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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/07/2025, n. 2342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2342 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice est dott. Alessandro Carra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 2149/2024, avente ad oggetto divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Greco, come da mandato in atti Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall' avv. Manuela Bellini, come da mandato in atti CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 16.7.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 28.2.2014 e hanno generato due figli, nati, rispettivamente, in data 1.3.2014 e in data 22.1.2015; la loro separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di Lecce n. 11019/2022 del 5.8.2022 R.G. 3296/2022.
Nel corso del presente procedimento le parti sono state autorizzate alla precisazione delle conclusioni in ordine allo status e, con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 16.7.2025, hanno provveduto in tal senso, rinunciando ai termini di cui all'art. 189 c.p.c., sicchè il giudizio è stato immediatamente trattenuto in decisione.
La domanda concordemente formulata dalle parti risulta meritevole di accoglimento, stante la sussistenza delle condizioni legittimanti lo scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B l.
898/70, come modificato dalla l. 55/15; la separazione personale dei coniugi è stata omologata e alla data di proposizione del ricorso il termine di mesi 6 dalla comparizione delle parti innanzi al
Presidente per l'espletamento del tentativo di conciliazione in sede di separazione era già spirato;
ancora, deve ritenersi acclarato, che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Deve, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 28.2.2014 in Civitanova Marche
(Mc) e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 4, Parte I anno 2014;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
- spese al definitivo.
Lecce, 23.7.2025
Il Giudice est. La Presidente
dott. ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore