Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. N. R. G. 1023/2025
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari, letti gli atti del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da con l'avv. Loredana Parte_1
D'Amico, nei confronti del , in persona del e Controparte_1 CP_2 dell' , in persona del dirigente scolastico p.t., rappresentati e Controparte_3 difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Napoli,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 aprile 2025, osserva
Con ricorso depositato il 13/03/2025 la ricorrente ha esposto di essere stata assunta come docente di scuola secondaria di I grado, cdc A022 – Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado, a far data dall'a.s. 2019/20, a seguito di concorso;
che con decreto del 13/02/2025 il dirigente scolastico dell' di , dove prestava servizio, aveva disposto la Controparte_3 CP_3 revoca del contratto a tempo indeterminato sulla scorta della disposizione ministeriale prot. n. 2699 del 6/11/2024, con cui era stata accertata la mancanza di validità del titolo abilitante in suo possesso, conseguito in AG;
che tanto il decreto di revoca quanto il provvedimento presupposto, relativo al mancato riconoscimento del titolo conseguito all'estero, erano nulli e illegittimi, in primis per violazione del giudicato amministrativo e poi per vari vizi di carattere procedimentale e sostanziale.
Tanto premesso in fatto, paventando pregiudizio imminente e irreparabile ha convenuto in giudizio il e l'istituto scolastico al fine di sentire “ordinare alle parti resistenti la reintegrazione CP_1 immediata di in servizio e nel rapporto di lavoro intercorrente con il MIM ex Parte_1 contratto RM00000000164978Z1000001, con conseguente ricostituzione del rapporto e corresponsione della retribuzione globale dal giorno dal 13 febbraio 2025 fino a quello della effettiva reintegrazione, e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto”, con vittoria di spese e compensi. L'amministrazione scolastica, ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto sfornito del fumus e del periculum.
La ricorrente lamenta la nullità o comunque l'illegittimità del decreto di revoca, a far data dal
14/02/2025, del contratto a tempo indeterminato n. RM00000000164978Z1000001 del 03/09/2019 per mancato riconoscimento della validità del titolo abilitante in suo possesso, sulla base della disposizione MIM prot. n. 2699 del 06/11/2024 e della nota MIM prot. n. 44596 del 7/11/2024.
Come chiarito dalla S.C., “nel contesto del lavoro privatizzato, nel quale gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5), il comportamento dell'amministrazione che revoca un incarico sul presupposto che il suo conferimento sia nullo equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto da lui stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 8328 del
n. 13800 del 31/05/2017, Cass. Sez. L, Sentenza n. 4057 del 16/02/2021).
Le doglianze della ricorrente avverso il citato decreto, in quanto atto autoritativo emesso in carenza di potere, sono quindi da respingere, dovendosi qualificare la condotta dell'amministrazione non come scioglimento unilaterale del contratto, né come revoca in autotutela, ma come comportamento con cui è stata fatta valere, in maniera concludente, l'assenza del vincolo contrattuale, derivante dalla mancanza di un requisito essenziale (abilitazione) in capo alla ricorrente.
Il decreto di risoluzione adottato dal dirigente scolastico riposa esclusivamente sulla nota MIM prot.
n. 2699 del 06/11/2024 di mancato riconoscimento del titolo abilitante estero e dunque sul conseguente venir meno del diritto alla nomina per difetto dei requisiti (tanto è vero che lo stesso decreto dà atto che “qualora dovesse intervenire, ad opera del MIM, un provvedimento di annullamento, in autotutela, della Nota MIM n. 2699 del 6.11.2024 e della nota di trasmissione
MIM n. 44596 del 7.11.2024, il presente decreto risulterebbe nullo e, quindi, improduttivo di effetti, in quanto lo stesso si fonda esclusivamente sugli atti presupposti innanzi richiamati;
pertanto,
l'annullamento degli atti presupposti comporterebbe la nullità del presente decreto”). Ed invero, in mancanza dei titoli prescritti per accedere all'insegnamento, il contratto a tempo indeterminato stipulato con la ricorrente non potrebbe che considerarsi nullo ab origine, siccome stipulato in violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione; lo stesso, dunque, non potrebbe che essere improduttivo di qualsiasi effetto, ad eccezione del diritto alla retribuzione limitatamente ai periodi in cui vi è stata data esecuzione (ex art. 2126 c.c.; cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 22320 del 30/09/2013; Sez. L, Ordinanza n. 32263 del 05/11/2021).
Parimenti infondato è il richiamo al principio del legittimo affidamento e dei canoni di buona fede e correttezza.
La ricorrente, ben sapendo che il proprio titolo abilitante necessitava di riconoscimento in Italia e che detto riconoscimento, originariamente richiesto nel 2018, era stato negato in prima battuta, era in causa con il , dinanzi al giudice amministrativo, da anni (avendo promosso un giudizio CP_1 dinanzi al TAR Lazio conclusosi con sentenza sfavorevole nel 2020, il successivo appello dinanzi al
Consiglio di Stato conclusosi con sentenza favorevole nel 2023 e un successivo giudizio di ottemperanza conclusosi con sentenza favorevole nel 2024).
A ciò si aggiunga che il suo decreto di individuazione quale destinataria del contratto a tempo indeterminato espressamente prevedeva che lo stesso sarebbe stato revocato in caso di mancato riconoscimento della validità del titolo abilitante, e che identica clausola è stata inserita nel Parte contratto di assunzione del 3/09/2019, a seguito del rilievo sollevato dalla (v. docc.
3-4 MIM).
Pertanto, l'istante non poteva nutrire nessun legittimo affidamento in ordine al fatto che l'amministrazione avesse ritenuto valido il titolo in suo possesso.
Sgomberato il campo da tali infondate censure avverso il provvedimento contestato, si osserva che la ricorrente è stata immessa in ruolo nel 2019 in quanto inserita nella graduatoria di merito del concorso indetto con DDG n. 85/2018 per la cdc A022.
All'epoca, era in possesso di laurea di I livello in “Scienze del turismo per i beni culturali” conseguita nel 2005 presso la Seconda Università di Napoli e di laurea magistrale in “Turismo indirizzo Gestione delle politiche per il turismo – classe n. 55/S delle lauree specialistiche in progettazione e gestione dei sistemi turistici” conseguita nel 2010 presso la medesima università, lauree che non consentono l'accesso all'insegnamento per le classi di concorso A022 (italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado) e A012 (materie letterarie negli istituti di
2 istruzione secondaria di II grado), ora confluite nella cdc A12 (discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I grado e di II grado).
Era, inoltre, in possesso del titolo di formazione professionale “Master Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional Y
Enseñanza de Idiomas en la especialidad de Geografia e Historia”, conseguito in AG nella sessione di luglio 2016 presso la Universidad Internacional Isabel I di Castilla di UR, del quale ha chiesto il riconoscimento in Italia ai sensi della direttiva 2005/36/CE (come modificata e integrata dalla direttiva 2013/55/UE).
Il riconoscimento è stato negato, sicché l'istante si è rivolta al giudice amministrativo.
Con sentenza n. 6151/2023 del 22/06/2023 il Consiglio di Stato ha annullato, salve le ulteriori determinazioni dell'amministrazione, il diniego espresso dal Ministero per il solo fatto che l'abilitazione rilasciata dal Ministero spagnolo (Acreditacion) riguardava l'insegnamento di Scienze
Sociali e Giuridiche nel campo specifico dei Servizi Personali e non gli insegnamenti di interesse della ricorrente.
Nella decisione, il Collegio ha rilevato che “secondo quanto desumibile dai principi espressi dall'Adunanza Plenaria nelle sentenze nn. 18, 19, 20 e 21 del 29 dicembre 2022 da ritenersi in questa sede applicabili in quanto pertinenti ai fini della decisione della causa, deve ritenersi illegittimo il provvedimento espresso di rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo conseguito in AG che si limita a recepire quanto stabilito nell' senza dare conto di alcuna CP_4 attività istruttoria compiuta e senza neppure analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti, configurandosi una carenza di motivazione sia ai sensi della l. n.
241 del 1990 sia ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1, 1-bis e 3 del d. lgs. n. 206 del 2007. Ed invero, in conformità con quanto statuito dalla Corte di giustizia nella sentenza 8 luglio 2021, C-
166/20, il è tenuto: “- ad esaminare «l'insieme dei diplomi, dei certificati Controparte_1
e altri titoli», posseduti da ciascuna interessata;
non dunque a «prescindere» dalle attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato d'origine, come invece hanno ipotizzato le ordinanze di rimessione;
- a procedere quindi ad «un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e datale esperienza e, dall'altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale», onde accertare se le stesse interessate abbiano o meno i requisiti per accedere alla 'professione regolamentata' di insegnante, eventualmente previa imposizione delle misure compensative di cui al sopra richiamato art. 14 della direttiva” (v. Ad. Pl citata, punto 12 della motivazione). […] dunque, non può essere ritenuto ostativo al riconoscimento della eventuale equipollenza la mera non coincidenza dei settori disciplinari di interesse dell'appellante con quelli indicati nell' perché il deve valutare in concreto, all'esito di appropriata CP_4 CP_1 istruttoria e di congrua motivazione, se il percorso di specializzazione seguito in AG dall'interessata abbia il medesimo contenuto “professionalizzante” di quello richiesto in Italia per essere ammessi in Italia all'insegnamento di sostegno, salva, se necessario, l'adozione di specifiche e opportune misure compensative”. Ha, pertanto, concluso nel senso dell'accoglimento del ricorso “con conseguente annullamento del provvedimento di diniego impugnato ed obbligo conformativo per il Ministero di riesaminare l'istanza dell'appellante, valutando in concreto l'intero percorso formativo seguito in AG, oltre che in Italia, anche nella prospettiva di disporre eventuali misure compensative, senza però potersi limitare a ritenere dirimente l'Acreditacion rilasciata dal Ministero spagnolo”.
3 Il aveva pertanto l'obbligo di riesaminare l'istanza di riconoscimento avanzata dalla CP_1 ricorrente secondo i principi affermati nel giudicato tra le parti, come ribadito dal medesimo
Consiglio di Stato con sentenza del 9/09/2024 emessa all'esito del giudizio di ottemperanza promosso dalla docente.
Il ha dato esecuzione alla sentenza con provvedimento prot. AOODPIT n. 2699 del 6 CP_1 novembre 2024, con il quale ha ritenuto che “la formazione professionale complessivamente costituita dalla Laurea Triennale “Scienze del Turismo per i Beni Culturali” conseguita il 27 febbraio 2005 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, dalla Laurea Magistrale in
“Turismo indirizzo Gestione delle politiche per il turismo – classe n. 55/S conseguita il 26/03/2010 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, e dal “Master Universitario en Formación del
Profesorado De Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional Y
Enseñanza De Idiomas en la especialidad de Geografia e Historia” conseguito nella sessione di luglio 2016 presso la Universidad Internacional Isabel I de Castilla - UR AG … non può essere riconosciuta come titolo valido, in Italia, per l'insegnamento per le classi di concorso A022 –
Italiano, Storia e Geografia nella scuola secondaria di I grado, e A012 – Materie Letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, oggi confluite nella classe di concorso A012 Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I e II grado”.
Il MIM ha ritenuto decisivo, sulla scorta del parere di un valutatore esperto non depositato in atti, il rilievo che i titoli accademici conseguiti dalla dott.ssa presso istituzioni Parte_1 universitarie italiane non rappresentano titolo di accesso alle classi di concorso richieste, mentre il titolo accademico conseguito presso l'Università di UR relativo a Formación profesional y Enseñanza de Idiomas, specializzazione: Geografia e Storia, non abilita all'insegnamento dell'italiano a discenti di lingua italiana. Ha inoltre rilevato, comparando il percorso di formazione professionale effettuato in AG presso la Universidad Isabel I de Castilla e la formazione prevista in Italia per l'accesso alle classi di concorso A022 e A012, che “dal percorso formativo italiano (laurea triennale e magistrale) svolto dalla dott.ssa si evince che l'interessata possiede, Pt_1 relativamente a quanto richiesto per le classi di concorso di cui chiede il riconoscimento, solo 15 crediti formativi in luogo dei 48 per l'insegnamento della lingua e letteratura italiana e solo 15 crediti formativi in luogo dei 24 richiesti per l'insegnamento della storia, tutti conseguiti nel corso della laurea triennale;
mentre il Master de Profesorado attribuisce 30 crediti formativi genericamente assegnati, senza distinzione tra le discipline storia, geografia e storia dell'arte, mentre nulla è previsto per la didattica di lingua e Letteratura italiana”.
Ebbene, in data 23/09/2022 la docente ha conseguito presso l'università telematica un CP_5 ulteriore titolo, costituito dalla laurea in letteratura, lingua e cultura italiana, indirizzo filologico
LM-14, classe delle lauree magistrali in filologia moderna, rilasciata al termine di un percorso biennale, con acquisizione di ulteriori crediti formativi per le discipline di italiano e storia, oltre ad avere frequentato, nel precedente a.s. 2020/21, ulteriori corsi singoli nei settori L-FIL-LET/10 e L-
LIN/01 e un corso di formazione di II livello in Letteratura, con acquisizione di altri CFR nei medesimi settori.
Di ciò il Ministero non ha tenuto alcun conto, sebbene la ricorrente, tramite l'avv. Naso che l'aveva difesa nei procedimenti dinanzi al g.a., l'abbia rappresentata e documentata con la memoria difensiva inviata a mezzo pec il 28/01/2025, entro 15 giorni dalla notifica della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contratto (cfr. in particolare pag. 4 della memoria).
4 Tale memoria, diversamente da quanto affermato dal nella memoria di costituzione, CP_1 risulta essere stata inviata non solo al DS ma anche al stesso. CP_1
Al riguardo, si osserva che la ricorrente ha dedotto che il decreto del 6/11/2024 (di riedizione del potere) era stato emesso senza comunicazione di avvio del procedimento, e il , nel CP_1 costituirsi, non ha né allegato né dimostrato il contrario.
Per quanto il vizio procedimentale sia di per sé ininfluente nel giudizio davanti al giudice ordinario, avente ad oggetto non l'atto ma il rapporto, l'omissione della comunicazione di avvio ha fatto sì che le osservazioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di revoca costituissero il primo momento utile per far valere, non solo nei confronti del DS, estraneo al procedimento di riconoscimento dell'abilitazione, ma anche nei confronti del MIM l'ampliamento del percorso formativo seguito in Italia.
Peraltro, dal decreto di revoca si evince che anche il DS, ricevuta la memoria dell'avv. Naso, aveva provveduto a richiedere al MIM indicazioni, “restando in attesa di eventuali indicazioni operative e/o eventuale provvedimento di annullamento, in autotutela”, ma che non aveva ricevuto alcun riscontro entro la scadenza del termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento.
Dunque, il non ha tenuto in alcun conto l'acquisizione da parte della ricorrente di ulteriori CP_1
CFU nelle discipline, in particolare, della letteratura italiana e della storia, utili a colmare la differenza riscontrata fra i crediti acquisiti nell'originario percorso di studi costituito dalla laurea triennale e dalla laurea specialistica ai fini dell'accesso all'insegnamento nelle cdc di interesse. Ciò si appalesa rilevante anche al fine dell'obbligo conformativo alla statuizione del Consiglio di Stato, il quale aveva espressamente previsto che nel riesaminare l'istanza il tenesse conto CP_1 dell'“intero percorso formativo seguito in AG, oltre che in Italia, anche nella prospettiva di disporre eventuali misure compensative”.
Il d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come successivamente modificato, prevede, all'art. 22, che “1. Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi: […] b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in
Italia; c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente. […] 5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono quelle in relazione alle quali conoscenze, abilità e competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, è fatta salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni minime di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro.
6. L'applicazione dei commi 1 e 4 comporta una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze, le abilità e le competenze formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, acquisite nel corso di detta esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa”.
Le misure compensative sono dunque rivolte a colmare differenze rilevanti e sostanziali nella
5 formazione ricevuta nel paese di provenienza, in materie decisive per l'esercizio della professione in Italia;
possono essere adottate anche nel caso in cui la formazione ricevuta all'estero copra materie “sostanzialmente diverse” da quelle coperte dal titolo richiesto in Italia;
possono consistere in una prova attitudinale ma anche in un “tirocinio di adattamento” della durata non superiore a tre anni, quindi in attività formative teorico-pratiche ulteriori e successive rispetto al conseguimento del titolo estero.
Su questo specifico punto, il provvedimento MIM del 6/11/2024 si limita ad affermare che “la mancanza del titolo di accesso all'insegnamento determina l'impossibilità di procedere all'individuazione di specifiche misure compensative, che hanno la funzione di colmare la distanza esistente tra il percorso abilitante svolto in Italia e quello effettuato in altro paese di cui si chiede il riconoscimento”. Tuttavia, alla luce della documentazione successivamente fornita dall'istante, il avrebbe CP_1 dovuto vagliare, anche in quest'ottica, la circostanza che dopo il conseguimento della laurea triennale e di quella specialistica nell'ambito del turismo, menzionate e analizzate nel decreto del 6/11/2024, la ricorrente aveva conseguito titoli ulteriori utili ai fini dell'accesso all'insegnamento nella cdc A022 (e in particolare crediti formativi utili negli specifici settori disciplinari per cui sono state rilevate carenze;
cfr. tab. A allegata al D.P.R. 19/2016).
Sempre nella prospettiva delle misure compensative, e sotto il profilo della carenza di abilitazione, va rilevato che la ricorrente è stata immessa in ruolo nell'a.s. 2019/20 in quanto inserita nella graduatoria del concorso di merito del 2018, e ha ininterrottamente prestato servizio come docente di italiano, storia e geografia per oltre un triennio;
e vi sono norme speciali nel nostro ordinamento che hanno disposto l'equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio e il titolo abilitativo (cfr. art. 1, co. 5, lett. a) del d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, conv. con l. 159/2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso.
In definitiva, il provvedimento di diniego del riconoscimento, pur non sindacabile nel merito, in quanto connotato da discrezionalità tecnica, appare nondimeno illegittimo per contrasto con l'obbligo conformativo imposto al dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6151/2023. CP_1
Come tale esso può essere disapplicato, così come il successivo provvedimento di revoca del contratto a tempo indeterminato, che in tale provvedimento illegittimo trova la propria unica ragion d'essere.
Sussiste, pertanto, il fumus boni iuris in ordine all'accoglimento del ricorso.
In merito al periculum in mora, va premesso che in giurisprudenza si è ormai consolidato l'orientamento, condiviso dalla scrivente, che esige anche nelle controversie di lavoro e previdenziali, ai fini dell'accesso alla tutela d'urgenza, l'accertamento concreto di uno specifico e concreto pregiudizio che, per sua natura, non sia risarcibile per equivalente e che, per altro verso, non si identifichi con la mera considerazione della natura dei diritti in gioco, pena l'arbitraria creazione, per via interpretativa, di una forma di tutela cautelare, riservata alle controversie che vedono coinvolti i diritti dei lavoratori, puramente alternativa rispetto a quella ordinaria ed avulsa dalla concreta valutazione dei presupposti richiesti dalla legge per la sua concessione.
Non è sufficiente, quindi, allegare la perdita della retribuzione o del trattamento previdenziale/assistenziale, poiché, diversamente ragionando, la tutela d'urgenza dovrebbe essere sempre riconosciuta, a prescindere da ogni riscontro dei requisiti di legge;
laddove una valutazione
6 di tal fatta competerebbe in via esclusiva al legislatore, nell'ambito delle scelte di politica legislativa che indirizzano l'operato dell'organo parlamentare.
Appare più conforme al dettato normativo una valutazione caso per caso del periculum, che, secondo la migliore dottrina, va ravvisato sia nei casi in cui il diritto vantato non si presta a un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto del diritto, sia nei casi in cui la lesione del diritto vantato comporta la contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi al diritto stesso, sia – infine – in quei casi in cui la lesione implica un'irreversibilità degli effetti pregiudizievoli causati.
Nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto che la perdita del lavoro ha riflessi pregiudizievoli di natura non solo patrimoniale, in quanto è attualmente gravata da spese straordinarie sia in quanto è titolare di un finanziamento contratto per l'acquisto di un'auto, sia soprattutto perché è affetta da patologia per la quale è in attesa di un intervento chirurgico e che le impone l'uso quotidiano di farmaci a pagamento e di integratori di ferro, nonché continue analisi, con costanti e consistenti esborsi di denaro, in mancanza dei quali potrebbe essere pregiudicata la sua salute.
Tutte le predette circostanze sono documentate, e in particolare è documentato che l'istante sia in attesa di un intervento presso il Policlinico Gemelli di Roma e che nelle more abbia indicazione di assumere quotidianamente farmaci non erogabili SSN e integratori di ferro.
Alla luce di ciò si ritiene sufficientemente provato che la perdita della retribuzione oltre che delle tutele connesse al rapporto di lavoro subordinato potrebbe incidere in maniera non adeguatamente risarcibile per equivalente sulla sfera non solo patrimoniale, ma anche personale della ricorrente.
Il ricorso va conseguentemente accolto, facendosi ordine al , previa disapplicazione del CP_1 provvedimento prot. AOODPIT n. 2699 del 6/11/2024 e del decreto prot. 1593 del 13/02/2025 del
DS dell'IC ”, di disporre la immediata reintegrazione della ricorrente in servizio. Controparte_3
Non può invece essere accolta la domanda di pagamento della retribuzione globale di fatto dal 13 febbraio 2025 alla reintegrazione. Tale domanda, avendo natura risarcitoria, non può infatti trovare ingresso in questa sede cautelare, ma dovrà essere proposta nel successivo ed eventuale giudizio di merito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, letti gli artt. 700, 669-bis e ss. c.p.c., così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto, previa disapplicazione del provvedimento prot. AOODPIT n. 2699 del 6/11/2024 e del decreto prot. 1593 del 13/02/2025 del DS dell'IC ”, Controparte_3 ordina al di disporre la immediata reintegrazione della Controparte_1 ricorrente in servizio;
2) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
1.615,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso C.U. €
43,00, con distrazione in favore dell'avv. D'Amico.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Benevento, 18 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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