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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/07/2025, n. 3214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3214 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 15/07/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 1839/2024, promossa da: nata in [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. FERRARI LUISA RICORRENTE contro nato a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. GHIZZONI ANNA MARIA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i D I V O R Z I O
1. ontraevano matrimonio il 26/07/2022. Parte_1 Controparte_1
Dalla loro unione non nascevano figli.
2. Con ricorso depositato il 14.2.24, il ricorrente ha chiesto la separazione personale e il divorzio dal resistente.
La sola ricorrente ha depositato la memoria ex art. 473-bis.17 n. 1 c.p.c.
La parte resistente ha depositato la comparsa di costituzione il 21.5.24.
Le parti sono quindi comparse in data 21.5.25 per la prima udienza, dove il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo. In quella sede la ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza parziale di separazione.
Con ordinanza del 26.5.24, quali provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati ed è stata mantenuta la riserva sulle prove chieste dalle parti.
Con sentenza parziale del 28.5.24 è stata pronunciata la separazione dei coniugi.
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Con note scritte del 13.6.24 le parti hanno chiesto un rinvio per trattative pendenti.
L'8.10.24 il difensore del resistente ha rinunciato al proprio mandato rappresentando che il suo assistito fosse divenuto di fatto irreperibile.
Il 10.10.24 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di addebito, insistendo per la pronuncia del divorzio.
All'udienza del 15.10.24 è stato concesso alle parti un termine per brevi note conclusive, depositate il 5.6.25.
All'udienza 10.6.25 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da note conclusive del 5.6.25) sono state:
«
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Brescia.
2. condannare il Sig. alla rifusione delle spese ed onorari di causa, oltre rimborso Controparte_1 forfettario 15%, cpa in caso di opposizione dello stesso alle precedenti domande».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 16.2.24, non ha formulato osservazioni.
4. La causa non necessita di istruttoria, trattandosi unicamente di pronuncia sul vincolo matrimoniale.
L'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale fra i coniugi emerge dagli atti di causa. Ricorre in particolare l'ipotesi di cui all'art. 3 co. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo trascorso più di un anno dalla separazione.
5. Le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili, poiché sul mero vincolo non si può applicare il principio della soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale provvedendo in via definitiva, disattesa ogni ulteriore istanza:
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi: nata in [...] il [...] e Parte_1 nato a [...] il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio il 26.7.22 (atto trascritto nei registri dello stato civile di Brescia al numero 461, parte II, serie C, dell'anno 2022);
− dichiara irripetibili le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al competente ufficiale dello stato civile, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 15/07/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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