Articolo 2 della Legge 28 dicembre 1993, n. 561
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 gennaio 1994
>
Versione
1 luglio 1998
>
Versione
13 luglio 1999
Art. 2. (Entita' della somma dovuta).

1. La somma dovuta come sanzione amministrativa per le violazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, e' cosi' determinata:
a) da lire un milione a lire sei milioni per le violazioni di cui alla lettera l);
b) da lire cinquecentomila a lire tre milioni per le violazioni indicate nelle lettere a), c), d) ed h) e per quelle di cui all' articolo 114, secondo e quarto comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973 , e successive modificazioni;
c) da lire duecentomila a lire un milione duecentomila per le violazioni di cui alla lettera i) e per quelle di cui all' articolo 114, terzo e quinto comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973 , e successive modificazioni;
d) in misura pari alla sanzione amministrativa stabilita dal comma 1 dell'articolo 195 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n. 156 , e successive modificazioni, elevata del triplo quanto all'ammontare minimo, per le violazioni previste dal comma 2 del medesimo articolo;
e) in misura pari alla multa stabilita per le violazioni di cui alle lettere e) ed f);
f) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N.58, COME MODIFICATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205)) .
((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) La L. 25 giugno 1999, n. 205 , nel modificare l'art. 214, comma 1, lettera gg) del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 2) che "La legge 28 dicembre 1993, n. 561 , per le parti diverse da quelle indicate nel capoverso del comma 1, si considera non abrogata dall' articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ".
Entrata in vigore il 13 luglio 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente