Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 01/07/2025, n. 4918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4918 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2025
N. 04918/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02494/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2494 del 2024, proposto da
RE MI, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Curcio e Giuliana Gaudioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Tellone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’INPS, in persona legale rapp.te p.t., sull’istanza di riliquidazione dell’indennità di buonuscita/TFS/TFR ex art. 6 bis c. 1 e 2 D.L.n 387/1987 conv. in L.n. 472/1987, trasmessa dal ricorrente a mezzo racc. in data 25.11.2023
e per l’accertamento del connesso obbligo dall’Amministrazione resistente di provvedere con provvedimento espresso sull’istanza dell’interessato e, comunque,
per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, notificato il 10 maggio 2024 e depositato il 22 maggio 2024, la persona fisica in epigrafe individuata – premesso di essere stato appartenente alla Polizia di Stato, Sovrintendente Capo Coordinatore, e di essere stato collocato a riposo a domanda avendo compiuto il 55° anno di età e avendo prestato servizio per 35 anni – denuncia che illegittimamente l’INPS nel corrispondere il trattamento di fine servizio non ha riconosciuto il beneficio previsto dall’articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, secondo cui: a) “ al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, …, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ” (comma 1); b) “ le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile ” (comma 2).
Si costituiva in giudizio l’Inps, instando preliminarmente per la inammissibilità della azione avverso il silenzio maturato sulla istanza di riesame in autotutela avanzata dalla parte ricorrente, e, in ogni caso, per la reiezione del ricorso.
La causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica del 7 maggio 2025.
Il ricorso è fondato, nei sensi e nei limiti in appresso puntualizzati.
Va, in via liminare scrutinata, al fine di disvelarne la evanescenza, la eccezione preliminare sollevata dall’Inps: siccome emerge ex actis , la domanda del ricorrente è quodammodo veicolata anche sub specie di actio di accertamento del diritto, in ogni caso in tal guisa interpretabile e qualificabile da questo TAR, in ossequio al ben noto principio RA VI UR , prima ancora che in coerenza con il disposto di cui all’art. 32 c.p.a..
E’ in tale ottica, del resto, che va inquadrata la disposta cancellazione della casa dal ruolo camerale, e la trattazione della stessa pel tramite del rito ordinario.
Ne discende, irrefragabile, la potestas iudicandi di questo TAR sulla domanda di accertamento che ne occupa.
Quanto al merito delle questioni sollevate con la azione giudiziale che ne occupa, valga il rilevare quanto appresso.
Consolidato, invero, è l’orientamento giurisprudenziale per cui il beneficio in questione spetta a tutti gli ex appartenenti a Forze di Polizia, ad ordinamento civile o militare, collocati a riposo a domanda con almeno 35 anni di servizio dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età (in questo senso cfr. da ultimo, CdS, II, 14 dicembre 20123, n. 10834; Id., id., 24 marzo 2023, n. 3041, id., 23 marzo 2023, nn. 2948, 2979, 2980, 2982, 2983, 2984, 2986, 2987, 2989, 2990).
La nozione di forze di polizia, richiamata dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, specificata all’art. 1, nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti dal d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150 -di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato- all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121.
A fronte di questi pronunciamenti il Collegio ritiene quindi di adeguarsi a quanto statuito dal Giudice di appello alle cui conclusioni per ragioni di economia processuale si fa completo rinvio (cfr., altresì, TAR Campania, VI, 11 aprile 2023, n. 2230), senza che all’uopo possano assumere significanza -comechè manifestamente infondate- paventate perplessità di “tenuta costituzionale” del diritto vivente in subiecta materia .
Conclusivamente il ricorso va accolto, con conseguente accertamento dell’obbligo dell'Inps di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali, oltre agli interessi legali.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto accertando il diritto del ricorrente al riconoscimento degli scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. 21settembre 1987 n. 387 fra le voci computabili al fine della liquidazione del trattamento di fine servizio e, per l’effetto, condannando l’Istituto resistente all’inclusione nella relativa base di calcolo del beneficio in questione, con la corrispondente maturazione degli interessi legali sulla somma dovuta.
Condanna l’Istituto resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata dal ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO