Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/04/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 89/2024 R.G.
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E C I V I L E
V E R B A L E D I U D I E N Z A
All'udienza del 15 aprile 2025, è presente per parte ricorrente l'avv. Nuccio Ricchiazzi
per delega dell'avv. Antonino Gerbino, mentre per è presente l'avv. Milena CP_1
Sindoni. Nessuno è comparso per l' pure costituito. Controparte_2
Il Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso, invita le parti presenti alla discussione orale e alla precisazione delle conclusioni.
Le parti discutono e concludono, insistendo nelle domande e difese già spiegate in atti.
Parte ricorrente chiede la condanna delle controparte alla rifusione di spese di lite e compensi cui si oppone l'avv. Sindoni riportandosi agli atti di causa.
La causa viene posta in decisione ex art. 429 comma 1 c.p.c. a tenore del quale
“Nell'udienza, il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti,
pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza”.
Al termine della discussione, alla fine delle attività di udienza, il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia la sentenza di seguito allegata che forma parte integrante del verbale e di cui dà lettura in udienza alle ore 16,00.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
IL Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 894/2024 R.G., promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), nella qualità di titolare dell'omonima ditta C.F._1
individuale, con sede in Santo Stefano di Camastra (ME) via Stoviglieri
n.16, (P.IVA ), elettivamente domiciliata in Santo Stefano di P.IVA_1
Camastra (ME), via Manzoni n. 51, presso lo studio dell'avv. Antonino
Gerbino che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente –
CONTRO
[...]
Controparte_3
, in
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in via Ugo Bassi is. 116 n. 103/A, e rappresentato e difeso dal CP_3
2 Dirigente, arch. Enrico Zaccone;
Resistente–
E nei confronti di
- sede di - in persona del Direttore Regionale e legale CP_1 CP_3
rappresentante p.t., (c.f. ), rappresentato e difeso, per procura P.IVA_2
in atti, dall'avv. Milena Sindoni con domicilio eletto in c/o CP_3
Avvocatura Distrettuale via Garibaldi 122/A; CP_1
Terza chiamata in causa;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 15 aprile 2025.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15-08-2024, spiegava Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.24/0215 prot. n.2024/14713
del 17 luglio 2024, notificata il 18 luglio 2024, esponendo che “...Ed invero,
con nota dell'8 febbraio 2021 l' di AZ, in esito alla ricezione del primo CP_1
certificato medico di infortunio relativo al dipendente da parte Parte_2
della DI OL ME, invitava quest'ultima ad inviare la denuncia dell'infortunio entro due giorni dalla data di ricezione del certificato medico, così
come previsto dall'art.53, comma 1, del DPR n.1124/1965. Avvertiva, nel contempo, la medesima DI che nel caso di mancato o tardivo invio della suddetta denuncia avrebbe avuto la possibilità di sanare l'inosservanza delle disposizioni di legge mediante pagamento della sanzione prevista dall'art.2 della legge n.561/1993, nella misura di Euro 1.290,00. Seguiva, in data 9 marzo 2021,
3 regolare diffida dell' di AZ ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del CP_1
D.Lgs. n.124/2004, con la quale si prendeva atto dell'avvenuta regolarizzazione delle accertate violazioni di legge e si ammetteva la DI OL ME al pagamento delle sanzioni in misura pari al minimo previsto dalla legge, ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione, se stabilita in misura fissa, pari a complessivi Euro 1.298,25, da corrispondere entro 20 gg. dalla notifica della citata diffida. La signora dunque, consapevole dell'avvenuta violazione di Parte_1
legge, in data 29 marzo 2021, a definizione del procedimento, provvedeva al pagamento della somma di Euro 1.298,25, come risulta dalla quietanza che si produce in atti, e ne inviava comunicazione all' con raccomandata del CP_1
18.2.2021. Posto quanto sopra, dunque, l'impugnata ordinanza ingiunzione non poteva più essere emessa e, come tale, è nulla ed improduttiva di effetti, poiché non ha tenuto conto dell'avvenuta sanatoria prevista dalla legge, nonché
dell'intervenuto pagamento nei termini di legge della sanzione amministrativa che ha definito il procedimento...”.
Con comparsa del 2-10-2024, si costituiva l' Controparte_2
di chiedendo “1) IN VIA PRELIMINARE, autorizzare il
[...] CP_3
convenuto a ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) l' , con sede in AZ, Controparte_4
Piazza Roma n. 4 (C.F. ), in persona del suo legale rappresentante P.IVA_2
p.t. e di conseguenza chiede che il G.I. voglia differire la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini procedurali;
2) NEL MERITO respingere la domanda di parte attrice nei confronti dell' perché infondata in fatto e in diritto;
3) IN VIA SUBORDINATA, CP_5
4 condannare l' , con sede in AZ, Piazza Controparte_4
Roma n. 4, in persona del suo legale rappresentante p.t., nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso di parte attorea, a manlevare e tenere indenne l CP_6
da ogni pronunzia e da ogni condanna che fosse in suo danno richiesta”.
[...]
All'esito dell'udienza del 14-10-2024, il Giudice, premesso che “Ad un primo e sommario esame, si ritengono sussistenti le “gravi e circostanziate ragioni”
previste dall'art. 5 del D.lgs.vo n. 150/2011 per l'accoglimento della chiesta sospensione dell'efficacia dell'ordinanza ingiunzione opposta in considerazione di quanto documentato da ovvero l'avvenuto tempestivo pagamento Parte_1
della sanzione in misura ridotta (vedi allegato 4 al ricorso). Va accolta la richiesta di parte resistente di chiamata in causa del terzo (cfr. Tribunale Catania,
10/09/2004), accoglieva la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza e autorizzava la chiamata in causa del terzo, a cura di parte resistente, entro il termine del 30-11-2024, rinviando la causa all'udienza del 10-03-2025.
Di talché, con comparsa del 7 febbraio 2025, si costituiva – Sede di CP_1
– chiedendo “1) Ritenere e dichiarare inammissibile la chiamata in CP_3
causa dell' nonché la contestuale domanda di manleva svolta dalla Direzione CP_1
Territoriale nei confronti dell' ; 2) In subordine e comunque ritenere e CP_1
dichiarare la legittimità dell'operato dell' e la correttezza della ordinanza CP_1
ingiunzione impugnata, avendo l'Amministrazione assolto alla prova a suo carico;
3) In ulteriore subordine l 'Istituto deducente si rimette alla valutazione di Codesto
spettabile Tribunale;
4) Con spese compensate nei confronti dell ”. CP_1
All'udienza dell'11 marzo 2025, la causa veniva rinviata per la discussione
5 orale e la precisazione delle conclusioni delle parti all'udienza del 15 aprile
2025.
Come accennato, alla predetta data di udienza del 15-04-2025, le parti discutevano come da verbale in atti e la causa veniva assunta in decisione ex art. 429 comma I c.p.c.
2. Preliminarmente rileva notare che, sebbene la giurisprudenza della S.C.
abbia affermato l'inammissibilità della chiamata in causa di un terzo nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione (vedi di recente anche
Cassazione civile sez. lav., 25/07/2024, n.20725), la ragione di tale orientamento risiede nell'evidenza secondo la quale “nel giudizio di opposizione ex artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 - avente ad oggetto soltanto l'accertamento della legittimità della pretesa sanzionatoria nei confronti dell'autore dell'illecito amministrativo o dell'obbligato in solido - non sono configurabili situazioni di comunanza di causa ovvero ipotesi di chiamata in garanzia per essere il "thema decidendum" limitato all'accertamento della legittimità della pretesa sanzionatoria nei confronti dell'autore dell'omissione contributiva o dell'obbligato in solido. (V. Cass. n. 8364/2014, n. 14179/1999)”.
Tale motivazione, del resto, è in linea con l'oggetto del giudizio secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza-
ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa,
devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (nella specie applicabile "ratione temporis"), il giudice ha il
6 potere - dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione,
secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici. (Sez. 2, Sentenza n. 6778 del
02/04/2015, Rv. 634747 - 01)” (Cassazione civile sez. II, 13/11/2024, n.29315).
2.1. Fornita questa ineludibile premessa, ne deriva che se l'opposizione non configura una mera impugnazione dell'atto con cognizione limitata alla sola verifica della regolarità formale dell'ordinanza ingiunzione ma investe l'esame completo, nel merito, della fondatezza dell'ingiunzione, nei limiti –
ben si intenda – delle deduzioni delle parti, il principio dell'inammissibilità
della chiamata in causa del terzo (che pure si condivide) non può, allora,
ritenersi assoluto e privo di eccezioni, quanto meno in tutti i casi (come quello in esame) in cui il ricorrente non neghi la sussistenza della violazione contestata e dei presupposti di irrogazione della sanzione ma deduca l'estinzione della pretesa dell'amministrazione per intervenuto pagamento della sanzione stessa, eccependo, in sostanza, il fatto estintivo dell'obbligazione.
In tale ipotesi, allorquando il procedimento, che conduce all'emissione dell'ordinanza ingiunzione, riguardi la compartecipazione di più enti, non si individuano ragioni ostative all'ammissibilità della chiamata dell'altro ente compartecipe.
7 D'altronde, la stessa giurisprudenza della S.C. che nega l'ammissibilità
dell'intervento del terzo (e, pertanto, della chiamata in causa) guarda prettamente al profilo del concorso di più soggetti nella verificazione dell'illecito amministrativo atteso che “I primi due motivi di censura - che possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione della loro evidente connessione - ripropongono la questione dell'ammissibilità, nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di cui agli artt. 22 e 23 l. n. 689 del 1981,
dell'intervento del terzo. Questa Corte, con numerose pronunce (cfr., da ultimo,
sentt. nn. 3149 del 1996, 6212 e 3545 del 1990) condivise dal Collegio, ha negato l'ammissibilità dell'intervento del terzo, sia autonomo che "ad adiuvandum", in considerazione del fatto che il procedimento di opposizione ha oggetto circoscritto all'accertamento della legittimità della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione nei confronti dell'autore dell'illecito amministrativo o dell'obbligato in solido e che esso, inoltre, è strutturato in unico grado sulla base di regole che non sono compatibili nè con l'introduzione di istanze volte ad affiancare le ragioni dell'una o dell'altra parte, nè con l'inserimento di distinte domande, che restano pur sempre proponibili in separata sede dal terzo estraneo al giudizio di opposizione. Siffatte
ragioni valgono anche ad escludere l'ammissibilità dell'intervento su istanza di parte ex art. 106 cod. proc. civ.: infatti, con riferimento alle fattispecie previste da tale disposizione (comunanza della causa, chiamata in garanzia propria od impropria), esse non sono nemmeno ipotizzabili nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione. Nel caso di concorso di persone nella violazione amministrativa (art. 5 l. n. 689 del 1981), posto che ciascuna di esse,
soggiace alla sanzione disposta per la violazione stessa, può verificarsi l'ipotesi che
8 siano state opposte dai singoli coautori le distinte ordinanze-ingiunzioni emesse nei confronti di ciascuno di essi: in tal caso, a seconda delle circostanze processuali e sostanziali, potranno soccorrere, ove concretamente applicabili, gli istituti della continenza, della connessione o della riunione di procedimenti relativi a cause connesse (artt. 39 comma 2, 40, 274 cod. proc. civ.), che preservano l'autonomia di ciascuna causa e, quindi, di ciascun procedimento di opposizione. Nel caso di ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato in solido al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa (art. 6 commi 1-3 l. n. 689
del 1981), l'azione di regresso attribuita al responsabile solidale che ha pagato la sanzione medesima (art. 6 comma 4), presupponendo, appunto, sia l'accertamento della responsabilità a tal titolo sia il pagamento, potrà essere esercitata in separato giudizio” (Cassazione civile sez. I, 14/01/1997, n.286), mentre differente è il profilo relativo alla plurisoggettività degli enti e/o delle autorità che prendono parte al procedimento che conduce all' irrogazione della sanzione.
3. Tanto premesso, all'esito della costituzione in giudizio dell , è CP_1
emersa la conferma della fondatezza dell'eccezione sollevata dalla ricorrente (già sommariamente valutata nell'ordinanza del 14-10-2024)
risultando allora documentalmente provato che “Orbene, la opponente dimentica di riferire che nella predetta diffida obbligatoria si disponeva altresì : “
entro lo stesso termine (perentorio) dovrà essere inviata o presentata alla sede in intestazione copia della ricevuta comprovante l'avvenuto versamento .Si CP_1
avverte che il pagamento entro il termine sopra indicato estingue il procedimento“
; ed inoltre si avvertiva che “ trascorso inutilmente il termine di 20 giorni di cui
9 alla diffida obbligatoria impartita ai sensi dell'art 13 dlgs 124/2004, le sanzioni amministrative relative alla violazioni si intendono contestate ai sensi dell'art 16
della legge 680/1981…” L'invio della predetta ricevuta all' entro il termine CP_1
perentorio era posto nell'interesse della DI ed era obbligatorio proprio per evitare la successiva contestazione ai sensi dell'art 16 Legge 689/1981 che poi è seguita .
L' di AZ NON ha ricevuto la ricevuta del pagamento della somma di € CP_1
1298,25 che la opponente solo nell'atto di opposizione assume di avere pagato il
29/3/2021 : di tale pagamento e della data del 29 marzo 2021 l'Istituto ne viene a conoscenza solo in data 11/11/2024 allorquando riceve la notifica della odierna chiamata in causa : ed a seguito di tale notifica e della data indicata l' ha CP_1
potuto in data 13/11/2024 effettuare le relative visure con riferimento alla data del
“ 29/3/2021” , ( come risulta dalla documentazione che si produce) dalle quali ha estrapolato la ricevuta F23 per la data indicata : ovviamente è stato possibile effettuare tale visura in quanto nella opposizione è stata indicata la data del pagamento La opponente asserisce che l' ordinanza non poteva più essere emessa
…poiché non ha tenuto conto dell'avvenuta sanatoria prevista dalla legge provata con la produzione in giudizio della quietanza del 29/3/2021 che però…non ha mai avuto cura di trasmettere né alla sede benchè tale adempimento gli fosse CP_1
stato ordinato nella diffida obbligatoria né all' davanti al Controparte_2
quale avrebbe potuto presentare scritti difensivi cosi come prescritto nella contestazione indicata nella diffida obbligatoria ! Né è sostenibile per assurdo l'assunto fantasioso secondo il quale la DI OL avrebbe trasmesso la quietanza di € 1298,25 all' con una raccomandata del 18/2/2021 di data anteriore CP_1
all'eseguito alla data del pagamento ( 29/3/2021)...” (vedi pag. 3 e 4 comparsa
10 ). CP_1
Ne deriva l'accoglimento del ricorso.
4. In conclusione, stante l'intervenuto pagamento della sanzione da parte di l'ordinanza impugnata va annullata ma, atteso quanto Parte_1
rilevato dall' in merito all'inerzia della ricorrente stessa, le spese di CP_1
lite devono essere integralmente compensate fra tutte le parti quanto meno ricorrendo nella specie “le altre gravi e eccezionali ragioni” di cui alla pronuncia della Corte costituzionale del 19 aprile 2018 n. 77, tenuto conto delle ragioni che hanno indotto parte opposta a resistere in giudizio, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese (cfr. Cassazione civile sez. VI, 11/03/2022, n.7992).
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di giudice unico, dott. Gianluca Antonio Peluso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 894/2024 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
annulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
2. Compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti.
Così deciso in Patti, il 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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