Articolo 682 del Codice di procedura penale
Articolo 581Articolo 581
Versione
24 ottobre 1989
Art. 682. Liberazione condizionale 1. Il tribunale di sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione condizionale.
2. Se la liberazione non e' concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non puo' essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui e' divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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