Sentenza 11 febbraio 2021
Sentenza 17 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 11 giugno 2021
Decreto cautelare 17 giugno 2021
Decreto cautelare 5 luglio 2021
Ordinanza cautelare 16 luglio 2021
Rigetto
Sentenza 7 agosto 2023
Ordinanza collegiale 9 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 6 marzo 2024
Decreto collegiale 5 luglio 2024
Ordinanza collegiale 18 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 24 gennaio 2025
Decreto collegiale 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/01/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00576/2025REG.PROV.COLL.
N. 03855/2021 REG.RIC.
N. 09469/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3855 del 2021, proposto da
RE S.A.S di EN BR & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Botasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maurizio Cucciolla in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
Comune di Crissolo, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Lauria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Unione Montana dei Comuni del Monviso, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 9469 del 2023, proposto da
RE S.a.s. di EN BR & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Paire e Andrea Gandino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Crissolo, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Zoppolato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maurizio Piero Zoppolato in Roma, via Properzio n.5;
per la riforma
quanto al ricorso n. 3855 del 2021:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il ON (Sezione Seconda) n. 140/2021, resa tra le parti, concernente la demolizione di opere difformi rispetto al progetto assentito.
quanto al ricorso n. 9469 del 2023:
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per ii ON (sezione Seconda) n. 00737/2023, resa tra le parti, per l'annullamento:
- della Nota prot. 827 del 27.03.2023 inviata dal Comune di Crissolo, notificata in pari data, ed avente come oggetto “Conferma dell'Ordinanza n. 27/2020 in relazione alla domanda di Permesso di Costruire in sanatoria presentata in data 28.02.2023, per opere eseguite in difformità riguardanti la traversa di derivazione e opere idrauliche annesse inerenti la derivazione dal Fiume Po ad uso idroelettrico”;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, precedente, collegato e/o consequenziale ancorché non conosciuto, ma comunque lesivo degli interessi della parte ricorrente e per ogni ulteriore statuizione.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Crissolo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il Cons. Oreste Mario Caputo;
uditi per le parti gli avvocati Paolo Botasso, Renzo Cuonzo, in sostituzione dell'avv. Antonella Lauria, Antonio Nicodemo, in sostituzione dell'avv. Alessandro Paire, e Alberto Rho, in sostituzione dell'avv. Maurizio Zoppolato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Sono appellate le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il ON (Sezione Seconda) n. 140/2021 e 737/2023di reiezione dei ricorsi (rispettivamente sub r.g. n. 3855 del 2021 n. 9469 del 2023) proposti da RE S.A.S di EN BR & C. (d’ora in poi RE) avverso l’ordinanza di demolizione ed il diniego di domanda di sanatoria adottati dal Comune di Crissolo.
2. RE, titolare di concessione per la derivazione n. 4180 dal fiume Po nel Comune di Crissolo, ad uso idroelettrico, divenuta detentrice ed utilizzatrice di un’opera di presa, sita in località Pian Fiorenza, a quota 1.842,00 m. s.l.m., con derivazione dal fiume Po, ha presentato una prima domanda di sanatoria avente ad oggetto i manufatti strumentali all’impianto idroelettrico realizzati in difformità dal titolo edilizio.
Respinta la domanda, il Comune ha adottato l’ordinanza di demolizione n. 27/2020.
RE ha impugnato l’ordinanza.
3. Con sentenza n. 140/2021, oggetto d’appello, il TAR ha respinto il ricorso.
4. Con successiva domanda (d. 28.02.2023), RE ha presentato una nuova istanza di permesso di costruire in sanatoria per le opere eseguite in difformità riguardanti, in particolare, la traversa di derivazione (e opere idrauliche annesse) inerenti alla derivazione dal fiume Po a uso idroelettrico, di cui alla concessione di derivazione d’acqua n. 4180.
4.1 Il Comune di Crissolo, senza aprire il procedimento e avviare l’istruttoria, ritenendo l’istanza di sanatoria analoga a quella già scrutinata e respinta, ha confermato il contenuto dell’ordinanza n. 27/2020 con provvedimento n. 827 del 27.03.2023.
5. Con autonomo ricorso, RE ha impugnato il diniego di sanatoria.
6. Il TAR ha respinto il ricorso con la sentenza n.737/2023, anch’essa oggetto dell’appello in esame.
7. Con ordinanza collegiale n. 283/2024, è stata disposta verificazione sulla esatta individuazione dell’area ove le opere difformi ricadono e sulla effettiva natura demaniale delle stesse.
8. All’esito del deposito della relazione di verificazione, alla pubblica udienza del 14 gennaio 2025, le cause su richiesta delle parti, sono stati trattenuti in decisione.
9. I ricorsi, soggettivamente ed oggettivamente connessi, devono essere riuniti e trattati congiuntamente.
10. Sul ricorso avente ad oggetto l’ordinanza di demolizione.
10.1 La società appellante, nel motivo d’appello, ha denunciato l’errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Tar per avere omesso di accertare l’insussistenza dei presupposti di fatto fondanti l’applicazione dell’art. 35, d.P.R. 380/2001.
Le opere edilizie realizzate sul suolo pubblico in difformità rispetto a quelle assentite, sono, secondo il motivo in esame, comunque assistite da idoneo titolo, sì da escludere ogni automatismo tra “difformità di un’opera su bene demaniale e demolizione”, imponendo all’amministrazione la valutazione di un’ipotesi alternativa all’ingiunzione demolitoria.
10.2 Il motivo è fondato.
La verificazione ha accertato che gli abusi sono stati realizzati nel perimetro dall’area oggetto di concessione demaniale.
Le opere, come descritte nella relazione di verificazione, sono altresì strumentali alla conduzione dell’impianto idroelettrico.
La relazione di verificazione individua l’esatta collocazione catastale delle opere rispetto alla cartografia catastale nell’allegato “A” tavola n 5.
Segnatamente: le opere di presa esistenti ricadano sul mappale n° 1 del Fg. 3, detenuto in forza della concessione rilasciata dal Comune di Crissolo a RE; analogamente, lo sbarramento, infrastruttura idraulica necessaria per la concessione di derivazione ad uso idroelettrico – vale a dire che la strumentalità dell’opera all’impianto è in re ipsa, oltre che funzionale, alla produzione d’energia rinnovabile – ricade nel medesimo compendio territoriale.
La collocazione delle opere eseguite in difformità e la loro connessione strumentale all’attività dell’impianto di produzione d’energia da fonti rinnovabili – che, va sottolineato, nell’odierno ordinamento, in vista della lotta ai cambiamenti climatici, rientra fra le attività di primario interesse nazionale (cfr. d.l. 31 maggio 2021 n. 77) – non sono state prese in considerazione dal Comune al momento di comminare la sanzione demolitoria impugnata.
In aggiunta, il Comune non ha considerato che le opere c.d. bagnate, fra le quali rientrano le quelli presa e sbarramento, oggetto di necessaria manutenzione ed adeguamento funzionale, al termine della concessione idroelettrica sono acquisite al patrimonio della Regione.
Testualmente, le opere di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza compenso, in proprietà delle Regioni, in stato di regolare funzionamento.
10.2 In definitiva, come lamentato dalla ricorrente-appellante, l’ingiunzione alla rimozione impugnata “non si profila affatto come atto vincolato: la natura delle opere realizzate in difformità, la disponibilità del suolo su cui esse ricadono e, da ultimo, l’interesse pubblico all’adeguamento funzionale di opere destinate, scaduta la concessione, al patrimonio regionale, avrebbero dovuto indurre il Comune quantomeno a valutare l’adozione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria.
Paradigmaticamente, RE ha per due volte presentato istanza di “sanatoria edilizia” ex art. 36, d.P.R 380/01, respinta dal Comune di Crissolo con l’ordinanza impugnata.
11. Sull’impugnazione del diniego di sanatoria.
Nel motivo d’appello, RE si duole dell’errore di giudizio commesso dal Tar laddove ha ritenuto la (seconda) domanda di sanatoria meramente confermativa della precedente istanza, avallando il comportamento del Comune “ di non dover scrutinare l’istanza di PdC in sanatoria presentata dalla società in data 28.02.2023 ”.
11.1 Il motivo è fondato.
Come rilevato dall’appellante, il Tar stesso dà atto che le due istanze presentante, rispettivamente, in data 11.06.2020 e in data 17.02.2023, mostrano profili di oggettiva diversità, “ a partire dall’indicazione dal bene oggetto dell’intervento richiesto che, nella prima richiesta – riquadro c) “localizzazione dell’intervento”- è descritto come “immobile” sito in Crissolo, località Pian della Regina, snc e censito al catasto come fabbricato, foglio 19 di mappa catastale e particella 474 e come “terreno”, indicato al foglio 3, mappale 1 e al foglio 19, mappale 247 (cfr. p. 3/9 dell’istanza presentata in data 11.06.2020), mentre nell’istanza del 2023 – riquadro c) “localizzazione dell’intervento” - viene indicato solo come “immobile” sito nel comune di Crissolo accatastato come terreno, indicato al foglio n. 3, mappale alveo ”.
In presenza della successiva istanza di sanatoria, avente oggetto specifico, non omologabile a quello dell’originaria istanza, il Comune, prima di respingerla, avrebbe dovuto svolgere adeguata istruttoria.
All’esito della quale, constatato l’identico contenuto di due istanze, il Comune avrebbe potuto confermare il contenuto del provvedimento precedentemente già emanato.
Specificamente, nell’istanza del 2023 viene indicato l’oggetto del permesso di costruire nell’immobile “sito nel comune di Crissolo accatastato come terreno, indicato al foglio n. 3, mappale alveo”: ossia, un’opera ricadente in alveo, ascrivibile alla categoria delle opere bagnate, tale da giustificare un’autonoma e puntuale indagine istruttoria sull’entità effettiva delle difformità, da assumere a parametro per la valutazione della sanzione edilizia adeguata.
In definitiva, il Comune di Crissolo avrebbe dovuto procedere con un nuovo avvio del procedimento.
12. Conclusivamente, gli appelli sono fondati e, per l’effetto, in riforma delle appellate sentenze, devono essere accolti i ricorsi di prime cure ed annullati, ai sensi della motivazione, gli atti impugnati.
13. Le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo seguono la soccombenza, ivi compreso il compenso spettante al verificatore da porre interamente a carico del Comune resistente, che dovrà rifondere l’anticipo del compenso versato da RE al verificatore.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, in riforma delle appellate sentenze, accoglie i ricorsi di prime cure e annulla, ai sensi della motivazione, gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Crissolo alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore di RE S.A.S di EN BR & C., liquidate complessivamente in 8000,00 (ottomila) euro, oltre diritti ed accessori di legge.
Pone interamente a carico del Comune di Crissolo il pagamento della parcella presentata dal verificatore per l’esecuzione della verificazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oreste Mario Caputo | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO