Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di L'Aquila, riunita in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Barbara Del Bono - Presidente
Dott. Mariangela Fuina – Consigliere
Dott. Paolo Cerolini – Giudice ausiliario rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 813/2022 R.G., assegnata in decisione in seguito alla trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.11.2023, promossa da
(Cod. Fisc. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo
Santucci, presso il medesimo elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via V. Veneto
n.2, per procura in calce all'atto di citazione in appello, Appellante
Contro
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Francesco Saverio de Nardis, presso il medesimo elettivamente domiciliato in L'Aquila, Via Venezuela n.2, per procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
(Cod. Fisc. ), in persona del Parte_2 P.IVA_2
legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Bafile, presso il medesimo elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via S. Agostino n.25, per procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta,
(Cod. Fisc. , in persona del Sindaco, Controparte_2 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall' Avv. Domenico de Nardis ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in L'Aquila, Via Avezzano n. 11, per procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta del giudizio di primo grado, Appellati 1
Tribunale di L'Aquila il 4.7.2022, Rep. n. 873/2022, nella causa iscritta al n.
2002/2017 R.G.
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello: - In via preliminare: - disporre con decreto, e poi confermare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per quanto spiegato finora e con riserva di presentare a tale scopo separato ricorso ex artt. 283 e 351, secondo comma, c.p.c.; - nel merito: riformare la sentenza di primo grado, per i motivi spiegati, nella parte in cui ha condannato l'esponente “all'esecuzione dei lavori descritti alla pagina 27 della c.t.u. dichiarando quindi l'estraneità di chi scrive alla fattispecie (condanna ad un facere) fatta valere. In ogni caso, quindi respingere la domanda avversaria nei Parte confronti di . - sempre nel merito, se ritenuto, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado che qui devono intendersi richiamate e trascritte e, cioè, Parte ritenere e dichiarare l'estraneità della rispetto alla domanda fatta ma in caso contrario dichiarare il terzo chiamato responsabile, in tutto o Controparte_2 in parte, quale proprietario del collettore fognario a servizio dell'abitato della frazione di Pianola e, pertanto, condannare lo stesso a tenere indenne l'esponente sia per i costi che per gli esborsi;
- sempre nel merito e nella denegata ipotesi di accoglimento di una eventuale domanda risarcitoria del ricorrente, ritenere e dichiarare la terza chiamata in causa tenuta a Parte_2 garantire, tenere indenne, manlevare la e pertanto Parte_1 condannare la stessa a corrispondere direttamente tutte le somme che dovessero esser dovute al ricorrente. Con vittoria integrale di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.”.
Conclusioni dell'appellato : Rigetto dell'appello. Controparte_1
Conclusioni dell'appellato “Rigetto dell'appello con vittoria Controparte_2 di spese e competenze.
Conclusioni dell'appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte Parte_2 di Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, sull'appello proposto dalla con sede a L'Aquila ed in Parte_1 persona del legale rappresentante, nei confronti della “ Parte_2
con sede a Milano ed in persona del legale rappresentante, avverso
[...] l'ordinanza pronunciata dal Giudice del Tribunale di L'Aquila, Dott.ssa Monica Croci, il 2/4.7.2022 e contraddistinta dal Rep. 873/2022, con l'atto di appello notificato il 30.8.2022, provvedere come appresso: preliminarmente, riconoscere e dichiarare improponibile ed inammissibile e, quindi, rigettare, l'istanza di sospensione della esecutorietà dell'ordinanza impugnata, per il capo relativo alla condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della “ nel merito, riconoscere Parte_2 Pt_2
e dichiarare inammissibile ed improponibile e, comunque, rigettare il medesimo appello;
condannare, quindi, l'appellante al rimborso delle spese, anche forfettarie, ed al pagamento delle competenze tutte conseguenti al presente grado del giudizio;
con ogni salvezza.”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di L'Aquila, con l'ordinanza ai sensi degli artt. 702 bis ss. c.p.c. emessa il 4.7.2022, Rep. n. 873/2022, nella causa iscritta al n. 2002/2017 R.G., ha parzialmente accolto la domanda proposta nei confronti della Controparte_1
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante, che ha chiamato in causa la “ e il Parte_2
Il predetto Tribunale ha quindi condannato la IE Controparte_2
convenuta all'esecuzione dei lavori indicati dal C.T.U. nominato, oltre al pagamento della somma di € 20,00 al giorno dalla data della sentenza fino al giorno antecedente l'inizio dei lavori e oltre al pagamento delle spese processuali.
con la propria domanda ha chiesto appunto la condanna della Controparte_1 all'esecuzione dei lavori necessari ad evitare le continue Parte_1
fuoriuscite sulla sua proprietà delle acque fognarie dalla rete gestita dalla medesima
IE, deducendo quindi la responsabilità extracontrattuale della stessa in ordine a tali eventi dannosi, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., oltre all'obbligo di corrispondere una somma giornaliera per ogni giorno di ritardo nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, da liquidarsi in via equitativa.
La IE in persona del legale rappresentante, si è costituita in Parte_1
giudizio, contestando la domanda del ricorrente, con particolare riguardo alla propria qualifica di custode della rete fognaria, rilevando che la stessa sia stata realizzata dal che ne è proprietario. La convenuta ha chiamato Controparte_2 in causa la IE “ per essere dalla stessa manlevata Parte_2 in caso di propria condanna e il per la condanna dello stesso Controparte_2
al pagamento di ogni somma riconosciuta al ricorrente.
La “ si è costituita in giudizio contestando la Parte_2 sussistenza della garanzia assicurativa;
anche il si è costituito Controparte_2 in giudizio rilevando che la “ abbia assunto la totale Parte_1
gestione della rete fognaria del territorio comunale secondo il verbale di trasferimento sottoscritto in data 25.6.1999, per cui la IE ha assunto il servizio di costruzione, manutenzione ed esercizio delle reti di distribuzione idrica interna
3 nonché il servizio di costruzione, manutenzione ed esercizio delle reti di fognatura, assumendo pertanto la qualifica di custode delle stesse.
Il Tribunale di L'Aquila, alla luce della documentazione in atti e della c.t.u. espletata, ha ritenuto provati i fatti dannosi dedotti dal ricorrente e costituiti dagli spargimenti delle acque fognarie sulla sua proprietà in occasione di piogge intense;
ha escluso che l'allegamento sia provocato dalle sole acque meteoriche, considerando che la IE proprio per i compiti ad essa demandati, Parte_1
detenga l'intera rete fognaria di cui è perciò custode, essendo il soggetto che ne ha la disponibilità materiale unita al potere giuridico di intervenire sulla stessa, restando pertanto irrilevante la circostanza che dette strutture siano ancora di proprietà del CP_2
Il primo Giudice ha quindi escluso la determinazione degli spargimenti sopra indicati per caso fortuito riferibile alle precipitazioni meteoriche più intense della media, essendo comunque onere della adeguare il collettore fognario Parte_1
- peraltro gravato nel tempo dai nuovi allacci connessi alla riconosciuta crescita urbanistica del luogo - alle note caratteristiche dell'impianto di cui ha assunto la gestione, per l'appunto di tipo misto, eseguendo le opere (di sostituzione, modifica, ampliamento ecc.) necessarie ad per evitare lo spargimento in superficie dei liquami.
L'inerzia della predetta IE ha rappresentato, secondo il Tribunale, un comportamento contrastante con il generale dovere di neminem laedere e in particolare del suo obbligo di provvedere alla gestione della rete fognaria, provvedendo alla manutenzione, adeguamento, sostituzione, rifacimento necessari ad evitarne i malfunzionamenti dannosi per terzi.
Il C.T.U. ha individuato e descritto i vizi presenti sulle tratte del collettore fognario e relativi pozzetti ed individuato le opere necessarie e prevenire i fenomeni sopra indicati, il cui costo complessivo è stato indicato in circa €14.350,00, per cui il
Tribunale di L'Aquila ha disposto la condanna della IE convenuta all'esecuzione di tali opere, applicando la misura di coercizione indiretta ai sensi dell'art.614 bis c.p.c., con il pagamento di una somma giornaliera in favore del ricorrente, non essendo possibile in questo caso l'esecuzione della predette opere da parte di terzi.
4 Il predetto Tribunale ha infine ritenuto non provata la domanda del ricorrente di risarcimento del danno.
La IE , in persona del legale Parte_1
rappresentante, ha proposto l'appello alla sentenza in esame, chiedendo, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate;
si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello; la medesima richiesta è stata formulata dagli altri appellati che pure si sono costituiti in giudizio, cioè il in persona del Sindaco, e la Controparte_2
“ che ha anche chiesto la dichiarazione di Parte_2 inammissibilità dell'appello.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni in seguito alla trattazione scritta dell'udienza del 14.11.2023 e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante, nel primo motivo dell'impugnazione, ha dedotto la violazione, da parte del Tribunale di L'Aquila, del D.Lgs. n. 152 del 2006 anche in relazione ali soggetti che hanno sottoscritto il verbale di consegna del 1999 e alla loro capacità di obbligare gli Enti.
Ad avviso della predetta, il citato verbale è in contrasto con le disposizioni del citato Decreto, secondo cui la realizzazione e l'adeguamento del servizio idrico spettano all'Ente Locale e non al Gestore. Pertanto, il verbale di consegna del 1999 non costituirebbe il documento idoneo a produrre gli obblighi del Gestore, affermati invece dal primo Giudice, anche perché sottoscritto da soggetti privi del potere di rappresentare gli Enti contraenti e poiché riferito alle “reti di fognatura”, costituenti strutture diverse dalle reti di smaltimento e raccolta delle acque meteoriche.
1.1. Il motivo ora esposto è pregiudizialmente, inammissibile ai sensi dell'art. 345
c.p.c. atteso che le ragioni nello stesso indicate sono state dedotte per la prima volta in questo grado del giudizio e contengono la prospettazione di nuove circostanze, determinando il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e la conseguente introduzione nel processo di un nuovo tema di indagine e di decisione, alterando così l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della
5 controversia (in tal senso, tra le altre, Cass., 15 settembre 2020, n. 19186; Cass., 23 luglio 2020, n. 15730).
2. Il secondo motivo dell'appello concerne la violazione dell'art. 2051 c.c. per effetto della condanna all'esecuzione delle opere su una cosa altrui: secondo l'appellante, la stessa, in qualità di custode, potrebbe essere responsabile del danno cagionato ma non può essere tenuta alla realizzazione di una nuova struttura, come stabilito nella sentenza di primo grado.
2.1. Occorre tuttavia considerare che la predetta statuizione costituisce una forma di risarcimento del danno in forma specifica, prevista, in linea generale, dall'art. 2058 c.c. con i soli limiti stabiliti dal secondo comma di tale disposizione, per cui non sussistono ostacoli, sotto il profilo logico-sistematico, all'applicazione di tale forma di risarcimento anche relativamente al danno causato dalla cosa in custodia.
Inoltre, si deve osservare che il presupposto della responsabilità di cui all'art. 2051
c.c., in considerazione del carattere oggettivo della stessa, è costituito esclusivamente dall'effettivo potere di controllo della cosa con la conseguente possibilità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare (Cass., Sez. Un.,
30 giugno 2022, n. 20943; Cass., 26 maggio 2023, n. 14798).
Pertanto, considerato che il potere di controllo nel caso in esame è integralmente attribuito alla IE odierna appellante dal verbale di consegna del 1999, la medesima è tenuta a provvedere al citato risarcimento. Né quest'ultimo può essere ritenuto un ingiusto sacrificio patrimoniale poiché è correlato alla riscossione, da parte del Custode, delle entrate derivanti dall'erogazione dei servizi, come previsto nel punto 5) del citato verbale.
Dunque, anche il secondo motivo dell'appello è infondato.
3. Dalle considerazioni esposte deriva l'infondatezza anche del terzo motivo dell'impugnazione concernente la richiesta della IE di essere Parte_1
tenuta indenne dal per il costo dalle opere da eseguire per Controparte_2
effetto della sentenza di primo grado.
Invero, rilevati la responsabilità della predetta IE, quale custode, in ordine all'evento dannoso dedotto in giudizio e il conseguente obbligo della stessa al risarcimento del danno si deve ribadire che la corrispettività tra tale obbligo e il vantaggio patrimoniale derivante dalla riscossione delle entrate previsto nel citato
6 punto 5) del verbale di consegna esclude i presupposti per l'indennizzo da parte del
Controparte_2
4. L'impugnazione in esame è dunque integralmente infondata e deve essere rigettata, confermando la sentenza impugnata e disponendo la condanna dell'appellante, in ragione della sua soccombenza, al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente grado del giudizio, che si liquidano ai sensi del
D.M. n.55 del 2014 e succ. modd., come in dispositivo.
5. L'appellante è anche tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, non definitivamente pronunciando nella causa civile sopra indicata, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto dalla , in Parte_1
persona del legale rappresentante, nei confronti di , del Controparte_1 [...]
in persona del Sindaco, e della “ , in CP_2 Controparte_4
persona del legale rappresentante, all'ordinanza ai sensi degli artt. 702 bis ss. c.p.c. emessa dal Tribunale di L'Aquila il 4.7.2022, Rep. n. 873/2022, nella causa iscritta al n. 2002/2017 R.G. che dunque conferma integralmente.
2) Condanna la appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle Pt_1
spese del presente grado del giudizio, che liquida, in favore di ciascuno di essi, in €
3.966,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese generali 15%, al c.a.p. 4% e all'i.v.a. 22% come per legge.
3) Dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di Consiglio virtuale del 17 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Barbara Del Bono
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Paolo Cerolini
7