2.161,65.
In proposito è stato posto ai cc.tt.uu. il quesito consistente nel “verificare se le spese mediche documentate (doc. 10 fasc. ric.), di cui la ricorrente chiede il rimborso, per complessivi € 2.161,65, siano inerenti e congrue rispetto alle condizioni psico-fisiche in cui si trova all'esito del suddetto infortunio”.
Come si è già evidenziato, i cc.tt.uu. hanno ritenuto:
“…. relativamente al doc. 10 del fascicolo di parte ricorrente, alla luce di quanto sopra è da ritenere siano da rimborsare, in quanto inerenti alle conseguenze dell'infortunio per cui è causa, spese mediche per complessivi € 2.076,80”.
E' vero che essi hanno anche osservato:
“A questo punto però, posto che secondo la vigente normativa in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria (c.d. ticket) durante il periodo di inabilità temporanea l'assicurato ha diritto all'esenzione con codice L04 per le CP_4
prestazioni sanitarie correlate all'infortunio sul lavoro e che al momento della costituzione della rendita, avvenuta nella fattispecie in data 27 aprile 2014 con un grado un grado di invalidità riconosciuto dall' nella misura del 55% CP_4
sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello status di invalido del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a due terzi, ovvero sussistevano tutti i presupposti medico-legali per la concessione della specifica esenzione L03 per le pagina 53 di 69 prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante ovvero riconducibili alle conseguenze dell'infortunio (ivi comprese, ovviamente, quelle riabilitative), a questo
CTU non risulta affatto chiaro il motivo per cui nei confronti della ricorrente non sia stato azionato a suo tempo il diritto a fruire dell'esenzione L04 per tutta la durata della temporanea riconosciuta dall' e dell'esenzione L03 successivamente alla CP_4
costituzione della rendita”.
Tuttavia l'omesso esercizio di un proprio diritto, pur configurando una condotta negligente da parte della ricorrente, non incide sull'obbligo del rimborso in capo ai convenuti, i quali sarebbero stati comunque gravati dei relativi costi in via di surrogazione da parte del Servizio sanitario nazionale.
Quindi i convenuti e società vanno condannati, in CP_1 Controparte_1
solido tra loro, alla corresponsione, in favore della ricorrente , della Parte_1
somma di € 2.161,65, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente, costituito dal costo delle spese mediche sostenute. tale somma va maggiorata ex art. 429 co.3 cod. proc. civ. con gli interessi dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno (secondo quanto stabilito in Cass. S.U.
29.1.2001, n. 38), sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co.1 cod.civ. fino al 14.12.2021 e in ragione del saggio ex art. 1284 co.4 cod.civ. a decorrere dal 15.12.2021, alla luce dell'orientamento espresso di recente da Cass. 62/2023 cit. (su cui ampiamente supra).
2. in ordine alla domanda di rimborso della spesa per “centralina comandi infrarossi con impugnatura tipo pom”
pagina 54 di 69 La ricorrente propone domanda di rimborso della spesa per Parte_1
“centralina comandi infrarossi con impugnatura tipo pom”, che la ricorrente ha sostenuto ai fini di adeguamento del veicolo, per € 501,29 (doc. 11 fasc. ric.).
In proposito è stato posto ai cc.tt.uu. il quesito consistente nel “verificare se la spesa per
“centralina comandi infrarossi con impugnatura tipo pom”, che la ricorrente ha sostenuto ai fini di adeguamento del veicolo, per € 501,29 (doc. 11 fasc. ric.), fosse necessaria alla luce delle condizioni psico-fisiche in cui si trova all'esito del suddetto infortunio”.
Come si è già evidenziato, i cc.tt.uu. hanno ritenuto:
“alla luce delle condizioni psicofisiche in cui la ricorrente si trovava all'esito dell'infortunio essa è stata certamente necessaria costituendo d'altra parte il presupposto per la conversione della patente B a onde consentire la NumeroDiPa_1
guida di autoveicoli anche ai soggetti portatori di menomazioni quali quella riportata dalla signora in esito all'infortunio per cui è causa (si vedano al riguardo le Pt_1
prescrizioni con codice 4011 e 3503 indicati nel certificato medico per la conversione della patente di guida da B a BS di data 14.01.2016)”.
Quindi i convenuti e società vanno condannati, in CP_1 Controparte_1
solido tra loro, alla corresponsione, in favore della ricorrente , della Parte_1
somma di € 501,29, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente costituito dal costo per “centralina comandi infrarossi con impugnatura tipo pom”; tale somma va maggiorata ex art. 429 co.3 cod. proc. civ. con gli interessi dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno (secondo quanto stabilito in Cass. S.U.
29.1.2001, n. 38), sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co.1 cod.civ. fino al 14.12.2021 e in ragione del saggio ex art. 1284 co.4 cod.civ. a decorrere pagina 55 di 69 dal 15.12.2021, alla luce dell'orientamento espresso di recente da Cass. 62/2023 cit. (su cui ampiamente supra).
3. in ordine alla domanda di rimborso della spesa per “costi maggiori di quelli ordinari”, sostenuti per la conversione della patente estera”
La ricorrente propone domanda di rimborso dei “costi maggiori di Parte_1
quelli ordinari”, pari a € 258,40, che afferma di aver sostenuto, in ragione delle condizioni psico-fisiche in cui si trovava all'esito dell'infortunio, per la conversione della patente estera.
In proposito è stato posto ai cc.tt.uu. il quesito consistente nel “verificare se la ricorrente abbia dovuto, in ragione delle condizioni psico-fisiche in cui la ricorrente si trova all'esito del suddetto infortunio, sostenere per la conversione della patente estera costi maggiori di quelli ordinari, per € 258,40 (doc. 12 fasc.ric.) o somma minore”.
Come si è già evidenziato, i cc.tt.uu. hanno ritenuto:
“Stando a quanto ho potuto appurare, la ricorrente non ha sostenuto, per via della patente estera di cui era in possesso, spese aggiuntive per la conversione della patente da B a BS”.
Nelle note finali autorizzate parte ricorrente critica la risposta dei cc.tt.uu. (sebbene in proposito i suoi cc.tt. nulla abbiano dedotto nelle osservazioni ex art. 195 ult.co.), asserendo: “Il c.t.u. non ha invece adeguatamente risposto con riguardo alle spese per la conversione della patente di guida avendo fatto solo un inconferente riferimento all'assenza di "maggiori spese" per la conversione di una patente straniera rispetto a una italiana: in realtà, peraltro, non viene contestata la spesa per la conversione della patente B in BS che si può dunque ritenere pacifica siccome documentata in € 258,40.-
(doc. 12)”.
pagina 56 di 69 Così opinando, la difesa di parte ricorrente trascura di considerare che la documentazione prodotta sub doc. 12 riguarda proprio la “CONVERSIONE PAT. ”, come CP_6
appare dalla prima pagina del documento.
Quindi la domanda in esame deve essere rigettata.
4. in ordine alla domanda di rimborso delle spese future per “cure, inerenti e congrue rispetto alle condizioni psico-fisiche derivate all'esito dell'infortunio”
La ricorrente propone domanda di rimborso delle spese che afferma Parte_1
dovrà sostenere futuro, stante la necessità di ricevere cure, inerenti e congrue rispetto alle condizioni psico-fisiche derivate all'esito dell'infortunio, per una somma complessiva di €
5.000,00.
In proposito è stato posto ai cc.tt.uu. il quesito consistente nell' “accertare se la ricorrente avrà in futuro la necessità di ricevere cure, inerenti e congrue rispetto alle condizioni psico-fisiche derivate all'esito dell'infortunio, che comporteranno l'assunzione di costi per € 5.000,00”.
Come si è già evidenziato, i cc.tt.uu. hanno ritenuto:
“tenuto conto della considerazione sopra esposta in merito all'esenzione dal ticket per le vittime di infortunio sul lavoro nonché di quanto sancito dalla circolare CP_4
n. 5 del 4 febbraio 2021 («Prestazioni sanitarie necessarie al recupero dell'integrità psicofisica degli infortunati e dei tecnopatici. Ampliamento delle specialità farmaceutiche e dei dispositivi medici rimborsabili») che estende la rimborsabilità anche ai farmaci di fascia C e di dispositivi medici non prescrivibili con impegnativa di spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale («…a condizione che tali prestazioni siano riconosciute indicate e necessarie dai medici per il recupero CP_4 pagina 57 di 69 dell'integrità psico-fisica in relazione alla patologia causata dall'evento lesivo di natura lavorativa sia durante il periodo di inabilità temporanea assoluta sia in presenza di postumi stabilizzati, anche se non indennizzabili, e anche oltre i termini revisionali»), è da ritenere che anche qualora la ricorrente avesse in futuro la necessità di ricevere cure per le condizioni derivate all'esito dell'infortunio (cosa di per sé non improbabile), non sussistano i presupposti per ipotizzare un'assunzione di spese future per € 5.000”.
Nelle note finali autorizzate parte ricorrente critica la risposta dei cc.tt.uu. (sebbene anche in proposito i suoi cc.tt. nulla abbiano dedotto nelle osservazioni ex art. 195 ult.co.), asserendo essere “implausibile però che per ogni eventuale necessità futura la signora abbia a rivolgersi all' per poter ricevere integrale rimborso”. Pt_1 CP_4
Appare evidente il carattere apodittico dell'assunto (che si aggiunge alle carenze allegatorie del ricorso, dove a questa domanda sono dedicate esclusivamente queste parole: “spese non documentate per cure future € 5.000,00”, tant' è vero che, a ben vedere, avrebbe dovuto essere dichiarata de plano inammissibile).
Quindi la domanda in esame deve essere rigettata.
§ 6 in ordine alle domande di rimborso delle altre spese
1. in ordine alla domanda di rimborso delle spese per l'assistenza nel processo penale
La ricorrente propone domanda di rimborso delle “spese relative Parte_1
all'assistenza nel procedimento penale assicuratale dall'avv. LB NA del foro di
Trento”. pagina 58 di 69 Allega che: “Pacifica e documentata l'attività di quest'ultimo con la costituzione di parte civile e anche l'utilità dell'intervento svolto avendo portato al conseguimento di un
CP_ ristoro provvisionale (sino a quella data negato dalla compagnia assicuratrice ),
concordato con la controparte per uscire dal procedimento penale e svolgere le richieste risarcitorie in sede civile. Si ritiene pertanto doveroso riconoscere anche l'importo di €
1.730,46.- (doc. 25)”.
La domanda merita accoglimento, atteso che all'epoca era controverso se la parte offesa potesse costituirsi civile all'udienza preliminare in vista della quale l'imputato aveva depositato istanza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. (questione risolta affermativamente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte soltanto con la sentenza Cass.
S.U. 19.4.2024, n. 16403).
Quindi i convenuti e società vanno condannati, in CP_1 Controparte_1
solido tra loro, alla corresponsione, in favore della ricorrente , della Parte_1
somma di € 1.730,46, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente costituito dal costo per “'assistenza nel procedimento penale assicuratale dall'avv. LB
NA del foro di Trento”; tale somma va maggiorata ex art. 429 co.3 cod. proc. civ. con gli interessi dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno (secondo quanto stabilito in Cass. S.U.
29.1.2001, n. 38), sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co.1 cod.civ. fino al 14.12.2021 e in ragione del saggio ex art. 1284 co.4 cod.civ. a decorrere dal 15.12.2021, alla luce dell'orientamento espresso di recente da Cass. 62/2023 cit. (su cui ampiamente supra).
pagina 59 di 69
2. in ordine alla domanda di rimborso delle “spese non documentate per viaggi fatti per recarsi a visite e cure (sono documentabili tutte le visite e cure fatte e dunque i viaggi da Cavareno alle varie destinazioni)”
Nelle note finali autorizzate reitera la domanda di rimborso delle “spese non documentate per viaggi fatti per recarsi a visite e cure (sono documentabili tutte le visite e cure fatte e dunque i viaggi da Cavareno alle varie destinazioni)”, così deducendo:
“Si ritiene inoltre di dover insistere affinché sia riconosciuto in favore della signora Pt_1
un importo a titolo di rimborso spese… per tutti i viaggi affrontati dalla ricorrente per sottoporsi a visite e cure mediche, tutti documentati…
Con riguardo invece alla richiesta volta al rimborso delle spese per i viaggi compiuti per recarsi presso i vari ospedali o case di cura, si ritiene che vi sia ampia documentazione a dimostrazione che la signora è andata e tornata dalla propria residenza nei vari Pt_1
luoghi di visita o cura.
Vi sono tutti i certificati e referti a comprova di tutti i viaggi fatti.
A meno che non si ritenga che la signora abbia potuto affrontare gli spostamenti a Pt_1
piedi dovrà essere riconosciuto quantomeno il corrispondente costo di un viaggio effettuato con l'utilizzo dei mezzi pubblici.
La somma forfettariamente indicata anche in questo caso nell'importo di € 5.000,00. -
risulta largamente inferiore a qualsiasi conteggio analitico effettuato sulla base della documentazione attestante gli spostamenti fatti, applicando i parametri previsti per l'uso di mezzi pubblici.”.
La domanda è, in primo luogo, inammissibile.
Infatti ha già costituito oggetto di decisione nella sentenza non definitiva n. 46/2024 del
26.3.2024 – immodificabile nella presente fase – dove si è statuito:
pagina 60 di 69 “La domanda non è fondata, stante il difetto di allegazioni sufficientemente specifiche e la totale mancanza di prova dell'assunzione dei costi, di cui chiede il rimborso.
Non giova al ricorrente invocare il potere di liquidazione equitativa del giudice, il quale può essere esercitato solamente in riferimento al quantum, una volta provata l'esistenza del danno (ex multis, di recente, Cass. 29.4.2022, n. 8941; Cass. 18.3.2022, n.
8941”.
E' appena il caso di aggiungere che pure in riferimento a questa domanda evidenti sono le carenze allegatorie del ricorso, dove a questa domanda sono dedicate esclusivamente queste parole: ““spese non documentate per viaggi fatti per recarsi a visite e cure (sono documentabili tutte le visite e cure fatte e dunque i viaggi da Cavareno alle varie destinazioni)”, tant' è vero che, a ben vedere, avrebbe dovuto essere dichiarata de plano inammissibile. Non giova alla parte ricorrente il richiamo alla documentazione prodotta
(senza peraltro l'indicazione del numero o dei numeri che devono contraddistinguere gli allegati all'atto introduttivo) in quanto, per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte (Cass. 2.11.2020, n. 24198; Cass. 29.9.2009, n. 20830; Cass. 29.5.2008, n. 14377;
Cass. 28.5.2008, n. 13989; Cass. 27.5.2008, n. 13825; Cass. 26.5.2008, n. 13552), la produzione documentale non può surrogare l'allegazione. Quindi era onere di parte ricorrente redigere un elenco dei viaggi effettuati con indicazione delle distanze percorse e i costi sostenuti secondo un parametro comunemente utilizzato, quali le tabelle ACI).
pagina 61 di 69 § 7 in ordine alla domanda proposta dai convenuti e la CP_1
società nei confronti della società chiamata Controparte_1 CP_2
e alle somme ricevute in acconto dalla ricorrente
[...]
E' opportuno ricordare che nella sentenza non definitiva n. 46/2024 del 26.3.2024 questo giudice ha così statuito:
“Il convenuto propone domanda di garanzia assicurativa nei CP_1
confronti della società chiamata , in virtù del contratto di assicurazione CP_2
di cui alla polizza 1363888 del 25.3.2010, che produce sub doc. 11.
La società chiamata non contesta l'esistenza della garanzia, limitandosi ad evidenziare che:
✓ la garanzia è stata prestata nel limite del massimale di € 1.033.000,00;
✓ ha già erogato alla ricorrente un acconto di € 100.000,00; Parte_1
Quindi va dichiarato l'obbligo della chiamata a tenere indenne il CP_2
convenuto di quanto costui, in conseguenza dell'infortunio del CP_1
26.8.2014, sarà chiamato a pagare alla ricorrente , a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali, nel limite del massimale di €
1.033.000,00 e tenendo conto che la chiamata ha già erogato alla ricorrente
[...]
un acconto di € 100.000,00”. Pt_1
E' opportuno qui aggiungere che la ricorrente ha ricevuto un ulteriore acconto di €
100.000,00, sempre a titolo di risarcimento dei danni subiti per effetto dell'infortunio, di cui è rimasta vittima in data 26.8.2014, dalla compagnia assicuratrice Lloyd's per conto di , coimputato con nel processo penale riguardante il CP_7 CP_1
medesimo infortunio.
pagina 62 di 69 § 8 in ordine alle spese di causa
a)
Quanto al rapporto processuale tra la ricorrente da un lato, i Parte_1
convenuti e nonché la società chiamata CP_1 Controparte_1 CP_2
dall'altro, le spese, come liquidate in dispositivo, non possono che seguire la
[...]
soccombenza principale.
Al ricorrente spetta la rifusione delle spese di c.t.p. medico-legale in quanto non possono essere considerate né superflue, né eccessive nel loro ammontare (Cass. 15.1.2024, n.
26729; Cass. 3.1.2013, n. 84).
In ragione dell'esito degli accertamenti, le spese di cc.tt.uu. vengono poste a definitivo carico delle stesse parti convenute e della parte chiamata (che ne hanno dato causa), restando salva la solidarietà in favore del c.t.u..
b)
La società chiamata deve essere condannata alla rifusione, in favore dei CP_2
convenuti e delle spese di giudizio dagli stessi CP_1 Controparte_1
sostenuti nel procedimento promosso da e nel procedimento Parte_1
promosso da a seguito del rifiuto opposto dalla compagnia assicuratrice di CP_4
costituirsi in nome e per conto degli assicurati, adducendo una giustificazione (il massimale di € 1.033,000,00 non era capiente rispetto alle pretese avanzate da
[...]
e da non fondata, stante anche la mancata contestazione in Pt_1 CP_4
proposito, da parte della compagnia assicuratrice chiamata, nella memoria di costituzione depositata in data 22.9.2022.
Ai convenuti spetta la rifusione delle spese di c.t.p. medico-legale fino a € 1.000,00, apparendo la somma di € 3.800,00, indicata a questo titolo, manifestamente eccessiva. pagina 63 di 69
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. OR LA, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Condanna i convenuti e in solido tra loro, al CP_1 Controparte_1
risarcimento, in favore della ricorrente , dei danni non Parte_1
patrimoniali da lesioni permanenti dei diritti della personalità, liquidati nell'importo di € 549.583,00,
A) maggiorato:
a) del danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di redazione delle tabelle Milano
(gennaio 2024) fino ad oggi,
b) degli interessi legali su detta somma, devalutata secondo la variazione degli indici ISTAT intervenuta dalla data del fatto (26.8.2014) sino alla redazione delle tabelle di Milano (gennaio 2024) e poi via via rivalutata anno per anno sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co.1 cod.civ. fino al 14.12.2021 e in ragione del saggio ex art. 1284 co.4 cod.civ. a decorrere dal
15.12.2021,
B) diminuito: della somma di € 344.378,00, corrispondente al valore capitale della rendita costituita dall' per danno biologico permanente. CP_4
2. Condanna i convenuti e in solido tra loro, al CP_1 Controparte_1
risarcimento, in favore della ricorrente , del danno non Parte_1
pagina 64 di 69 patrimoniale da menomazioni temporanee del bene salute, liquidato nell'importo di €
30.705,00, maggiorato:
a) del danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di redazione delle tabelle Milano (gennaio
2024) fino ad oggi;
b) degli interessi legali su detta somma, devalutata secondo la variazione degli indici
ISTAT intervenuta dalla data del fatto (26.8.2014) sino alla redazione delle tabelle di Milano (gennaio 2024) e poi via via rivalutata anno per anno sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co.1 cod.civ. fino al 14.12.2021 e in ragione del saggio ex art. 1284 co.4 cod.civ. a decorrere dal 15.12.2021.
3. Rigetta la domanda, proposta dalla ricorrente nei confronti di Parte_1
e società , di risarcimento del danno patrimoniale da CP_1 CP_1
menomazioni permanenti alla capacità di lavoro specifica e alla capacità di lavoro attitudinale.
4. Condanna i convenuti e in solido tra loro, al CP_1 Controparte_1
risarcimento, in favore della ricorrente , del danno patrimoniale Parte_1
da menomazioni permanenti alla capacità di lavoro casalingo, liquidato nell'importo di € 218.400,00, maggiorato:
a) del danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di redazione delle tabelle Milano (maggio
2023) fino ad oggi;
b) degli interessi legali su detta somma, devalutata secondo la variazione degli indici
ISTAT intervenuta dalla data del fatto (26.8.2014) sino alla redazione della tabella pagina 65 di 69 di Milano (maggio 2023) e poi via via rivalutata anno per anno sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co.1 cod.civ. fino al 14.12.2021 e in ragione del saggio ex art. 1284 co.4 cod.civ. a decorrere dal 15.12.2021.
5. Condanna i convenuti e in solido tra loro, al CP_1 Controparte_1
risarcimento, in favore della ricorrente , del danno patrimoniale Parte_1
da menomazioni temporanee alla capacità di lavoro casalingo, liquidato nell'importo di € 4.305,00, maggiorato:
a) del danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di redazione delle tabelle Milano (maggio
2023) fino ad oggi;
b) degli interessi legali su detta somma, devalutata secondo la variazione degli indici
ISTAT intervenuta dalla data del fatto (26.8.2014) sino alla redazione delle tabelle di Milano (maggio 2023) e poi via via rivalutata anno per anno sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co.1 cod.civ. fino al 14.12.2021 e in ragione del saggio ex art. 1284 co.4 cod.civ. a decorrere dal 15.12.2021.
6. Condanna i convenuti e società in solido tra CP_1 Controparte_1
loro, alla corresponsione, in favore della ricorrente , della Parte_1
somma di € 2.161,65, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente costituito dal costo delle spese mediche sostenute, con gli interessi dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co.1 cod.civ. fino al 14.12.2021 e in ragione del saggio ex art. 1284 co.4 cod.civ. a decorrere dal 15.12.2021.
7. Condanna i convenuti e società in solido tra CP_1 Controparte_1
loro, alla corresponsione, in favore della ricorrente , della Parte_1 pagina 66 di 69 somma di € 501,29, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente costituito dal costo per “centralina comandi infrarossi con impugnatura tipo pom”, con gli interessi dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co.1 cod.civ. fino al 14.12.2021 e in ragione del saggio ex art. 1284 co.4 cod.civ. a decorrere dal 15.12.2021.
8. Rigetta la domanda, proposta dalla ricorrente , di rimborso dei Parte_1
“costi maggiori di quelli ordinari”, pari a € 258,40, che afferma di aver sostenuto, in ragione delle condizioni psico-fisiche in cui si trovava all'esito dell'infortunio, per la conversione della patente estera.
9. Rigetta la domanda, proposta dalla ricorrente , di rimborso delle Parte_1
spese future per “cure, inerenti e congrue rispetto alle condizioni psico-fisiche derivate all'esito dell'infortunio”.
10. Condanna i convenuti e società in solido tra CP_1 Controparte_1
loro, alla corresponsione, in favore della ricorrente , della Parte_1
somma di € 1.730,46, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente costituito dal costo per “'assistenza nel procedimento penale assicuratale dall'avv.
LB NA del foro di Trento”.
11. Dichiara l'inammissibilità della domanda, reiterata dalla ricorrente
[...]
nelle note finali autorizzate, della domanda di rimborso delle “spese non Pt_1
documentate per viaggi fatti per recarsi a visite e cure (sono documentabili tutte le visite e cure fatte e dunque i viaggi da Cavareno alle varie destinazioni)”.
12. Dichiara che la ricorrente ha ricevuto (in date non precisiate Parte_1
negli atti) dalla società chiamata , compagnia assicuratrice dei CP_2
convenuti e società la somma di € 100.000,00 CP_1 Controparte_1
pagina 67 di 69 e dalla società Lloyd's, compagnia assicuratrice di , la somma di € CP_7
100.00,00.
13. Ribadisce l'obbligo della società chiamata a tenere indenne i CP_2
convenuti e società di quanto costoro, in CP_1 Controparte_1
conseguenza dell'infortunio occorso in data 26.8.2014 alla ricorrente
[...]
, saranno chiamati a pagare a quest'ultima in forza delle statuizioni della Pt_1
sentenza non definitiva n. 46/2024 del 26.3.2024 e di quella definitiva odierna, anche tenendo conto di quanto statuito sub 12.
14. In ordine al rapporto processuale tra la ricorrente da un lato, i Parte_1
convenuti e nonché la società chiamata CP_1 Controparte_1
dall'altro: CP_2
❖ condanna i suddetti convenuti e la società chiamata alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma di € 28.000,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA, nonché delle spese per c.t.p. pari a € 967,00 e per contributo unificato pari a € 843,00.
❖ pone a definitivo carico dei suddetti convenuti e della società chiamata le spese di cc.tt.uu., come liquidate nei decreti del 29.4.2025 e del 6.5.2025, per complessivi
€ 2.000,00, salva la solidarietà in favore del c.t.u..
15. In ordine ai rapporti processuali tra i convenuti e CP_1 CP_1
da un lato, e la società chiamata dall'altro, condanna la società
[...] CP_2
chiamata alla rifusione, in favore dei convenuti, delle spese di giudizio sostenute da questi ultimi nel procedimento promosso da e nel procedimento Parte_1
promosso da liquidate nella somma di € 21.000,00, maggiorata del 15% CP_4
per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA, nonché pagina 68 di 69 delle spese per c.t.p. nella misura di € 1.000,00, per contributi unificati pari a € 886,00
e per esborsi documentati pari a € 27,49.
Trento, 16 dicembre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. OR LA
pagina 69 di 69 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2Nella versione del 2024 è stata conservata la rivisitazione grafica delle tabelle introdotta nell'edizione 2021, per cui, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna delle tabelle: a) nella terza colonna delle tabelle (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
b) nella quinta colonna delle tabelle (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
4 Anche qui con esplicitazione dei valori monetari corrispondenti alla componente dinamico- relazionale -
€ 84 - e alla componente da sofferenza soggettiva interiore di regola presumibile - € 31. pagina 26 di 69 5 Così motiva quella pronuncia anche contestando l'opposto orientamento (da ultimo Cass. 9.5.2022, n.14512):
“Ritiene il Collegio che la disposizione di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, individui il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. Depone nel senso indicato, in primo luogo, la sua stessa ratio. L'art. 1284 c.c., comma 4, è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu "deflattiva" del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre. Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato "saggio degli interessi", cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni.
3. Nella decisione impugnata viene richiamato un indirizzo di questa stessa Corte, secondo il quale "la norma di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, disciplina il saggio degli interessi legali - e come tali dovuti pagina 34 di 69