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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/12/2025, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di AVELLINO, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Maria Iandiorio Presidente dott. Pasquale Russolillo Giudice dott. Paola Beatrice Giudice nel procedimento iscritto al n. 952/2025 R.G., avente ad oggetto la “modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” e promosso
DA
, nato ad [...], in data [...] c.f. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Giuseppina Volpe
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'avv. Mario Di C.F._2
Salvia, in virtù di procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
INTERVENTORE NECESSARIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, il presente decreto, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Il collegio ratifica tutta l'attività espletata dal suo presidente nel corso del presente procedimento, pienamente conforme alla delega conferitagli dallo stesso collegio.
Parere del PM acquisito in data 3.4.2025
1 Fatto. Con ricorso depositato in data 1.4.2025, ha chiesto la modifica della Parte_1 sentenza n. 10/2024 emessa dal tribunale di Avellino con la quale era stata disposta a suo carico la corresponsione di euro 300,00 mensili, oltre le spese per le 'attività sportive' nei confronti del figlio
, nato nel 2016 da una relazione con . Per_1 Controparte_1
Ha, infatti, esposto che in data 18 settembre 2024 aveva cessato la propria azienda agricola come da visura allegata e che era stato assunto a tempo determinato presso il Pastificio Graziano di Serino, percependo uno stipendio mensile di euro 1200,00; che nel frattempo si era sposato e doveva provvedere in parte anche alla gestione della figlia della moglie ma che, soprattutto, era in attesa di un bambino dalla attuale moglie.
Con comparsa di costituzione, si è opposta fermamente alla pretesa Controparte_1 osservando che manca ogni tipo di sopravvenienza.
Le parti sono state ascoltate all'udienza del 18 giugno 2025 e la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 26 novembre 2025.
2. qualificazione giuridica della domanda.
L'art. 473 bis 29 c.p.c. prevede che: “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
E' principio generale e granitico che i provvedimenti, anche definitivi, volti a regolamentare i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole devono intendersi sempre emanati rebus sic stantibus, e pertanto in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi nel corso del processo e cristallizzatosi al momento della rimessione della causa in decisione.
Un successivo mutamento di tale quadro di riferimento e soprattutto la sopravvenienza di nuove circostanze può contribuire ad alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale quei provvedimenti sono stati assunti, con conseguente necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare.
La norma in esame è volta proprio ad introdurre un rito unitario per i procedimenti di modifica dei provvedimenti, anche definitivi, pronunciati in tema di rapporti personali o patrimoniali tra le parti o afferenti la prole.
Pertanto, i presupposti necessari per proporre la domanda di modifica sono la definitività del provvedimento giudiziario e la sopravvenienza di circostanze che possono incidere sulla situazione cristallizzata con il provvedimento assunto in sede di separazione o divorzio.
Nella fattispecie in esame, la sentenza n. 10/2024 sarà modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, che abbiano alterato la situazione preesistente, mutando i presupposti in base ai quali le parti avevano stabilito le condizioni economiche. Oggetto della procedura camerale, pertanto, è l'accertamento della esistenza dei “giustificati motivi” che autorizzano la modificazione delle condizioni disposte, intesi quali fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.
Il provvedimento di revisione presuppone non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno di mantenimento in favore del minore , posto a carico del ricorrente. Per_1
Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 24 maggio 2022, n. 16725 cfr. Cass. n. 32529/2018; Cass. n. 214/2016, n. 14143/2014).
In tema di revisione dell'assegno divorzile, il giudice, a fronte della prova di circostanze sopravvenute sugli equilibri economici della coppia, non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18287 del 2018 deve verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, all'interno della ordinanza n. 3761/2024 del12 febbraio.
La revisione dell'assegno divorzile, richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali.
Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi.
In questo senso è il necessario presupposto dei giustificati motivi, nel senso di una modifica sopravvenuta e significativa che alteri in modo sostanziale l'assetto illo tempore raggiunto (in conformità all'art. 9, L. 1.12.1970, n. 898), con esclusione dei fatti sorti in precedenza, ma non valutati
(cfr. Cass. n. 18530/2020).
Ancora si può riportare ad argomentazione quanto di seguito indicato. La parte che formula domanda di modifica delle condizioni ha l'onere di provare la sussistenza di fatti sopravvenuti rispetto all'epoca della precedente pronuncia idonei a modificare la situazione preesistente determinando la necessità di una diversa regolamentazione (cfr. Cass. ordinanza n.
3619/2022).
Il compito del giudice di merito, nell'ambito di un giudizio di revisione delle condizioni, non è quello di operare un nuovo giudizio sulla spettanza e quantificazione dell'assegno, alla luce dei criteri di cui alla L. del 1970, art. 6, comma 5, come modificata dalla L. n. 87 del 1987, ma di verificare se i fatti sopravvenuti alla sentenza o ai provvedimenti modificativi già adottati, essendo indicativi del peggioramento delle condizioni patrimoniali dell'obbligato o del miglioramento di quelle dell'ex coniuge beneficiario, integrino “giusti motivi” idonei a giustificare la revisione.
Pertanto, è necessario comparare le condizioni reddituali attuali dell'obbligato alle condizioni reddituali del medesimo all'epoca in cui l'assegno veniva attribuito e determinato dal giudice di merito. In presenza di una differenza reddituale che ne evidenzia un peggioramento delle condizioni il Giudice di merito è chiamato a valutare la sussistenza dei giusti motivi al fine di disporre la revisione dell'assetto economico post-divorzile (Corte di Cassazione con la sentenza 5619/2022).
Quindi l'elemento da considerare è il mutare il pregresso assetto patrimoniale.
L'art. 9 della legge n. 898 del 1970 (come modificato dall'art. 2 della legge n. 436 del 1978 e dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987) -chiaramente applicabile anche alle pattuizioni tra conviventi in virtù del citato art. 473 bis 29 c.p.c. così testualmente dispone al primo comma: «Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6». Le sentenze di divorzio, infatti, passano in cosa giudicata
"rebus sic stantibus", rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
Applicando questi condivisibili principi di diritto alla fattispecie al vaglio, va rilevato quanto segue.
2. La domanda del ricorrente
ha chiesto una lieve diminuzione dell'assegno da corrispondere in favore del figlio Parte_1 minore per la chiusura della sua attività di imprenditore agricolo e per la imminente nascita di un altro figlio. E' evidente che il Tribunale non può dare ingresso alla richiesta di considerare che il ricorrente si debba prendere cura in parte anche della figlia dell'attuale moglie poiché sarà il padre della ragazza a doversene occupar, non avendo il ricorrente alcun obbligo giuridicamente rilevante nei confronti della stessa. Ciò che, invece, osserva il Tribunale è che il ricorrente non ha comprovato in che termini vi sarebbe stata la lamentata flessione economica. Egli, infatti, non ha prodotto, nemmeno a livello deduttivo, le entrate precedenti e quelle attuali a fini comparativi.
A sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno precedentemente versato, quando siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri (Cass. n. 6289/2014, n. 14175/2016, Cass. 2959 del
3.2.2017)).Ordinanza Cass. n. 21818/2021. Per ottenere la riduzione dell'assegno divorzile, l'ex coniuge obbligato deve dimostrare al giudice la “concreta diminuzione delle sostanze o della propria capacità di reddito”.
La domanda del ricorrente va rigettata, in mancanza di assolvimento dell'onere probatorio, perché le variazioni economiche non sono ritenute significative.
A ben vedere, infatti, una stabilizzazione lavorativa e la certezza di uno stipendio a fine mese potrebbero essere visti come un miglioramento delle generali condizioni economiche di Pt_1
. E' vero anche che egli è in attesa di un altro figlio e questo rappresenterebbe in astratto un
[...] sopravvenienza estremamente significativa ai fini dell'accoglimento della richiesta di riduzione, ma ciononostante va osservato che parte resistente ha parlato di beni di lusso che sono in possesso del ricorrente, quali un ciclomotore o una vettura, o che il ricorrente sarebbe ancora in possesso di introiti derivanti dalla gestione dei suoi fondi, quali per esempio la raccolta e vendita delle castagne per cui ci sarebbe stata una un festeggiamento addirittura con fuochi d'artificio. Sono tutte circostanze che non sono state contestate dal resistente.
In definitiva, sembra al collegio che il ricorrente chieda non tanto la riduzione dell'assegno quanto una modalità più partecipata della scelta delle attività sportive i cui costi sarebbero a suo carico e in questo senso è opportuno che le parti si rivolgano al giudice per l'esatta determinazione di quale attività ricomprendere, laddove non riescano a raggiungere un accordo;
al momento, infatti tenendo conto di quanto era stato pattuito al momento dell'emissione della sentenza numero 10/2024, il
Tribunale stima equo confermare l'importo di euro 300,00 e di limitare l'esborso delle spese sportive a soli euro 60,00: ogni altra attività sportiva dovrà essere specificamente autorizzata dal tribunale nel caso in cui le parti non si trovino d'accordo. Tale decisione scaturisce dal fatto che l'unica sopravvenienza incontestabile -ossia quella della prossima nascita del figlio del ricorrente- non appare idonea a scalfire un tenore di vita che pare estremamente agiato rispetto a quanto prospettato dal ricorrente, tenendo conto dei beni voluttuari di cui il ricorrente si circonda e anche tenendo conto del fatto che lo stesso non ha giustificato in maniera concreta la propria flessione economica.
A questo va aggiunta la considerazione per cui la sentenza di cui si chiede la modifica è stata resa ad appena un anno di distanza, per cui non appare opportuno né giusto modificare le legittime aspettative del piccolo , il quale peraltro trascorre la maggiore -se non intera- parte del suo tempo con Per_1 la madre;
anche questo è un dato significativo nel confermare l'assegno di euro 300,00 visto che il padre sostanzialmente non ha spese da sopportare per il figlio avuto con la resistente.
Alla luce di queste considerazioni la domanda va rigettata con l'unica precisazione per cui le spese sportive sono limitate ad € 60,00 mensili.
3- Le spese possono essere compensate in ragione del parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
- in limitato accoglimento del ricorso, conferma la sentenza n. 10/2024 quanto all'importo di €
300,00, limitando la contribuzione delle spese sportive a € 60,0 mensili;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Avellino 03.12.2025 il presidente relatore ed estensore dott.ssa Maria Iandiorio