Art. 1. 1. (( Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' autorizzato, per interventi di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica, a concedere contributi in conto interessi su mutui. )) 2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, determina entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1. ((1)) 3. Per le finalita' del presente articolo sono autorizzati i limiti di impegno decennali di lire 125 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 del suindicato D.Lgs. e' abrogato il comma 2 del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 del suindicato D.Lgs. e' abrogato il comma 2 del presente articolo.