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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/07/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
N. 796/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Ausili Presidente
Dott.ssa Giulia Maria Lignani Giudice
Dott. Edoardo Postacchini Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 796/2022 R.G. tra
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Sassi;
Attrice
CONTRO
c.f. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia;
Convenuta
Conclusioni per l'attrice: come da atto di citazione, non avendo depositato note scritte nel termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. scaduto il 05/03/2025, assegnato con ordinanza del
20/08/2024.
Conclusioni per la convenuta: come da note scritte del 16/01/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo agiva nei confronti della ai sensi della L. Parte_1 Controparte_1
117/1988 allegando la responsabilità dei magistrati del Tribunale di Roma che avevano emesso la sentenza n. 1380/2014, per avere questi, in sintesi, affermato la penale responsabilità dell'attrice in relazione ai reati a lei ascritti utilizzando prove illegittime e omettendo di 1 considerare elementi fattuali che, invece, avrebbero evidenziato la non colpevolezza dell'imputata. Chiedeva dunque la condanna della convenuta al risarcimento del danno.
Si costituiva la convenuta, eccependo l'inammissibilità della domanda, contestando comunque la responsabilità allegata e chiedendo il rigetto della domanda.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
07/03/2025 venivano assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. con riserva all'esito di riferire al Collegio.
2. Inammissibilità della domanda
La domanda di risarcimento si fonda sulla prospettata responsabilità dei magistrati del
Tribunale di Roma che hanno pronunciato la sentenza n. 1380/2014 del 24/01/2014.
L'art. 4, comma 2, L. 117/1988 prevede che “L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro tre anni che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile”.
In primo luogo, l'attrice non ha né allegato né documentato di avere proposto appello avverso la sentenza penale di primo grado.
È pur vero che l'amministrazione convenuta, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha affermato che a seguito della sentenza di primo grado sarebbe intervenuta una sentenza di appello che avrebbe “confermato totalmente l'impianto della sentenza impugnata” e una successiva sentenza di legittimità che avrebbe dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione1.
Sennonché, nessuna delle parti ha documentato tali provvedimenti, che sono quindi rimasti ignoti nell'ambito del presente procedimento. Conseguentemente, non vi è prova dell'esperimento dei mezzi ordinari di impugnazione avverso la sentenza che si assume erronea, quale condizione di ammissibilità della domanda.
In secondo luogo, non essendo prodotte le menzionate sentenze di appello e di legittimità che si assumono pronunciate dopo la sentenza n. 1380/2014 del 24/01/2014 del Tribunale di
Roma, non vi è alcuna prova della tempestività della domanda, e in particolare del fatto che l'azione sia stata proposta nel termine di tre anni dal momento in cui, esauriti i mezzi ordinari di impugnazione, l'azione è divenuta esperibile. Infatti, a fronte dell'affermazione della convenuta 1 Cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione 2 secondo cui la sentenza di legittimità sarebbe intervenuta in data 31/05/2018, l'attrice, che ha proposto la domanda con citazione notificata in data 11/02/2022, e dunque oltre tre anni dopo, non ha offerto alcuna prova della tempestività della domanda.
Per tali ragioni, la domanda di risarcimento va dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 4 L.
117/1988.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa, pur indicato dall'attrice come indeterminabile, non può ritenersi tale, avendo la parte quantificato il risarcimento in una somma determinata (€ 428.797,00 quale somma di condanna dell'attrice in sede penale, € 1.000.000,00 per la condanna alla reclusione, €
280.000,00 quale danno biologico, € 280.000,00 quale danno morale e patrimoniale, € 80.000,00 per spese di lite), senza alcun riferimento a somme maggiori o minori eventualmente accertate
(cfr. Cass. Civ., n. 10984/2021).
Per tali ragioni, il valore della causa va quantificato in € 2.068.797,00, trovando quindi applicazione il corrispondente scaglione ex DM 55/2014, con applicazione dei relativi parametri, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria in senso stretto, del mancato deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. da parte convenuta, e infine della non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Dichiara la domanda inammissibile;
- Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in complessivi € 15.000,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 11/07/2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Edoardo Postacchini Dott. Andrea Ausili
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Ausili Presidente
Dott.ssa Giulia Maria Lignani Giudice
Dott. Edoardo Postacchini Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 796/2022 R.G. tra
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Sassi;
Attrice
CONTRO
c.f. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia;
Convenuta
Conclusioni per l'attrice: come da atto di citazione, non avendo depositato note scritte nel termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. scaduto il 05/03/2025, assegnato con ordinanza del
20/08/2024.
Conclusioni per la convenuta: come da note scritte del 16/01/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo agiva nei confronti della ai sensi della L. Parte_1 Controparte_1
117/1988 allegando la responsabilità dei magistrati del Tribunale di Roma che avevano emesso la sentenza n. 1380/2014, per avere questi, in sintesi, affermato la penale responsabilità dell'attrice in relazione ai reati a lei ascritti utilizzando prove illegittime e omettendo di 1 considerare elementi fattuali che, invece, avrebbero evidenziato la non colpevolezza dell'imputata. Chiedeva dunque la condanna della convenuta al risarcimento del danno.
Si costituiva la convenuta, eccependo l'inammissibilità della domanda, contestando comunque la responsabilità allegata e chiedendo il rigetto della domanda.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
07/03/2025 venivano assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. con riserva all'esito di riferire al Collegio.
2. Inammissibilità della domanda
La domanda di risarcimento si fonda sulla prospettata responsabilità dei magistrati del
Tribunale di Roma che hanno pronunciato la sentenza n. 1380/2014 del 24/01/2014.
L'art. 4, comma 2, L. 117/1988 prevede che “L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro tre anni che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile”.
In primo luogo, l'attrice non ha né allegato né documentato di avere proposto appello avverso la sentenza penale di primo grado.
È pur vero che l'amministrazione convenuta, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha affermato che a seguito della sentenza di primo grado sarebbe intervenuta una sentenza di appello che avrebbe “confermato totalmente l'impianto della sentenza impugnata” e una successiva sentenza di legittimità che avrebbe dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione1.
Sennonché, nessuna delle parti ha documentato tali provvedimenti, che sono quindi rimasti ignoti nell'ambito del presente procedimento. Conseguentemente, non vi è prova dell'esperimento dei mezzi ordinari di impugnazione avverso la sentenza che si assume erronea, quale condizione di ammissibilità della domanda.
In secondo luogo, non essendo prodotte le menzionate sentenze di appello e di legittimità che si assumono pronunciate dopo la sentenza n. 1380/2014 del 24/01/2014 del Tribunale di
Roma, non vi è alcuna prova della tempestività della domanda, e in particolare del fatto che l'azione sia stata proposta nel termine di tre anni dal momento in cui, esauriti i mezzi ordinari di impugnazione, l'azione è divenuta esperibile. Infatti, a fronte dell'affermazione della convenuta 1 Cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione 2 secondo cui la sentenza di legittimità sarebbe intervenuta in data 31/05/2018, l'attrice, che ha proposto la domanda con citazione notificata in data 11/02/2022, e dunque oltre tre anni dopo, non ha offerto alcuna prova della tempestività della domanda.
Per tali ragioni, la domanda di risarcimento va dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 4 L.
117/1988.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa, pur indicato dall'attrice come indeterminabile, non può ritenersi tale, avendo la parte quantificato il risarcimento in una somma determinata (€ 428.797,00 quale somma di condanna dell'attrice in sede penale, € 1.000.000,00 per la condanna alla reclusione, €
280.000,00 quale danno biologico, € 280.000,00 quale danno morale e patrimoniale, € 80.000,00 per spese di lite), senza alcun riferimento a somme maggiori o minori eventualmente accertate
(cfr. Cass. Civ., n. 10984/2021).
Per tali ragioni, il valore della causa va quantificato in € 2.068.797,00, trovando quindi applicazione il corrispondente scaglione ex DM 55/2014, con applicazione dei relativi parametri, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria in senso stretto, del mancato deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. da parte convenuta, e infine della non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Dichiara la domanda inammissibile;
- Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in complessivi € 15.000,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 11/07/2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Edoardo Postacchini Dott. Andrea Ausili
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