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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1271/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del Giudice - dott. Luigi Aprea - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 1271/2020 avente ad oggetto “risarcimento danni” e pendente
TRA
, , nella qualità di eredi di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Andrea Lampitelli, presso il cui studio, sito in Sant'Arpino, alla via Santa Maria a Piro n. 4, sono elettivamente domiciliati
PARTE ATTRICE
E
, in persona del legale amministratore p.t, rappresentato e Controparte_1
difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giuseppe Maria Frunzi, presso il cui studio, sito in Casoria, alla via Kennedy, n. 50 è elettivamente domiciliato
PARTE CONVENUTA
E
in persona dei legali rappresentanti p.t, rappresentata e difesa, giusta Controparte_2
procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Luigi Tuccillo, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via San Tommaso D'Aquino, n. 15, è elettivamente domiciliata
TERZA CHIAMATA
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CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 4.12.2024, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.01.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli eredi , e Parte_1 Parte_2
nella qualità di figli di , assumevano: che, in data 16.07.2013, Parte_3 Persona_1
allorché la madre si apprestava ad uscire dall'ascensore del condominio “ ” Controparte_1
in località Orta di Atella (NA), era caduta rovinosamente a terra impattando in una buca posta davanti la parta del suddetto ascensore;
che tale buca non era stata né segnalata né era visibile in quanto completamente ricoperta da volantini pubblicitari;
che, a causa della caduta, veniva trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale “San Giuseppe Moscati” di Aversa;
che, per le lesioni subite, era stata sottoposta ad intervento chirurgico per la sostituzione parziale dell'anca; che la responsabilità del sinistro era da addebitarsi esclusivamente al CP_1
convenuto; che erano stati inutili i tentativi di ottenere, in via bonaria, il risarcimento dei danni subiti;
che non avevano avuto alcun riscontro l'invito al risarcimento del danno né la stipula della negoziazione assistita inviata con raccomandata e ricevuta dal in CP_1
data 13.09.2018.
Tanto premesso ed esposto, convenendo in giudizio il Controparte_1
chiedeva che, previo accertamento della responsabilità dello stesso nella causazione delle lesioni riportate, venisse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti quantificati nella misura indicata in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, con vittoria di spese.
Si costituiva il che, contestando la fondatezza in fatto e in diritto dell'avversa CP_1
pretesa, esponeva: in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per omessa esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto a fondamento della pretesa azionata;
ancora in via preliminare, la prescrizione delle domande di risarcimento dei danni formulate ex artt.
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2043 e 2051 c.c.; nel merito, l'infondatezza della domanda attorea;
che l'eventuale presenza di una buca era prevedibile in ragione della sua qualità di condomina all'epoca del sinistro;
che la era provvista di amministrazione di sostegno per cui la circostanza che la Persona_1
stessa si trovasse da sola ad utilizzare l'ascensore condominiale risultava essere improbabile;
che in ogni caso alla data del sinistro era operativa la polizza di assicurazione stipulata con per la responsabilità civile per danni a terzi. Controparte_3
Tanto esposto, chiedendo preliminarmente di essere autorizzata ai sensi dell'art. 269 c.p.c. alla chiamata in causa di per essere da questa manlevata dalle Controparte_3
conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda, concludeva, nel merito, affinché fosse rigettata la pretesa azionata, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese e competenze di lite.
Autorizzata la sua chiamata in causa, si costituiva in giudizio la che, Controparte_3
contestando la fondatezza della pretesa, deduceva: in via preliminare, l'inammissibilità e l'improponibilità della pretesa azionata;
sempre in via preliminare, la prescrizione della domanda attorea nonché la prescrizione della domanda di manleva in base alle condizioni generali di contratto, in ragione dell' an assicurato;
nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda azionata trattandosi di caduta accidentale derivante dalla disattenzione e dalla negligenza dell'attrice, con esclusione di ogni profilo di responsabilità in capo all'assicurata; che non era provata la riconducibilità eziologica delle lesioni lamentate alla cosa soggetta all'obbligo di custodia del CP_1
Ciò posto, concludeva affinché, in via preliminare, fosse rigettata la domanda attorea con condanna alla refusione delle spese processuali;
in subordine, nel caso di accoglimento della domanda, l'obbligo di manleva in favore del chiamante sia limitato ai limiti della polizza assicurativa;
vittoria di spese di lite.
Espletata l'istruttoria attraverso l'audizione di un teste indicato da parte attrice, all'udienza del
29.01.2025 la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
In via preliminare va rigettata, in quanto infondata, la generica eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita indeterminatezza dell'oggetto e delle ragioni della domanda tenuto conto che l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr. Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2001, n. 7448 Sez. 1,
Sentenza n. 20294 del 25/09/2014) consente di comprendere a pieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento ponendo la parte convenuta nella condizione
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di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
Ancora, in via preliminare, non è meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dal in quanto i germani , agendo nella Controparte_1 Pt_1
qualità di eredi di , hanno esercitato tempestivamente il proprio diritto al Persona_1
risarcimento del danno interrompendo utilmente il decorso del termine di prescrizione ex art. 2947 c.c..
Infatti, gli attori, in data 08.02.2018, provvedevano a formulare a mezzo raccomandata A/R ricevuta dal Condominio, in persona del legale rappresentate p.t., l'invito alla negoziazione assistita al fine di risolvere bonariamente la vertenza (cfr. allegato B nella produzione di parte attrice).
Nel merito, , e agiscono ai sensi e per gli Parte_1 Parte_2 Parte_3
effetti di cui all'art. 2051 c.c. nei confronti del invocando Controparte_1
la sua responsabilità in qualità di custode di parti comuni dell'edificio ove il sinistro si è asseritamente verificato.
Vanno prima di tutto esposti i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di responsabilità da cose in custodia.
Secondo giurisprudenza pacifica la funzione della norma di cui all'art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ., Sez. III,
19 maggio 2011, n° 11016).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr. Cass. 19.02.2008 n. 4279).
Il disposto normativo dell'art. 2051 c.c. non dispensa tuttavia il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale quale elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità dovendo quindi dimostrare che l'evento dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Cass. civ. 11 marzo
2011, n. 5910).
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La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., richiede, pertanto, per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il legame causale escludendo la responsabilità del custode (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità, con costante orientamento, ha affermato che
“è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. civ. Ordinanza n. 11526 del 11.05.2017).
Solo una volta che l'attore abbia rigorosamente assolto a tale onere probatorio, potrà riconoscersi la peculiare responsabilità del custode, che potrà essere superata solo mediante la prova del caso fortuito inteso quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso e dunque idonea ad interrompere il nesso eziologico fra la res custodita ed il pregiudizio subito. (Cass. n.5658/2010).
Il caso fortuito è quindi un fattore incidente non sull'elemento psicologico dell'illecito ma sul profilo causale dell'evento, e riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (ex multis cfr. altresì Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15383 del 06/07/2006)
Su tale responsabilità può quindi certamente influire la condotta della stessa vittima, la quale può assumere un rilievo causale esclusivo (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.), ove possa qualificarsi abnorme e cioè estranea al novero delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto e all'utilizzo normale della res
(Cass., 22.3.2011, n. 6550).
Pertanto il nesso di causa va quindi escluso in tutte le ipotesi in cui l'evento dannoso sia riferibile al caso fortuito, da ritenere sussistente anche ove lo stesso evento dannoso sia ascrivibile esclusivamente alla condotta imprudente del danneggiato che intervenga ad
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interrompere il nesso causale tra la res custodita e il danno nelle ipotesi in cui il comportamento del privato non si sia improntato a quei canoni di diligenza imposti dal criterio di autoresponsabilità necessario per l'utilizzo di beni (cfr. ex pluribus Cass. n.
5578/2003, Cass. n.4476/11).
Nella fattispecie in esame, si rileva che l'attrice ha dedotto di essere caduta rovinosamente al suolo all'uscita dell'ascensore del convenuto a causa di una buca presente sulla CP_1
pavimentazione, non segnalata e coperta da volantini pubblicitari.
Orbene, nei casi, come quello in esame, in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte intanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante alla luce di vari fattori quali, la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, nonché ogni altra (ulteriore) circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (v. ad es. Cass. 6306/13, Cass. 11526/17, Cass. 2480/18,
Cass. 27724/18, Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
Nella fattispecie in esame, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, non avendo dimostrato in termini certi ed inequivoci l'esistenza di un legame eziologico tra il dissesto della pavimentazione e le lesioni subite, restando assolutamente incerta l'esatta dinamica causale dell'incidente oggetto di giudizio.
Innanzitutto, alla luce del materiale probatorio acquisito, gli attori non hanno adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione, ed in particolare, della riconducibilità eziologica delle lesioni personali subite da ad Persona_1
una buca presente innanzi alla porta d'uscita dell'ascensore del convenuto. CP_1
Una prima incongruenza è data delle risultanze del referto di pronto soccorso redatto dai sanitari dell'ospedale “San Giuseppe Moscati” di Aversa (CE) in data 16.07.2013.
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Dal referto medico si legge che, all'ingresso in pronto soccorso, la aveva riferito di una Per_1
caduta “accidentale” il che, palesemente, non trova riscontro nella dinamica dedotta in citazione secondo la quale la causa delle lesioni subite dovesse essere ricondotta ad una caduta avvenuta per un dissesto della pavimentazione condominiale (cfr. allegato E prodotto dalla parte attrice).
Dal quadro probatorio emergono incongruenze ed omissioni nella ricostruzione delle modalità di svolgimento della vicenda, restando incerte le effettive modalità attraverso cui sarebbe avvenuta la caduta al suolo della . Per_1
L'escussione testimoniale, inoltre, ha restituito una ricostruzione fattuale incerta e contraddittoria con riguardo alla dinamica dell'incidente, non consentendo di ritenere provato il collegamento causale tra la res in custodia e l'evento lesivo.
All'udienza dell'11.03.2024, l'unico teste escusso di parte attrice, , in ordine Testimone_1
alle modalità di verificazione del sinistro, ha dichiarato che all'uscita Persona_1
dall'ascensore era accompagnata con il braccio da una donna più giovane e da un uomo
(“chiamai l'ascensore e dopo pochi minuti scese l'ascensore, all'apertura delle porte vidi una signora anziana che dopo ho appreso chiamars era accompagnata da una signora più Per_1
giovane che le teneva il braccio e anche un uomo”). Inoltre, il teste ha continuato la dichiarazione affermando che non ha mai visto la cadere rovinosamente a terra ma che, Per_1
nel momento in cui ella stava per inciampare, era stata supportata proprio dalla figlia che le era vicino (“ha fatto tre quattro passi e si accasciò a terra da un lato;
la giovane donna e l'uomo che erano all'interno dell'ascensore insieme a lei la presero;
la signora non si stese completamente a terra” cfr. dichiarazione testimoniale di ). Testimone_1
Dunque, a fronte degli elementi di contraddizione emersi dalle risultanze probatorie richiamate, restano non pochi dubbi in ordine a varie circostanze della vicenda: sulla reale presenza di una buca innanzi la porta dell'ascensore, sul fatto che, se la in quel Per_1
momento era effettivamente in compagnia della figlia e del compagno della figlia, come abbia potuto cadere rovinosamente al suolo.
Tuttavia, ad ogni buon conto, pur a fronte delle contraddizioni istruttorie emerse, quand'anche si ritenesse dimostrata la dinamica dei fatti conforme all'atto di citazione, non potrebbe pervenirsi ad un giudizio di responsabilità del CP_1
Invero, pur arrivandosi a ritenere accertata la presenza di una buca innanzi alla porta dell'ascensore sulla quale è caduta, ciò nonostante, ritiene il Tribunale che non Persona_1
sarebbe raggiunta la prova di una responsabilità esclusiva del custode, non essendo emersi sufficienti elementi per poter ritenere che lo stato dei luoghi presentava situazione di
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pericolosità, tale da rendere molto probabile il danno.
Ed invero, occorre premettere che già sul piano deduttivo la domanda, in ordine alla descrizione della causa della caduta, è alquanto generica.
Nell'atto di citazione, infatti, l'attrice deduce genericamente che “impattava con una buca posta proprio davanti all'ascensore, rovinando a terra”.
Al riguardo, la Suprema Corte (Cass. civ. sentenza n. 7125/2013) ha espresso il seguente condivisibile principio: “il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. n. 16527/03, nonché Cass. n. 20601/10). Dati i principi di cui sopra, rispetto alla prova fornita dall'attrice di essere caduta da una scala avente determinate caratteristiche, il giudice di merito deve esaminare tutte tali caratteristiche, al fine di verificare se, utilizzata la scala secondo parametri di normalità, esse lasciano tuttavia permanere un margine di rischio di caduta superiore a quello che si corre nelle condizioni di normale utilizzazione di una scala. Ove tale rischio sussista, di esso deve rispondere il custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo funzione della norma quella di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi della cosa (cfr. Cass. n. 15429/04, n. 4279/08, n.
11016/11), a prescindere dalla valutazione del suo comportamento in termini di colpa (cfr., tra le tante, Cass. n. 4279/08, n. 20427/08), specificamente per non aver adottato misure idonee a ridurre o eliminare detto rischio”.
Nel caso di specie, in applicazione di tale principio, sulla base di quanto sopra riportato, non può ritenersi provato che il dissesto della pavimentazione costituisse un fattore di rischio di caduta superiore a quello che si corre nelle condizioni di sua normale utilizzazione.
E ciò in relazione al fatto che, in primo luogo, all'epoca del presunto evento, la Per_1
risiedeva nel fabbricato da circa tre anni, per cui è evidente che ella ben conosceva lo stato dei luoghi, soprattutto di quei luoghi oggetto di una frequenza quotidiana (cfr. certificato di residenza storico di allegato alla produzione di parte convenuta). Persona_1
In secondo luogo, la era in amministrazione di sostegno, e chi aveva per lei Per_1
l'amministrazione, non aveva, dunque, adottato un comportamento idoneo, quanto all'attenzione dovuta, al fine di salvaguardare la propria incolumità tenuto conto della conoscenza di quel luogo.
D'altronde, nel corso dell'istruttoria nemmeno è emersa la prova che quel tratto si trovasse in quel momento ricoperto da materiale che ne impedisse la piena visibilità.
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Per tali ragioni deve ritenersi allora che la , insieme con chi l'accompagnava, avessero Per_1
la concreta ed effettiva possibilità di prevedere con l'ordinaria diligenza l'eventuale situazione di rischio ed evitare la stessa attraverso l'osservanza di un maggior grado di attenzione e prudenza nel portarsi all'esterno dell'ascensore; invero, “in applicazione dell'art. 1227 co 1 cc, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno” (cfr. Cass. n.
9315/2019 e 17873/2020).
Da ciò si desume, nel caso di specie, che lo scarso livello di attenzione tenuto da Per_1
senza aver prestato la dovuta prudenza, abbia costituito causa esclusiva del sinistro,
[...]
integrando il c.d. caso fortuito.
Pertanto, alla luce della scarsa pericolosità della res e dell'elevato grado di prevedibilità- evitabilità dell'accadimento dannoso mediante l'adozione delle ordinarie misure di cautele, può ritenersi che la condotta colposa della vittima abbia avuto un'efficienza causale esclusiva nella produzione dell'evento dannoso, recidendo il collegamento causale tra la res (l'uscita dell'ascensore) e l'evento lesivo verificatosi (la caduta).
Deve quindi ritenersi non provato il nesso di causalità tra la cosa e l'evento.
Nei casi, come quello in esame, in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'oggettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte intanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante alla luce di vari fattori quali, la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, nonché ogni altra (ulteriore) circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (v. ad es. Cass. 6306/13, Cass. 11526/17, Cass. 2480/18,
Cass. 27724/18, Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
In definitiva, il compendio probatorio acquisito non è quindi sufficiente a provare la
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riconducibilità eziologica dell'evento dannoso lamentato ai gradini della scala condominiale;
ragion per cui alcuna responsabilità può essere imputata Controparte_1
per la caduta accidentale della . Per_1
Sulla base delle considerazioni svolte la domanda va pertanto integralmente reietta.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia - rientrante nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00,
(estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato
D.M.).
Infatti, per quanto concerne le spese sostenute dalla compagnia terza chiamata in garanzia, va osservato che una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. civ., sez. II, 10 novembre 2011, n. 23552).
Infatti, attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda. Tuttavia, il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo, qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria o temeraria (cfr. Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2012, n. 7431, Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2005, 12301)
Più in particolare, “sul piano causale, una precisa concatenazione lega la domanda dell'attore alla costituzione del convenuto e questa alla chiamata in causa del terzo, dal momento che, come è naturale, detta chiamata certamente non avrebbe avuto luogo, ad opera del convenuto, in difetto della prima condizione, la quale, da un punto di vista logico processuale, viene così ad assumere un ruolo decisamente preponderante nella produzione del secondo evento ("causa causae est causa causati"); mentre vale ad interrompere questo nesso causale tra la domanda dell'attore e la chiamata del terzo, ponendosi quindi come causa unica del coinvolgimento del terzo, soltanto una chiamata che non abbia, "ictu oculi", nessuna giustificazione sostanziale e processuale per la sua palese arbitrarietà. E pertanto, qualora la domanda dell'attore contro il convenuto sia rigettata, col conseguente assorbimento della subordinata domanda di garanzia proposta dal convenuto contro il terzo, le spese sostenute da quest'ultimo vanno poste a carico dell'attore, a meno che la domanda di garanzia non sia palesemente arbitraria o temeraria”
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(Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2004, n.° 6514).
Ora, quanto alla chiamata in causa effettuata dal nei Controparte_1
confronti della propria compagnia assicurativa nella relativa domanda di Controparte_2
garanzia – ritenuto incontestato e dimostrato documentalmente il rapporto assicurativo - non si possono ravvisare profili di arbitrarietà o temerarietà della domanda di manleva esperita.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta integralmente la domanda proposta da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella qualità di eredi di;
[...] Persona_1
• condanna , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
al pagamento, in favore del in persona Persona_1 Controparte_1
dell'amministratore p.t., delle spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in
€ 2.540,00 per compensi oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
• condanna , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
al pagamento, in favore al pagamento, in favore della Persona_1 Controparte_4
in persona dell'amministratore p.t., delle spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa in data 07/04/2025
Il Giudice
dott. Luigi Aprea
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