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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 24/09/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 47/2022
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
All'udienza del 24.09.2025 davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese
Cicchetti, sono comparsi , per parte ricorrente, l'avv. Parte_2
ZUCCHERELLI LETIZIA per parte resistente.
Gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
L'avv. rappresenta che non c'è la verbalizzazione delle sommarie informazioni Pt_2
asseritamente rese dai lavoratori e non ci sono elementi terzi che comunque convalidano quanto asseritamente riferito agli ispettori.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti. pagina 1 di 10 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 47/2022 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. ZUCCHERELLI LETIZIA
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
La società ricorrente, con sede in San Mauro Pascoli, proponeva ricorso in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi nei confronti dell'atto di precetto notificatogli dal sig. suo ex dipendente, in data 07.02.2022, con il Controparte_1 pagina 3 di 10 quale gli si intimava il pagamento della somma complessiva di € 2.004,47 di cui €
1.824,37 a titolo di mancata retribuzione. Tale ultima somma era pretesa dal lavoratore a titolo di retribuzione asseritamente dovuta e non corrisposta per i mesi di giugno, luglio e agosto 2019, portata nel titolo esecutivo costituito dalla diffida accertativa emessa dall'Ispettorato del Lavoro in data 25.03.2021 e dichiarata esecutiva n. FC 2021-096 (cfr doc. 2 resistente), a sua volta fondata sugli esiti di un accertamento ispettivo conclusosi con il verbale unico di accertamento e notificazione prot. N. 9402/2021 del 15.03.2021 (doc. 2 ricorrente). All'esito di tale accertamento, l'Ispettorato aveva rilevato, con riferimento sia al lavoratore oggi convenuto che ad altri due lavoratori, lo svolgimento di alcune giornate di lavoro in nero, mentre con riferimento ad un periodo successivo, regolarmente coperto dal contratto di lavoro, lo svolgimento di un orario di lavorio superiore a quello risultante nel LUL e nelle buste paga. L'Ispettorato, oltre alla contestazione delle violazioni per quanto rilevato, contenute nel verbale di accertamento, emetteva nei confronti della società quale datore di lavoro, Parte_3
anche la diffida accertativa di crediti patrimoniali di relativa proprio alla CP_1
retribuzione a questi non corrisposta per le giornate di lavoro in nero e per il lavoro svolto e non dichiarato dal datore di lavoro in busta paga e nel LUL.
L'azienda, in sede di ricorso, lamentava, in via preliminare, la mancata allegazione del titolo esecutivo e la invalidità della procura allegata al precetto. Nel merito, contestava la fondatezza delle pretese del lavoratore e l'inesistenza dei fatti posti alla base della diffida accertativa, rappresentando come il lavoratore fosse stato regolarmente assunto con contratto sottoscritto dalle parti, con correlata regolare denuncia al Centro per l'impiego e come il lavoratore non avesse svolto lavoro ulteriore a quello risultante dalle buste paga e regolarmente corrisposto tramite assegni bancari consegnati al lavoratore.
La società ricorrente chiedeva quindi, in via preliminare, la sospensione ex art. 624 pagina 4 di 10 c.p.c., dell'efficacia esecutiva del titolo;
nel merito chiedeva dichiararsi l'invalidità, improcedibilità e illegittimità dell'atto impugnato nonché dichiararsi che il lavoratore null'altro deve avere per il lavoro prestato a favore di essa ricorrente.
Si costituiva regolarmente in giudizio , chiedendo il rigetto Controparte_1
integrale tanto dell'istanza di sospensiva, non sussistendone i presupposti, quanto del ricorso in quanto totalmente infondato, affermando la correttezza e la fondatezza degli esiti degli accertamenti ispettivi e quindi la sussistenza dei fatti alla base della pretesa retributiva del lavoratore.
La causa è stata istruita mediante prova per testimoni.
2.
Preliminarmente, risultano infondate le doglianze procedurali lamentate da parte ricorrente.
Quanto alla doglianza circa la mancata notificazione del titolo esecutivo, è pacifico in quanto dichiarato dalla stessa ricorrente (pag. 1 del ricorso), che la diffida accertativa de quo, gli venne notificata in data 25.03.2021. L'atto di precetto, pure prodotto da parte ricorrente, reca chiaramente l'indicazione della data in cui la diffida accertativa è stata dichiarata esecutiva dall'Ispettorato, in conformità a quanto prevede la norma. La correttezza di quanto riportato in precetto è stata documentata da parte resistente (doc. 2). Nessuna norma impone una nuova notifica del titolo, una volta divenuto esecutivo, né che questi debba essere notificato obbligatoriamente in uno con il precetto, laddove già notificato.
Anche la doglianza in ordine alla ritenuta invalidità della procura speciale in quanto allegata in copia all'atto di precetto risulta infondata;
premesso che nessuna norma impone la notifica della procura in uno con l'atto di precetto, nel caso di specie la procura è stata necessariamente notificata in copia in uno con l'atto di precetto in quanto copia dell'originale consegnato all'ufficiale giudiziario per l'avvio della procedura esecutiva, laddove comunque, da ultimo, costituendosi in giudizio, parte pagina 5 di 10 resistente ha depositato in atti valida procura, ragion per cui la doglianza risulta a maggior ragione infondata.
3.
Il ricorso risulta invece fondato nel merito per le ragioni che si vanno ad esporre.
Preliminarmente, occorre ribadire quanto affermato anche recentemente dalla
Suprema Corte, secondo cui: “…la diffida accertativa… è atto di natura amministrativa che
è idonea ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato. L'art. 12 del D.Lgs. n. 124 del 2004 che la disciplina prevede infatti che le Direzioni del lavoro che riscontrino nell'ambito dell' attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12 comma 1). Una volta notificata al datore di lavoro questi può nel termine di trenta giorni promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro e se viene raggiunto un accordo la diffida perde efficacia oppure può ricorrere in via amministrativa avverso la diffida (art. 12 comma 2). Il mancato ricorso o il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non esclude che
l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato.” (cfr. Cass.
23744/2022).
Ciò premesso, nel caso di specie, il datore di lavoro convenuto ha espressamente contestato la sussistenza dei presupposti di fatto della pretesa retributiva del lavoratore, ed era quindi onere di quest'ultimo fornire la prova di tali fatti.
Il datore di lavoro ha documentato in atti tanto l'esistenza del contratto di lavoro, la comunicazione di inizio del rapporto di lavoro al C.P.I., l'emissione delle buste paga e il pagamento delle stesse per gli importi ivi indicati (cfr. docc. 5-8).
Era quindi onere del lavoratore dimostrare quanto da questi affermato, ossia l'aver svolto nelle giornate del 29 giugno, 1 e 2 luglio 2019 attività lavorativa in nero con orario lavorativo dalle 05.30 alle 12.00 e per sei giorni alla settimana, dalle 05.30 alle pagina 6 di 10 12.00, per le restanti giornate di luglio e agosto 2019.
Tuttavia, al di là di quanto risultante dal verbale di accertamento, non è stata fornita alcuna prova da parte del lavoratore circa la fondatezza del credito retributivo rivendicato.
In particolare, nessuno dei testimoni sentiti nel corso del giudizio è stato in grado di confermare né lo svolgimento del lavoro in nero nelle tre giornate indicate dal lavoratore né lo svolgimento del lavoro, nelle altre giornate, con gli orari indicati nel verbale di accertamento.
Né possono ritenersi idonee e sufficienti a tal fine le deposizioni degli Ispettori, rese nel giudizio connesso RG. 125/2022, acquisite nel presente fascicolo con il consenso delle parti, in quanto gli ispettori hanno confermato che l'accertamento è stato di natura meramente induttiva, essendosi basato unicamente sulle dichiarazioni dei tre lavoratori coinvolti nella vicenda, non avendo avuto gli ispettori alcuna percezione diretta dei fatti in discorso, ed avendo poi ricavato il dato del lavoro in nero e del maggior orario di lavoro dal raffronto fra quanto dichiarato dai lavoratori e la documentazione fornita dal datore di lavoro (buste paga, LUL), come riferito dall'ispettrice all'udienza del 8.11.2023: “…abbiamo raffrontato i LUL dell'azienda Pt_4
con le dichiarazioni dei lavoratori”.
Quanto poi alle dichiarazioni dei lavoratori rese in sede di richiesta di intervento ispettivo, esse sono state prodotte nel giudizio connesso rg. 125/2022 ma non sono state confermate nel presente giudizio dai lavoratori che le hanno rese, ad eccezione del convenuto sentito in sede di interrogatorio libero. CP_1
In particolare, le dichiarazioni dei lavoratori risultano essere state a fronte di richiesta di intervento da parte degli stessi: e IN in data 08.10.2020, CP_1
in data 21.01.2020. Tutte le dichiarazioni risultano essere poi state raccolte Pt_5
dagli ispettori con l'ausilio di interpreti, come risulta da ciascun verbale.
Tali dichiarazioni, tuttavia, per quanto di interesse in questa sede, non possono dirsi pagina 7 di 10 idonee e sufficienti a dimostrare i fatti nei termini affermati dai lavoratori e posti alla base degli accertamenti ispettivi.
In particolare, per quanto riguarda le tre giornate di lavoro in nero asseritamente svolte dai lavoratori e manca la prova del fatto storico, non Per_1 Per_2
potendo ritenersi esso dimostrato unicamente dalle sole dichiarazioni dei diretti interessati, rese peraltro ad oltre sei mesi di distanza dai fatti ed in assenza di altri elementi di riscontro esterni ai lavoratori, medesimi diretti interessati
Nemmeno può utilmente portare a ritenere dimostrati i fatti affermati la dichiarazione resa da sentito in questo procedimento in sede di CP_1
interrogatorio libero all'udienza del 08.11.2023. Anche in tale sede, difatti, il lavoratore ha affermato di ricordarsi di aver lavorato il giorno 29 giugno 2019; tuttavia tale ricordo, riferito a distanza di circa quattro anni dal fatto, non risulta ancorato ad alcun elemento esterno che consenta di apprezzare l'esattezza e la veridicità dello stesso.
Si deve altresì tener conto che proprio in sede di richiesta di intervento ispettivo, il
8.1.2020, aveva dichiarato “…non ricordo esattamente il giorno preciso ma era CP_1
prima di ricevere il contratto di lavoro, il quale reca la data di inizio al 3.7.2019 ma non sono
Per sicuro che questo fosse il primo giorno di lavoro…so che ha inviato dei documenti il 2.7.2019 ma io ho iniziato prima e sicuramente dal 29.06.2019, ricordo che era un venerdì…”.
Da tale dichiarazione si evince che il lavoratore già all'epoca della richiesta di intervento ispettivo (gennaio 2020) non era in grado di riferire con precisione le date delle giornate lavorate;
tale circostanza rende ulteriormente inattendibile, in assenza di altri elementi esterni, quanto riferito in udienza a distanza di svariati anni.
In termini analoghi risulta la richiesta di intervento, resa contestualmente a quella di di in cui questi dichiarava: “…CE ci ha messo alla prova per CP_1 Per_2
vedere se eravamo capaci di fare un lavoro duro come quello dei campi e quindi il giorno stesso, il
29.06.2019, abbiamo iniziato a lavorare…”. pagina 8 di 10 In tale dichiarazione risulta indicata, con apparente sicurezza, una data precisa senza che però risulti alcun elemento ulteriore a cui poter ancorare tale precisione e sicurezza, a fronte di un dato documentale diverso, ossia quello dichiarato dal datore di lavoro al C.P.I..
Analoghe considerazioni devono essere svolte circa il tema delle ulteriori giornate di lavoro svolte dai lavoratori rispetto a quelle dichiarate in busta paga.
I tre lavoratori hanno tutti dichiarato, nelle rispettive richieste di intervento, di aver svolto attività lavorativa per sei giorni alla settimana, ad eccezione di un giorno di riposo settimanale, la domenica, dalla mattina presto alla sera, con un periodo di pausa nelle ore più calde.
Tuttavia, tale affermazione non trova riscontro in alcun dato esterno alle dichiarazioni dei lavoratori stessi e non consente di ritenere dimostrato in questa sede quanto da loro dichiarato. Appare necessario rilevare come, a fronte della situazione riferita agli ispettori dai lavoratori, non risultino ulteriori indagini in sede di accertamento ispettivo tese ad appurare quanto dichiarato dai lavoratori, attraverso ad esempio ed in ipotesi, la raccolta di informazioni presso altri dipendenti, diversi dai signori oggi convenuti, che potessero fornire informazioni circa gli orari e le giornate di lavoro osservate presso l'azienda.
Inoltre, occorre osservare come tanto quanto gli altri due lavoratori sentiti CP_1
- in una unica occasione - dagli ispettori, fossero tutti soggetti aventi un interesse diretto rispetto alle circostanze sulle quali sono stati chiamati a riferire, ovvero il riconoscimento delle spettanze retributive. L'assenza totale di elementi esterni a conferma delle dichiarazioni dei lavoratori, il loro interesse, di natura patrimoniale, diretto rispetto a quanto dichiarato, impediscono in questa sede, e per quanto qui di interesse, di ritenere provato quanto verbalizzato dagli ispettori e contestato alla parte ricorrente.
Da ciò consegue che il ricorso deve essere accolto con conseguente declaratoria di pagina 9 di 10 inefficacia del precetto e di insussistenza del credito a favore del sig. CP_2
portato nella diffida accertativa de quo.
[...]
4.
In punto di regolazione delle spese di lite, la natura e la peculiarità della vicenda e le contrastanti risultanze in fase di accertamento amministrativo giustificano la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
1) dichiara inefficace nei confronti del ricorrente l'atto di precetto notificatogli dal resistente in data 07.02.2022;
2) accerta e dichiara che nulla è dovuto dalla società e c. soc. agr. Parte_1
s.s. a in ragione della diffida accertativa di crediti patrimoniali n. Controparte_1
2021-096 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;
4) compensa le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Forlì, il 24/09/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 47/2022
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
All'udienza del 24.09.2025 davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese
Cicchetti, sono comparsi , per parte ricorrente, l'avv. Parte_2
ZUCCHERELLI LETIZIA per parte resistente.
Gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
L'avv. rappresenta che non c'è la verbalizzazione delle sommarie informazioni Pt_2
asseritamente rese dai lavoratori e non ci sono elementi terzi che comunque convalidano quanto asseritamente riferito agli ispettori.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti. pagina 1 di 10 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 47/2022 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. ZUCCHERELLI LETIZIA
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
La società ricorrente, con sede in San Mauro Pascoli, proponeva ricorso in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi nei confronti dell'atto di precetto notificatogli dal sig. suo ex dipendente, in data 07.02.2022, con il Controparte_1 pagina 3 di 10 quale gli si intimava il pagamento della somma complessiva di € 2.004,47 di cui €
1.824,37 a titolo di mancata retribuzione. Tale ultima somma era pretesa dal lavoratore a titolo di retribuzione asseritamente dovuta e non corrisposta per i mesi di giugno, luglio e agosto 2019, portata nel titolo esecutivo costituito dalla diffida accertativa emessa dall'Ispettorato del Lavoro in data 25.03.2021 e dichiarata esecutiva n. FC 2021-096 (cfr doc. 2 resistente), a sua volta fondata sugli esiti di un accertamento ispettivo conclusosi con il verbale unico di accertamento e notificazione prot. N. 9402/2021 del 15.03.2021 (doc. 2 ricorrente). All'esito di tale accertamento, l'Ispettorato aveva rilevato, con riferimento sia al lavoratore oggi convenuto che ad altri due lavoratori, lo svolgimento di alcune giornate di lavoro in nero, mentre con riferimento ad un periodo successivo, regolarmente coperto dal contratto di lavoro, lo svolgimento di un orario di lavorio superiore a quello risultante nel LUL e nelle buste paga. L'Ispettorato, oltre alla contestazione delle violazioni per quanto rilevato, contenute nel verbale di accertamento, emetteva nei confronti della società quale datore di lavoro, Parte_3
anche la diffida accertativa di crediti patrimoniali di relativa proprio alla CP_1
retribuzione a questi non corrisposta per le giornate di lavoro in nero e per il lavoro svolto e non dichiarato dal datore di lavoro in busta paga e nel LUL.
L'azienda, in sede di ricorso, lamentava, in via preliminare, la mancata allegazione del titolo esecutivo e la invalidità della procura allegata al precetto. Nel merito, contestava la fondatezza delle pretese del lavoratore e l'inesistenza dei fatti posti alla base della diffida accertativa, rappresentando come il lavoratore fosse stato regolarmente assunto con contratto sottoscritto dalle parti, con correlata regolare denuncia al Centro per l'impiego e come il lavoratore non avesse svolto lavoro ulteriore a quello risultante dalle buste paga e regolarmente corrisposto tramite assegni bancari consegnati al lavoratore.
La società ricorrente chiedeva quindi, in via preliminare, la sospensione ex art. 624 pagina 4 di 10 c.p.c., dell'efficacia esecutiva del titolo;
nel merito chiedeva dichiararsi l'invalidità, improcedibilità e illegittimità dell'atto impugnato nonché dichiararsi che il lavoratore null'altro deve avere per il lavoro prestato a favore di essa ricorrente.
Si costituiva regolarmente in giudizio , chiedendo il rigetto Controparte_1
integrale tanto dell'istanza di sospensiva, non sussistendone i presupposti, quanto del ricorso in quanto totalmente infondato, affermando la correttezza e la fondatezza degli esiti degli accertamenti ispettivi e quindi la sussistenza dei fatti alla base della pretesa retributiva del lavoratore.
La causa è stata istruita mediante prova per testimoni.
2.
Preliminarmente, risultano infondate le doglianze procedurali lamentate da parte ricorrente.
Quanto alla doglianza circa la mancata notificazione del titolo esecutivo, è pacifico in quanto dichiarato dalla stessa ricorrente (pag. 1 del ricorso), che la diffida accertativa de quo, gli venne notificata in data 25.03.2021. L'atto di precetto, pure prodotto da parte ricorrente, reca chiaramente l'indicazione della data in cui la diffida accertativa è stata dichiarata esecutiva dall'Ispettorato, in conformità a quanto prevede la norma. La correttezza di quanto riportato in precetto è stata documentata da parte resistente (doc. 2). Nessuna norma impone una nuova notifica del titolo, una volta divenuto esecutivo, né che questi debba essere notificato obbligatoriamente in uno con il precetto, laddove già notificato.
Anche la doglianza in ordine alla ritenuta invalidità della procura speciale in quanto allegata in copia all'atto di precetto risulta infondata;
premesso che nessuna norma impone la notifica della procura in uno con l'atto di precetto, nel caso di specie la procura è stata necessariamente notificata in copia in uno con l'atto di precetto in quanto copia dell'originale consegnato all'ufficiale giudiziario per l'avvio della procedura esecutiva, laddove comunque, da ultimo, costituendosi in giudizio, parte pagina 5 di 10 resistente ha depositato in atti valida procura, ragion per cui la doglianza risulta a maggior ragione infondata.
3.
Il ricorso risulta invece fondato nel merito per le ragioni che si vanno ad esporre.
Preliminarmente, occorre ribadire quanto affermato anche recentemente dalla
Suprema Corte, secondo cui: “…la diffida accertativa… è atto di natura amministrativa che
è idonea ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato. L'art. 12 del D.Lgs. n. 124 del 2004 che la disciplina prevede infatti che le Direzioni del lavoro che riscontrino nell'ambito dell' attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12 comma 1). Una volta notificata al datore di lavoro questi può nel termine di trenta giorni promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro e se viene raggiunto un accordo la diffida perde efficacia oppure può ricorrere in via amministrativa avverso la diffida (art. 12 comma 2). Il mancato ricorso o il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non esclude che
l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato.” (cfr. Cass.
23744/2022).
Ciò premesso, nel caso di specie, il datore di lavoro convenuto ha espressamente contestato la sussistenza dei presupposti di fatto della pretesa retributiva del lavoratore, ed era quindi onere di quest'ultimo fornire la prova di tali fatti.
Il datore di lavoro ha documentato in atti tanto l'esistenza del contratto di lavoro, la comunicazione di inizio del rapporto di lavoro al C.P.I., l'emissione delle buste paga e il pagamento delle stesse per gli importi ivi indicati (cfr. docc. 5-8).
Era quindi onere del lavoratore dimostrare quanto da questi affermato, ossia l'aver svolto nelle giornate del 29 giugno, 1 e 2 luglio 2019 attività lavorativa in nero con orario lavorativo dalle 05.30 alle 12.00 e per sei giorni alla settimana, dalle 05.30 alle pagina 6 di 10 12.00, per le restanti giornate di luglio e agosto 2019.
Tuttavia, al di là di quanto risultante dal verbale di accertamento, non è stata fornita alcuna prova da parte del lavoratore circa la fondatezza del credito retributivo rivendicato.
In particolare, nessuno dei testimoni sentiti nel corso del giudizio è stato in grado di confermare né lo svolgimento del lavoro in nero nelle tre giornate indicate dal lavoratore né lo svolgimento del lavoro, nelle altre giornate, con gli orari indicati nel verbale di accertamento.
Né possono ritenersi idonee e sufficienti a tal fine le deposizioni degli Ispettori, rese nel giudizio connesso RG. 125/2022, acquisite nel presente fascicolo con il consenso delle parti, in quanto gli ispettori hanno confermato che l'accertamento è stato di natura meramente induttiva, essendosi basato unicamente sulle dichiarazioni dei tre lavoratori coinvolti nella vicenda, non avendo avuto gli ispettori alcuna percezione diretta dei fatti in discorso, ed avendo poi ricavato il dato del lavoro in nero e del maggior orario di lavoro dal raffronto fra quanto dichiarato dai lavoratori e la documentazione fornita dal datore di lavoro (buste paga, LUL), come riferito dall'ispettrice all'udienza del 8.11.2023: “…abbiamo raffrontato i LUL dell'azienda Pt_4
con le dichiarazioni dei lavoratori”.
Quanto poi alle dichiarazioni dei lavoratori rese in sede di richiesta di intervento ispettivo, esse sono state prodotte nel giudizio connesso rg. 125/2022 ma non sono state confermate nel presente giudizio dai lavoratori che le hanno rese, ad eccezione del convenuto sentito in sede di interrogatorio libero. CP_1
In particolare, le dichiarazioni dei lavoratori risultano essere state a fronte di richiesta di intervento da parte degli stessi: e IN in data 08.10.2020, CP_1
in data 21.01.2020. Tutte le dichiarazioni risultano essere poi state raccolte Pt_5
dagli ispettori con l'ausilio di interpreti, come risulta da ciascun verbale.
Tali dichiarazioni, tuttavia, per quanto di interesse in questa sede, non possono dirsi pagina 7 di 10 idonee e sufficienti a dimostrare i fatti nei termini affermati dai lavoratori e posti alla base degli accertamenti ispettivi.
In particolare, per quanto riguarda le tre giornate di lavoro in nero asseritamente svolte dai lavoratori e manca la prova del fatto storico, non Per_1 Per_2
potendo ritenersi esso dimostrato unicamente dalle sole dichiarazioni dei diretti interessati, rese peraltro ad oltre sei mesi di distanza dai fatti ed in assenza di altri elementi di riscontro esterni ai lavoratori, medesimi diretti interessati
Nemmeno può utilmente portare a ritenere dimostrati i fatti affermati la dichiarazione resa da sentito in questo procedimento in sede di CP_1
interrogatorio libero all'udienza del 08.11.2023. Anche in tale sede, difatti, il lavoratore ha affermato di ricordarsi di aver lavorato il giorno 29 giugno 2019; tuttavia tale ricordo, riferito a distanza di circa quattro anni dal fatto, non risulta ancorato ad alcun elemento esterno che consenta di apprezzare l'esattezza e la veridicità dello stesso.
Si deve altresì tener conto che proprio in sede di richiesta di intervento ispettivo, il
8.1.2020, aveva dichiarato “…non ricordo esattamente il giorno preciso ma era CP_1
prima di ricevere il contratto di lavoro, il quale reca la data di inizio al 3.7.2019 ma non sono
Per sicuro che questo fosse il primo giorno di lavoro…so che ha inviato dei documenti il 2.7.2019 ma io ho iniziato prima e sicuramente dal 29.06.2019, ricordo che era un venerdì…”.
Da tale dichiarazione si evince che il lavoratore già all'epoca della richiesta di intervento ispettivo (gennaio 2020) non era in grado di riferire con precisione le date delle giornate lavorate;
tale circostanza rende ulteriormente inattendibile, in assenza di altri elementi esterni, quanto riferito in udienza a distanza di svariati anni.
In termini analoghi risulta la richiesta di intervento, resa contestualmente a quella di di in cui questi dichiarava: “…CE ci ha messo alla prova per CP_1 Per_2
vedere se eravamo capaci di fare un lavoro duro come quello dei campi e quindi il giorno stesso, il
29.06.2019, abbiamo iniziato a lavorare…”. pagina 8 di 10 In tale dichiarazione risulta indicata, con apparente sicurezza, una data precisa senza che però risulti alcun elemento ulteriore a cui poter ancorare tale precisione e sicurezza, a fronte di un dato documentale diverso, ossia quello dichiarato dal datore di lavoro al C.P.I..
Analoghe considerazioni devono essere svolte circa il tema delle ulteriori giornate di lavoro svolte dai lavoratori rispetto a quelle dichiarate in busta paga.
I tre lavoratori hanno tutti dichiarato, nelle rispettive richieste di intervento, di aver svolto attività lavorativa per sei giorni alla settimana, ad eccezione di un giorno di riposo settimanale, la domenica, dalla mattina presto alla sera, con un periodo di pausa nelle ore più calde.
Tuttavia, tale affermazione non trova riscontro in alcun dato esterno alle dichiarazioni dei lavoratori stessi e non consente di ritenere dimostrato in questa sede quanto da loro dichiarato. Appare necessario rilevare come, a fronte della situazione riferita agli ispettori dai lavoratori, non risultino ulteriori indagini in sede di accertamento ispettivo tese ad appurare quanto dichiarato dai lavoratori, attraverso ad esempio ed in ipotesi, la raccolta di informazioni presso altri dipendenti, diversi dai signori oggi convenuti, che potessero fornire informazioni circa gli orari e le giornate di lavoro osservate presso l'azienda.
Inoltre, occorre osservare come tanto quanto gli altri due lavoratori sentiti CP_1
- in una unica occasione - dagli ispettori, fossero tutti soggetti aventi un interesse diretto rispetto alle circostanze sulle quali sono stati chiamati a riferire, ovvero il riconoscimento delle spettanze retributive. L'assenza totale di elementi esterni a conferma delle dichiarazioni dei lavoratori, il loro interesse, di natura patrimoniale, diretto rispetto a quanto dichiarato, impediscono in questa sede, e per quanto qui di interesse, di ritenere provato quanto verbalizzato dagli ispettori e contestato alla parte ricorrente.
Da ciò consegue che il ricorso deve essere accolto con conseguente declaratoria di pagina 9 di 10 inefficacia del precetto e di insussistenza del credito a favore del sig. CP_2
portato nella diffida accertativa de quo.
[...]
4.
In punto di regolazione delle spese di lite, la natura e la peculiarità della vicenda e le contrastanti risultanze in fase di accertamento amministrativo giustificano la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
1) dichiara inefficace nei confronti del ricorrente l'atto di precetto notificatogli dal resistente in data 07.02.2022;
2) accerta e dichiara che nulla è dovuto dalla società e c. soc. agr. Parte_1
s.s. a in ragione della diffida accertativa di crediti patrimoniali n. Controparte_1
2021-096 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;
4) compensa le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Forlì, il 24/09/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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