Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott. Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 18/09/2024 al n. 1938/2024
R.G.,
DA
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avv. MORBINI PAOLA, elettivamente domiciliato in VIA MOLINO NUOVO,
15/A 46042 CASTELGOFFREDO, presso il difensore avv. MORBINI PAOLA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. SPADINI PAOLA, elettivamente domiciliata in VIA P. AMEDEO N.
35 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. SPADINI PAOLA
resistente avente per oggetto: modifica delle condizioni relative al divorzio,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
13/01/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
- per e “a) Disporsi che il Parte_1 Controparte_1
padre possa vedere e tenere presso di sé la figlia , a fine settimana Per_1
alternati dal venerdì alle ore 15.30 al lunedì mattina quando la riaccompagnerà
a scuola o al cred estivo o in assenza di tali attività alle ore 9.00 presso l'abitazione materna, durante la settimana, il martedì dalle 15.30 sino al mercoledì sera alle ore 21.00 quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
durante il periodo estivo, in assenza di attività scolastiche o extrascolastiche del giovedì mattina, il mercoledì sera il padre potrà
riaccompagnare alle ore 22.00 presso l'abitazione materna. Sono fatti Per_1
salvi diversi accordi tra i genitori;
b) Disporsi che durante le vacanze natalizie, i genitori tengano con sé la figlia dal 26/12 alle ore 10.00 al 31/12 alle ore 15.00 o dal 31/12 alle ore 15.00 al
6/01 alle ore 21.00, con il criterio dell'alternanza annuale. Inoltre, ogni anno, il padre terrà con sé dal 23/12 alle ore 15.30 sino alle ore 10.00 del giorno Per_1
di Natale mentre la madre trascorrerà sempre il giorno di Natale dalle ore 10.00
sino al giorno successivo alle ore 10.00. Si precisa che per l'anno 2025 la signora avrà diritto al primo periodo (26/12-31/12) ed il signor CP_1
al secondo (31/12-06/01), secondo gli orari sopra specificati;
Pt_1
alterneranno di anno in anno le vacanze pasquali tre giorni con un genitore e tre con l'altro con l'alternanza del giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo,
precisando che i tre giorni decorreranno dal giovedì sera alle ore 21.00 alla domenica sera alle ore 21.00 e dalla domenica sera alle ore 21.00 al mercoledì
sera alle ore 21.00; per l'anno 2025 la signora terrà Bianca nel CP_1
pagina 2 di 4 primo periodo comprendente il girono di Pasqua ed il signor il secondo Pt_1
periodo comprendente il Lunedì dell'Angelo. Nel periodo delle vacanze estive la minore potrà trascorrere tre settimane (da intendersi da sabato a sabato e non ulteriormente suddivisibili) di cui solo due consecutive con l'uno e l'altro genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori che verranno concordati per il periodo natalizio entro il
15/11;
c) Disporsi che il genitore che non ha la figlia presso di sé possa sentirla giornalmente nella fascia oraria 19-20 e nella medesima fascia oraria avverranno le comunicazioni tra i genitori per le esigenze della minore,
utilizzando la piattaforma whatsapp, salvo urgenze;
d) Ferma ogni altra statuizione disposta con la sentenza di divorzio n.224/2019
pubblicata il 20/03/2019 e con il decreto cron. n.1767/2021 del 15/03/2021
relativo alla procedura R.G. n.403/2021 (modifica delle condizioni di divorzio);
e) Spese legali compensate.
Entrambe le parti rinunciano alla richiesta di audizione della minore ritenendo le conclusioni congiunte nell'interesse di quest'ultima. I procuratori delle parti chiedono l'integrale accoglimento delle sopra rassegnate conclusioni congiunte ed insistono affinché la causa venga rimessa al collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del pubblico ministero”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative al divorzio originariamente introdotto in via contenziosa, le parti hanno infine formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda pagina 3 di 4 congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 16/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 4 di 4