Sentenza 23 marzo 2023
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 07/04/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
72/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
EN TORRI - Presidente Fabio ET GALEFFI - Consigliere relatore Natale LONGO - Consigliere Aurelio LAINO - Consigliere Donatella SCANDURRA – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per revocazione iscritto al n. 62363 del registro di segreteria, promosso da AG NO, nato a [...] il 23 maggio 1979, c.f. [...], rappresentato, per effetto di interdizione legale, dal tutore VETRUGNO Lucia, nata a [...]
Salentina (LE) il 3 dicembre 1989, c.f. [...],
rappresentata e difesa dall’avv. EN Cogo, c.f.
[...], pec enrico.cogo@ordineavvocatipadova.it e con lo stesso elettivamente domiciliata a Padova, vic. V. Bellini 5, come da delega in atti, - ricorrente in revocazione contro
Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Veneto;
Procura generale della Corte dei conti, - resistenti in revocazione
per la revocazione della sentenza n. 75/2025 emessa dalla Corte dei conti, Sezione Prima Centrale Giurisdizionale di Appello, depositata il 26 maggio 2025.
VISTI il ricorso, gli atti e documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del 6 marzo 2026, con l’assistenza del segretario di udienza dott. Antonio Sauchelli: il relatore cons. Fabio ET FF, l’avv. EN Cogo per il ricorrente in revocazione ed il V.P.G. Giulio Stolfi.
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 23 luglio 2025, AG NO ha chiesto la revocazione della sentenza di questa Sezione n. 75/2025 del 26 maggio 2025, ritenendola affetta da errore di fatto, ai sensi dell’articolo 202, lett. f), del codice di giustizia contabile.
La sentenza n. 75/2025, in parziale accoglimento del gravame, ha ridotto, in via equitativa ex art. 1226 c.c., la quantificazione del danno all’immagine ad euro 60.000,00, in luogo della maggior somma di euro 80.000,00 cui AG NO era stato condannato con la sentenza n. 15/2023 emessa dalla Sezione giurisdizionale regionale per Veneto.
Il Giudice di primo grado, accogliendo parzialmente la domanda attorea, aveva rigettato la richiesta di danno da disservizio, e ritenuto sussistente l’anzidetto danno all’immagine - per il quale il P.M. aveva richiesto il più elevato importo di euro 100.000,00 -
arrecato all’Arma dei Carabinieri ed al Ministero della Difesa, in conseguenza delle condotte tenute dal convenuto aventi rilievo penale, esitate nelle sentenze di condanna del Tribunale di Padova derivanti da due diversi procedimenti penali per i reati di violenza sessuale aggravata e concussione, confermate dalla Corte d’Appello di Venezia con le sentenze n. 863/2016 e n. 2648/2020, per la pena complessiva di anni 14 e mesi 8 di reclusione, tenuto conto della continuazione della condotta.
Il ricorrente per revocazione ha sostenuto che la sentenza impugnata sarebbe affetta da errore sulla sussistenza del danno all'immagine, sulla quantificazione del danno erariale e sulla non applicazione del potere riduttivo, ed ha quindi chiesto: in via preliminare e cautelare, di sospendere l’impugnata sentenza ex art.
205 c.g.c.; in via principale, di revocare l’impugnata sentenza in quanto affetta da errore di fatto ed infondata e comunque erronea nel quantum; in subordine e nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti richieste, di limitare la condanna avvalendosi del potere riduttivo conferito dall'art. 52 r.d. 1214/1934 e di applicare il potere riduttivo ex art. 83 r.d. 18.11.1923, con vittoria di spese.
Con memoria depositata l’8 agosto 2025, la difesa del ricorrente ha rimarcato la asserita fondatezza del gravame.
La Procura generale si è costituita con memoria depositata il 4 settembre 2025, deducendo la manifesta inammissibilità delle censure per l’assenza di errori nella statuizione del giudice di appello e concludendo per la dichiarazione di inammissibilità o infondatezza dell’istanza e, comunque, per il suo rigetto.
All’udienza camerale del 25 settembre 2025 per la fase cautelare, il difensore ha chiesto l’accoglimento dell’istanza, mentre la Procura generale, nell’opporsi all’istanza stessa, ha eccepito la decadenza per mancato rispetto del termine di cui all’art. 180 del c.g.c., ai fini del deposito del ricorso.
Con ordinanza n. 21 del 3 novembre 2025, adottata nella predetta udienza camerale, questa Sezione ha rigettato l’istanza di tutela cautelare.
All’odierna udienza del 6 marzo 2026, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.
La causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione In via preliminare va vagliata l’eccezione di decadenza, sollevata dalla Procura generale nell’udienza camerale del 25 settembre 2025,.in fase cautelare.
Dal compendio documentale, emerge che la sentenza di questa Sezione n. 75/2025, oggetto del presente giudizio di revocazione, è stata depositata il 26 maggio 2025.
La proposizione del ricorso per revocazione è avvenuta, ai sensi dell’art. 203 c.g.c., per effetto del deposito nella Segreteria delle Sezioni di Appello in data 23 luglio 2025. Non risulta in atti la notificazione della sentenza. Tra il momento del deposito della sentenza oggetto di revocazione (26 maggio 2025) e il momento del deposito del ricorso per revocazione (23 luglio 2025) è decorso un tempo inferiore a sessanta giorni, con conseguente rispetto del c.d.
termine breve di impugnazione di cui all’art. 178, comma 1, c.g.c.,
peraltro non applicabile in assenza di notificazione del provvedimento giudiziale, e, ovviamente, inferiore al termine annuale c.d. lungo per l’impugnazione, previsto dall’art. 178, comma 3, dello stesso codice. L’atto, completo di decreto di fissazione di udienza, è stato notificato a controparte l’8 agosto 2025;
la relativa documentazione è stata depositata il 26 settembre 2025, entro il termine di trenta giorni di cui all’art. 180, comma 1, c.g.c.,
tenendo conto della sospensione feriale dei termini ex art. 16 del d.l.
n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014.
Ne deriva l’infondatezza della doglianza del Requirente, per carenza dei presupposti della lamentata decadenza.
Passando al merito, il Collegio osserva che, sotto il profilo dell’asserito errore c.d. revocatorio, l’art. 202 c.g.c. prevede che le decisioni del Giudice contabile possano essere impugnate per revocazione quando vi sia stato un errore di fatto o di calcolo.
In particolare la lett. “f” del predetto art. 202 c.g.c., invocata dal ricorrente per revocazione, dispone che la sentenza può essere revocata se essa è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita e, tanto nell’uno quanto nell'altro caso, se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
La costante giurisprudenza della Corte dei conti (ex plurimis Sez. I Appello nn. 120/2004, 181/2007, 429/2011 e 42/2020) ha precisato che la revocazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, in quanto la richiamata norma ne stabilisce a priori tassativamente i presupposti, stabilendo che, in linea generale, gli stessi sono estranei al processo e al procedimento logico giuridico di formazione della sentenza.
L’errore che legittima il rimedio revocatorio deve essere di natura percettiva e consistere nella palese falsa percezione della realtà quale evidenziata dagli atti di causa.
Le predette sentenze della Sez. I Appello nn. 429/2011 e 42/2020, richiamando anche quanto precisato dal Consiglio di Stato, nell’Adunanza plenaria n. 2 del 17 maggio 2010, hanno osservato che l’errore di fatto che consente di rimettere in discussione i pronunciamenti del giudice, attraverso il rimedio straordinario della revocazione, è solo quello che non coinvolge l’attività valutativa dell’organo decidente, ma tende ad eliminare l’ostacolo materiale frapposto fra la realtà del processo e la percezione che di questa il Giudice abbia avuto, ostacolo promanante da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato, dovendosi escludere che il giudizio revocatorio, in quanto rimedio eccezionale, possa essere trasformato in un ulteriore grado di appello.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto l’insussistenza del danno all'immagine: secondo il medesimo, la stampa richiamata dal giudice di appello sarebbe il frutto di “accanimento giornalistico”
con fatti rivisti in una luce colpevolista e negativa, per l’uniforme indossata dal ricorrente, quando il processo era in corso e dunque ben prima della sentenza definitiva. Inoltre, non vi sarebbe stata una condotta coscientemente erronea e pregiudizievole, ovvero quella dolosa ritenuta dal giudice di appello, non avendo egli mai esibito la divisa da Carabiniere alle ospiti, agendo in un contesto privato, ove era – necessariamente - in divisa, sia all’uscita che al rientro dal lavoro, così difettando il nesso causale. In altri termini l’attuale ricorrente non avrebbe “mai strumentalizzato la divisa agendo, come emerge agli atti, solo in contesti privatistici e senza abuso delle funzioni”, con una “mera occasionalità della presenza in divisa”.
Solo la speculazione giornalistica avrebbe amplificato a dismisura la notizia, sulla quale il ricorrente avrebbe sempre mantenuto uno stretto riserbo.
Il ricorrente ha lamentato inoltre un errore sulla quantificazione del danno erariale, in quanto il clamor fori deriverebbe solo dalla amplificazione della notizia ad opera dei media, per cui l’importo del danno andrebbe ridotto al minimo, considerate le condizioni personali del ricorrente, che per la giovane età e lo stato di detenzione, si troverebbe nella condizione di impossidente. Il ricorrente ha infine ritenuto l’esistenza di un errore sulla mancata applicazione del potere riduttivo, “stante la carenza di dolo del convenuto quanto alla divulgazione della notizia sulla stampa e sui media nazionali ed internazionali”, che non sarebbe stata adeguatamente considerata dal giudice di appello.
Ciò posto, ritiene la Corte che i motivi di revocazione siano inammissibili, in quanto l’oggetto sul quale, secondo il ricorrente, cadrebbe l’errore di fatto, è stato invece trattato e considerato nella sentenza oggetto del presente giudizio di revocazione e ha costituito un punto sul quale la sentenza impugnata per revocazione si è esplicitamente pronunciata, riducendo peraltro l’importo del danno all’immagine.
Rileva il Collegio che i presunti errori indicati dal ricorrente attengono a questioni già fatte oggetto di esame nella pronuncia resa da questa Sezione sulla vicenda in contenzioso.
Una nuova valutazione della sussistenza del danno, della sua quantificazione e del potere riduttivo comporterebbe un riesame dell’attività compiuta dal Giudice di appello, che, attenendo a materia già scrutinata, non risulta consentito, per le ragioni dianzi spiegate, in fase di revocazione.
La materia oggetto del ricorso per revocazione è stata infatti trattata e presa in esame nel provvedimento giudiziale impugnato, ove, su tutti i punti della controversia - riguardanti la condotta contestata, l’elemento soggettivo, il danno all’immagine, il clamor fori, l’uso della divisa, la condotta tenuta dopo la scoperta dei fatti –
il provvedimento stesso si è espressamente pronunciato.
In tale sentenza n. 75/2025 di questa Sezione (pagg. da 7 a 11, cui si fa richiamo) sono state vagliate e risolte le questioni qui riproposte.
Inoltre, la sentenza stessa, in parziale accoglimento dell’appello, ha ridotto l’entità del danno all’immagine posta a carico dell’attuale ricorrente.
Giova precisare, infine, che gli asseriti errori sulla valutazione nella sentenza impugnata concreterebbero in via di mera ipotesi, ove sussistenti, errores in iudicando, perché si tratterebbe comunque di eventuali errori di valutazione dei fatti acquisiti al processo, e conseguentemente il ricorso per revocazione all’esame appare sostanzialmente diretto a chiedere un nuovo e inammissibile ulteriore grado di giudizio nei confronti di una sentenza già appellata e non più appellabile.
Conclusivamente, assorbita ogni altra questione, l’istanza di revocazione va dichiarata inammissibile per mancata integrazione della fattispecie indicata dall’art. 202, comma 1, lett. “f” del c.g.c.,
ove si ammette questa forma di impugnazione per errore di fatto soltanto se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
Le spese seguono l’esito del giudizio e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l’istanza di revocazione in epigrafe e liquida le spese del giudizio in euro 176,00 (centosettantasei/00).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 marzo 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Fabio ET FF
IL PRESIDENTE
EN RR
F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata in Segreteria il 07/04/2026
I L DIRIGENTE
MO GI
F.to digitalmente