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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 17/02/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1213/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Giudice Elena Covi, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 1213/2024 promossa da:
attrice:
, in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
, con gli avv.dom. Antonio Angelini e Luca Angelini di Trento, giusta procura Controparte_1
depositata;
contro
convenuto:
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante con gli avv. dom.
[...] P.IVA_2 CP_3
Stefan Perathoner e Fabian Raffl di Bolzano, giusta procura depositata;
In punto: impugnazione di delibera straordinaria di;
CP_2
CONCLUSIONI
del procuratore di parte attrice:
pagina 1 di 5 “1. dichiarare la nullità e comunque l'invalidità e l'inapplicabilità della clausola compromissoria di cui all'articolo 22 del nuovo statuto del Consorzio esercenti impianti a fune
Controparte_2
2. dichiarare la nullità o comunque annullare la delibera dd.13.03.2024 dell'assemblea
straordinaria che ha approvato il nuovo statuto del Consorzio esercenti impianti a fune
[...]
abrogando quello precedente;
Controparte_2
3. dichiarare la nullità o comunque annullare la delibera dd.13.03.2024 dell'assemblea
ordinaria nella parte in cui ha approvato il nuovo regolamento del Consorzio esercenti
impianti a fune Val Vardena - Alpe di Siusi abrogando quello precedente;
4. spese e compensi di causa rifusi, oltre 15% ex art. 2 d.m. 55⁄2014, 4% CNPE e IVA”;
del procuratore di parte convenuta:
“nel merito: rigettare le domande di annullamento delle delibere proposte dall'attrice in
quanto inammissibili o comunque infondate per le ragioni indicate in narrativa;
rigettare la domanda di dichiarazione di nullità, e comunque di invalidità e inapplicabilità
della clausola compromissoria, perché carente della condizione di procedibilità dell'interesse
ad agire e comunque infondata nel merito per le ragioni indicate in narrativa.
In ogni caso: con il favore delle spese e dei compensi del giudizio”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La soc. , partecipante al convenuto, ha chiesto dichiararsi la Parte_1 CP_2
nullità della delibera presa il 13.03.2024 dall'assemblea straordinaria che ha approvato il nuovo
Statuto del abrogando quello Controparte_2 Parte_2
precedente, per difetto di quorum deliberativo in relazione alle modifiche approvate;
ed inoltre di quella, di pari data, dell'assemblea ordinaria inerente il nuovo Regolamento, per le medesime ragioni.
pagina 2 di 5 Il convenuto , riconosciuta la “competenza” dell'autorità giudiziaria per CP_2
inapplicabilità della clausola compromissoria, si è opposto alla pretesa attorea, rilevando che i consorziati possono scegliere di deliberare a maggioranza, come nel caso di specie.
Depositate le memorie integrative, all'udienza del 06.02.2025 si è svolta la discussione orale della causa, con rimessione in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
2. Parte attrice in via preliminare ha dedotto l'invalidità della clausola compromissoria contenuta all'art. 22 del nuovo Statuto.
Attesa la natura di eccezione in senso stretto, propria della clausola compromissoria, la mancata proposizione della relativa eccezione, da parte del convenuto, espunge la questione dalla controversia, non potendo essere sollevata d'ufficio (Cass., sent. 27.05.2022 n. 17244: “Il
difetto di giurisdizione del giudice italiano, in conseguenza di una clausola compromissoria
per arbitrato estero, non è rilevabile d'ufficio, stante l'imprescindibile carattere volontario
dell'arbitrato in forza del quale le parti, pur in presenza di una clausola compromissoria,
possono sempre concordemente optare per una decisione da parte del giudice ordinario, anche
tacitamente, mediante l'introduzione del giudizio in via ordinaria alla quale faccia riscontro la
mancata proposizione dell'eccezione di compromesso, né, in caso di contumacia del convenuto,
risulta applicabile l'art. 11 della l. n. 218 del 1995, che non contempla espressamente l'ipotesi
in cui alla base del difetto di giurisdizione vi sia una convenzione di arbitrato estero”; ID., ord.
10.06.2024 n. 16071).
3. Passando al merito, la società attrice ravvisa l'invalidità delle delibere (doc. 1 e doc. 3) con la quale il convenuto , cui essa partecipa, ha adottato un nuovo Statuto ed un nuovo CP_2
Regolamento (doc. 2 e doc. 4, tutti fasc. attrice). Rappresenta che con il nuovo Statuto è variato lo spirito del , in forze della serie di nuove prescrizioni che mirano a limitare i singoli CP_2
consorziati nella loro libertà di gestione imprenditoriale e di concorrenza;
la nuova finalità del consisterebbe nell'imporre ai consorziati una gestione di tipo comune mediante CP_2
pagina 3 di 5 l'adozione di specifiche regole comportamentali. Poiché tale statuto è stato approvato dall'assemblea straordinaria in assenza di alcuni consorziati, ed in ogni caso con il proprio voto contrario, la delibera sarebbe invalida, al pari del nuovo regolamento, ai sensi degli artt. 2607 e
2603 c.c.
La doglianza non coglie nel segno.
Se è vero che l'art. 2607 c.c. prevede che il contratto non possa essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati, tuttavia la norma stessa ammette una diversa convenzione (“se
non è diversamente convenuto”). Se quindi nei consorzi l'unanimità rappresenta la regola, la legge ammette espressamente la facoltà di deroga, possibilità che pare del tutto opportuna in complesse strutture associative (come nel caso che ci occupa, in cui le società consorziate sono
41).
Posto che lo statuto in vigore, fino alle modifiche oggetto di impugnazione, prevedeva che
“l'assemblea straordinaria delibera su modifiche al presente statuto sociale” (doc. 4 conv., art. 15), è giocoforza ricavarne che ogni modifica allo statuto poteva essere adottata dall'assemblea straordinaria, in accordo con la previsione normativa di ammissione di una tale volontà sociale,
espressione della deroga al principio di unanimità.
Non convince la tesi attorea, secondo cui lo statuto non coinciderebbe con il contratto indicato nell'art. 2607 c.c. Sia l'atto costitutivo che lo statuto, recanti entrambi la data del 06.08.1984,
regolamentano il consorzio, come espressamente previsto all'art. 1 dell'atto costitutivo (“il
è regolato, oltre che dalle disposizioni legislative in materia, da quelle del presente CP_2
atto e dello statuto”…”, doc. 12 fasc.att.), dovendosi quindi ritenere l'unitarietà dell'atto; la soc. , costituendo il con atto costitutivo del 06.08.1984 (cfr. pag. Parte_1 CP_2
3), ha così convenuto, insieme alle altre società consorziate, che esso sia disciplinato anche dalle norme dello statuto, in cui è contenuta la deroga al principio dell'unanimità.
pagina 4 di 5 La pattuizione di deroga all'unanimità, contenuta nello statuto, è indubbiamente in vigore, a maggior ragione per ogni modifica dello statuto, come nel caso di specie.
L'assemblea del 13.03.2024 ha deliberato, in seconda convocazione, con la maggioranza dei consorziati (77% dei diritti di voto complessivi), e pertanto in modo valido ai sensi dell'art. 14
vecchio statuto.
Posto che i motivi di invalidità della delibera dell'assemblea ordinaria, nella parte inerente il nuovo Regolamento, coincidono con quanto ora esposto ed analizzato, deve rigettarsi anche l'impugnativa di tale delibera.
Le pretese attoree sono quindi tutte da respingere.
4. Le spese vanno poste a carico dell'attrice soccombente.
Esse sono liquidate secondo i parametri medi previsti dall'aggiornato D.M. 55/2014, per il valore indeterminato di lite;
le spese della fase istruttoria vanno ridotte, essendo stata limitata al deposito delle memorie, per un totale di € 6.713,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, assorbita o dichiarata inammissibile,
1) rigetta le domande dell'attrice soc. ; Parte_1
2) condanna l'attrice soc. a rifondere al convenuto Parte_1 [...]
le spese di lite, che liquida come segue: € 6.713,00 Controparte_4 CP_2
per compenso di avvocato, oltre al rimborso spese forfettario per la quota del 15%, oltre ad
IVA e CAP come per legge e spese successive necessarie.
Bolzano, 17/02/2025
la Giudice
Elena Covi
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