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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/10/2025, n. 13610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13610 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati:
- dott.ssa TA ZI Presidente
- dott.ssa LO BA Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 44648 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto separazione dei coniugi, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Alessandra Sarri, in virtù di procura in atti;
-ricorrente-
E
( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Carlotta Nicotera, in virtù di procura in atti;
-resistente-
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.09.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1 Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha chiesto la pronuncia Parte_1 della separazione dal coniuge con il quale aveva contratto matrimonio a Controparte_1
Roma in data 15.07.2006 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2006, n. 01455, parte 2 serie A01), esponendo: che dall'unione erano nati i figli (13.03.2007) e (12.12.2005), ad oggi maggiorenni non ancora autonomi Per_1 Per_2 economicamente;
che la residenza familiare era stata fissata presso l'immobile sito in Roma, via Ronsecco 103, di proprietà dei suoi genitori, e per la cui Controparte_2 Parte_2 ristrutturazione ella aveva contratto un mutuo con rate mensili di circa €340,00; che aveva lavorato per oltre 17 anni presso il negozio di camicie del marito senza essere stata retribuita per l'attività svolta né regolarizzata;
che, a seguito della crisi coniugale, aveva cominciato a lavorare come banchista in un bar da luglio 2024; che, a seguito di un lungo periodo di contrasti, insorti in particolare in relazione all'attività lavorativa svolta nel negozio del marito, quest'ultimo aveva lasciato la casa coniugale nel mese di luglio 2024.
Tanto premesso, la ricorrente ha domandato l'assegnazione della casa familiare, ove avrebbe convissuto unitamente ai figli, un contributo per il mantenimento di questi ultimi pari ad € 600,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie, e un contributo per il suo mantenimento pari ad € 800,00 mensili. Quanto ai tempi di permanenza dei figli con il padre, la ricorrente ha chiesto che questi potessero vederlo secondo il loro desiderio, durante le vacanze natalizie, una settimana ad anni alterni tra il Natale ed il primo dell'anno, durante le vacanze pasquali, alternativamente il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo e, durante le vacanze estive, per almeno un mese.
Con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale, ha Controparte_1 contestato quanto esposto dalla moglie, rappresentando, al contrario, che il rapporto si era interrotto a causa di una relazione extraconiugale intrattenuta dalla stessa con un altro uomo e che questa scoperta lo aveva determinato ad allontanarsi dalla casa familiare. Più specificamente, il sig. ha rappresentato che la fiducia nella moglie era già venuta CP_1 meno a causa di episodi precedenti, sempre relativi a comportamenti posti in essere, attraverso strumenti di messaggistica, da parte di quest'ultima con altri soggetti, e che egli era rimasto nella stessa abitazione solo per mantenere unita la famiglia. Parte resistente ha, inoltre, specificato di aver sostenuto le spese della famiglia in costanza di matrimonio (compreso il mutuo per la ristrutturazione dell'abitazione della moglie) e di continuare a sostenere le spese quotidiane dei figli e quelle straordinarie, anche dopo essersi allontanato dalla casa familiare. ha poi contestato che la moglie avesse svolto attività lavorativa nel suo negozio, se CP_1 non saltuariamente, affermando che la stessa fosse priva di occupazione lavorativa. Ha, inoltre, dedotto che la sua attività aveva subito un notevole calo di fatturato a partire dal 2023, tanto da non essere in grado di sostenere un'abitazione in affitto nell'immediatezza del suo allontanamento dalla casa familiare e ha dedotto di pagare mensilmente € 658,46 per il mutuo contratto per l'acquisto del suo negozio.
2 Tanto premesso, ha concluso domandando: la separazione personale tra i coniugi, CP_1 addebitandola alla moglie;
l'assegnazione alla moglie della casa familiare;
che i figli possano decidere secondo la loro volontà con chi vivere e i relativi tempi di permanenza presso i genitori e che i coniugi provvedano al loro mantenimento in misura proporzionale.
All'udienza del 17 settembre 2025, sono comparse le parti che, riportandosi alle proprie deduzioni difensive, hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi. A questo punto il GD le ha autorizzate a vivere separate e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha riservato la causa al Collegio per la decisione.
Questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status di separazione, nonché sulle ulteriori domande formulate e segnatamente quelle di mantenimento della moglie e dei figli Per_2
e maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, di assegnazione della casa Per_1 coniugale, nonché quella riguardante l'addebito della separazione avanzata, in via riconvenzionale, dal marito nei confronti della moglie.
Status separazione
Tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza coniugale e delle dichiarazioni delle parti, deve desumersi che sussista una situazione di distacco affettivo, che rende intollerabile oltre che altamente improbabile la ripresa della convivenza coniugale.
La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto dalle argomentazioni e dalla documentazione prodotta dalla ricorrente è effettivamente emersa una frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
Richieste istruttorie
Quanto alle richieste istruttorie avanzate dalle parti, le stesse devono essere disattese, atteso che, da un lato, le circostanze dedotte per la prova per testi da parte della ricorrente sono irrilevanti nel presente giudizio, volto alla dichiarazione della separazione e all'accertamento della spettanza del diritto al mantenimento e, dall'altro, i capitoli articolati da 1 a 31 nella prova per testi richiesta da parte resistente sono inammissibili in quanto generici e non articolati come capitoli di prova.
Addebito della separazione
Le domanda di addebito della separazione formulata dal marito nei confronti della moglie deve essere respinta. Invero, le cause addebitate alla moglie che avrebbero condotto alla fine della relazione coniugale sono state indicate in maniera del tutto generica e inidonee a
3 configurare motivi fondanti la rottura della relazione. Difatti, il contesto familiare si era negli anni progressivamente disgregato, comportando un allontanamento irreversibile delle parti, tanto che anche l'asserita relazione extraconiugale della signora genericamente Parte_1 allegata dal resistente e non adeguatamente supportata sul piano probatorio, nonché gli scambi e le conversazioni virtuali asseritamente intrattenuti dalla con altri soggetti già a Parte_1 partire dall'anno 2011, sono genericamente collocati sul piano temporale e si inserirebbero in un contesto familiare già compromesso.
Il sig. attraverso l'excursus storico dei principali eventi che hanno condotto al CP_1 disgregamento del nucleo familiare e alla crisi che ne è succeduta, non ha fornito prove tali da supportare la propria domanda, in modo particolare che la fine della relazione con la moglie fosse dipesa ineludibilmente dai presunti comportamenti assunti dalla stessa. La moglie, di contro, – come dettagliato nei propri scritti – ha dedotto che la crisi tra le parti insisteva già da tempo, a causa dei contrasti insorti relativamente alla attività lavorativa svolta nel negozio del marito e delle sempre più frequenti richieste di regolarizzazione della sua posizione lavorativa.
Di guisa, appaiono irrilevanti le deduzioni istruttorie prodotte, inidonee a rappresentare con efficacia eziologica la fine del matrimonio.
Sulla scorta di tali deduzioni il Collegio evidenzia che, in costanza di una richiesta di addebito, l'onere di provare la responsabilità della crisi coniugale e la conseguente fine del rapporto, spetta alla stessa parte richiedente, la quale si è limitata semplicemente a disegnare un quadro generico.
Il Supremo Collegio ha osservato che, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass., Sez. I civile, ordinanza 20.12.2021 n. 40795; ex multis Cass. n. 14840/2006), e “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass., Sez, I civile, ordinanza 05.08.2020 n. 16691). Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che, “in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo” (Cass., Sez. I civile, ordinanza 21.07.2021 n. 20866).
4 La ricostruzione fattuale del rapporto coniugale dei coniugi evidenzia come il tessuto della relazione degli stessi fosse già profondamento increspato da reciproche insoddisfazioni e da percepite distanze emotive, che hanno determinato l'allontanamento affettivo degli stessi.
Tanto premesso in punto di diritto, la domanda di addebito della crisi coniugale proposta dal marito deve considerarsi infondata e pertanto deve essere rigettata.
Mantenimento in favore della moglie
La controversia tra le parti ha riguardato altresì la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla moglie e contestata dal marito.
Quest'ultimo ha sostenuto l'autonomia economica della moglie sulla base del lavoro part- time quale banchista e cameriera, oltre alla disponibilità della casa coniugale e agli aiuti economici da parte dei genitori e della sorella, che le consentirebbero di provvedere ai suoi bisogni, allegando, peraltro, che la stessa avrebbe recentemente acquistato una nuova autovettura, a testimonianza della sua complessiva situazione di benessere economico. A sostegno della richiesta di rigetto della domanda di mantenimento, parte resistente ha altresì dedotto un notevole calo di fatturato della sua attività.
Al contrario, parte ricorrente ha sufficientemente dimostrato la sussistenza dei requisiti e presupposti per beneficiare di un assegno di mantenimento a carico del marito. Difatti, dall'esame della documentazione prodotta in atti (cfr., in particolare, contratto di lavoro ed estratti conto allegati al ricorso 28.10.2024 e alla memoria del 28.07.2025) risulta provato che, sebbene la ricorrente si sia fruttuosamente attivata per reperire un'occupazione retribuita, la situazione economica attuale della stessa non integri il parametro degli “adeguati redditi propri” ex art. 156 c.c., come emerge altresì dai frequenti aiuti economici corrisposti dai genitori nel pagamento, ad esempio, delle rate del mutuo, ricavabili dagli estratti conto. Del resto, è consolidato in giurisprudenza l'orientamento della Corte di cassazione secondo il quale “sono irrilevanti le elargizioni a titolo di liberalità ricevute dal coniuge obbligato dai propri genitori o, comunque, da terzi, ancorché regolari e continuate dopo la separazione, in quanto il carattere di liberalità impedisce di considerarle reddito ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. civ., così come non costituiscono reddito, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, analoghi contributi ricevuti dal coniuge titolare del diritto al mantenimento” (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 21/06/2012, n. 10380). La stessa ricostruzione offerta da secondo la quale, durante gli anni di vita coniugale, la moglie non avrebbe CP_1 lavorato presso il suo negozio se non saltuariamente e in base alla quale sarebbe stato lui ad occuparsi interamente delle spese per i figli e per la famiglia (mutuo, utenze, vacanze), nonché il fatto che lo stesso abbia affermato di continuare a farlo, avvalora la tesi della Parte_1
Alla luce di quanto affermato, risulta evidente che la ricorrente non si trovi nella condizione di vantare “redditi adeguati”, per tali intendendosi “quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e
5 collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 16/05/2017, n. 12196).
Pertanto, la domanda di pagamento di un assegno di mantenimento in favore della moglie deve considerarsi fondata e deve essere accolta, atteso che parte ricorrente ha provato di non essere in grado di provvedere adeguatamente al proprio mantenimento in una misura riconducibile al parametro del tenore di vita di cui godeva durante la convivenza matrimoniale. Quanto a parte resistente si evidenzia la inverosimiglianza delle dichiarazioni dei redditi prodotti stante le stesse che lo stesso dichiara di aver sostenuto e di sostenere. Appare quindi equo determinare l'entità dell'assegno in € 300 mensili, da corrispondere alla entro il giorno 5 di ogni mese, e successivo adeguamento automatico annuale Parte_1
ISTAT, con decorrenza dal mese di ottobre 2025.
Mantenimento in favore dei figli
Le parti sono genitori di (13.03.2007) e (12.12.2005): il primo ha lasciato Per_1 Per_2 la scuola (Istituto tecnico industriale) e il secondo si sta iscrivendo all'università alla facoltà di scienze motorie presso il Foro Italico.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici assunti da ciascun genitore.
La sig.ra è impiegata con contratto a tempo indeterminato presso la società Food Parte_1
Service Srl, percependo uno stipendio netto mensile di € 1.100,00 circa. La ricorrente inoltre sostiene mensilmente: € 360 circa di mutuo a tasso variabile per la ristrutturazione di parte dell'abitazione in cui vive, di proprietà dei suoi genitori;
€ 150 quale rata di mutuo per l'acquisto di autovettura C3.
Di contro, il sig. è titolare di un'attività di camiceria, da cui ricava un reddito che, CP_1 sulla base di quanto dichiarato, ammonta a € 8.000/9.000 annui. Con riguardo al patrimonio immobiliare, il risulta ad oggi proprietario del suo negozio in via Leone Magno, 58, CP_1 su cui grava un mutuo che ammonta mensilmente a € 658.
Come si evince dalla documentazione versata in atti, entrambe le parti sono percettrici di redditi e sostengono spese per finanziamenti e mutui accesi in costanza di matrimonio.
Con riguardo alle richieste di parte ricorrente di vedersi riconosciuta un mantenimento per i figli e e di porre a carico del resistente il 100% delle spese straordinarie, Per_1 Per_2 alla luce di quanto sopra rappresentato, appare equo determinare l'entità del contributo perequativo paterno per il mantenimento dei figli in € 500 mensili, da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, e successivo adeguamento automatico
6 annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, con decorrenza dal mese di ottobre 2025.
Il Collegio osserva che l'importo come sopra individuato considera la circostanza che i figli convivano con la madre, dal momento che il padre non sarebbe in grado di accoglierli stabilmente presso l'abitazione in cui risiede, come da lui stesso riconosciuto in sede di udienza di prima comparizione.
Sulla scorta di tali considerazioni il Collegio dispone che il padre si faccia carico del 100% delle spese straordinarie per i figli, in base al protocollo del Tribunale di Roma del 17.12.2014.
Casa familiare
Con riguardo alla casa familiare, anche in considerazione della conforme richiesta delle parti in tal senso, deve ritenersi che la stessa debba essere assegnata alla madre.
Il Collegio osserva che l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale ha lo scopo di preservare la continuità delle abitudini domestiche dei figli nell'immobile costituente l'habitat familiare, al fine di non far gravare sui figli stessi il trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza.
Nel caso di specie, l'immobile de quo costituisce tuttora habitat domestico per gli stessi, come ammesso da entrambe le parti in sede di udienza di prima comparizione.
Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione e della materia trattata deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa istanza, eccezione respinta, così decide:
- dichiara la separazione personale tra , e Parte_1 C.F._1
( ), che hanno contratto matrimonio in Controparte_1 C.F._2
Roma in data 15.07.2006;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Roma di annotare la presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio (anno 2006, n. 01455, parte 2 serie A01);
- rigetta la domanda di addebito proposta da Controparte_1
- determina in € 300,00 il contributo mensile dovuto da per il Controparte_1 mantenimento di Parte_1
- assegna la casa coniugale, sita in Roma, via Ronsecco 103, a Parte_1
7 - determina in € 500,00 il contributo mensile dovuto da per il Controparte_1 mantenimento dei figli e da corrispondere alla madre Per_2 Persona_3 Parte_1 presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico
[...] annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dal mese di ottobre 2025;
- dispone che si faccia carico del 100% delle spese straordinarie in base al Controparte_1 protocollo del Tribunale di Roma del 17.12.2014;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25.09.2025
Il giudice estensore Il Presidente
LO BA TA ZI
Provvedimento redatto con la collaborazione del ott. Andrea Vigorito CP_3
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati:
- dott.ssa TA ZI Presidente
- dott.ssa LO BA Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 44648 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto separazione dei coniugi, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Alessandra Sarri, in virtù di procura in atti;
-ricorrente-
E
( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Carlotta Nicotera, in virtù di procura in atti;
-resistente-
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.09.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1 Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha chiesto la pronuncia Parte_1 della separazione dal coniuge con il quale aveva contratto matrimonio a Controparte_1
Roma in data 15.07.2006 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2006, n. 01455, parte 2 serie A01), esponendo: che dall'unione erano nati i figli (13.03.2007) e (12.12.2005), ad oggi maggiorenni non ancora autonomi Per_1 Per_2 economicamente;
che la residenza familiare era stata fissata presso l'immobile sito in Roma, via Ronsecco 103, di proprietà dei suoi genitori, e per la cui Controparte_2 Parte_2 ristrutturazione ella aveva contratto un mutuo con rate mensili di circa €340,00; che aveva lavorato per oltre 17 anni presso il negozio di camicie del marito senza essere stata retribuita per l'attività svolta né regolarizzata;
che, a seguito della crisi coniugale, aveva cominciato a lavorare come banchista in un bar da luglio 2024; che, a seguito di un lungo periodo di contrasti, insorti in particolare in relazione all'attività lavorativa svolta nel negozio del marito, quest'ultimo aveva lasciato la casa coniugale nel mese di luglio 2024.
Tanto premesso, la ricorrente ha domandato l'assegnazione della casa familiare, ove avrebbe convissuto unitamente ai figli, un contributo per il mantenimento di questi ultimi pari ad € 600,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie, e un contributo per il suo mantenimento pari ad € 800,00 mensili. Quanto ai tempi di permanenza dei figli con il padre, la ricorrente ha chiesto che questi potessero vederlo secondo il loro desiderio, durante le vacanze natalizie, una settimana ad anni alterni tra il Natale ed il primo dell'anno, durante le vacanze pasquali, alternativamente il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo e, durante le vacanze estive, per almeno un mese.
Con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale, ha Controparte_1 contestato quanto esposto dalla moglie, rappresentando, al contrario, che il rapporto si era interrotto a causa di una relazione extraconiugale intrattenuta dalla stessa con un altro uomo e che questa scoperta lo aveva determinato ad allontanarsi dalla casa familiare. Più specificamente, il sig. ha rappresentato che la fiducia nella moglie era già venuta CP_1 meno a causa di episodi precedenti, sempre relativi a comportamenti posti in essere, attraverso strumenti di messaggistica, da parte di quest'ultima con altri soggetti, e che egli era rimasto nella stessa abitazione solo per mantenere unita la famiglia. Parte resistente ha, inoltre, specificato di aver sostenuto le spese della famiglia in costanza di matrimonio (compreso il mutuo per la ristrutturazione dell'abitazione della moglie) e di continuare a sostenere le spese quotidiane dei figli e quelle straordinarie, anche dopo essersi allontanato dalla casa familiare. ha poi contestato che la moglie avesse svolto attività lavorativa nel suo negozio, se CP_1 non saltuariamente, affermando che la stessa fosse priva di occupazione lavorativa. Ha, inoltre, dedotto che la sua attività aveva subito un notevole calo di fatturato a partire dal 2023, tanto da non essere in grado di sostenere un'abitazione in affitto nell'immediatezza del suo allontanamento dalla casa familiare e ha dedotto di pagare mensilmente € 658,46 per il mutuo contratto per l'acquisto del suo negozio.
2 Tanto premesso, ha concluso domandando: la separazione personale tra i coniugi, CP_1 addebitandola alla moglie;
l'assegnazione alla moglie della casa familiare;
che i figli possano decidere secondo la loro volontà con chi vivere e i relativi tempi di permanenza presso i genitori e che i coniugi provvedano al loro mantenimento in misura proporzionale.
All'udienza del 17 settembre 2025, sono comparse le parti che, riportandosi alle proprie deduzioni difensive, hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi. A questo punto il GD le ha autorizzate a vivere separate e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha riservato la causa al Collegio per la decisione.
Questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status di separazione, nonché sulle ulteriori domande formulate e segnatamente quelle di mantenimento della moglie e dei figli Per_2
e maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, di assegnazione della casa Per_1 coniugale, nonché quella riguardante l'addebito della separazione avanzata, in via riconvenzionale, dal marito nei confronti della moglie.
Status separazione
Tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza coniugale e delle dichiarazioni delle parti, deve desumersi che sussista una situazione di distacco affettivo, che rende intollerabile oltre che altamente improbabile la ripresa della convivenza coniugale.
La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto dalle argomentazioni e dalla documentazione prodotta dalla ricorrente è effettivamente emersa una frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
Richieste istruttorie
Quanto alle richieste istruttorie avanzate dalle parti, le stesse devono essere disattese, atteso che, da un lato, le circostanze dedotte per la prova per testi da parte della ricorrente sono irrilevanti nel presente giudizio, volto alla dichiarazione della separazione e all'accertamento della spettanza del diritto al mantenimento e, dall'altro, i capitoli articolati da 1 a 31 nella prova per testi richiesta da parte resistente sono inammissibili in quanto generici e non articolati come capitoli di prova.
Addebito della separazione
Le domanda di addebito della separazione formulata dal marito nei confronti della moglie deve essere respinta. Invero, le cause addebitate alla moglie che avrebbero condotto alla fine della relazione coniugale sono state indicate in maniera del tutto generica e inidonee a
3 configurare motivi fondanti la rottura della relazione. Difatti, il contesto familiare si era negli anni progressivamente disgregato, comportando un allontanamento irreversibile delle parti, tanto che anche l'asserita relazione extraconiugale della signora genericamente Parte_1 allegata dal resistente e non adeguatamente supportata sul piano probatorio, nonché gli scambi e le conversazioni virtuali asseritamente intrattenuti dalla con altri soggetti già a Parte_1 partire dall'anno 2011, sono genericamente collocati sul piano temporale e si inserirebbero in un contesto familiare già compromesso.
Il sig. attraverso l'excursus storico dei principali eventi che hanno condotto al CP_1 disgregamento del nucleo familiare e alla crisi che ne è succeduta, non ha fornito prove tali da supportare la propria domanda, in modo particolare che la fine della relazione con la moglie fosse dipesa ineludibilmente dai presunti comportamenti assunti dalla stessa. La moglie, di contro, – come dettagliato nei propri scritti – ha dedotto che la crisi tra le parti insisteva già da tempo, a causa dei contrasti insorti relativamente alla attività lavorativa svolta nel negozio del marito e delle sempre più frequenti richieste di regolarizzazione della sua posizione lavorativa.
Di guisa, appaiono irrilevanti le deduzioni istruttorie prodotte, inidonee a rappresentare con efficacia eziologica la fine del matrimonio.
Sulla scorta di tali deduzioni il Collegio evidenzia che, in costanza di una richiesta di addebito, l'onere di provare la responsabilità della crisi coniugale e la conseguente fine del rapporto, spetta alla stessa parte richiedente, la quale si è limitata semplicemente a disegnare un quadro generico.
Il Supremo Collegio ha osservato che, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass., Sez. I civile, ordinanza 20.12.2021 n. 40795; ex multis Cass. n. 14840/2006), e “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass., Sez, I civile, ordinanza 05.08.2020 n. 16691). Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che, “in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo” (Cass., Sez. I civile, ordinanza 21.07.2021 n. 20866).
4 La ricostruzione fattuale del rapporto coniugale dei coniugi evidenzia come il tessuto della relazione degli stessi fosse già profondamento increspato da reciproche insoddisfazioni e da percepite distanze emotive, che hanno determinato l'allontanamento affettivo degli stessi.
Tanto premesso in punto di diritto, la domanda di addebito della crisi coniugale proposta dal marito deve considerarsi infondata e pertanto deve essere rigettata.
Mantenimento in favore della moglie
La controversia tra le parti ha riguardato altresì la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla moglie e contestata dal marito.
Quest'ultimo ha sostenuto l'autonomia economica della moglie sulla base del lavoro part- time quale banchista e cameriera, oltre alla disponibilità della casa coniugale e agli aiuti economici da parte dei genitori e della sorella, che le consentirebbero di provvedere ai suoi bisogni, allegando, peraltro, che la stessa avrebbe recentemente acquistato una nuova autovettura, a testimonianza della sua complessiva situazione di benessere economico. A sostegno della richiesta di rigetto della domanda di mantenimento, parte resistente ha altresì dedotto un notevole calo di fatturato della sua attività.
Al contrario, parte ricorrente ha sufficientemente dimostrato la sussistenza dei requisiti e presupposti per beneficiare di un assegno di mantenimento a carico del marito. Difatti, dall'esame della documentazione prodotta in atti (cfr., in particolare, contratto di lavoro ed estratti conto allegati al ricorso 28.10.2024 e alla memoria del 28.07.2025) risulta provato che, sebbene la ricorrente si sia fruttuosamente attivata per reperire un'occupazione retribuita, la situazione economica attuale della stessa non integri il parametro degli “adeguati redditi propri” ex art. 156 c.c., come emerge altresì dai frequenti aiuti economici corrisposti dai genitori nel pagamento, ad esempio, delle rate del mutuo, ricavabili dagli estratti conto. Del resto, è consolidato in giurisprudenza l'orientamento della Corte di cassazione secondo il quale “sono irrilevanti le elargizioni a titolo di liberalità ricevute dal coniuge obbligato dai propri genitori o, comunque, da terzi, ancorché regolari e continuate dopo la separazione, in quanto il carattere di liberalità impedisce di considerarle reddito ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. civ., così come non costituiscono reddito, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, analoghi contributi ricevuti dal coniuge titolare del diritto al mantenimento” (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 21/06/2012, n. 10380). La stessa ricostruzione offerta da secondo la quale, durante gli anni di vita coniugale, la moglie non avrebbe CP_1 lavorato presso il suo negozio se non saltuariamente e in base alla quale sarebbe stato lui ad occuparsi interamente delle spese per i figli e per la famiglia (mutuo, utenze, vacanze), nonché il fatto che lo stesso abbia affermato di continuare a farlo, avvalora la tesi della Parte_1
Alla luce di quanto affermato, risulta evidente che la ricorrente non si trovi nella condizione di vantare “redditi adeguati”, per tali intendendosi “quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e
5 collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 16/05/2017, n. 12196).
Pertanto, la domanda di pagamento di un assegno di mantenimento in favore della moglie deve considerarsi fondata e deve essere accolta, atteso che parte ricorrente ha provato di non essere in grado di provvedere adeguatamente al proprio mantenimento in una misura riconducibile al parametro del tenore di vita di cui godeva durante la convivenza matrimoniale. Quanto a parte resistente si evidenzia la inverosimiglianza delle dichiarazioni dei redditi prodotti stante le stesse che lo stesso dichiara di aver sostenuto e di sostenere. Appare quindi equo determinare l'entità dell'assegno in € 300 mensili, da corrispondere alla entro il giorno 5 di ogni mese, e successivo adeguamento automatico annuale Parte_1
ISTAT, con decorrenza dal mese di ottobre 2025.
Mantenimento in favore dei figli
Le parti sono genitori di (13.03.2007) e (12.12.2005): il primo ha lasciato Per_1 Per_2 la scuola (Istituto tecnico industriale) e il secondo si sta iscrivendo all'università alla facoltà di scienze motorie presso il Foro Italico.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici assunti da ciascun genitore.
La sig.ra è impiegata con contratto a tempo indeterminato presso la società Food Parte_1
Service Srl, percependo uno stipendio netto mensile di € 1.100,00 circa. La ricorrente inoltre sostiene mensilmente: € 360 circa di mutuo a tasso variabile per la ristrutturazione di parte dell'abitazione in cui vive, di proprietà dei suoi genitori;
€ 150 quale rata di mutuo per l'acquisto di autovettura C3.
Di contro, il sig. è titolare di un'attività di camiceria, da cui ricava un reddito che, CP_1 sulla base di quanto dichiarato, ammonta a € 8.000/9.000 annui. Con riguardo al patrimonio immobiliare, il risulta ad oggi proprietario del suo negozio in via Leone Magno, 58, CP_1 su cui grava un mutuo che ammonta mensilmente a € 658.
Come si evince dalla documentazione versata in atti, entrambe le parti sono percettrici di redditi e sostengono spese per finanziamenti e mutui accesi in costanza di matrimonio.
Con riguardo alle richieste di parte ricorrente di vedersi riconosciuta un mantenimento per i figli e e di porre a carico del resistente il 100% delle spese straordinarie, Per_1 Per_2 alla luce di quanto sopra rappresentato, appare equo determinare l'entità del contributo perequativo paterno per il mantenimento dei figli in € 500 mensili, da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, e successivo adeguamento automatico
6 annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, con decorrenza dal mese di ottobre 2025.
Il Collegio osserva che l'importo come sopra individuato considera la circostanza che i figli convivano con la madre, dal momento che il padre non sarebbe in grado di accoglierli stabilmente presso l'abitazione in cui risiede, come da lui stesso riconosciuto in sede di udienza di prima comparizione.
Sulla scorta di tali considerazioni il Collegio dispone che il padre si faccia carico del 100% delle spese straordinarie per i figli, in base al protocollo del Tribunale di Roma del 17.12.2014.
Casa familiare
Con riguardo alla casa familiare, anche in considerazione della conforme richiesta delle parti in tal senso, deve ritenersi che la stessa debba essere assegnata alla madre.
Il Collegio osserva che l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale ha lo scopo di preservare la continuità delle abitudini domestiche dei figli nell'immobile costituente l'habitat familiare, al fine di non far gravare sui figli stessi il trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza.
Nel caso di specie, l'immobile de quo costituisce tuttora habitat domestico per gli stessi, come ammesso da entrambe le parti in sede di udienza di prima comparizione.
Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione e della materia trattata deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa istanza, eccezione respinta, così decide:
- dichiara la separazione personale tra , e Parte_1 C.F._1
( ), che hanno contratto matrimonio in Controparte_1 C.F._2
Roma in data 15.07.2006;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Roma di annotare la presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio (anno 2006, n. 01455, parte 2 serie A01);
- rigetta la domanda di addebito proposta da Controparte_1
- determina in € 300,00 il contributo mensile dovuto da per il Controparte_1 mantenimento di Parte_1
- assegna la casa coniugale, sita in Roma, via Ronsecco 103, a Parte_1
7 - determina in € 500,00 il contributo mensile dovuto da per il Controparte_1 mantenimento dei figli e da corrispondere alla madre Per_2 Persona_3 Parte_1 presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico
[...] annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dal mese di ottobre 2025;
- dispone che si faccia carico del 100% delle spese straordinarie in base al Controparte_1 protocollo del Tribunale di Roma del 17.12.2014;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25.09.2025
Il giudice estensore Il Presidente
LO BA TA ZI
Provvedimento redatto con la collaborazione del ott. Andrea Vigorito CP_3
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