Versione
11 settembre 1998
11 settembre 1998
>
Versione
11 settembre 1999
11 settembre 1999
Art. 1. 1. (( Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' autorizzato, per interventi di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica, a concedere contributi in conto interessi su mutui. )) 2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, determina entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1. ((1)) 3. Per le finalita' del presente articolo sono autorizzati i limiti di impegno decennali di lire 125 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
----------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 del suindicato D.Lgs. e' abrogato il comma 2 del presente articolo.
----------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 del suindicato D.Lgs. e' abrogato il comma 2 del presente articolo.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Roma, sez. III, sentenza breve 25/02/2015, n. 3284Provvedimento: […] - di aver ottenuto dal Ministero intimato un contributo per realizzare due progetti di ricerca nell'ambito del programma denominato “accesso a larga banda a servizi Internet di nuova generazione per la clientela di massa”, pertanto, ha sottoscritto con l'istituto di credito convenzionato MI AN PA (ora Intesa AN PA S.p.A.) un finanziamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 346/1988;Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- decreto ingiuntivo·
- esecuzione dei decreti ingiuntivi·
- spese di lite·
- inerzia della pubblica amministrazione·
- art. 112 cod. proc. amm.·
- commissario ad acta·
- azione di ottemperanza