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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 15/04/2024, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice Dr.ssa Silvia Grana, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 218 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 proposta da:
) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ROSSELLA GIAMOGANTE per delega in calce all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
( , Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ), ( ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
( , CP_4 C.F._5 Controparte_5
( , ( ) e C.F._6 CP_6 C.F._7 CP_7
)
[...] C.F._8 rappresentati e difesi dall'Avv. LORENZO NAPOLEONI per delega in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTI
) Controparte_8 C.F._9 rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSIO PAOLUCCI per delega in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
( ) CP_9 C.F._10
1
rappresentata e difesa dall'Avv. TIBERIO DE FELICE per delega in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
( CP_10 C.F._11 rappresentata e difesa dall'Avv. ENNIO MASU per delega in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
( ), CP_11 C.F._12 Controparte_1
( ), ( ) C.F._13 Controparte_12 C.F._14
CONVENUTI CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio Controparte_1 CP_2 Controparte_3
CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, ,
[...] Controparte_8 CP_9 CP_10
al fine di sentire CP_11 Controparte_1 Controparte_12 accogliere le seguenti conclusioni, come precisate con le memorie ex art. 183 comma 6 n.
1) c.p.c.: “in via principale, dichiarare aperta la successione del de cuius nato a [...]_1 il 02.11.1939 e deceduto il 07.05.2014.
Disporsi lo scioglimento mediante la divisione dell'eredità, secondo le rispettive quote e diritti come risultanti in causa, previa valutazione della sua consistenza mobiliare ed immobiliare, anche tenuto conto della dovuta indennità di occupazione del fabbricato da parte della coerede e famiglia. CP_2
Dichiararsi lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra gli eredi del de cuius Persona_1 dell'intero asse ereditario costituito dai beni mobili: un trattore, un rimorchio e la vettura tg DN839VV da un gregge di ovini e dagli immobili: Immobile uso abitativo sito in Cittareale Corso Vittorio Emanuele individuato al Catasto al Fog. 17 part.429 sub 2 cat. A/3 rendita € 161,13;
Terreno Fog. 17 part. 428 superficie 0.02.10
Terreno Fog. 5 part. 90 0.66.10
Terreno Fog. 10 part. 93 superficie 0.05.50
Terreno Fog. 10 part. 94 superficie 0.27.50
Terreno Fog. 10 part. 105 superficie 0.16.60
2
Terreno Fog. 15 part. 25 superficie 0.37.10
Terreno Fog. 21 part. 460 superficie 0.31.70 come descritti ai punti delle premesse dell'atto di citazione e nelle allegate planimetrie, e per l'effetto, accertata la non divisibilità del compendio immobiliare, procedersi alla divisione della comunione con assegnazione alla sig.ra della casa e dei terreni con pagamento, a proprio carico, del Parte_1 conguaglio ad ognuno dei coeredi della propria quota in denaro ex art. 720 c.p.c.; Con rinuncia all'ipoteca legale.
Previo accertamento dell'utilizzo esclusivo della casa di Cittareale sita in via C. Emanuele da parte dei coeredi sig.ri ondannarsi il sig. unitamente agli altri sig.ri CP_2 CP_2 Controparte_8 [...]
al pagamento di un'indennità da determinarsi CP_4 Controparte_3 Controparte_5
Contr secondo i parametri alla data di occupazione illegittima dell'immobile abitativo in comunione ereditaria.
Ordinarsi tutte le successive volture e trascrizioni presso gli Uffici catastali e presso i Servizi di Pubblicità
Immobiliare dell'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio competente, quale conseguenza della pronuncia di accoglimento dell'azionata domanda. Ciò con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Condannare gli opponenti alle spese, diritti ed onorari del giudizio anche in considerazione della mancata presenza davanti all'Organismo di Mediazione.
Condannare ex art. 96 cpc , Controparte_1 CP_6 Controparte_7 CP_2 [...]
al risarcimento danni da lite CP_4 Controparte_3 Controparte_5 Controparte_8 temeraria, stante la evidenza di non vantare alcuna plausibile ragione”.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti Controparte_1 CP_2
Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 formulando le seguenti conclusioni:
[...] Controparte_7
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutti i motivi in premessa indicati
In via principale e nel merito, sulla base dell'ammittenda querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c. in relazione alla scrittura privata di compravendita autenticata in data 12.10.1992 dal Notaio in
[...]
Rep. 4960 Racc. 2621 e dell'eventuale esito positivo del relativo giudizio incidentale Persona_2 di fronte al Collegio, accertare e dichiarare come errata la ricostruzione dell'asse ereditario del fù Per_1 così come riportata dalla SI.ra ed espungere conseguentemente dalla massa
[...] Parte_1 ereditaria gli immobili contraddistini al Catasto del Comune di Cittareale al Fg. 17 part.lle 429 sub. 2
3
(o che meglio sarà individuata in corso di causa) e 428 in ragione della circostanza che il de cuius non vantasse diritto reale alcuno sulle unità immobiliari in esame;
Ancora nel merito, accertare e dichiarare illeggittimo e/o inesistente il frazionamento in sub. 1 e 2 dell'immobile abitativo originariamente identificato al Fg. 17 part. 429 stante l'assenza di qualsivoglia titolo rilasciato dal Comune di Cittareale ai sensi dell'allora vigente L. 47/1985, ordinando a tal uopo tutte le successive ed opportune modifiche e/o volture e/o trascrizioni al competente Ufficio del Catasto dei
Fabbriati del Comune di Cittareale ed al competente Ufficio della conservatoria dei Pubblici Registri, con esonero di responsabilità del Conservatore;
In via ricovenzionale nel merito, avuto esito positivo il giudizio incidentale ex querela di falso con conseguente declaratoria di nullità e/o inesistenza della scrittura privata di compravendita autenticata in data 12.10.1992 dal Notaio in Rep. 4960 Racc. 2621, riconoscere e Persona_2 dichiarare, per tutte le motivazioni espresse nel corso della presente comparsa ed ai sensi del combinato disposto dagli artt.1140,2°comma, 1158 e 1146 c.c., avvenuta l'usucapione in favore dei SI.ri CP_2 quali eredi della fù della quota del diritto di proprietà pari a 3/12 sugli immobili distinti Persona_3 in Catasto del Comune di Cittareale al Fg. 17 part.lle 429 e 428 nei confronti ed a danno della SI.ra quale erede della fù e pertanto dichiarare i sig.ri CP_9 Persona_4 CP_2 CP_4
e sempre in qualità di eredi della fù ed alla luce altresì CP_3 CP_5 Persona_3 dell'atto di donazione/divisione del 16.07.1982 a rogito del Notaio in Rieti, Comm. Avv. Giovanni
Filippi Rep. 52980 Racc. 22640, proprietari per la quota di ½ sui predetti immobili, ordinando a tal uopo tutte le successive ed opportune modifiche e/o volture al competente Ufficio del Catasto dei Fabbriati del Comune di Cittareale, nonché le opportune trascrizioni presso il competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, con esonero di responsabilità del Conservatore;
In via subordinata, nella denagata e non creduta ipotesi in cui venisse convalidato da Codesto Tribunale
l'asse ereditario così come ricostruito dall'attrice, comunque procedersi alla divisione secondo legge;
Sempre in via principale, respingere la domanda attorea di condanna dei SI.ri al pagamento di CP_2 un'indennità in ragione dell'addotto utilizzo esclusivo della casa di Cittareale in quanto infondata in fatto ed in diritto ed ad ogni modo sfornita di qualsivoglia elemento probatorio;
in ogni caso in via riconvenzionale, condannare la SI.ra al pagamento di tale indennità da Parte_1 determinarsi in via equitativa in favore degli odierni convenuti stante le condotte mantenute e/o le opere abusivamente poste sulle unità immobiliari di cui al Fg. 17 part.lle 429 e 428 dall'odierna attrice e meglio rappresentate nel corpo della presente comparsa, nonché al pagamento di tutte le spese che risulteranno necessarie (a titolo di ripristino dello stato dei luoghi o di pagamento della somma stabilita ai fini della
4
sanatoria) in caso di eventuale esito positivo del procedimento amministrativo di accertamento di presunto abuso edilizio portato avanti dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cittareale - Prot.
0004002 del 05.05.2021;
Infine in via principale, premesso che la vettura Tg. DN839VV in esame non possa essere oggetto di collazione naturale stante l'intervenuto passaggio di proprietà in favore della madre del convenuto CP_6
(quest'ultima legittima ed attuale proprietaria ai sensi dell'art. 1153 c.c.), procedere a collazione
[...] per imputazione ai sensi dell'art. 747 c.c. sulla base del valore del veicolo al momento dell'apertura della successione e contemporaneamente riconoscere ed imputare al passivo della massa ereditaria a titolo di debito, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 748, 752 e 754 c.c., tutte le spese sostenute dal SI.
a titolo di pagamento delle rate di finanziamento acceso sul veicolo in esame dal sig. CP_6 Per_1 nonché a titolo di spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per la conservazione dell'auto.
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dell'Avv. Lorenzo Napoleoni antistatario in sentenza munita di clausola provvisoria esecutività come per legge”.
Si è costituita in giudizio la convenuta , formulando le seguenti CP_9 conclusioni: “la SI.ra aderisce alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria CP_9 formulata da parte attrice e, pertanto, chiede al Tribunale adito di disporre lo scioglimento di detta comunione, in conformità alle quote ed ai diritti in capo ai coeredi, come risulteranno in causa e previa valutazione della sua consistenza mobiliare ed immobiliare, nonché tenuto conto delle ulteriori precisazioni svolte nel corpo del presente atto.
Con vittoria delle spese di lite”.
Si è costituito in giudizio il convenuto formulando le seguenti
Controparte_8 conclusioni: “in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig.
Controparte_8 nel presente giudizio per le ragioni sopra esposte;
nel merito, rigettare, per quanto riguarda la posizione del sig. tutte le domande di parte attrice e condannare al stessa a rifondere, a titolo di
Controparte_8 responsabilità aggravata ex art. 96, 3 comma, c.p.c., al sig. quanto verrà ritenuto equo
Controparte_8
e di giustizia.
Con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi e distrarsi a favore dell'avv. Alessio Paolucci, il quale si dichiara procuratore antistatario”.
Si è costituita tardivamente in giudizio la convenuta formulando CP_10 le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale:
1) accertare e dichiarare l'intervenuta carenza di legittimazione passiva di e per CP_10
l'effetto ordinare l'estromissione di dal presente procedimento;
CP_10
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in via principale:
2) dichiarare decadute le istanze istruttorie relative all'interrogatorio formale di per la CP_10 tardività della notifica;
in via subordinata:
3) modificare l'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale di in prova CP_10 testimoniale, e per l'effetto, autorizzare la testimonianza scritta di ai sensi dell'art. 257 CP_10 bis cpc.”.
Tutte le parti del giudizio, ad eccezione del convenuto hanno conciliato Controparte_8 la causa con verbale allegato all'udienza del 26/09/2023, sottoscritto in tale udienza da tutte le parti ad eccezione della SI.ra ( , per la Controparte_1 C.F._2 quale l'accordo è stato sottoscritto dal di lei procuratore speciale Avv. Lorenzo Napoleoni all'udienza del 07/12/2023. Detto verbale è stato sottoscritto anche dal Giudice e dal
Cancelliere ed è stato depositato agli atti unitamente agli allegati in esso menzionati (l'APE
è stata esibita alla odierna udienza e ne è stato disposto il deposito entro due giorni da oggi).
Il giudizio, quindi, è proseguito esclusivamente per la decisione delle domande del SI. nei confronti della parte attrice, come formulate nella sua comparsa di Controparte_8 costituzione, e riportate integralmente nelle note del 30/10/2023, aventi ad oggetto il difetto di legittimazione passiva, la condanna della parte attrice ai sensi dell'art. 96, comma
3 c.p.c., nonché la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, che il convenuto chiede liquidarsi in suo favore o, meglio, in favore del procuratore Controparte_8 antistatario Avv. Alessio Paolucci.
Il convenuto ha dedotto e documentato di avere rinunciato alla eredità Controparte_8 oggetto del giudizio il 25/10/2018, dinanzi al Cancelliere di questo Tribunale, assumendo che la circostanza che egli non fosse erede di in considerazione della rinuncia Persona_3 sarebbe stata facilmente conoscibile, usando la ordinaria diligenza, tramite la verifica dei registri successori;
deduce inoltre che, peraltro, la circostanza sarebbe stata comunicata anche al difensore della parte attrice il 11/10/2019, assumendo quindi la colpa grave della parte attrice per averlo evocato in giudizio.
Dai documenti depositati dal convenuto, risulta che con la missiva del 11/10/2019, inviata all'Avv. Giamogante ed alle altre parti del presente giudizio, i SI.ri CP_2 [...]
e si rivolgevano ai destinatari, tra l'altro, CP_3 CP_4 Controparte_5 con la seguente espressione: “la preghiamo di prendere nota che marito di Controparte_8 CP_10
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, non ha alcun coinvolgimento all'eredità della moglie, pertanto, la prego di escluderlo da ogni vostra Per_3 iniziativa”. L'espressione di cui sopra, per la sua equivocità, non può ritenersi quale comunicazione della rinuncia alla eredità del SI. come sembra ritenere Controparte_8 la difesa di quest'ultimo.
Dal verbale di mediazione depositato dalla parte attrice risulta anche che il SI. CP_8
stato regolarmente invitato alla mediazione obbligatoria con raccomandata ricevuta
[...] il 19/12/2019, e che lo stesso non ha fatto pervenire né all'Organismo di Mediazione né alla parte chiamante alcuna comunicazione in ordine alla sua rinuncia all'eredità. Sarebbe stata sufficiente una comunicazione in tale occasione alle parti chiamanti o all'Avv.
Giamogante - anche in considerazione della finalità deflattiva del contenzioso propria dell'istituto della mediazione - perché egli non fosse citato in giudizio.
Non può ritenersi, come sostiene invece il convenuto, che la parte attrice abbia agito con colpa grave per avere omesso di consultare il registro delle successioni, prima di intraprendere il giudizio, considerato che il silenzio del convenuto a seguito della chiamata in mediazione può avere comprensibilmente tratto in inganno la parte attrice in ordine alla sua legittimazione passiva.
Deve anche rilevarsi che, preso atto della rinuncia alla eredità del convenuto CP_8 tutte le parti hanno poi conciliato la lite, senza che l'attrice abbia avanzato più alcuna
[...] pretesa nei confronti di quest'ultimo.
La mancata partecipazione alla mediazione e la omissione anche della semplice comunicazione alla parte attrice dell'avvenuta rinuncia alla eredità in occasione della mediazione, fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 1 c.p.c., come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018.
Pertanto, mentre deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del convenuto deve essere respinta la domanda di condanna della parte attrice ai sensi CP_8 dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_8
7
Compensa integralmente le spese di lite tra la parte attrice ed il convenuto CP_8
[...]
Così deciso in Rieti, il 11/04/2024
La Giudice
Dr.ssa Silvia Grana
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