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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 30/01/2024, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale della Spezia, Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia RG 2019/2099
tra nato il [...] a [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso per procura dall'avv. Matteo Basso C.F._1
e dall'avv. Manuela De Lisi ed elettivamente domiciliato presso i medesimi;
parte opponente contro
(c.f. ), rappresentata e difesa per Controparte_1 C.F._2 procura dall'avv. Andrea Leone D'agata ed elettivamente domiciliata presso il medesimo;
parte opposta
oggetto: opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi
conclusioni per la parte opponente Parte_1
Piaccia al Tribunale della Spezia Ecc.mo, adversis reiectis, previa ammissione delle istanze istruttorie sin ora non ammesse, per le motivazioni di cui alla narrativa da aversi come ritrascritte, previa conferma del provvedimento di sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi R.g. Es. Mob 195/2019 Tribunale della Spezia, respingere ogni avversa domanda eccezione e deduzione ed in accoglimento della spiegata opposizione accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 9-21/11/2018 e dell'assegno CP_2
n. 0.133.915.712-08 per Euro 16.000,00 e di tutti gli atti esecutivi intrapresi nella
[...] predetta procedura, accertando e dichiarando, altresì, l'inesistenza e/o l'intervenuta prescrizione dei diritti di credito asseritamente vantati dalla Sig.ra accertando e dichiarando come Controparte_1 nulla le sia dovuto a nessun titolo e ragione dal Sig. . Il tutto con vittoria delle Parte_1 spese e competenze di lite anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc”.
per la parte opposta Controparte_1
▪ Voglia l'On.le Tribunale di La Spezia adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: 1) In via preliminare: - accertare e dichiarare la validità dell'atto di precetto regolarmente notificato e semmai, in sola via subordinata, la sua sola irregolarità formale;
2) Nel merito: in via principale, - respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
- rigettare l'opposizione svolta;
- e per l'effetto accertare e dichiarare valido ed efficace l'assegno contrassegnato dal n. 0.133.915.712-08 emesso in Milano da in data 06.09.2018 Parte_1 all'ordine della dott.ssa ; - condannare al pagamento Controparte_1 Parte_1 in favore di della somma pari ad € 16.000,00 oltre agli interessi dovuti Controparte_1 revocando la sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi sub R.G.: 195/2019; in via subordinata: - respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
- rigettare l'opposizione svolta;
- e per l'effetto accertare e dichiarare l'assegno contrassegnato dal n. 0.133.915.712-08 valido quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.; - dichiarare il diritto in capo alla Sig.ra al pagamento in suo favore della somma pari ad € Controparte_1
16.000,00 oltre agli interessi dovuti da parte del Sig. in forza della Parte_1 predetta promessa di pagamento revocando la sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi sub R.G.: 195/2019. - con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 07/10/2019, agiva Parte_1 nei confronti di , proponendo opposizione all'esecuzione e agli Controparte_1 atti esecutivi, nell'ambito della procedura esecutiva (mobiliare) 195/2019.
L'opponente deduceva:
- la nullità del precetto, in quanto mancante dell'avvertimento di cui all'art. 480,
2° comma c.p.c.;
- la nullità del titolo esecutivo, l'assegno n° Controparte_2
0.133.915.712-08 per € 16.000,00 in quanto emesso senza data ed abusivamente riempito con la data del 6/9/2018 (dopo la prescrizione del diritto di credito, in pagamento del quale l'assegno era stato consegnato nel 2006/2007;
- la nullità del pignoramento perché le somme pignorate sul libretto postale hanno esclusiva natura pensionistica/indennitaria.
Il G.E., durante la fase cautelare, aveva sospeso la procedura esecutiva, con ordinanza del 10 luglio 2019. L'opposta si costituiva, con comparsa depositata il 2 Controparte_1 dicembre 2019, chiedendo il rigetto delle opposizioni e, in subordine, l'accertamento della sussistenza del suo diritto di credito, deducendo:
- che, ella, attorno all'anno 1999, prestava all'opponente la somma complessiva di 30.000.000,00;
- che la somma non veniva mai restituita;
- che il emetteva un assegno del valore di € 16.000,00 al fine di Parte_1
saldare il debito contratto, ma nel momento in cui la dott.ssa lo ha portato all'incasso lo CP_1 stesso è risultato non coperto essendo stato cessato il rapporto di conto corrente.;
- che l'atto di precetto non può essere considerato nullo;
- che l'assegno non è stato consegnato nel 2006/2007 e, comunque, il diritto di credito non era prescritto, essendo stato il termine di prescrizione interrotto più volte.
La causa è stata istruita con l'esperimento di interrogatorio formale dell'opposta
(che non rendeva alcuna dichiarazione contra se) e l'audizione del teste indicato dall'opponente ( , il quale non ricordava alcunché). Testimone_1
Non veniva invece accolta la richiesta di emissione di ordine di esibizione dell'originale dell'assegno e di CTU grafotecnica, poiché non rilevanti, come di seguito sarà meglio evidenziato. Peraltro, l'ordine di esibizione era già stato concesso dal G.E., con ordinanza del 21 marzi 2019.
Le opposizioni sono infondate e devono essere rigettate: quella relativa all'impignorabilità dei beni è inammissibile.
L'opposizione agli atti esecutivi.
Quanto alla nullità derivante dall'omesso inserimento dell'avvertimento art.
480 comma 2 c.p.c. relativo alla facoltà di porre rimedio al sovraindebitamento: dall'omissione non deriva la nullità del precetto;
infatti:
- l'art.480, comma II c.p.c. prevede che il precetto contenga l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore;
- tale avvertimento, tuttavia, ha finalità informativa, e deve escludersi che l'omissione dell'avvertimento costituisca motivo di invalidità del precetto (da far valere con l'opposizione agli atti esecutivi), per la ragione, dirimente, che l'art. l'art.480
c.p.c. non indica espressamente tale sanzione, mentre la nullità di un atto per inosservanza di forme può essere pronunciata solo se comminata dalla legge (ex art.156, comma I c.p.c.); inoltre il debitore può far ricorso alle procedure nonostante l'inizio dell'esecuzione forzata, non essendo previsti termini preclusivi. –
Comunque, l'atto, all'evidenza, ha raggiunto lo scopo al quale era destinato (così determinandone la sanatoria ex art.156, 3° comma, c.p.c.) perché il debitore, denunciando l'omissione dell'avvertimento, evidenzia la sua conoscenza delle informazioni che dovevano essergli fornite.
L'opposizione all'esecuzione: la nullità del titolo esecutivo
Sulla base della ricostruzione del fatto storico, operata dallo stesso opponente,
l'assegno, consegnato in pagamento di un (non contestato) pregresso debito, sarebbe stato consegnato privo di data e poi abusivamente riempito.
Orbene, delle circostanze della consegna dell'assegno non è stata data alcuna prova, ed anzi il teste sentito1, negava di rammentare che l'assegno sarebbe stato consegnato in bianco e nel 2006/2007.
Comunque, la ricostruzione dell'opponente, deve essere interpretata nel senso che non vi era tra le parti alcun accordo circa la data da apporre sull'assegno. Ne consegue che, per denunziare l'abusivo riempimento dell'assegno era necessaria la proposizione 1 In data 1 marzo 2023 della querela di falso, poiché il riempimento viene prospettato come avvenuto
"absque pactis", in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento.2
Per tale motivo l'acquisizione dell'assegno e la consulenza grafotecnica non apparivano necessari.
Opposizione all'esecuzione, pignorabilità dei beni.
La deduzione è formulata in modo generico (tanto da terminare con la frase
“l'eventuale provvedimento di assegnazione non potrà che essere contenuto nei limiti di cui all'art.
545 c.p.c.”). Non è stato, infatti specificato, oltre quale limite le somme non potevano essere pignorate e perché. L'opposizione deve, pertanto, essere ritenuta inammissibile, sotto tale profilo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente la complessità delle questioni trattate e la durata della causa.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
- respinge l'opposizione agli atti esecutivi proposta da;
Parte_1
- dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione basata sull'impignorabilità dei beni;
- respinge l'opposizione all'esecuzione basata sulla nullità del titolo esecutivo proposta da;
Parte_1
- condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1
di lite, determinate in euro 3.500,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in La Spezia il 30/01/2024
LA GIUDICE dott.ssa Tiziana Lottini 2 Cass. Ord. 18234/2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale della Spezia, Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia RG 2019/2099
tra nato il [...] a [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso per procura dall'avv. Matteo Basso C.F._1
e dall'avv. Manuela De Lisi ed elettivamente domiciliato presso i medesimi;
parte opponente contro
(c.f. ), rappresentata e difesa per Controparte_1 C.F._2 procura dall'avv. Andrea Leone D'agata ed elettivamente domiciliata presso il medesimo;
parte opposta
oggetto: opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi
conclusioni per la parte opponente Parte_1
Piaccia al Tribunale della Spezia Ecc.mo, adversis reiectis, previa ammissione delle istanze istruttorie sin ora non ammesse, per le motivazioni di cui alla narrativa da aversi come ritrascritte, previa conferma del provvedimento di sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi R.g. Es. Mob 195/2019 Tribunale della Spezia, respingere ogni avversa domanda eccezione e deduzione ed in accoglimento della spiegata opposizione accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 9-21/11/2018 e dell'assegno CP_2
n. 0.133.915.712-08 per Euro 16.000,00 e di tutti gli atti esecutivi intrapresi nella
[...] predetta procedura, accertando e dichiarando, altresì, l'inesistenza e/o l'intervenuta prescrizione dei diritti di credito asseritamente vantati dalla Sig.ra accertando e dichiarando come Controparte_1 nulla le sia dovuto a nessun titolo e ragione dal Sig. . Il tutto con vittoria delle Parte_1 spese e competenze di lite anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc”.
per la parte opposta Controparte_1
▪ Voglia l'On.le Tribunale di La Spezia adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: 1) In via preliminare: - accertare e dichiarare la validità dell'atto di precetto regolarmente notificato e semmai, in sola via subordinata, la sua sola irregolarità formale;
2) Nel merito: in via principale, - respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
- rigettare l'opposizione svolta;
- e per l'effetto accertare e dichiarare valido ed efficace l'assegno contrassegnato dal n. 0.133.915.712-08 emesso in Milano da in data 06.09.2018 Parte_1 all'ordine della dott.ssa ; - condannare al pagamento Controparte_1 Parte_1 in favore di della somma pari ad € 16.000,00 oltre agli interessi dovuti Controparte_1 revocando la sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi sub R.G.: 195/2019; in via subordinata: - respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
- rigettare l'opposizione svolta;
- e per l'effetto accertare e dichiarare l'assegno contrassegnato dal n. 0.133.915.712-08 valido quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.; - dichiarare il diritto in capo alla Sig.ra al pagamento in suo favore della somma pari ad € Controparte_1
16.000,00 oltre agli interessi dovuti da parte del Sig. in forza della Parte_1 predetta promessa di pagamento revocando la sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi sub R.G.: 195/2019. - con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 07/10/2019, agiva Parte_1 nei confronti di , proponendo opposizione all'esecuzione e agli Controparte_1 atti esecutivi, nell'ambito della procedura esecutiva (mobiliare) 195/2019.
L'opponente deduceva:
- la nullità del precetto, in quanto mancante dell'avvertimento di cui all'art. 480,
2° comma c.p.c.;
- la nullità del titolo esecutivo, l'assegno n° Controparte_2
0.133.915.712-08 per € 16.000,00 in quanto emesso senza data ed abusivamente riempito con la data del 6/9/2018 (dopo la prescrizione del diritto di credito, in pagamento del quale l'assegno era stato consegnato nel 2006/2007;
- la nullità del pignoramento perché le somme pignorate sul libretto postale hanno esclusiva natura pensionistica/indennitaria.
Il G.E., durante la fase cautelare, aveva sospeso la procedura esecutiva, con ordinanza del 10 luglio 2019. L'opposta si costituiva, con comparsa depositata il 2 Controparte_1 dicembre 2019, chiedendo il rigetto delle opposizioni e, in subordine, l'accertamento della sussistenza del suo diritto di credito, deducendo:
- che, ella, attorno all'anno 1999, prestava all'opponente la somma complessiva di 30.000.000,00;
- che la somma non veniva mai restituita;
- che il emetteva un assegno del valore di € 16.000,00 al fine di Parte_1
saldare il debito contratto, ma nel momento in cui la dott.ssa lo ha portato all'incasso lo CP_1 stesso è risultato non coperto essendo stato cessato il rapporto di conto corrente.;
- che l'atto di precetto non può essere considerato nullo;
- che l'assegno non è stato consegnato nel 2006/2007 e, comunque, il diritto di credito non era prescritto, essendo stato il termine di prescrizione interrotto più volte.
La causa è stata istruita con l'esperimento di interrogatorio formale dell'opposta
(che non rendeva alcuna dichiarazione contra se) e l'audizione del teste indicato dall'opponente ( , il quale non ricordava alcunché). Testimone_1
Non veniva invece accolta la richiesta di emissione di ordine di esibizione dell'originale dell'assegno e di CTU grafotecnica, poiché non rilevanti, come di seguito sarà meglio evidenziato. Peraltro, l'ordine di esibizione era già stato concesso dal G.E., con ordinanza del 21 marzi 2019.
Le opposizioni sono infondate e devono essere rigettate: quella relativa all'impignorabilità dei beni è inammissibile.
L'opposizione agli atti esecutivi.
Quanto alla nullità derivante dall'omesso inserimento dell'avvertimento art.
480 comma 2 c.p.c. relativo alla facoltà di porre rimedio al sovraindebitamento: dall'omissione non deriva la nullità del precetto;
infatti:
- l'art.480, comma II c.p.c. prevede che il precetto contenga l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore;
- tale avvertimento, tuttavia, ha finalità informativa, e deve escludersi che l'omissione dell'avvertimento costituisca motivo di invalidità del precetto (da far valere con l'opposizione agli atti esecutivi), per la ragione, dirimente, che l'art. l'art.480
c.p.c. non indica espressamente tale sanzione, mentre la nullità di un atto per inosservanza di forme può essere pronunciata solo se comminata dalla legge (ex art.156, comma I c.p.c.); inoltre il debitore può far ricorso alle procedure nonostante l'inizio dell'esecuzione forzata, non essendo previsti termini preclusivi. –
Comunque, l'atto, all'evidenza, ha raggiunto lo scopo al quale era destinato (così determinandone la sanatoria ex art.156, 3° comma, c.p.c.) perché il debitore, denunciando l'omissione dell'avvertimento, evidenzia la sua conoscenza delle informazioni che dovevano essergli fornite.
L'opposizione all'esecuzione: la nullità del titolo esecutivo
Sulla base della ricostruzione del fatto storico, operata dallo stesso opponente,
l'assegno, consegnato in pagamento di un (non contestato) pregresso debito, sarebbe stato consegnato privo di data e poi abusivamente riempito.
Orbene, delle circostanze della consegna dell'assegno non è stata data alcuna prova, ed anzi il teste sentito1, negava di rammentare che l'assegno sarebbe stato consegnato in bianco e nel 2006/2007.
Comunque, la ricostruzione dell'opponente, deve essere interpretata nel senso che non vi era tra le parti alcun accordo circa la data da apporre sull'assegno. Ne consegue che, per denunziare l'abusivo riempimento dell'assegno era necessaria la proposizione 1 In data 1 marzo 2023 della querela di falso, poiché il riempimento viene prospettato come avvenuto
"absque pactis", in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento.2
Per tale motivo l'acquisizione dell'assegno e la consulenza grafotecnica non apparivano necessari.
Opposizione all'esecuzione, pignorabilità dei beni.
La deduzione è formulata in modo generico (tanto da terminare con la frase
“l'eventuale provvedimento di assegnazione non potrà che essere contenuto nei limiti di cui all'art.
545 c.p.c.”). Non è stato, infatti specificato, oltre quale limite le somme non potevano essere pignorate e perché. L'opposizione deve, pertanto, essere ritenuta inammissibile, sotto tale profilo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente la complessità delle questioni trattate e la durata della causa.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
- respinge l'opposizione agli atti esecutivi proposta da;
Parte_1
- dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione basata sull'impignorabilità dei beni;
- respinge l'opposizione all'esecuzione basata sulla nullità del titolo esecutivo proposta da;
Parte_1
- condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1
di lite, determinate in euro 3.500,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in La Spezia il 30/01/2024
LA GIUDICE dott.ssa Tiziana Lottini 2 Cass. Ord. 18234/2023