Accoglimento
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 21/07/2025, n. 6439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6439 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06439/2025REG.PROV.COLL.
N. 04830/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4830 del 2022, proposto da CO AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Nocentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuelle II, n. 18;
contro
ET RI NA – Società per Azioni – Rfi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Jacopo Sanalitro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 44;
nei confronti
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia e Matteo Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 549/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ET RI NA – Società per Azioni – Rfi S.p.A. e del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante è proprietario di un immobile abusivo, adibito a box auto, collocato a 14 metri di distanza dalla linea ferroviaria c.d. direttissima Firenze-Roma (al km 307+622) e a 11,83 metri di distanza dalla relativa barriera acustica.
Il procedimento di sanatoria è stato condizionato negativamente dal parere negativo di ET RI NA (d’ora in avanti anche solo FI), impugnato con il ricorso introduttivo di primo grado (mentre con i connessi motivi aggiunti è stato impugnato insieme al provvedimento comunale che nega la sanatoria e ordina la demolizione).
La sentenza indicata in epigrafe ha respinto il ricorso introduttivo ed i connessi motivi aggiunti.
Questa è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Firenze e FI.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 4 giugno 2025.
2. Preliminarmente deve osservarsi che FI ha riproposto in appello l’eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado (che, se fondata, paralizzerebbe anche i motivi aggiunti).
Deduce la parte appellata che il ricorso introduttivo di primo grado è rivolto (a seguito di trasposizione in sede giurisdizionale di ricorso straordinario) contro il parere negativo del 13 ottobre 2016, mentre non è stato impugnato il successivo atto del 13 febbraio 2017, con cui FI ha respinto l’istanza di autotutela presentata il 27 gennaio in relazione a tale parere.
Replica sul punto l’appellante che in realtà il secondo provvedimento è un atto meramente confermativo, peraltro non avente neppure contenuto provvedimentale, posto che si limiterebbe ad affermare che “ la richiesta potrà essere accolta solo a seguito di altrettanto parere favorevole della nostra Direzione Generale a cui viene trasmessa” e che le “osservazioni formulate” con la predetta istanza “saranno valutate nell'ambito dell'avviato procedimento di riesame della posizione” del Sig. AN “e della situazione complessiva del sito di interesse”, con la precisazione che “tale fase sarà conclusa con un nuovo provvedimento ”.
L’eccezione ad avviso del Collegio è infondata: il secondo atto, non impugnato, dopo un generico richiamo alla normativa regolante la fattispecie, afferma chiaramente che competente a decidere sulla stessa è la Direzione Generale, e che le osservazioni del richiedente saranno considerate in quella sede (di riscontro all’istanza di autotutela).
Dunque tale atto è meramente interlocutorio, non è in alcun modo conclusivo del relativo procedimento, è privo di autonomi effetti lesivi e quindi come tale non doveva essere impugnato.
3. Nel merito, i motivi di appello tentano di superare le motivazioni della sentenza impugnata relative all’assenza del dedotto difetto di istruttoria e di motivazione e dell’eccesso di potere per disparità di trattamento che vizierebbe il parere rispetto a situazioni simili.
Va in proposito osservato che effettivamente i pareri negativi sono privi di motivazione, e la motivazione è stata integrata in giudizio dalle difese di FI.
I profili critici indicati dall’appellante sono plurimi:
a) il provvedimento di diniego è stato adottato dopo 35 anni dalla presentazione della domanda di sanatoria;
b) alcuni box ubicati nel medesimo immobile sarebbero stati sanati;
c) la tesi del TAR, per cui il parere negativo di FI non necessita di motivazione, è smentita dalla giurisprudenza sia di questo Consiglio di Stato che dello stesso T.A.R. della Toscana.
4. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato in relazione al dedotto vizio di difetto di motivazione, e che pertanto su tale aspetto vada riformata la sentenza di primo grado, per le considerazioni che seguono.
Anzitutto deve osservarsi che rispetto all’assoluto difetto di motivazione non vale in contrario osservare che il parere in questione è esercizio del potere di autorizzazione in deroga ex art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
Tale disposizione (che recita: “ Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. La norma di cui al comma precedente si applica solo alle ferrovie con esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto assimilabili ai sensi del terzo comma dell'art. 1 ”) in nessun modo ammette che, ove ne venga chiesta la deroga, su tale domanda possa provvedersi secondo un regime di eccezione all’obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi, ex art. 3 l. n. 241/1990.
La giurisprudenza afferma che un simile potere è esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile secondo i noti limiti (Cons. Stato, Sez. IV, 17/10/2024, n. 8324): ma proprio per tale ragione non si autorizza l’affermazione della non necessità della motivazione, ma semmai della configurazione dell’onere motivatorio nella direzione – come pure si osserverà in seguito – di specifici parametri.
5. Peraltro la sentenza appena citata ha rigettato il ricorso proposto contro il parere di FI, precisando che questo “ respingeva la richiesta di deroga perché ritenuta in contrasto con le norme dell'art. 60 del D.P.R. n. 753 del 1980 in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario, nonché della pubblica incolumità ”.
La stessa sentenza precisa poi, quanto ai fattori che possono legittimare il diniego di autorizzazione in deroga, che “ Come indicato nell'art. 60 citato, quattro sono le condizioni che vanno verificate ai fini del rilascio delle autorizzazioni in deroga: sicurezza, conservazione della ferrovia, natura dei terreni, circostanze locali ”.
Dunque sono normativamente tipizzate le cause che possono supportare l’autorizzazione o, al contrario, il diniego della stessa.
6. Nel caso di specie, invece, come già rilevato il parere impugnato è del tutto carente di motivazione, il che si pone in contrasto con il parametro normativo regolante l’esercizio del relativo potere (come fin qui ricostruito), per cui, in riforma della sentenza gravata, va accolta la censura in proposito proposta con il ricorso di primo grado ed annullati i provvedimenti con esso impugnati, fatto salvi gli ulteriori provvedimenti, da adottarsi nel rispetto dell’effetto conformativo della presente sentenza e motivando le ragioni per le quali alcuni box ubicati nel medesimo immobile sarebbero stati sanati (v. il precedente punto 3).
Considerato che la presente decisione ha natura interlocutoria, non implicando l’accertamento della c.d. spettanza del bene della vita, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie in parte il ricorso di primo grado e annulla i provvedimenti con esso impugnati.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO