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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/11/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2060/2024 R.G.
Promossa da
, nata a nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa, per procura speciale allegata al ricorso,
[...]
dall'avvocato Giuseppe Nobile, unitamente e disgiuntamente all'avvocato
IL OB
Ricorrente
Contro il , in persona del in carica, Controparte_1 CP_2
contumace
Convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la docente ha adito questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 (c.d. carta elettronica del docente) in relazione all'anno scolastico 2023/2024, e, per l'effetto, per sentir condannare il al pagamento in suo favore Controparte_1
della somma di euro 500,00, oltre interessi dal dovuto al saldo.
pagina 1 A fondamento del ricorso ha esposto di essere inserita nel sistema scolastico statale, in qualità di docente a tempo determinato, e di essere stata, destinataria di contratti di supplenza.
Ha quindi allegato che, in relazione all'anno scolastico 2023/2024, era stata destinataria di un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche,
e che non aveva percepito la somma di euro 500,00 di cui all'art. 1, comma
121, della L. n. 107/2015 e del D.P.C.M. 23.9.2015, relativo alla c.d. carta elettronica del docente.
Ha quindi richiamato le disposizioni normative che disciplinano la fruizione della carta elettronica del docente, ed in particolare l'art. 1 comma 121 della L.
n. 107/2015, il D.P.C.M. del 23.9.2015, con il quale veniva data prima attuazione alla predetta legge, ed il successivo D.P.C.M del 28.11.2016, sostitutivo del precedente D.P.C.M. del 23.9.2015, ed ha quindi osservato come il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 2022, avesse dichiarato l'illegittimità del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludono i docenti CP_3
non di ruolo dall'erogazione della carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost., avendo fornito una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 commi 121-124 della L.
107/2015.
Ha infine concluso nel senso che, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito in diverse pronunce, alla luce della pronuncia della
CGUE richiamata, il Tribunale adito era tenuto a disapplicare l'art. 1 della L.
107/2015, ovvero a fornire un'interpretazione adeguatrice della norma, nella parte in cui non riconosce il diritto di usufruire della carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
2. Il convenuto, sebbene ritualmente evocato, non si è costituto in CP_1
giudizio, rimanendo contumace.
3. La causa, istruita con le sole produzioni documentali di cui al ricorso, è stata quindi tenuta in decisione.
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pagina 2 4. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di (…)”.
L'art. 3, comma 1 del D.P.C.M del 28.11.2016, nel sostituire il precedente
D.P.C.M., ha poi previsto che: “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che
a tempo parziale compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova,
i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs.
297/94, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
La carta in discorso è attribuita, dunque, ai soli docenti assunti a tempo indeterminato.
Alla ricorrente, evidentemente in quanto docente a tempo determinato, non
è stato riconosciuto il beneficio dei 500,00 euro annuali destinati alla formazione e accreditati sulla c.d. carta elettronica del docente.
Tale scelta normativa risulta, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come chiarito dalla pronuncia della CGUE del 18.5.2021, secondo cui: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CE IC e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente Controparte_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione
pagina 3 continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce di tale pronuncia è quindi evidente come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare un legittimo motivo per escludere i docenti assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza, dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, in effetti sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa eurounitaria sopra menzionata nel passo della pronuncia citata.
Da ultimo, la Suprema Corte, Sezione Lavoro, chiamata a pronunciarsi in seguito ad ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha enunciato, tra gli altri, i seguenti principi di diritto, rilevanti in questa sede:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema
pagina 4 delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Come risulta dal prodotto contratto, la ricorrente ha ricevuto, per l'anno scolastico 2023/2024, un incarico di supplenza fino al termine delle attività di didattiche, ed ha quindi maturato il diritto invocato.
5. In conclusione, ed in ragione di quanto fin qui osservato, il CP_1
convenuto dovrà essere condannato a riconoscere in favore della ricorrente la somma di euro 500,00, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato.
Sul predetto importo è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (cause di lavoro di valore fino ad euro 1.100,00).
Nella liquidazione delle spese di lite non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Le spese per le restanti fasi si liquidano a valori prossimi a quelli minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, avvocato Giuseppe Nobile.
pagina 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
a riconoscere in favore della ricorrente la somma di euro 500,00, in
[...]
relazione all'anno scolastico 2023/2024, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai docenti a tempo indeterminato;
sul predetto importo è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L.
n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) condanna il alla rifusione delle Controparte_1
spese di lite, che liquida in euro 275,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Giuseppe Nobile.
Cagliari, 12.11.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 6