Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 13/02/2026, n. 2200
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancata notifica della comunicazione di irregolarità

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, evidenziando l'anomalia procedurale consistente nella richiesta di documentazione da parte dell'amministrazione finanziaria solo dopo la notifica e il deposito del ricorso, rendendo impossibile per il contribuente rispettare i termini perentori.

  • Accolto
    Riconoscimento delle perdite dichiarate

    La Corte ha accertato la sussistenza delle perdite non riconosciute dall'amministrazione, basandosi sulla documentazione prodotta dall'associazione, come lo stato patrimoniale del 2019.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 13/02/2026, n. 2200
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2200
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo