Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/10/1986, n. 5832
CASS
Sentenza 2 ottobre 1986

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Il licenziamento collettivo - costituendo espressione del diritto costituzionale d'iniziativa economica, cui si ricollega non soltanto il diritto d'intraprendere o cessare l'attività imprenditoriale ma anche quello di ridimensionamento della azienda - è configurabile anche nel caso di soppressione di un singolo reparto di questa. Pertanto, il giudice del merito, nello esaminare la questione della legittimità di detto licenziamento, non può sindacare, in linea di principio, la scelta imprenditoriale, ma deve accertare se la risoluzione dei rapporti di lavoro sia conseguenza della ristrutturazione dell'azienda in termini dimensionali e, in una fase logicamente successiva, se nella individuazione dei singoli lavoratori da licenziare siano stati osservati i criteri di scelta previsti dagli accordi interconfederali 20 dicembre 1950 e 5 maggio 1965, qualora questi siano applicabili, al fine di ritenere o escludere che la riduzione del personale sia stata fraudolentemente disposta per disfarsi di dipendenti sgraditi. ( V 3128/86, mass n 446137; ( V 2197/86, mass n 445354; ( V 1270/79, mass n 397504).*

Per stabilire se il licenziamento collettivo, dal datore di lavoro giustificato con il ridimensionamento dell'azienda, sia o meno viziato da un motivo illecito, come quello di nuocere allo svolgimento dell'attività sindacale ed all'Esercizio dei diritti sindacali, il giudice deve accertare se il ridimensionamento concerna settori o reparti, costituenti un anello del processo produttivo, o anche attività accessorie o marginali rispetto alla specificità di questo, la cui soppressione non comporti la eliminazione di autonome strutture aziendali, oppure se detto ridimensionamento si attui invece mediante la rinuncia dello imprenditore ad esercitare autonomi settori dell'impresa, giacché in quest'ultima ipotesi, come nel caso della cessazione della intera attività imprenditoriale, non è configurabile un motivo illecito, ancorché la cessazione dell'impresa o di parte di essa sia determinata da una aspra lotta sindacale, venendo meno lo stesso presupposto della tutela dei diritti e dell'attività di natura sindacale. ( V 2197/86, mass n 445354; ( V 6158/85, mass n 443291; ( V 6514/84, mass n 438092; ( V 374/75, mass n 379619).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/10/1986, n. 5832
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5832
    Data del deposito : 2 ottobre 1986

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