TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4696 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7476/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7476/2023 promossa da:
(C.F.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, in Roma, Via della Giuliana, 32, presso lo studio dell'Avv. Antonia
Fornaro, che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ) CP_1 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
(C.F.: ), in persona del Sindaco p.t. Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo PEC in data 4-2-2023 l' Parte_2
ha convenuto in giudizio e il per la
[...] CP_1 Controparte_2
riforma della sentenza n. 16262/2022, R.G. n. 51257/21, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di
Roma, sez. I, Dott.ssa Rossana Sarro, depositata in data 05.09.2022, non notificata e ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente gravame, in totale riforma della sentenza n. 16262/2022, Rgn. 51257/21, resa dal Giudice di Pace di Roma, in data 5.9.2022, non notificata, così provvedere: - accogliere l'appello proposto dall' e per l'effetto rigettare le domande Parte_2
proposte in primo grado dalla Sig.ra - accertare e dichiarare la validità e CP_1
Pagina 1 l'esigibilità del credito iscritto a ruolo portato con la cartella n. 09720200128214237000 per tutti i motivi precedentemente esposti. - dichiarare valida ed efficace la cartella esattoriale n.
09720200128214237000, per i motivi esposti”. Disposto con decreto giudiziale il differimento della prima udienza alla data del 25.10.2023, le due parti convenute/appellate sono rimaste contumaci. Il giudice, a scioglimento della riserva assunta con provvedimento dell'8.11.2023, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.7.2024 in cui ha riservato la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L (di seguito ha proposto appello alla Sentenza n. Parte_2 Pt_3
16262/2022, Rgn. 51257/21, resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, sez. I, Dott.ssa Rossana
Sarro, depositata in data 05.09.2022, non notificata, deducendo che: 1) con atto di citazione in opposizione ex art. 615 cpc, notificato in data 21.12.2021, ha convenuto in giudizio, CP_1 dinanzi il Giudice di Pace, l' e il Parte_2 Controparte_2
2) la domanda era volta a veder annullare e/o dichiarare nulla la cartella di pagamento n.
[...]
09720200128214237000 notificata in data 30.11.21 per euro 652,42 per omessa notifica, intervenuta decadenza e prescrizione del credito;
3) con sentenza n. n. 16262/2022, del 5.9.2022 il giudice di primo grado aveva accolto la domanda dichiarando inefficace la cartella n.
09720200128214237000 e prescritto il credito sotteso alla cartella impugnata e condannando le parti convenute in solido. La sentenza del Giudice di Pace è stata criticata con il proposto gravame per i seguenti motivi: omessa, insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione contenuta nella sentenza 16262/2022 nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto infondate le eccezioni spiegate dall' (in particolare aveva sottolineato che Parte_2 Pt_3 [...]
avrebbe dovuto proporre ricorso ex l n. 689/1981 e non con atto di citazione in CP_1
opposizione ex art. 615 c.p.c.) accogliendo le doglianze rese dall'attrice in ordine alla prescrizione del diritto credito portato con la cartella impugnata. L'appellante ha sostenuto che la Pt_3
sentenza di primo grado contiene una ricostruzione illogica ed un'interpretazione delle norme di diritto erronea e ciò anche relativamente alla condanna del Concessionario alle spese di lite in favore del procuratore antistatario. A sostegno dei motivi di appello la difesa di ha citato Pt_3
giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., n. 562/2000; Cass., n. 4194/2004; Cass.,
Sez. Un., n. 22080/2017), sottolineando inoltre la conformità della cartella impugnata a quanto prescritto dalla legge, nonché eccependo la carenza di legittimazione passiva del CP_3
relativamente a tutte le contestazioni relative agli atti presupposti alla cartella di pagamento. In primo grado ha proposto opposizione recuperatoria ex art. 615 c.p.c. sul CP_1
Pagina 2 presupposto della carenza di notificazione del verbale di contestazione della violazione del codice della strada sotteso alla cartella esattoriale notificata in data 30-11-2021, per cui in base alla prospettazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado si deduce che solo con la notificazione della cartella esattoriale è stato appreso da l'atto presupposto CP_1 ovvero l'irrogazione di sanzione per violazione del codice della strada. Poiché l'atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado risulta notificato in data 21-12-2021, con nota di iscrizione a ruolo recante timbro di cancelleria di depositato in data 22-12-2021, l'opposizione recuperatoria risulta tempestivamente proposta in primo grado nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale. Dalla documentazione contenuta nel fascicolo di parte in primo grado si evince che il verbale di contestazione della CP_2 CP_2 CP_2
violazione del codice della strada (n. 62238G/2015), infrazione del 3-7-2015, è stato notificato a mezzo posta a in data 8-10-2015 quale decimo giorno rispetto al deposito del plico CP_1 non ritirato. La difesa dell'appellante ha evidenziato, quindi, non soltanto la sussistenza e Pt_3 regolarità del verbale di contestazione dell'infrazione e della sua tempestiva notificazione, ma anche l'insussistenza del decorso della prescrizione quinquennale al tempo della notificazione in data 30-11-2021 della cartella esattoriale nonché la correttezza dell'operato del Concessionario della riscossione rappresentando “come il ruolo n. 2020/0004627 esecutivo risulta consegnato all'Agente della Riscossione in data 10.03.2020 che ha provveduto, nei termini di legge e tenuto conto della sospensione straordinaria, in data 30.11.2021, come si evince dall'estratto di ruolo in atti
(all. 4 fasc. di I° grado e all. 3 appello)”. In ogni caso la difesa dell' appellante ha insistito “circa il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alla notifica del verbale presupposto di competenza dell'Ente Impositore”. La sentenza appellata n. 16262/2022, del 5.9.2022, del Giudice di Pace di Roma, che ha dichiarato inefficace la cartella n. 09720200128214237000 e prescritto il credito sotteso e condannato le parti convenute in primo grado al pagamento delle spese di giudizio, va riformata, in quanto non può ritenersi maturata la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L.
689/1981. Non è stato considerato, infatti, dal giudice di primo grado, nella valutazione del tempo della prescrizione, il periodo di sospensione di cui alla normativa emergenziale emanata per la pandemia da covid 19. L'art 4 comma 1 D.L. 22.3.21 N. 41 ha sostituito l'art 68 bis DL 18/2020 ed ha disposto la proroga dei termini di prescrizione e decadenza, prevedendosi che: il comma 4 bis è sostituito dal seguente comma 4 bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all' agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e
2 bis e successivamente fino al 31.12.21, nonché, anche se affidati dopo il 31.12.21 a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all' art, 157 co 3 lett A B C del decreto legge 19.5.20 n. 77 sono prorogati:
a) di 12 mesi il termine di cui all'art. 19 , co.2 lett.1) del D.LGS 13.4.99 n. 112; b) di 24 mesi anche
Pagina 3 in deroga alle disposizioni dell' art 3 , comma3 , della l. 27.7.20 n.212 e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse maturate. Recentemente la
Corte di Cassazione con Ordinanza n. 960 del 15-1-2025 ha puntualizzato che in presenza di una norma che sospende il termine per il pagamento di tributi a beneficio del contribuente si devono ritenere sospesi anche i termini di adempimenti processuali e i termini di prescrizione e di decadenza. L'esegesi offerta dalla Corte di Cassazione con la predetta ordinanza induce a ritenere che in caso di previsioni di legge che introducano la sospensione e lo spostamento in avanti di termini per il pagamento a beneficio del contribuente si spostano parallelamente in avanti anche i termini di prescrizione e di decadenza. In definitiva, nel caso di specie, alla data del 30-11-2021, dovendosi detrarre dal computo della prescrizione quanto meno il periodo di sospensione dal 8-3-
2020 al 31-8-2021 per le normative sopra richiamate, stante la notificazione del verbale di contestazione della violazione in data 8-10-2015, non può ritenersi prescritto il credito ex art. 28 L.
689/1981. L'appello proposto da va ritenuto fondato, anche in riferimento alla critica sulla Pt_3
statuizione delle spese del giudizio di primo grado, di conseguenza l'opposizione proposta da va rigettata non potendosi ritenere viziata o inefficace la cartella esattoriale né CP_1
potendosi ritenere prescritto il relativo credito, pertanto rimasta contumace in CP_1
appello, va condannata al pagamento in favore di delle spese del doppio grado di giudizio, Pt_3
liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al
D.M. 55/2014 e dell'attività difensiva in concreto espletata. Non essendosi costituito in appello il si reputano sussistenti giustificati motivi per disporre la Controparte_2
compensazione delle spese del presente giudizio di gravame relativamente al
[...]
Controparte_2
P.Q.M.
Accoglie l'appello proposto dall' e, in riforma della sentenza n. Parte_2
16262/2022, R.G. n. 51257/21, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, sez. I, Dott.ssa
Rossana Sarro, depositata in data 05.09.2022, non notificata, rigetta l'opposizione proposta da
[...]
confermando la validità ed efficacia della cartella dedotta in lite e notificata a CP_1 CP_1 in data 30-11-2021. Condanna al pagamento in favore dell'
[...] CP_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore delle spese del doppio Parte_2
grado di giudizio complessivamente liquidate in € 685,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e
CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014. Spese del presente giudizio di gravame compensate relativamente al Controparte_2
Roma, 27-3-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 4 Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7476/2023 promossa da:
(C.F.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, in Roma, Via della Giuliana, 32, presso lo studio dell'Avv. Antonia
Fornaro, che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ) CP_1 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
(C.F.: ), in persona del Sindaco p.t. Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo PEC in data 4-2-2023 l' Parte_2
ha convenuto in giudizio e il per la
[...] CP_1 Controparte_2
riforma della sentenza n. 16262/2022, R.G. n. 51257/21, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di
Roma, sez. I, Dott.ssa Rossana Sarro, depositata in data 05.09.2022, non notificata e ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente gravame, in totale riforma della sentenza n. 16262/2022, Rgn. 51257/21, resa dal Giudice di Pace di Roma, in data 5.9.2022, non notificata, così provvedere: - accogliere l'appello proposto dall' e per l'effetto rigettare le domande Parte_2
proposte in primo grado dalla Sig.ra - accertare e dichiarare la validità e CP_1
Pagina 1 l'esigibilità del credito iscritto a ruolo portato con la cartella n. 09720200128214237000 per tutti i motivi precedentemente esposti. - dichiarare valida ed efficace la cartella esattoriale n.
09720200128214237000, per i motivi esposti”. Disposto con decreto giudiziale il differimento della prima udienza alla data del 25.10.2023, le due parti convenute/appellate sono rimaste contumaci. Il giudice, a scioglimento della riserva assunta con provvedimento dell'8.11.2023, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.7.2024 in cui ha riservato la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L (di seguito ha proposto appello alla Sentenza n. Parte_2 Pt_3
16262/2022, Rgn. 51257/21, resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, sez. I, Dott.ssa Rossana
Sarro, depositata in data 05.09.2022, non notificata, deducendo che: 1) con atto di citazione in opposizione ex art. 615 cpc, notificato in data 21.12.2021, ha convenuto in giudizio, CP_1 dinanzi il Giudice di Pace, l' e il Parte_2 Controparte_2
2) la domanda era volta a veder annullare e/o dichiarare nulla la cartella di pagamento n.
[...]
09720200128214237000 notificata in data 30.11.21 per euro 652,42 per omessa notifica, intervenuta decadenza e prescrizione del credito;
3) con sentenza n. n. 16262/2022, del 5.9.2022 il giudice di primo grado aveva accolto la domanda dichiarando inefficace la cartella n.
09720200128214237000 e prescritto il credito sotteso alla cartella impugnata e condannando le parti convenute in solido. La sentenza del Giudice di Pace è stata criticata con il proposto gravame per i seguenti motivi: omessa, insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione contenuta nella sentenza 16262/2022 nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto infondate le eccezioni spiegate dall' (in particolare aveva sottolineato che Parte_2 Pt_3 [...]
avrebbe dovuto proporre ricorso ex l n. 689/1981 e non con atto di citazione in CP_1
opposizione ex art. 615 c.p.c.) accogliendo le doglianze rese dall'attrice in ordine alla prescrizione del diritto credito portato con la cartella impugnata. L'appellante ha sostenuto che la Pt_3
sentenza di primo grado contiene una ricostruzione illogica ed un'interpretazione delle norme di diritto erronea e ciò anche relativamente alla condanna del Concessionario alle spese di lite in favore del procuratore antistatario. A sostegno dei motivi di appello la difesa di ha citato Pt_3
giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., n. 562/2000; Cass., n. 4194/2004; Cass.,
Sez. Un., n. 22080/2017), sottolineando inoltre la conformità della cartella impugnata a quanto prescritto dalla legge, nonché eccependo la carenza di legittimazione passiva del CP_3
relativamente a tutte le contestazioni relative agli atti presupposti alla cartella di pagamento. In primo grado ha proposto opposizione recuperatoria ex art. 615 c.p.c. sul CP_1
Pagina 2 presupposto della carenza di notificazione del verbale di contestazione della violazione del codice della strada sotteso alla cartella esattoriale notificata in data 30-11-2021, per cui in base alla prospettazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado si deduce che solo con la notificazione della cartella esattoriale è stato appreso da l'atto presupposto CP_1 ovvero l'irrogazione di sanzione per violazione del codice della strada. Poiché l'atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado risulta notificato in data 21-12-2021, con nota di iscrizione a ruolo recante timbro di cancelleria di depositato in data 22-12-2021, l'opposizione recuperatoria risulta tempestivamente proposta in primo grado nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale. Dalla documentazione contenuta nel fascicolo di parte in primo grado si evince che il verbale di contestazione della CP_2 CP_2 CP_2
violazione del codice della strada (n. 62238G/2015), infrazione del 3-7-2015, è stato notificato a mezzo posta a in data 8-10-2015 quale decimo giorno rispetto al deposito del plico CP_1 non ritirato. La difesa dell'appellante ha evidenziato, quindi, non soltanto la sussistenza e Pt_3 regolarità del verbale di contestazione dell'infrazione e della sua tempestiva notificazione, ma anche l'insussistenza del decorso della prescrizione quinquennale al tempo della notificazione in data 30-11-2021 della cartella esattoriale nonché la correttezza dell'operato del Concessionario della riscossione rappresentando “come il ruolo n. 2020/0004627 esecutivo risulta consegnato all'Agente della Riscossione in data 10.03.2020 che ha provveduto, nei termini di legge e tenuto conto della sospensione straordinaria, in data 30.11.2021, come si evince dall'estratto di ruolo in atti
(all. 4 fasc. di I° grado e all. 3 appello)”. In ogni caso la difesa dell' appellante ha insistito “circa il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alla notifica del verbale presupposto di competenza dell'Ente Impositore”. La sentenza appellata n. 16262/2022, del 5.9.2022, del Giudice di Pace di Roma, che ha dichiarato inefficace la cartella n. 09720200128214237000 e prescritto il credito sotteso e condannato le parti convenute in primo grado al pagamento delle spese di giudizio, va riformata, in quanto non può ritenersi maturata la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L.
689/1981. Non è stato considerato, infatti, dal giudice di primo grado, nella valutazione del tempo della prescrizione, il periodo di sospensione di cui alla normativa emergenziale emanata per la pandemia da covid 19. L'art 4 comma 1 D.L. 22.3.21 N. 41 ha sostituito l'art 68 bis DL 18/2020 ed ha disposto la proroga dei termini di prescrizione e decadenza, prevedendosi che: il comma 4 bis è sostituito dal seguente comma 4 bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all' agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e
2 bis e successivamente fino al 31.12.21, nonché, anche se affidati dopo il 31.12.21 a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all' art, 157 co 3 lett A B C del decreto legge 19.5.20 n. 77 sono prorogati:
a) di 12 mesi il termine di cui all'art. 19 , co.2 lett.1) del D.LGS 13.4.99 n. 112; b) di 24 mesi anche
Pagina 3 in deroga alle disposizioni dell' art 3 , comma3 , della l. 27.7.20 n.212 e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse maturate. Recentemente la
Corte di Cassazione con Ordinanza n. 960 del 15-1-2025 ha puntualizzato che in presenza di una norma che sospende il termine per il pagamento di tributi a beneficio del contribuente si devono ritenere sospesi anche i termini di adempimenti processuali e i termini di prescrizione e di decadenza. L'esegesi offerta dalla Corte di Cassazione con la predetta ordinanza induce a ritenere che in caso di previsioni di legge che introducano la sospensione e lo spostamento in avanti di termini per il pagamento a beneficio del contribuente si spostano parallelamente in avanti anche i termini di prescrizione e di decadenza. In definitiva, nel caso di specie, alla data del 30-11-2021, dovendosi detrarre dal computo della prescrizione quanto meno il periodo di sospensione dal 8-3-
2020 al 31-8-2021 per le normative sopra richiamate, stante la notificazione del verbale di contestazione della violazione in data 8-10-2015, non può ritenersi prescritto il credito ex art. 28 L.
689/1981. L'appello proposto da va ritenuto fondato, anche in riferimento alla critica sulla Pt_3
statuizione delle spese del giudizio di primo grado, di conseguenza l'opposizione proposta da va rigettata non potendosi ritenere viziata o inefficace la cartella esattoriale né CP_1
potendosi ritenere prescritto il relativo credito, pertanto rimasta contumace in CP_1
appello, va condannata al pagamento in favore di delle spese del doppio grado di giudizio, Pt_3
liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al
D.M. 55/2014 e dell'attività difensiva in concreto espletata. Non essendosi costituito in appello il si reputano sussistenti giustificati motivi per disporre la Controparte_2
compensazione delle spese del presente giudizio di gravame relativamente al
[...]
Controparte_2
P.Q.M.
Accoglie l'appello proposto dall' e, in riforma della sentenza n. Parte_2
16262/2022, R.G. n. 51257/21, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, sez. I, Dott.ssa
Rossana Sarro, depositata in data 05.09.2022, non notificata, rigetta l'opposizione proposta da
[...]
confermando la validità ed efficacia della cartella dedotta in lite e notificata a CP_1 CP_1 in data 30-11-2021. Condanna al pagamento in favore dell'
[...] CP_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore delle spese del doppio Parte_2
grado di giudizio complessivamente liquidate in € 685,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e
CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014. Spese del presente giudizio di gravame compensate relativamente al Controparte_2
Roma, 27-3-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 4 Pagina 5