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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/12/2025, n. 3667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3667 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., all'udienza del 9.12.2025 mediante il rinvio alle note conclusive, nella causa civile, iscritta al n. 7803/24 R.G. Trib.
TRA
e Parte_1 Parte_2
Rappresentati e difesi dall'avv.to Luigi Doria, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, procuratori domiciliatari
- opponenti -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
Rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea
Ornati, in virtù di procura generale alle liti per atto della dott.ssa , Notaio in Persona_1
Milano del 15.3.2024, repertorio n.9775 e raccolta n.2163, allegata alla comparsa, con domicilio eletto in La Spezia alla Via Paolo Emilio Taviani n.170, procuratore domiciliatario
- opposta –
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
1 Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo notificato da e comparsa di costituzione e Parte_1 Parte_2 risposta depositata telematicamente dalla società opposta , sia i verbali di causa Controparte_1
e le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, nonché dalle note conclusionali, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
All'udienza di prima comparizione del 1.4.2025 nessuno si costituiva per la società opposta ed il procuratore degli opponenti e chiedeva il rinvio per la Controparte_1 Pt_1 Parte_2 decisione della causa. Pertanto la causa si rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 9.12.2025, assegnando termini per note conclusionali.
Nelle more del giudizio si costituiva telematicamente la società opposta.
All'odierna udienza, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione anche mediante il rinvio alle note conclusionali, la causa è stata decisa contestualmente ed inviata telematicamente alle parti.
DECISIONE
Preliminarmente e senza entrare nel merito del giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo concessa ex sentenza n.9479 Cass. civ. sez. unite del 6.4.2023, ritiene questo giudice che la stessa sia intempestiva ed inammissibile.
In particolare la presente opposizione è stata instaurata in quanto il Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 1.10.2024 avvisava il debitore della possibilità di proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo per far valere unicamente il carattere abusivo delle clausole contrattuali entro 40 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. L'ordinanza veniva comunicata al debitore in data
1.10.2024 e, pertanto, il termine per l'opposizione scadeva il giorno 11.11.2024. La presente opposizione è stata notificata in data 13.11.2024, e quindi oltre il termine di legge. Pertanto, la stessa intempestiva.
2 Non solo.
La stessa è anche inammissibile in quanto instaurata a seguito della sentenza n. 9479/2023 della
Cassazione Sezioni Unite che ha un ambito oggettivo ben delimitato: essa è consentita unicamente per contestare le clausole vessatorie, e non per sollevare tutte le possibili contestazioni che avrebbero dovuto essere oggetto di una opposizione tempestiva e che sono coperte dal giudicato.
Nella presente opposizione si contesta la titolarità del credito , l'estratto conto ex art. 50 TUB, la decadenza del beneficio del termine e la difformità del TAEG. Dappiù nelle conclusioni, benchè nell'atto nulla è contestato, si chiede di accertare l'applicazione di interessi anatocistici ed usurari.
Infine si chiede la condanna della opposta alla restituzione delle somme percepite, in occasione della vessatorietà delle clausole senza che vi siano contestazioni a clausole contrattuali. Pertanto tali contestazioni esulano dall'ambito delineato dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite e consentito nella presente opposizione, trattandosi di presunte violazioni del TUB e non del Codice del Consumo. Ciò comporta l'inammissibilità dell'opposizione tardiva.
Infine, anche relativamente all'introduzione del presente giudizio si rileva che l'opposizione è stata notificata il 5.12.2024 seguendo il nuovo rito della c.d. riforma Cartabia, con termine a comparire di 120 giorni e assegnazione del termine di costituzione del convenuto settanta giorni prima dell'udienza. Tuttavia la riforma Cartabia ha effetto a decorrere dal 28.2.2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti già pendenti alla data del
28.2.2023 si applicano le disposizioni vigenti precedentemente. Infatti l'opposizione a decreto ingiuntivo, non è un giudizio autonomo, ma la seconda fase di un procedimento già pendente suddiviso in due fasi: la prima a cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena. Pertanto, ai fine della scelta del rito applicabile all'opposizione, occorre guardare alla data di introduzione del procedimento monitorio. Come chiarito dalla giurisprudenza “è al momento del deposito del decreto ingiuntivo e non alla data della notifica del ricorso e del decreto che dovrà essere posta attenzione per stabilire il momento in cui la pendenza del giudizio ha avuto inizio”. Pertanto, la pendenza della lite va determinata al momento del deposito del ricorso monitorio. Come da documentazione in atti, il ricorso per decreto ingiuntivo veniva depositato e notificato nel 2018 e quindi prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, anche se si volesse considerare come pendenza della lite la data di notifica del decreto, ai sensi dell'art. 643 c.p.c. Da ciò consegue che il presente giudizio deve proseguire con le forme di cui al rito antecedente e non con il rito previsto dalla legge Cartabia, in particolare con l'avvertimento che la costituzione del convenuto deve avvenire venti giorni prima dell'udienza con la conseguenza che la comparsa di costituzione dell'opposta è tempestiva. Controparte_1
3 Alla luce di tali considerazioni, la tardività dell'opposizione e la conseguente declaratoria di inammissibilità dei motivi di opposizione assorbono tutte le altre domande ed eccezioni.
La peculiarità delle questioni giuridiche trattate soggette a continui mutamenti giurisprudenziali costituiscono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sulla opposizione tardiva a decreto ingiuntivo concessa ex sentenza n.9479 Cass. civ. sez. unite del 6.4.2023, proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni altra Controparte_1 azione, istanza ed eccezione :
1. Per le ragioni di qui sopra dichiara tempestiva la costituzione di in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore.
2. Dichiara l'improcedibilità dell'opposizione per tardività rispetto al termine concesso dal
Giudice dell'esecuzione.
3. Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo concessa ex sentenza n.9479 Cass. civ. sez. unite del 6.4.2023. per difformità dei motivi rispetto i quali doveva essere proposta, con conseguente definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n.2464/2018, emesso dal Tribunale di Lecce il 10.10.2018, con il quale veniva ingiunto a e di pagare la somma di €.10.369,58, oltre interessi Parte_1 Parte_2 come da domanda ed oltre le spese e competenze del procedimento monitorio.
4. Spese interamente compensate.
Lecce, 9.12.2025 ore 16.20
Il giudice on.
dott.ssa Maria Paola Sanghez
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., all'udienza del 9.12.2025 mediante il rinvio alle note conclusive, nella causa civile, iscritta al n. 7803/24 R.G. Trib.
TRA
e Parte_1 Parte_2
Rappresentati e difesi dall'avv.to Luigi Doria, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, procuratori domiciliatari
- opponenti -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
Rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea
Ornati, in virtù di procura generale alle liti per atto della dott.ssa , Notaio in Persona_1
Milano del 15.3.2024, repertorio n.9775 e raccolta n.2163, allegata alla comparsa, con domicilio eletto in La Spezia alla Via Paolo Emilio Taviani n.170, procuratore domiciliatario
- opposta –
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
1 Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo notificato da e comparsa di costituzione e Parte_1 Parte_2 risposta depositata telematicamente dalla società opposta , sia i verbali di causa Controparte_1
e le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, nonché dalle note conclusionali, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
All'udienza di prima comparizione del 1.4.2025 nessuno si costituiva per la società opposta ed il procuratore degli opponenti e chiedeva il rinvio per la Controparte_1 Pt_1 Parte_2 decisione della causa. Pertanto la causa si rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 9.12.2025, assegnando termini per note conclusionali.
Nelle more del giudizio si costituiva telematicamente la società opposta.
All'odierna udienza, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione anche mediante il rinvio alle note conclusionali, la causa è stata decisa contestualmente ed inviata telematicamente alle parti.
DECISIONE
Preliminarmente e senza entrare nel merito del giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo concessa ex sentenza n.9479 Cass. civ. sez. unite del 6.4.2023, ritiene questo giudice che la stessa sia intempestiva ed inammissibile.
In particolare la presente opposizione è stata instaurata in quanto il Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 1.10.2024 avvisava il debitore della possibilità di proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo per far valere unicamente il carattere abusivo delle clausole contrattuali entro 40 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. L'ordinanza veniva comunicata al debitore in data
1.10.2024 e, pertanto, il termine per l'opposizione scadeva il giorno 11.11.2024. La presente opposizione è stata notificata in data 13.11.2024, e quindi oltre il termine di legge. Pertanto, la stessa intempestiva.
2 Non solo.
La stessa è anche inammissibile in quanto instaurata a seguito della sentenza n. 9479/2023 della
Cassazione Sezioni Unite che ha un ambito oggettivo ben delimitato: essa è consentita unicamente per contestare le clausole vessatorie, e non per sollevare tutte le possibili contestazioni che avrebbero dovuto essere oggetto di una opposizione tempestiva e che sono coperte dal giudicato.
Nella presente opposizione si contesta la titolarità del credito , l'estratto conto ex art. 50 TUB, la decadenza del beneficio del termine e la difformità del TAEG. Dappiù nelle conclusioni, benchè nell'atto nulla è contestato, si chiede di accertare l'applicazione di interessi anatocistici ed usurari.
Infine si chiede la condanna della opposta alla restituzione delle somme percepite, in occasione della vessatorietà delle clausole senza che vi siano contestazioni a clausole contrattuali. Pertanto tali contestazioni esulano dall'ambito delineato dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite e consentito nella presente opposizione, trattandosi di presunte violazioni del TUB e non del Codice del Consumo. Ciò comporta l'inammissibilità dell'opposizione tardiva.
Infine, anche relativamente all'introduzione del presente giudizio si rileva che l'opposizione è stata notificata il 5.12.2024 seguendo il nuovo rito della c.d. riforma Cartabia, con termine a comparire di 120 giorni e assegnazione del termine di costituzione del convenuto settanta giorni prima dell'udienza. Tuttavia la riforma Cartabia ha effetto a decorrere dal 28.2.2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti già pendenti alla data del
28.2.2023 si applicano le disposizioni vigenti precedentemente. Infatti l'opposizione a decreto ingiuntivo, non è un giudizio autonomo, ma la seconda fase di un procedimento già pendente suddiviso in due fasi: la prima a cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena. Pertanto, ai fine della scelta del rito applicabile all'opposizione, occorre guardare alla data di introduzione del procedimento monitorio. Come chiarito dalla giurisprudenza “è al momento del deposito del decreto ingiuntivo e non alla data della notifica del ricorso e del decreto che dovrà essere posta attenzione per stabilire il momento in cui la pendenza del giudizio ha avuto inizio”. Pertanto, la pendenza della lite va determinata al momento del deposito del ricorso monitorio. Come da documentazione in atti, il ricorso per decreto ingiuntivo veniva depositato e notificato nel 2018 e quindi prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, anche se si volesse considerare come pendenza della lite la data di notifica del decreto, ai sensi dell'art. 643 c.p.c. Da ciò consegue che il presente giudizio deve proseguire con le forme di cui al rito antecedente e non con il rito previsto dalla legge Cartabia, in particolare con l'avvertimento che la costituzione del convenuto deve avvenire venti giorni prima dell'udienza con la conseguenza che la comparsa di costituzione dell'opposta è tempestiva. Controparte_1
3 Alla luce di tali considerazioni, la tardività dell'opposizione e la conseguente declaratoria di inammissibilità dei motivi di opposizione assorbono tutte le altre domande ed eccezioni.
La peculiarità delle questioni giuridiche trattate soggette a continui mutamenti giurisprudenziali costituiscono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sulla opposizione tardiva a decreto ingiuntivo concessa ex sentenza n.9479 Cass. civ. sez. unite del 6.4.2023, proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni altra Controparte_1 azione, istanza ed eccezione :
1. Per le ragioni di qui sopra dichiara tempestiva la costituzione di in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore.
2. Dichiara l'improcedibilità dell'opposizione per tardività rispetto al termine concesso dal
Giudice dell'esecuzione.
3. Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo concessa ex sentenza n.9479 Cass. civ. sez. unite del 6.4.2023. per difformità dei motivi rispetto i quali doveva essere proposta, con conseguente definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n.2464/2018, emesso dal Tribunale di Lecce il 10.10.2018, con il quale veniva ingiunto a e di pagare la somma di €.10.369,58, oltre interessi Parte_1 Parte_2 come da domanda ed oltre le spese e competenze del procedimento monitorio.
4. Spese interamente compensate.
Lecce, 9.12.2025 ore 16.20
Il giudice on.
dott.ssa Maria Paola Sanghez
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