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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 31/07/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 9 /2025
Il Tribunale di Massa in composizione collegiale, composto da
Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dr. Elisa Pinna Giudice
Dr. Valentina Prudente Rel., Est.
All'esito della camera di consiglio del 29/07/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa tra assistita e difesa dall'Avv. MARCHINI FRANCESCA Parte_1
- Parte ricorrente-
E
, assistita e difesa da Avv.ti STAGI SOFIA e VIOLANTE ELEONORA CP_1
- Parte resistente-
CON L'INTERVENTO Controparte_2
Sulle seguenti conclusioni congiunte:
“Piaccia all''III.mo Tribunale adito definitivamente pronunciare con sentenza la separazione personale dei SIg.ri e , e in conformità all'accordo CP_1 Parte_1 raggiunto dalle parti, accogliere le seguenti condizioni:
1) autorizzare in via definitiva i coniugi a vivere separati e liberi di fissare ove lo ritengano più opportuno la loro residenza, con l'accordo espresso che la SI.ra provveda a trasferire Pt_1 la predetta residenza dalla casa che fu familiare, entro il 31.12.2025;
P a g . 1 | 2 2) porre a carico del SI. la somma mensile di € 350,00, CP_1 (trecentocinquanta,00) a titolo di contributo alle spese per la SI.ra , somma Parte_1 annualmente rivalutata ex indici Istat. Il versamento avverrà tramite bonifico bancario alle coordinate già in possesso delle parti entro il 20 di ogni mese.
3) Autorizzare la SI.ra al ritiro dei propri effetti personali dall'abitazione Parte_1 familiare, concordando con il SI. il giorno e l'ora con un congruo anticipo di almeno CP_1 7 giorni”.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
Con ricorso del 03.01.2025, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), adiva l'intestato Tribunale affinché fosse dichiarata la separazione C.F._1 personale dal coniuge, nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), con il quale aveva contratto matrimonio civile il 14.8.1992 a C.F._2 NO (SP), atto trascritto nel Comune di NO al n. 1, parte I, anno 1992.
Dall'unione nasceva il figlio (11.9.1988), attualmente trentasettenne ed economicamente Per_1 autonomo.
All'udienza del 25.07.2025 tenutasi in modalità cartolare, le parti rassegnavano conclusioni congiunte, come da note depositate in p.c.t. in data 11.7.2025, rinunciando, altresì, ai termini per l'impugnazione. Il Giudice riservava di riferire al collegio in camera di consiglio.
***
Ricorrono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi, essendo irrimediabilmente venuta meno l'affectio coniugalis, risultando pacifica l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, anche tenuto conto delle rispettive condotte processuali.
Tenuto conto del rilievo per cui sono state dispiegate conclusioni congiunte, ricorrono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale,
1. Dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
legati da matrimonio civile contratto il 14.8.1992 a NO (trascritto nei
[...] registri di Stato Civile del predetto comune, al n. 1, parte I, anno 1992), autorizzandoli a vivere separati.
2. Prende atto degli accordi inter partes come risultanti dalle conclusioni congiunte, di cui in epigrafe, da ritenersi in questa sede integralmente trascritte;
3. Dichiara integralmente compensate le spese;
4. Manda alla Cancelleria per quanto di propria competenza, ivi compresa la trasmissione all'ufficiale di stato civile del Comune ove l'atto di matrimonio fu trascritto della sentenza di separazione giudiziale.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata camera di consiglio.
Il Giudice estensore Il Presidente Dr.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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