Sentenza 11 febbraio 2026
Decreto collegiale 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00025/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00135/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 135 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Biagio Andrea Algieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. Dello Stato, domiciliataria ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio.
Per l'annullamento del provvedimento di ammonimento emesso il -OMISSIS- dal Questore della Provincia di Trento -OMISSIS-, nei confronti del ricorrente ex art. 8 D.L. n. 11/2009 conv. in L. n. 38/2009 per asserite condotte persecutorie poste in essere dal ricorrente nei confronti della controinteressata; provvedimento comunicato al ricorrente con verbale di ammonimento della Questura di Trento, d.d. 09.07.2025 (atto parimenti impugnato), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato ivi compreso la nota della Questura di Trento, d.d. -OMISSIS- e notificata in data -OMISSIS-con cui veniva comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento amministrativo a seguito della richiesta di ammonimento formulata dalla controinteressata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Trento;
visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica - tenutasi a porte chiuse ex art. 87, c. 1, c.p.a. - del giorno 5 febbraio 2026, il cons. CO DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A) In data 24 maggio 2025 perveniva alla Divisione Anticrimine, dalla Stazione Carabinieri di Trento, la richiesta di applicazione dell’ammonimento ex art.8 L. n. 38/2009, L.168/2023 e ss.mm.ii. da parte della signora -OMISSIS-, nei confronti del ricorrente, in quanto la medesima riportava di subire un reiterato comportamento persecutorio e intimidatorio da parte del signor -OMISSIS-, la cui conoscenza risaliva a circa due anni prima.
Nella prospettazione della signora -OMISSIS- risulterebbe che il ricorrente avesse sviluppato verso di lei un comportamento ossessivo e molesto, tanto che ella si sarebbe vista costretta ad interrompere ogni tipo di contatto con il medesimo.
Risulta invero dal gravato provvedimento che, in particolare, la signora -OMISSIS- riferiva in merito ad un episodio verificatosi nel -OMISSIS-, allorquando il ricorrente, dopo averla accompagnata a casa, l’avrebbe minacciata proferendo le seguenti, testuali parole: “ -OMISSIS- ”.
La richiedente il provvedimento allontanava pertanto da sé, bloccandolo sul telefono e su tutte le piattaforme social, il ricorrente.
B) Dal provvedimento de quo emerge che nonostante ciò, il sig. -OMISSIS- non avrebbe smesso di molestarla, scrivendole lette recapitate nella buca delle lettere e, come dichiarato dalla -OMISSIS-: “[...] -OMISSIS- ”, oltre ad aver detto “ -OMISSIS- ”. Alla luce della istanza, il Dirigente della dipendente Divisione Anticrimine ha provveduto a comunicare l’avvio del procedimento amministrativo previsto dagli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 con nota del 28 maggio 2025, notificata all’interessato il 10 giugno 2025, dando termine (10 gg) per fornire memorie difensive.
In data 17 giugno 2025 l’odierno ricorrente presentava richiesta di accesso agli atti, reiterata in data19 giugno 2025, con richiesta di proroga dei termini, concessa lo stesso giorno.
In pari data, il ricorrente presentava personalmente le proprie memorie difensive manoscritte.
Sulla base delle memorie difensive, veniva risentita la richiedente, che precisava alcune circostanze contenute nella istanza, al fine di ricevere aggiornamenti in merito alla condotta posta in essere dal sig. -OMISSIS-, a seguito dell’avvio del procedimento amministrativo.
La signora -OMISSIS- riferiva che il sig. -OMISSIS- reiterava le condotte persecutorie poste in essere nei suoi confronti, di fatto continuando ad inviare messaggi ad un conoscente della stessa, confermando la volontà di dare seguito al procedimento di ammonimento orale avviato.
La Questura procedeva dunque nella sua istruttoria ascoltando i testi, indicati da una e dall’altra parte, a conoscenza dei fatti.
C) All’esito di tale attività, emergendo a parere degli Uffici, la fondatezza del reiterato comportamento persecutorio attuato nei confronti della signora -OMISSIS-, da parte del sig. -OMISSIS-, tale da averle procurato un perdurante stato d’ansia e di timore, così da costringerla a modificare radicalmente le abitudini di vita, smettendo di frequentare i luoghi dove avrebbe potuto incontrare il qui ricorrente, il Questore provvedeva, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella L. 23 aprile 2009, n. 38 e integrato con modificazioni dalla L.168/2023, con l’ammonimento orale e la conseguente sua notifica, in data 9 luglio 2025, da parte del Dirigente la Divisione Anticrimine.
D) Avverso tale provvedimento propone ricorso il sig. -OMISSIS-, affidandolo a due motivi.
Col primo motivo (“ In merito all’irrogazione del provvedimento di ammonimento in assenza di comportamento persecutorio/minaccioso che ha ingenerato nella controinteressata ansia o paura: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 DL n. 11/2009 conv. in L. n. 38/2009. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e sproporzione e comunque ingiustizia manifesta. Difetto di motivazione ”), il ricorrente sostanzialmente conferma i fatti, connotandoli però dal punto di vista soggettivo come sprovvisti di ogni intento intimidatorio e/o minaccioso e dando loro una interpretazione di natura sin conviviale, scherzosa e goliardica. Contesta dunque il provvedimento gravato per avere così travisato i fatti e non avere adeguatamente svolto l’istruttoria e conseguente carenza di motivazione.
Col secondo motivo (“ In via subordinata. In merito all’illegittimità del procedimento che ha portato all’emanazione del provvedimento impugnato: eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis, comma 1, L 241/1990 e s.m.. Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta. Difetto di motivazione .”) il ricorrente contesta la non completa istruttoria, in quanto non sarebbero stati auditi tutti i testi dallo stesso indicati e che non sarebbero stati compiutamente riscontrate le memorie difensive prodotte in sede procedimentale dal sig. -OMISSIS-, non dando altresì conto appieno della documentazione ivi resa.
Il ricorrente ha chiesto altresì di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Si è costituita l’Amministrazione intimata, dapprima con memoria formale del 13 ottobre 2025 ed indi con memoria difensiva depositata il 7 gennaio 2026, in cui si dava conto della adeguata istruttoria, alla luce della natura preventiva e cautelare del provvedimento, svincolata dalle logiche probatorie del processo penale vero e proprio.
Replica a sua volta il ricorrente con memoria depositata il 15 gennaio 2026, ribadendo le sue posizioni e la ricostruzione dei fatti secondo la propria visione.
E) Orbene, non è compito di questo Giudice addentrarsi nelle pieghe psico-motivazionali circa il movente che abbia mosso il ricorrente a tenere i comportamenti descritti (dallo stesso peraltro confermati), bensì verificare che alla stregua dei fatti assunti ad oggetto di valutazione nel provvedimento gravato, questo risulti congruo, logico, non abnorme e motivato.
Invero, l'ammonimento del Questore è misura preventiva e ampiamente discrezionale, per cui il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai soli casi di evidente carenza dei presupposti di fatto o di manifesta irragionevolezza o sproporzione del provvedimento (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 5/5/2025, n. 670; T.R.G.A. Trentino Alto Adige – Trento, sez. I, 14/1/2025, n. 4).
In ordine al primo motivo di ricorso, occorre preliminarmente effettuare il corretto inquadramento della fattispecie normativa applicata dall'Amministrazione.
L'art. 8 ("Ammonimento") del Decreto Legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009 n. 3863 e ss.mm., prevede che: " 1. Fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito ".
Con l'ammonimento il Questore non invita il destinatario del provvedimento a desistere dall'ulteriore consumazione di un reato già perfetto, bensì lo avverte del fatto che la reiterazione delle condotte segnalate dalla vittima può assumere rilevanza penale.
Presupposto per l'ammonimento ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 11 del 2009, sono di fatto le medesime condotte che integrano la fattispecie di reato introdotta dall'art. 7 dello stesso decreto legge (art. 612 bis c.p. Atti persecutori), ovvero, fino a che non sia proposta querela per il reato, le " condotte reiterate, minacce o molestie " atte a cagionare un " perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero tali da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva " ovvero " da costringere ad alterare le proprie abitudini di vita ".
L'istituto dell'ammonimento previsto dall'art. 8 D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 è una misura di prevenzione con finalità dissuasive finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione o di violenza nel contesto di relazioni affettive e sociali; essa assolve ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, mirando ad impedire, o quanto meno a dissuadere, che gli atti persecutori e/o violenti siano ripetuti e possano condurre ad esiti irreparabili (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, 18/4/2025, n. 7802; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 2/8/2021, n. 720).
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza, ai fini dell'adozione del provvedimento non è necessario acquisire la prova del fatto penalmente rilevante punito dall'art. 612 bis c.p., risultando sufficiente - nel presupposto di un potere valutativo ampiamente discrezionale dell'Amministrazione ( ex multis T.A.R. Campania – Salerno, sez. I, 29/7/2024, n. 1596; T.A.R. Lombardia – Milano, sez. I, 27/5/2024, n. 1609) - la sussistenza di un quadro indiziario che renda verosimile, secondo collaudate massime di esperienza, l'avvenuto compimento di atti persecutori.
Per tale ragione, il Questore deve valutare la fondatezza dell'istanza, formando il ragionevole convincimento sulla plausibilità e attendibilità delle vicende esposte, senza che sia necessario il compiuto riscontro dell'avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice, ma è sufficiente il sospetto che vi sia una tale finalità o idoneità nelle condotte ripetute tenute dall'ammonito, recte dall’ammonendo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29/7/2025, n. 6718).
Si rimarca che nel caso oggetto di giudizio, il ricorrente ha potuto essere parte attiva del procedimento e presentare i propri scritti difensivi, così garantendo il contraddittorio, pur dovendo qui annotare che rientra nel potere discrezionale del Questore di valutare l' an ed il quando dell'adozione del provvedimento di cui si discute, potendo egli provvedere anche nell'immediatezza della richiesta formulata dall'istante, senza disporre ulteriori accertamenti e, in particolare, senza sentire l'interessato, ove gli elementi rappresentati nell'istanza siano ritenuti sufficienti a integrare i presupposti oggettivi prescritti per l'adozione della misura e ricorra l'esigenza di scongiurare prontamente il rischio della reiterazione o dell'aggravamento del contegno persecutorio mantenuto dal denunciato.
Dalla documentazione in atti e da quanto emerge dal provvedimento si riscontra un’adeguata motivazione in riferimento ai dati assunti in sede di istruttoria, non apparendo doveroso che il Questore assuma tutti i testi nel momento in cui si sia motivatamente convinto della sussistenza dei presupposti ai fini dell’emanazione dell’ammonimento, nei sensi di cui sopra.
Ciò in quanto il provvedimento conclusivo, ossia il decreto di ammonimento, come già accennato, assolve ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva ed è sufficiente il riferimento ad elementi dai quali sia oggettivamente possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio che ha ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura. Né un'eventuale, successiva sentenza di assoluzione pronunciata in sede penale in favore del soggetto già ammonito potrebbe comportare l'invalidità del provvedimento di ammonimento (cfr. T.R.G.A. n. 4/2025 cit.).
Il primo motivo di ricorso non può dunque trovare accoglimento.
F) Del pari il secondo motivo, proposto “ in via subordinata ”, è destituito di fondamento.
Posto che nel provvedimento impugnato è dato riscontro delle difese e delle memorie difensive proposte dal ricorrente, in ordine alla denunciata mancanza di ascolto di tutti i testi vale quanto sopra scritto circa l’adeguata istruttoria svolta ai fini del raggiungimento del convincimento della sussistenza dei presupposti per l’erogazione del provvedimento, con ciò ben distinguendo la fattispecie dall’accertamento probatorio in sede penale.
In relazione alla pretesa violazione del disposto dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, si rileva che, “ l'obbligo del preavviso di rigetto non impone, ai fini della legittimità del provvedimento adottato, la confutazione analitica delle deduzioni dell'interessato, essendo sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale, purché non contenga elementi nuovi e non enucleabili dalla comunicazione ex art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 ” (Cons. Stato sez. II, 18/11/2025, n. 9018), ovvero che “l a motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un'analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte, ai sensi dell'art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà ” (Cons. Stato, sez. II, 12/07/2025, n. 6121).
Dal provvedimento in discussione emerge invero che l’Amministrazione ha tenuto conto della documentazione utile e necessaria a fondare il proprio convincimento; risultano agli atti i verbali di assunzione delle testimonianze e che la denunciante è stata ascoltata anche successivamente all’avvio del procedimento, onde avere certezza dei suoi intendimenti, della sua attendibilità e del comportamento assunto dal sig. -OMISSIS-.
Deve peraltro qui evidenziarsi che proprio nella “memoria” del 20 giugno 2025, richiamata nel provvedimento, è lo stesso ricorrente “ [sono] a comunicare che i materiali da me depositati non sono più quelli idonei e per tanto chiedo che vengano eliminati e sostituiti con i seguenti ”, con ciò valorizzando specificatamente tale scritto.
Per inciso, si ritiene di rimarcare come, in ogni caso, la documentazione che il ricorrente asserisce non sia stata valutata concerna valutazioni personali riportate, ad esempio, dal teste (-OMISSIS-) e che comportano un’indagine psico-motivazionale circa il perché del comportamento e delle frasi dette dal ricorrente, indagine che non compete a questo Giudice, il quale, per il rilievo dei fatti, di per sé non contestati, ritiene che il provvedimento gravato sia sorretto da adeguata istruttoria e motivazione. Né ciò può essere scalfito anche si volesse prendere nota dei messaggi vocali - per la rilevanza che possano avere circa la completezza delle registrazioni - che non vanno in alcun modo a smentire i fatti pregressi su cui si fonda il provvedimento di ammonimento (a tacer del fatto che nel messaggio sub doc. 20 la signora -OMISSIS- paventa il timore che se fosse stata da sola, o anche accompagnata dal suo interlocutore - che nella specie pare essere il signor -OMISSIS- - il ricorrente si sarebbe fatto avanti) e della cui interpretazione psicologica, come scritto, non può essere investito questo Giudice.
G) Per quanto sopra, in definitiva, il ricorso non merita accoglimento.
H) Considerata la peculiarità della materia, sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese.
I) In punto ammissione del ricorrente per l’emissione di decreto di pagamento per onorari e spese per gratuito patrocinio, si rileva che il difensore non ha presentato la nota dei compensi in ordine al presente giudizio, e dunque si rinvia la liquidazione dell'onorario e delle spese a separato decreto ai sensi dell'art. 82, c. 1, D.P.R. n. 115/2002, da disporsi in una successiva udienza camerale ad istanza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di giudizio compensate.
Riserva ad un separato decreto la liquidazione del compenso ai fini del patrocinio a spese dello Stato, come richiesto dal ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, c. 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata ed anche la parte controinteressata.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL IN, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
CO DI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO DI | AL IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.