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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/03/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso, ai sensi dell'art 352 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 236/2024 R.G. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 4 febbraio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
( cf ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Giuseppe DI TIZIO del foro di Pescara e dall'avv. Simone DI TIZIO del foro di Chieti ed elettivamente domiciliata in Pescara presso il loro studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni DI BARTOLOMEO del foro P.IVA_2
di Pescara ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 185/24 del Tribunale di Pescara del 31 gennaio 2024 in tema di pagamento corrispettivo contratto di appalto.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Pescara ha accolto, con conseguente condanna anche alla rifusione delle spese di lite (liquidate invero in favore dello Stato ai sensi dell'art. 144 TUSG), la domanda originariamente proposta dalla nelle forme del procedimento sommario Parte_2
di cognizione nei confronti di così dichiarando la risoluzione del Parte_1
contratto preliminare del 14 dicembre 2017 e conseguentemente condannando la predetta società al pagamento della somma di € 300.000 oltre interessi al tasso legale.
1 A sostegno della domanda, la curatela ha rappresentato:
- di essere creditrice nei confronti della Immobiliare Sirena srl della somma di € 700.000 derivante dall'esecuzione di lavori;
- di aver concluso con la medesima società un accordo preliminare in forza del quale quest'ultima si
è impegnata alla vendita (al corrispettivo stimato di € 300.000,00) di un appartamento con annesso garage facenti parte integrante di un più ampio complesso residenziale, denominato Havet, ed ubicato in Pescara alla Via Primo Vere identificato in catasto al fg 29 p.lla 290 sub 11 e 14;
- di aver concordato con la promittente alienante che mediante tale cessione sarebbe stato saldato il credito vantato;
-successivamente all'intervenuto fallimento, dichiarato il 19 febbraio 2019, il curatore, a mezzo comunicazione del 15 marzo 2022, a mezzo pec, ha dichiarato, avvalendosi dell'art 72 L.F., lo scioglimento del contratto preliminare con richiesta del pagamento del credito;
1.2.La resistente ha dedotto l'infondatezza della domanda assumendo che la mancata sottoscrizione dell'atto pubblico è derivata dalla persistenza di trascrizioni pregiudizievoli sul bene promesso a favore di NC AP (ovvero, quale cessionaria, di tanto da insistere per sua la chiamata CP_2
in garanzia.
Nel merito, ha comunque contestato la fondatezza, in diritto e soprattutto in fatto, dell'iniziativa avversaria in quanto il preliminare si è inserito, al pari di un altro analogo contratto del 14 luglio 2016
(sul quale nel prosieguo meglio si dirà), all'interno di una più vasta operazione iniziata con la sottoscrizione nel gennaio 2016.
1.3. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione del giudice di prime cure possono di seguito essere così sintetizzate:
-dopo aver ampiamente ricostruito i punti salienti indicati dalla giurisprudenza sulle coordinate dell'art. 72 L.F. (che verranno richiamati nel prosieguo), ne è stata giustificata l'applicazione al caso di specie sulla scorta di una serie di ragioni;
- il contratto (oggetto dell'istanza di scioglimento) non può essere considerato ad effetti reali;
- la invocata transazione non è destinata a riverberare conseguenze sulle sorti del giudizio in quanto non è stata fornita la prova che la sottoscrizione del preliminare è derivata da altre pregresse intese tra le parti ed inoltre la stessa transazione manca della data certa da cui deriva la sua inopponibilità alla curatela;
2 1.4. La pronunzia del giudice adriatico è stata tempestivamente impugnata da Parte_3
mediante l'articolazione di un unico motivo con cui è stata lamentata l'erroneità della
[...]
sentenza di primo grado nella parte in cui non ha considerato che l'esercizio del diritto potestativo di scioglimento del contratto preliminare ex art. 72 L.F. non ha determinato la reviviscenza dell'obbligo di pagamento, ma degli impegni assunti nelle scritture transattive, le quali hanno previsto non già il pagamento di una somma, bensì la datio in solutum degli immobili, unica prestazione dovuta da
Immobiliare Sirena Srl.
L'appellante ha poi rilevato che la stipula del contratto preliminare de quo è avvenuta in esecuzione degli accordi contenuti negli atti di transazione con cui si è inteso sostituire la “prestazione” del pagamento in denaro, con il trasferimento della proprietà di due appartamenti con garages e quindi oggetto della prestazione in luogo dell'adempimento non era la stipula di preliminari di vendita.
Ha anche argomentato che non è stato possibile eseguire tale prestazione a causa del rifiuto da parte di NC AP di procedere alla cancellazione delle ipoteche gravanti sull'immobile con la conseguenza che il preliminare del 14.12.2017 costituisce soltanto preventiva e parziale esecuzione degli accordi transattivi raggiunti con la scrittura del 12.1.2016 e dopo la dichiarazione di fallimento, la curatela, quale successore di non può sciogliersi semplicemente ex art. 72 Controparte_1
L.F. se prima non “risolve” la transazione del 12.1.2016.
Con riguardo a tale contratto, la circostanza che la curatela non agisca come terzo, bensì come successore del fallito, preclude alla stessa di poter eccepire la mancanza di data certa.
Ed allora, una volta “sciolto” il preliminare ex art. 72 L.F. con effetto ex tunc, la situazione anteriore alla stipula del contratto che viene automaticamente ad essere ripristinata non è quella dell'obbligo di pagamento della somma di €. 300.000,00 quanto piuttosto la reviviscenza di quello sancito negli atti di transazione di trasferimento della proprietà immobiliare “in sostituzione” della somma ex art. 1197 c.c.
Muovendo, allora, da tali considerazioni, per conseguire la condanna al pagamento della somma di
€. 300.000,00 parte appellata avrebbe dovuto preliminarmente introdurre un giudizio avente per oggetto la risoluzione per inadempimento dell' dell'atto di transazione. Parte_1
1.5. La curatela ha resistito all'impugnazione deducendone l'infondatezza e così insistendo per il suo rigetto.
Ad ogni buon conto, ha riproposto la domanda di risoluzione della transazione introdotta già in prime cure con la prima memoria ex art 183 cpc successivamente all'intervenuto mutamento del rito.
Rigettata l'istanza di inibitoria, il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti
3 All'esito dell'udienza del 4 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2.In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello è infondato e, di conseguenza, deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
L'essenza della lite risiede nello stabilire la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto potestativo riconosciuto alla curatela di sciogliere il vincolo negoziale assunto con la sottoscrizione del contratto preliminare del 14 dicembre 2017.
3.1. Non vi è stata contestazione tra le parti sulle coordinate giuridiche dell'istituto disciplinato dall'art. 72 L.F. sicchè l'ampia giurisprudenza citata nella sentenza impugnata non può che essere condivisa.
E' possibile, pertanto, affermare che:
- la ratio derogatoria dell' art. 72 L.F. è indubbiamente quella di non penalizzare oltremodo gli interessi del ceto creditorio dal possibile vulnus derivante dalla necessità del curatore fallimentare di far fronte agli impegni contrattuali assunti dal fallito precedentemente alla dichiarazione di fallimento;
- la norma contempla l'esercizio (fino a quando il contratto non abbia in ogni caso avuto esecuzione) di un diritto potestativo non assimilabile ad un recesso e per il quale non è indispensabile il rispetto di un particolare onere formale potendo quindi anche risultare da condotte tacite;
- essa, inoltre, salvaguardia le ragioni creditorie (fatta eccezione per i casi di risarcimento danni) consentendo al contraente che subisce l'esercizio del diritto del curatore di insinuarsi al passivo;
- ed infatti, “l'esercizio da parte del curatore della facoltà di scelta tra lo scioglimento o il subingresso nel contratto preliminare di vendita pendente, ai sensi dell'art. 72, L. Fall….può anche essere tacito, ovvero espresso per fatti concludenti, non essendo necessario un negozio formale, né un atto di straordinaria amministrazione e dunque non ricorrendo la necessità dell'autorizzazione del giudice delegato, trattandosi di una prerogativa discrezionale del curatore” (cfr Cass Civ, sez I,
14.11.2011 n. 25876) ed ancora “con riguardo al contratto preliminare di compravendita, in caso di fallimento del promittente venditore, la scelta del curatore tra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto, contemplata dall'art. 72, quarto comma, legge fall. che è espressione di un potere discrezionale del curatore, per la tutela degli interessi della massa dei creditori è esercitabile in ogni sede in piena libertà di forme e senza limiti temporali.” (cfr Cass Civ, Sez I, 6.4.2005 n. 10436);
4 3.2.Maggiori (e senza dubbio ben più rilevanti) questioni si pongono sul versante in fatto e quindi sulla valutazione (incentrandosi su tale aspetto le doglianze dell'appellante) del materiale probatorio
(di chiara connotazione documentale) acquisito agli atti.
Anche in tal caso, allora, sempre facendo opera di sintesi merita osservare che:
- Tra le parti sono stati sottoscritti due contratti preliminari;
un primo, in data 14 luglio 2016 avente ad oggetto la (promessa di) vendita di un appartamento con locale garage siti all'interno del complesso Havet ed identificati al fg 29 plla 290 sub 12 e 13; un secondo, il 14 dicembre 2017 riguardante i beni immobili oggetto di causa;
- In entrambi i casi, gli immobili erano gravati da iscrizioni ipotecarie in favore di NC AP
(e successivamente della cessionaria;
CP_2
- Nel caso di specie, e diversamente da quanto verificatosi per il primo preliminare, tali iscrizioni non sono state cancellate;
da qui, la chiamata in causa dell'istituto di credito, tuttavia il giudice di prime cure ha disposto la separazione della domanda proposta da Immobiliare
Sirena srl ed il giudizio che ne è scaturito è stato definito dal Tribunale di Pescara con 326/21 impugnata e confermata in appello così da passare in giudicato non risultando essere stato interposto ricorso per cassazione;
- Nel preliminare del 14 dicembre 2017 le parti hanno dato atto dell'esistenza di un credito di derivante dalla fattura n. 9 del 4 agosto 2011 dell'importo Controparte_1 di € 756.397,22;
- La cessione dell'appartamento e del garage avrebbe dovuto compensare in parte (e sino alla concorrenza della somma di € 300,00) tale credito;
- Dall'esame del materiale documentale prodotto dall'odierna appellante è comunque risultata la sottoscrizione di una transazione tra le medesime parti. Invero, si tratta della transazione del 12 gennaio 2016 e delle due integrazioni rispettivamente del 4 maggio e del 28 giugno
2016;
- In buona sostanza, con la transazione soni state regolate le modalità di pagamento del residuo credito vantato dalla ditta appaltatrice stimato nell'ammontare complessivo di € 1.030.000; tra queste, all'art. 4 punto b) è stata prevista la sottoscrizione di due preliminari aventi ad oggetto (senza alcuna loro preventiva identificazione) un appartamento con annesso locale
- traccia;
- Con l'integrazione, datata 4 maggio 2016, le parti si sono limitate unicamente a procrastinare il momento dell'adempimento di alcune delle obbligazioni assunte (sino al 31 maggio 2016),
5 mentre per quanto concerne i citati preliminari è stato previsto che in caso di mancato pagamento da parte di di un debito verso Equitalia, tali accordi sarebbero Controparte_1 stati annullati con riviviscenza del credito di quest'ultima; infatti, all'art. 3 è stato previsto che
“ove alla scadenza del termine ora prorogato al 31.7.2016 la società non Controparte_1
avrà estinto o rateizzato il proprio debito verso , la società Controparte_3
IMMOBILIARE SIRENA srl avrà diritto di ritenere gli immobili di cui al punto 2 della lettera
© della premessa, con conseguente automatico annullamento dei preliminari allegati all'atto di transazione, ma restando obbligata al pagamento immediato alla Controparte_1 della residua somma di €. 130.063,92. Resta inteso che detta somma di Euro 130.063,92 sarà decurtata di eventuali altre somme dovute a seguito di pignoramenti di terzi notificati entro la data del pagamento”;
- Infine, con l'integrazione del 28 giugno 2016, è stata prevista l'ulteriore proroga dei termini sino alla data del 31 luglio 2016;
3.3.Dall'insieme delle considerazioni sin qui svolte possono trarsi le seguenti considerazioni conclusive.
La transazione non è opponibile alla curatela essendo, come in effetti tempestivamente contestato dalla medesima parte, sprovvista di data certa.
In simili casi, come noto, il parametro normativo di riferimento deve individuarsi nell'art. 2704 cod civ.
Secondo l'interpretazione della giurisprudenza “In tema di data della scrittura privata, qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, primo comma, cod. civ., ai fini dell'opponibilità della data ai terzi è necessario che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. Ne consegue che tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento” (cfr Corte Appello Milano, Sez IV, 14.1.2021 n. 106).
Ed ancora, scendendo ancor più nel dettaglio, è stato chiarito che “L'opponibilità al fallimento del venditore di un suo atto di vendita immobiliare richiede che l'atto stesso abbia data certa, a norma dell'art. 2704 c.c., e che le formalità necessarie a rendere opponibili gli atti ai terzi - nella specie, la trascrizione - siano compiute, ex art. 45 l. fall., in data anteriore all'apertura della procedura concorsuale” (cfr Cass Civ, Sez I, 29.11.2023 n. 33167).
6 Tale consolidata linea interpretativa è stata confermata anche in un altro arresto in cui è stato ribadito che “l'art. 45 citato, ai fini della opponibilità ai creditori del fallimento del venditore dell'atto anteriore, richiede espressamente che l'atto abbia data certa, a norma dell'art. 2704 cod. civ., e che le formalità necessarie a rendere opponibili gli atti ai terzi siano compiute in data anteriore all'apertura della procedura concorsuale” (cfr Cass Civ, sez II, 26.6.2023 n. 18132).
Orbene, nel caso di specie (pur essendo stata la questione sollevata dalla curatela), Parte_3
non ha dimostrato di aver compiuto, in un momento antecedente all'apertura della
[...]
copertura concorsuale, le formalità (e quindi la trascrizione del contratto preliminare per cui è causa) necessarie ai fini dell'opponibilità.
Anzitutto, giova rilevare che l'appellante in citazione in primo grado ha dedotto che “la stipula del contratto preliminare de quo è avvenuta in esecuzione degli accordi contenuti negli atti di transazione” salvo poi, nello stesso atto, affermare che l'impegno a stipulare il preliminare “non era affatto previsto dagli atti di transazione che avevano semplicemente pattuito, in sostituzione della prestazione del pagamento in denaro della somma di €. 700.000,00, il trasferimento della proprietà di due appartamenti con garages.”
In realtà, la medesima società non ha neppure inteso fornire tale prova aliunde sostenendo unicamente la tesi che la curatela non può considerarsi terzo rispetto al soggetto giuridico (nella specie
[...]
di cui è stato dichiarato il fallimento. Controparte_1
Tale assunto, però, non può essere condiviso in quanto alla curatela è riconosciuto essenzialmente il ruolo di difendere il patrimonio fallimentare nell'esclusivo interesse delle ragioni della massa dei creditori.
Per tale ragione, le va riconosciuta un'autonoma soggettività giuridica che non può in alcun modo essere confusa con quella del soggetto dichiarato fallito.
Per tali essenziali ragioni, quindi, l'atto di transazione non è opponibile alla curatela.
Emergono poi ulteriori ragioni che non consentono di ritenere sussistente un collegamento negoziale tra la transazione (volendo, quindi e per mera ipotesi considerarla in qualche maniera opponibile alla curatela) ed il contratto preliminare del dicembre 2017.
Innanzitutto, sebbene si faccia riferimento nella prima a due contratti preliminari (quale modalità, unitamente ad altre di adempimento dell'obbligazione assunta nei confronti di , Controparte_1
è risultato, come peraltro già anticipato, che tali contratti non sono stati prodotti e quindi non è stato possibile accertare l'identità dei beni oggetto dell'accordo con quelli del negozio del 14 dicembre
2017.
7 A corroborare ulteriormente tale circostanza (così dovendosi condividere anche quanto sostenuto nella sentenza di primo grado) vi è l'esistenza di un divario temporale considerevole tra le transazioni ed il preliminare sopra citato.
3.4. Per completezza di indagine, anche ove non si volesse aderire a tale soluzione resta la ammissibilità della domanda di risoluzione della transazione proposta dalla curatela nella prima memoria ex art 183 comma VI cpc.
L'obiezione sollevata dalla appellante sull'inammissibilità di tale domanda perché tardiva non coglie nel segno e di conseguenza non può essere condivisa.
La risoluzione, infatti, è stata chiesta nel primo scritto difensivo utile successivamente al mutamento del rito.
Deve inoltre ritenersi che trattasi di una domanda conseguenza delle difese di Sirena Immobiliare srl.
Non emergono, in punto di diritto, elementi ostativi all'accoglimento della domanda dovendo valere a tale riguardo le considerazioni di ordine generale sull'ambito di applicazione dell'art. 72 L.F..
Come per il preliminare, anche per la transazione, non sussistono (ed invero non sono stati neppure sollevati dall'odierna appellante) profili ostativi allo scioglimento di tale contratto.
In definitiva, quindi, l'appello deve essere rigettato.
4. In ultimo, le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia (art. 4 D.M. n. 55 del 10 marzo 2014
e successive modifiche), il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata.
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore dello Stato dovendo trovare applicazione l'art. 144 TUSG (in forza della dichiarazione del
GD allegata in atti) la somma di € 7.119,50 (già dimidiata ai sensi dell'art. 130 TUSG) per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022
8 (valore della controversia da € 260.001,00 ad € 520.000) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
5. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al
30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M
.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 185/24 del Tribunale di Pescara così decide nel contraddittorio delle parti:
a) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione in favore dello Stato delle spese del presente grado che liquida in € 7.119,50 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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