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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 474/2023 R.G.L., promossa
D A
nata in [...] il [...], domiciliata a Milena Parte_1
nella Via Siracusa n. 77, C.F. elettivamente domiciliata C.F._1 in Caltanissetta nella Via Libertà n. 102 presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Annaloro (C.F. ), Fax: 0934595309, PEC: C.F._2
che la rappresenta e difende giusta Email_1
procura allegata in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
l' - in Controparte_1
persona del Presidente, come tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f. , elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto (n. fax Avvocatura INPS 0934.76437), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Carmelo Russo (c.f.
E
– pec e C.F._3 Email_2
Stefano Dolce (c.f. ), pec C.F._4
t - in virtù di procura generale alle liti Email_4
conferita con atto a rogito del dott. notaio in Fiumicino, in data Persona_1
23.1.2023, Racc. 7131, Rep. 37590
- resistente -
1 All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 2.4.2025, ha definito la controversia con la seguente
S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/04/2023, la ricorrente conveniva in Parte_1 giudizio l'Inps per sentire dichiarare il proprio diritto al reddito di cittadinanza, inizialmente corrisposto – a far data dall'ottobre 2021 - e successivamente revocato, con richiesta di restituzione del 17/11/2022 delle somme indebitamente corrisposte sin dalla data della decorrenza iniziale, a seguito della segnalazione dal Comune della “mancanza del requisito di residenza (art. 2 co.1 a) 1) l. 26/2019)”.
Chiedeva, pertanto, di “ accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra al Parte_1
beneficio del Reddito di cittadinanza (RdC) nel periodo intercorrente dal mese di ottobre 2021 al mese di ottobre 2022, e per l'effetto dichiarare nulli e/o annullare il provvedimento emesso dall' in data 17/11/2022 e il provvedimento emesso Controparte_1 in data 06/03/2023, notificato in data 22/03/2023, relativi all'istanza recante Protocollo n.
nonché tutti gli atti antecedenti, preordinati, presupposti, Parte_2 consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento”.
In punto di fatto parte ricorrente ha rappresentato di risiedere regolarmente in Italia da alcuni anni insieme al coniuge, Sig. , e ai figli minori Persona_2 Persona_3
, nato a [...] il [...], , nato a [...] il
[...] Persona_4
22/01/2019, nato ad [...] il [...] e di essere titolare di Parte_3
Permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
Deduceva di essere residente in Italia dal 2016 (all.1 e 2 depositati in data 21.8.2024 dai quali risultava che la stessa aveva risieduto al 23/08/2016 al 27/03/2018 nel Comune: Località
Manche Soprane n. 12 Int. 0000; dal 27/03/2018 al 03/06/2021 nel Comune di Valderice (TP); dal 03/06/2021 al 21/12/2023 nel Comune di Milena, dal 21/12/2023 ad oggi nel Comune di
Mendicino), quindi per un tempo superiore al biennio immediatamente precedente la domanda.
Evidenziava, in sede di ricorso, l'illegittimità della normativa volta richiedere la
“residenza protatta ” per un tempo pari ad anni dieci, anche alla luce della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a) 2), L. 26/19 pendente al momento della proposizione del ricorso.
2 Con il deposito di note conclusionali parte ricorrente rilevava che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 31 del 20 marzo 2025, aveva dichiarato l'incostituzionalità del requisito di
10 anni per accedere al reddito di cittadinanza, affermando che “il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all'accesso al RdC che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo” e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'articolo 3 della Costituzione.
La parte convenuta, regolarmente costituitasi in giudizio, ha spiegato difese volte al rigetto del ricorso, in particolare evidenziando che la parte ricorrente non aveva adeguatamente allegato il requisito della residenza ininterrotta nel biennio.
La causa, in assenza di attività, istruttoria, è stata decisa.
Nel merito, il ricorso va accolto per le considerazioni che si esporranno.
Va, anzitutto, rammentato che parte ricorrente aveva correttamente allegato la sussistenza del requisito della residenza ininterrotta nel biennio sin dal ricorso (affermando di vivere in
Italia dal 2016 e di ivi avere generato, a partire dal 2017, i suoi figli, come dimostrato dalla documentazione allegata) sebbene lo stesso sia stato successivamente comprovato all'esito dell'ordinanza istruttoria del giudice che ha disposto un'integrazione probatoria contenuta nel perimetro definito dalla parte con il ricorso.
Nel merito della controversia, occorre anzitutto rammentare che ai fini dell'erogazione della provvidenza de qua l'art. 2 co. 1, della l. n. 26/2019 specifica che:
“1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
Orbene con sentenza del 20/03/2025, n.31 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. 28 gennaio 2019, n.
3 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), conv., con modificazioni, nella l. 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni». Il reddito di cittadinanza, abrogato con effetto dal 1° gennaio
2024, non ha natura assistenziale, in quanto non mira a soddisfare i bisogni primari dell'individuo; pertanto, il requisito della pregressa residenza decennale deve essere ridotto a cinque anni.
Nello specifico la Corte ha così argomentato: “Tuttavia, nonostante tali considerazioni - che non si oppongono, ex se, alla possibilità di prevedere un requisito di residenza pregressa, quando si tratti di prestazioni non meramente assistenziali caratterizzate da un complesso progetto di inclusione lavorativa e sociale - il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all'accesso al Rdc che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo.
A differenza di altre misure, come l'assegno sociale, che questa Corte ha ritenuto correlate allo «stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo» (sentenza n. 50 del 2019 e ordinanza n. 29 del 2024), il progetto di inclusione previsto dal Rdc non guarda, come invece le suddette misure, al concorso realizzato nel passato, ma alle chances dell'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta.
In quest'ottica il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del Rdc e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost.
Tali principi, infatti, si oppongono alla discriminazione, anche indiretta (come di recente ribadito con la sentenza n. 25 del 2025), prodotta da una barriera temporale, effetto del requisito censurato, che, sebbene applicato a ogni richiedente, appare artificialmente finalizzata al solo tentativo di limitare l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti (più facilitati - come peraltro dimostrano i dati segnalati dal giudice rimettente -
a integrare tale requisito), a scapito sia di quelli di altri Stati membri dell'Unione, sia di quelli di Paesi terzi.
Del resto, proprio il termine decennale è stato la causa dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia sia per la discriminazione indiretta, sia per la discriminazione a danno degli stessi italiani, a cui il requisito poteva, in effetti, precludere la possibilità di trasferirsi a lavorare fuori dal Paese.
4 Tale procedura è stata chiusa solo a seguito dell'abrogazione del Rdc a decorrere dal 1° gennaio 2024 e alla sua sostituzione con l'assegno di inclusione, dove il termine di residenza pregressa è stato ridotto a cinque anni, non più oggetto di contestazione a livello della Commissione europea.
8.3.- Alla luce di tutte queste considerazioni e nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che, nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore, la ragionevole correlazione con la misura del Rdc appare ricomponibile proprio in riferimento a quest'ultimo termine di cinque anni.
Questo dato temporale, infatti, non solo è quello assunto, come detto, dal legislatore nazionale all'interno dell'assegno di inclusione, “erede” del Rdc, ma è anche quello che, in sostanza, è stato giudicato non irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost., da questa Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la «relativa stabilità della presenza sul territorio»; non è poi di certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che «testimoni[a] il “radicamento del richiedente nel paese in questione”».
Il termine di cinque anni si presenta, quindi, come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento (ex multis, sentenze n. 128, n. 90 e
n. 6 del 2024 e n. 95 del 2022) utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale.
Deve quindi essere accolta la prima questione formulata in via subordinata dal giudice rimettente, per cui va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni», per violazione dell'art. 3 Cost”.
Tanto premesso risulta dimostrato che la ricorrente a partire dall'agosto 2016 sia stata residente e continuativamente in Italia (cfr. certificato storico residenza) e risulta parimenti dimostrato che la domanda di erogazione del reddito di cittadinanza sia stata presentata in data
23.9.2021 (cfr. allegato di parte ricorrente denominato provv. inps 17.11.2022) integrando così il requisito della residenza quinquennale richiesto dalla norma per come ritenuto dalla Corte
Costituzionale nella summenzionata sentenza.
In merito agli ulteriori requisiti richiesti per il godimento della prestazione, deve rilevarsi come l'INPS non abbia contestato il possesso in capo al ricorrente dei requisiti reddituali per
5 beneficiare del reddito di cittadinanza. D'altro canto, la concessione della prestazione e la sua successiva revoca solo per il venir meno del requisito della residenza, portano a ritenere che il ricorrente fosse in possesso dei requisiti reddituali previsti dall'art. 2 del D.L. n. 4/2019.
Deve quindi affermarsi l'illegittimità del provvedimento di revoca del beneficio, sussistendo in capo alla ricorrente tutti i requisiti per l'erogazione e la corresponsione dello stesso.
In punto di spese di lite appare equo disporre la compensazione tra le parti atteso che l'INPS si è attenuto al disposto normativo per come vigente all'epoca del ricorso.
PQM
Disattesa ogni altra istanza ed eccezione, in accoglimento del ricorso annulla il provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza emesso dall'INPS nei confronti di in data 17.11.2022 e il Parte_1
provvedimento del 6.3.2023 di cui al prot.. INPS – RDC 2021-4755872,; dichiara il diritto della ricorrente a percepire le prestazioni di cui al reddito di cittadinanza come per legge.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
In virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio, liquida come da separato decreto le spese relative alla difesa di parte ricorrente, che vanno poste a carico dell'Erario.
Così deciso in Caltanissetta il 16/04/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 474/2023 R.G.L., promossa
D A
nata in [...] il [...], domiciliata a Milena Parte_1
nella Via Siracusa n. 77, C.F. elettivamente domiciliata C.F._1 in Caltanissetta nella Via Libertà n. 102 presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Annaloro (C.F. ), Fax: 0934595309, PEC: C.F._2
che la rappresenta e difende giusta Email_1
procura allegata in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
l' - in Controparte_1
persona del Presidente, come tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f. , elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto (n. fax Avvocatura INPS 0934.76437), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Carmelo Russo (c.f.
E
– pec e C.F._3 Email_2
Stefano Dolce (c.f. ), pec C.F._4
t - in virtù di procura generale alle liti Email_4
conferita con atto a rogito del dott. notaio in Fiumicino, in data Persona_1
23.1.2023, Racc. 7131, Rep. 37590
- resistente -
1 All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 2.4.2025, ha definito la controversia con la seguente
S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/04/2023, la ricorrente conveniva in Parte_1 giudizio l'Inps per sentire dichiarare il proprio diritto al reddito di cittadinanza, inizialmente corrisposto – a far data dall'ottobre 2021 - e successivamente revocato, con richiesta di restituzione del 17/11/2022 delle somme indebitamente corrisposte sin dalla data della decorrenza iniziale, a seguito della segnalazione dal Comune della “mancanza del requisito di residenza (art. 2 co.1 a) 1) l. 26/2019)”.
Chiedeva, pertanto, di “ accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra al Parte_1
beneficio del Reddito di cittadinanza (RdC) nel periodo intercorrente dal mese di ottobre 2021 al mese di ottobre 2022, e per l'effetto dichiarare nulli e/o annullare il provvedimento emesso dall' in data 17/11/2022 e il provvedimento emesso Controparte_1 in data 06/03/2023, notificato in data 22/03/2023, relativi all'istanza recante Protocollo n.
nonché tutti gli atti antecedenti, preordinati, presupposti, Parte_2 consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento”.
In punto di fatto parte ricorrente ha rappresentato di risiedere regolarmente in Italia da alcuni anni insieme al coniuge, Sig. , e ai figli minori Persona_2 Persona_3
, nato a [...] il [...], , nato a [...] il
[...] Persona_4
22/01/2019, nato ad [...] il [...] e di essere titolare di Parte_3
Permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
Deduceva di essere residente in Italia dal 2016 (all.1 e 2 depositati in data 21.8.2024 dai quali risultava che la stessa aveva risieduto al 23/08/2016 al 27/03/2018 nel Comune: Località
Manche Soprane n. 12 Int. 0000; dal 27/03/2018 al 03/06/2021 nel Comune di Valderice (TP); dal 03/06/2021 al 21/12/2023 nel Comune di Milena, dal 21/12/2023 ad oggi nel Comune di
Mendicino), quindi per un tempo superiore al biennio immediatamente precedente la domanda.
Evidenziava, in sede di ricorso, l'illegittimità della normativa volta richiedere la
“residenza protatta ” per un tempo pari ad anni dieci, anche alla luce della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a) 2), L. 26/19 pendente al momento della proposizione del ricorso.
2 Con il deposito di note conclusionali parte ricorrente rilevava che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 31 del 20 marzo 2025, aveva dichiarato l'incostituzionalità del requisito di
10 anni per accedere al reddito di cittadinanza, affermando che “il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all'accesso al RdC che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo” e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'articolo 3 della Costituzione.
La parte convenuta, regolarmente costituitasi in giudizio, ha spiegato difese volte al rigetto del ricorso, in particolare evidenziando che la parte ricorrente non aveva adeguatamente allegato il requisito della residenza ininterrotta nel biennio.
La causa, in assenza di attività, istruttoria, è stata decisa.
Nel merito, il ricorso va accolto per le considerazioni che si esporranno.
Va, anzitutto, rammentato che parte ricorrente aveva correttamente allegato la sussistenza del requisito della residenza ininterrotta nel biennio sin dal ricorso (affermando di vivere in
Italia dal 2016 e di ivi avere generato, a partire dal 2017, i suoi figli, come dimostrato dalla documentazione allegata) sebbene lo stesso sia stato successivamente comprovato all'esito dell'ordinanza istruttoria del giudice che ha disposto un'integrazione probatoria contenuta nel perimetro definito dalla parte con il ricorso.
Nel merito della controversia, occorre anzitutto rammentare che ai fini dell'erogazione della provvidenza de qua l'art. 2 co. 1, della l. n. 26/2019 specifica che:
“1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
Orbene con sentenza del 20/03/2025, n.31 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. 28 gennaio 2019, n.
3 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), conv., con modificazioni, nella l. 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni». Il reddito di cittadinanza, abrogato con effetto dal 1° gennaio
2024, non ha natura assistenziale, in quanto non mira a soddisfare i bisogni primari dell'individuo; pertanto, il requisito della pregressa residenza decennale deve essere ridotto a cinque anni.
Nello specifico la Corte ha così argomentato: “Tuttavia, nonostante tali considerazioni - che non si oppongono, ex se, alla possibilità di prevedere un requisito di residenza pregressa, quando si tratti di prestazioni non meramente assistenziali caratterizzate da un complesso progetto di inclusione lavorativa e sociale - il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all'accesso al Rdc che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo.
A differenza di altre misure, come l'assegno sociale, che questa Corte ha ritenuto correlate allo «stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo» (sentenza n. 50 del 2019 e ordinanza n. 29 del 2024), il progetto di inclusione previsto dal Rdc non guarda, come invece le suddette misure, al concorso realizzato nel passato, ma alle chances dell'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta.
In quest'ottica il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del Rdc e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost.
Tali principi, infatti, si oppongono alla discriminazione, anche indiretta (come di recente ribadito con la sentenza n. 25 del 2025), prodotta da una barriera temporale, effetto del requisito censurato, che, sebbene applicato a ogni richiedente, appare artificialmente finalizzata al solo tentativo di limitare l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti (più facilitati - come peraltro dimostrano i dati segnalati dal giudice rimettente -
a integrare tale requisito), a scapito sia di quelli di altri Stati membri dell'Unione, sia di quelli di Paesi terzi.
Del resto, proprio il termine decennale è stato la causa dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia sia per la discriminazione indiretta, sia per la discriminazione a danno degli stessi italiani, a cui il requisito poteva, in effetti, precludere la possibilità di trasferirsi a lavorare fuori dal Paese.
4 Tale procedura è stata chiusa solo a seguito dell'abrogazione del Rdc a decorrere dal 1° gennaio 2024 e alla sua sostituzione con l'assegno di inclusione, dove il termine di residenza pregressa è stato ridotto a cinque anni, non più oggetto di contestazione a livello della Commissione europea.
8.3.- Alla luce di tutte queste considerazioni e nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che, nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore, la ragionevole correlazione con la misura del Rdc appare ricomponibile proprio in riferimento a quest'ultimo termine di cinque anni.
Questo dato temporale, infatti, non solo è quello assunto, come detto, dal legislatore nazionale all'interno dell'assegno di inclusione, “erede” del Rdc, ma è anche quello che, in sostanza, è stato giudicato non irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost., da questa Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la «relativa stabilità della presenza sul territorio»; non è poi di certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che «testimoni[a] il “radicamento del richiedente nel paese in questione”».
Il termine di cinque anni si presenta, quindi, come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento (ex multis, sentenze n. 128, n. 90 e
n. 6 del 2024 e n. 95 del 2022) utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale.
Deve quindi essere accolta la prima questione formulata in via subordinata dal giudice rimettente, per cui va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni», per violazione dell'art. 3 Cost”.
Tanto premesso risulta dimostrato che la ricorrente a partire dall'agosto 2016 sia stata residente e continuativamente in Italia (cfr. certificato storico residenza) e risulta parimenti dimostrato che la domanda di erogazione del reddito di cittadinanza sia stata presentata in data
23.9.2021 (cfr. allegato di parte ricorrente denominato provv. inps 17.11.2022) integrando così il requisito della residenza quinquennale richiesto dalla norma per come ritenuto dalla Corte
Costituzionale nella summenzionata sentenza.
In merito agli ulteriori requisiti richiesti per il godimento della prestazione, deve rilevarsi come l'INPS non abbia contestato il possesso in capo al ricorrente dei requisiti reddituali per
5 beneficiare del reddito di cittadinanza. D'altro canto, la concessione della prestazione e la sua successiva revoca solo per il venir meno del requisito della residenza, portano a ritenere che il ricorrente fosse in possesso dei requisiti reddituali previsti dall'art. 2 del D.L. n. 4/2019.
Deve quindi affermarsi l'illegittimità del provvedimento di revoca del beneficio, sussistendo in capo alla ricorrente tutti i requisiti per l'erogazione e la corresponsione dello stesso.
In punto di spese di lite appare equo disporre la compensazione tra le parti atteso che l'INPS si è attenuto al disposto normativo per come vigente all'epoca del ricorso.
PQM
Disattesa ogni altra istanza ed eccezione, in accoglimento del ricorso annulla il provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza emesso dall'INPS nei confronti di in data 17.11.2022 e il Parte_1
provvedimento del 6.3.2023 di cui al prot.. INPS – RDC 2021-4755872,; dichiara il diritto della ricorrente a percepire le prestazioni di cui al reddito di cittadinanza come per legge.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
In virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio, liquida come da separato decreto le spese relative alla difesa di parte ricorrente, che vanno poste a carico dell'Erario.
Così deciso in Caltanissetta il 16/04/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
6