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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 13/02/2026, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2200/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
CUGINI AN, RE
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18507/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240125787265000 IRES-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/12/2024 l'associazione Associazione_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 01257872 65000 notificata in data 30 settembre 2024 emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis dPR n. 600/1973 per il periodo d'imposta 2020 per la somma di euro 147.572,28.
In data 28/2/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate -Direzione Prov.le I di Roma- chiedendo il rigetto del ricorso
In data 28/01/2026 parte ricorrente depositava memorie illustrative in cui insisteva per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza dell'11 febbraio 2026 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'associazione Associazione_1 impugna la cartella di pagamento n. 097 2024 01257872 65000 notificata in data 30 settembre 2024 emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis dPR n. 600/1973 per il periodo d'imposta 2020 per la somma di euro 147.572,28.
L'associazione ricorrente in estrema sintesi contesta la mancata notifica della comunicazione di irregolarità e richiede il riconoscimento delle perdite conseguite nel 2019 dalla stessa dichiarate e documentate come da documentazione prodotta in corso di causa.
Rilevato che dalla documentazione versata in atti, rappresentata dallo stato patrimoniale dell'associazione riferito all'anno 2019 che certifica le perdite siccome riportate nella propria dichiarazione poi sottoposta a controllo automatizzato, risultano le perdite non riconosciute dall'amministrazione.
Rilevato che l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione sollevata in udienza da parte resistente se pure formalmente corretta sconta tutta l'anomalia della procedura atteso che, siccome documentato da parte ricorrente, la richiesta di documentazione a chiarimento sarebbe stata formulata dall'amministrazione finanziaria soltanto successivamente alla notifica e deposito del ricorso ovvero nelle date del 17 e 20 gennaio 2025 rendendo praticamente impossibile per la contribuente rispettare il termine perentorio previsto dall'art. 32 D.Lgv. n. 546/1992.
Rilevato altresì che a fronte di un principio di prova fornito dalla parte ricorrente e l'assoluta generica contestazione di parte resistente di "documentazione lacunosa o priva di rilievo probatorio" il ricorso deve ritenersi fondato e, pertanto, va accolto.
L'anomalia della situazione “procedimentale” come sopra descritta giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Roma, definendo il giudizio in epigrafe indicato (n.
18507/2024):
1) Accoglie il ricorso;
2) Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Tiziana Cugini Dott. Antonio Spataro
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
CUGINI AN, RE
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18507/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240125787265000 IRES-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/12/2024 l'associazione Associazione_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 01257872 65000 notificata in data 30 settembre 2024 emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis dPR n. 600/1973 per il periodo d'imposta 2020 per la somma di euro 147.572,28.
In data 28/2/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate -Direzione Prov.le I di Roma- chiedendo il rigetto del ricorso
In data 28/01/2026 parte ricorrente depositava memorie illustrative in cui insisteva per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza dell'11 febbraio 2026 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'associazione Associazione_1 impugna la cartella di pagamento n. 097 2024 01257872 65000 notificata in data 30 settembre 2024 emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis dPR n. 600/1973 per il periodo d'imposta 2020 per la somma di euro 147.572,28.
L'associazione ricorrente in estrema sintesi contesta la mancata notifica della comunicazione di irregolarità e richiede il riconoscimento delle perdite conseguite nel 2019 dalla stessa dichiarate e documentate come da documentazione prodotta in corso di causa.
Rilevato che dalla documentazione versata in atti, rappresentata dallo stato patrimoniale dell'associazione riferito all'anno 2019 che certifica le perdite siccome riportate nella propria dichiarazione poi sottoposta a controllo automatizzato, risultano le perdite non riconosciute dall'amministrazione.
Rilevato che l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione sollevata in udienza da parte resistente se pure formalmente corretta sconta tutta l'anomalia della procedura atteso che, siccome documentato da parte ricorrente, la richiesta di documentazione a chiarimento sarebbe stata formulata dall'amministrazione finanziaria soltanto successivamente alla notifica e deposito del ricorso ovvero nelle date del 17 e 20 gennaio 2025 rendendo praticamente impossibile per la contribuente rispettare il termine perentorio previsto dall'art. 32 D.Lgv. n. 546/1992.
Rilevato altresì che a fronte di un principio di prova fornito dalla parte ricorrente e l'assoluta generica contestazione di parte resistente di "documentazione lacunosa o priva di rilievo probatorio" il ricorso deve ritenersi fondato e, pertanto, va accolto.
L'anomalia della situazione “procedimentale” come sopra descritta giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Roma, definendo il giudizio in epigrafe indicato (n.
18507/2024):
1) Accoglie il ricorso;
2) Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Tiziana Cugini Dott. Antonio Spataro