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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 685/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
UR GEREMIA, RE
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1247/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10494/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 28/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190007548763000 IRPEF-ALTRO 2014
- INTIMAZIONE n. 07120249003608191000 IRPEF-ALTRO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6083/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 10494\24, ha rigettato il ricorso di
Ricorrente_1 avverso l'avviso di intimazione di pagamento di cui in epigrafe, limitatamente alla cartella esattoriale relativa a IRPEF 2014 (per euro 3.377.51).
Il Ricorrente_1 ha proposto appello, per i seguenti motivi:
-a) vizio della notifica della cartella, inviata in Comune diverso da quello di residenza del contribuente;
b) violazione dell'art. 60 d.p.r. 6007\73 e degli orientamenti giurisprudenziali in materia;
c) richiesta di applicazione dell'orientamento di legittimità alla stregua del quale la mancata applicazione di un atto non previsto non determina la cristallizzazione del credito, determinando la facoltà di impugnare con atti successivi la pretesa illegittima;
d) prescrizione delle somme dovute a titolo di sanzioni;
e) decadenza per mancata tempestività della iscrizione nei ruoli;
f) illegittimità per mancata prova della esecutività del ruolo esattoriale;
f) illegittimità della notifica a mezzo pec del preavviso di fermo (mancata iscrizione al registro IN); g) difetto di legittimazione del concessionario;
h) illegittimità condanna alle spese.
Si è costituito l'ADER che ha chiesto dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi l'appello.
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza dell'8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del contribuente è complessivamente infondato, con ampi profili di inammissibilità, atteso che i motivi sono largamente opachi e generici.
Così è del tutto “esplorativo”, quindi inammissibile, quello prima indicato sub. g), attinente – ma in termini appunto astratti – alla legittimazione dell'ente riscossore (nella specie, peraltro, l'ADER).
Parimenti inammissibile è il motivo prima indicato sub c) alla stregua del quale, richiamando (senza coglierne l'effettiva portata) un orientamento giurisprudenziale con ben altro contenuto, l'appellante pretende di censurare in questa sede vizi degli atti presupposti, in realtà (e come subito si dirà) ormai definitivi.
Si noti che il contribuente neppure contesta la notifica del fermo amministrativo;
quanto al relativo preavviso
(pur deducendo, non senza intima contraddizione, che non era tenuto a impugnare tale atto), la contestazione
(contenuta, come detto, in motivo di appello) attiene alla notifica a mezzo pec , pur in mancanza di iscrizione nei registri IN (ma – a tutto voler concedere – si è realizzato il pieno raggiungimento dello scopo, avendo potuto il contribuente svolgere pienamente le sue difese).
Pure astratto è il motivo di appello (sub b, ma v. anche quello sub a) attinente la notifica della cartella presupposta;
l'appellante non si confronta con l'ampia e chiara motivazione di prime cure, che ha ribadito la piena legittimità della notifica a mezzo posta, come nella specie, non preclusa dall'art. 60 d.p.r. 600\73.
Nella specie, comunque, la notifica era avvenuta con consegna della cartella a familiare convivente, la suocera (così qualificata), e vi era anche stato l'invio della seconda raccomandata informativa. Tanto in piena conformità alla previsione (allora vigente) dell'art. 60, 1° comma, lett. b bis) d .p.r. 600\73 cit.
La definitività della cartella comporta l'inammissibilità di tutti i motivi di appello non strettamente attinenti a vizi propri della ingiunzione impugnata (prima indicati sub d, e, f) , del resto sempre astrattamente formulati.
Del tutto correttamente, infine, il contribuente è stato condannato alle spese del primo grado, atteso che l'ADER era ed è difesa da avvocati del libero foro (e , del resto, gli onorari professionali, in caso di condanna alle spese, sono dovute anche alle parti che si avvalgono- come ad es. l'Agenzia delle entrate) dei propri funzionari per l'attività difensiva).
Le spese seguono la soccombenza anche di questo grado del giudizio e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna il contribuente al pagamento delle spese competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 540,00. oltre accessori se dovuti
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
UR GEREMIA, RE
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1247/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10494/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 28/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190007548763000 IRPEF-ALTRO 2014
- INTIMAZIONE n. 07120249003608191000 IRPEF-ALTRO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6083/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 10494\24, ha rigettato il ricorso di
Ricorrente_1 avverso l'avviso di intimazione di pagamento di cui in epigrafe, limitatamente alla cartella esattoriale relativa a IRPEF 2014 (per euro 3.377.51).
Il Ricorrente_1 ha proposto appello, per i seguenti motivi:
-a) vizio della notifica della cartella, inviata in Comune diverso da quello di residenza del contribuente;
b) violazione dell'art. 60 d.p.r. 6007\73 e degli orientamenti giurisprudenziali in materia;
c) richiesta di applicazione dell'orientamento di legittimità alla stregua del quale la mancata applicazione di un atto non previsto non determina la cristallizzazione del credito, determinando la facoltà di impugnare con atti successivi la pretesa illegittima;
d) prescrizione delle somme dovute a titolo di sanzioni;
e) decadenza per mancata tempestività della iscrizione nei ruoli;
f) illegittimità per mancata prova della esecutività del ruolo esattoriale;
f) illegittimità della notifica a mezzo pec del preavviso di fermo (mancata iscrizione al registro IN); g) difetto di legittimazione del concessionario;
h) illegittimità condanna alle spese.
Si è costituito l'ADER che ha chiesto dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi l'appello.
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza dell'8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del contribuente è complessivamente infondato, con ampi profili di inammissibilità, atteso che i motivi sono largamente opachi e generici.
Così è del tutto “esplorativo”, quindi inammissibile, quello prima indicato sub. g), attinente – ma in termini appunto astratti – alla legittimazione dell'ente riscossore (nella specie, peraltro, l'ADER).
Parimenti inammissibile è il motivo prima indicato sub c) alla stregua del quale, richiamando (senza coglierne l'effettiva portata) un orientamento giurisprudenziale con ben altro contenuto, l'appellante pretende di censurare in questa sede vizi degli atti presupposti, in realtà (e come subito si dirà) ormai definitivi.
Si noti che il contribuente neppure contesta la notifica del fermo amministrativo;
quanto al relativo preavviso
(pur deducendo, non senza intima contraddizione, che non era tenuto a impugnare tale atto), la contestazione
(contenuta, come detto, in motivo di appello) attiene alla notifica a mezzo pec , pur in mancanza di iscrizione nei registri IN (ma – a tutto voler concedere – si è realizzato il pieno raggiungimento dello scopo, avendo potuto il contribuente svolgere pienamente le sue difese).
Pure astratto è il motivo di appello (sub b, ma v. anche quello sub a) attinente la notifica della cartella presupposta;
l'appellante non si confronta con l'ampia e chiara motivazione di prime cure, che ha ribadito la piena legittimità della notifica a mezzo posta, come nella specie, non preclusa dall'art. 60 d.p.r. 600\73.
Nella specie, comunque, la notifica era avvenuta con consegna della cartella a familiare convivente, la suocera (così qualificata), e vi era anche stato l'invio della seconda raccomandata informativa. Tanto in piena conformità alla previsione (allora vigente) dell'art. 60, 1° comma, lett. b bis) d .p.r. 600\73 cit.
La definitività della cartella comporta l'inammissibilità di tutti i motivi di appello non strettamente attinenti a vizi propri della ingiunzione impugnata (prima indicati sub d, e, f) , del resto sempre astrattamente formulati.
Del tutto correttamente, infine, il contribuente è stato condannato alle spese del primo grado, atteso che l'ADER era ed è difesa da avvocati del libero foro (e , del resto, gli onorari professionali, in caso di condanna alle spese, sono dovute anche alle parti che si avvalgono- come ad es. l'Agenzia delle entrate) dei propri funzionari per l'attività difensiva).
Le spese seguono la soccombenza anche di questo grado del giudizio e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna il contribuente al pagamento delle spese competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 540,00. oltre accessori se dovuti