Articolo 3 della Legge 30 marzo 1965, n. 224
Articolo 2Articolo 4
Versione
23 aprile 1965
Art. 3.
Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti saranno versate all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni mediante accreditamento in un conto corrente fruttifero intestato all'Amministrazione stessa presso la Tesoreria centrale dello Stato.
I prelevamenti dal suddetto conto corrente saranno effettuati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per provvedere alla realizzazione dell'opera anzidetta.
Entrata in vigore il 23 aprile 1965