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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 24/09/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2036/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI OV
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 2036/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: lavoratrice dipendente presso SIT spa reddito: euro 33.782,00 netti nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Marily Bux presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a Comacchio, Lido degli Estensi (FE), Via Giovanni Pascoli n. 13 professione: lavoratore dipendente presso Cavalleretti Stampaggio SRLU reddito: euro 37.813,00 netti nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Rosalia La Barbera presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a RO il 14-9-2003 (anno 2003, Numero 73, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione sono nati i figli e , rispettivamente il 3-12-2001 e Per_1 Per_2 il 19-4-2015.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. I coniugi vivono separati, nel reciproco rispetto;
2. La casa familiare sita in AR (RO), Via dei Turolla n. 2942/C, è assegnata, con tutti gli arredi, alla SI , che continuerà ad abitarla insieme ai Parte_1 figli;
il sig. ha già prelevato dall'abitazione familiare tutti gli effetti Parte_2 personali, e nulla rivendica in merito;
3. Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_3 con residenza privilegiata con la madre che ne curerà l'ordinaria amministrazione mentre qualsivoglia ulteriore decisione straordinaria che riguardi il minore dovrà essere presa consensualmente da entrambi;
il IG. eserciterà il seguente Parte_2 diritto di visita: il padre trascorrerà con il figlio dal venerdì post doposcuola al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola, a settimane alterne;
ogni settimana, il padre starà con un pomeriggio post doposcuola con Per_2 pernottamento presso l'abitazione dello stesso;
il IG. accompagnerà il figlio a scuola nei giorni di lunedì Parte_2 Per_2
(quando il weekend è di sua spettanza), il martedì, il mercoledì, il giovedì ed il venerdì. Nell'ipotesi in cui il IG. dovesse avere impegni lavorativi o Parte_2 motivi di impedimento li comunicherà, con congruo preavviso alla IG.ra che Pt_1 provvederà ad accompagnare il figlio a scuola. Per_2
Durante il periodo estivo il padre trascorrerà con il figlio due settimane anche non consecutive, durante il periodo natalizio 7 giorni alternando Vigilia, Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, come da protocollo;
durante le feste Pasquali, 3 giorni alternando Pasqua e Pasquetta. I suddetti periodi verranno comunicati entro il 30 marzo di ogni anno;
4. il sig. verserà alla SI a titolo di mantenimento per i figli la Parte_2 Pt_1 somma di euro 400,00 per il figlio ed € 300,00 per la figlia , Per_2 Per_1 attualmente economicamente non indipendente, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre l'aggiornamento ISTAT a partire dall'anno successivo all'avvenuta omologa;
5. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore, nella misura del cinquanta per cento, secondo il criterio che segue. Il genitore che sosterà la spesa lo comunicherà immediatamente all'altro e il rimborso della quota da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro e non oltre il mese successivo con versamento a mezzo bonifico bancario: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
f) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
g) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
2 spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) mensa scolastica;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) assicurazione scolastica;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di recupero e lezioni private;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) la quota relativa ad almeno un'attività sportiva con tutto il relativo corredo. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); I coniugi convengono che la spesa dovrà essere concordata qualora superi l'importo di Euro 100,00. 6. L'assegno unico INPS verrà percepito integralmente dalla IG.ra ; Pt_1
7. L'autovettura Fiat 500L targata FJ102SL intestata alla SI , in Parte_1 regime di comunione dei beni, resterà in uso e proprietà alla stessa e il sig.
si obbliga a non rivendicare alcun diritto sul mezzo;
Parte_2
8. i coniugi si dichiarano indipendenti economicamente ed autosufficienti, pertanto, nulla devono riconoscersi a livello di contribuzione mensile al mantenimento;
9. i coniugi si impegnano a chiudere, entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, i conti e gli investimenti cointestati, suddividendo in egual misura l'importo residuo;
verranno suddivisi altresì anche gli importi esistenti sui rispettivi conti personali. In tale sede, il IG. si impegna a riconoscere alla IG.ra Parte_2
il 50% degli importi, oltre € 5.000,00 a titolo forfettario, fermo restando Pt_1 quando sottoscritto tra le parti con transazione separata al presente atto;
10. La IG.ra si accolla il credito nei confronti del di lei fratello, a cui è stata Pt_1 prestata la somma di Euro 10.000,00 con denaro proveniente dai conti comuni, che dovrà essere computato nella ripartizione dei conti e degli investimenti comuni;
11. nell'ambito degli accordi patrimoniali tra coniugi, IG. , C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...], e residente a [...], C.F._2
Lido degli Estensi, Viale Pascoli 13 , titolare della quota nella misura di 1/2 della proprietà delle unità immobiliari di cui infra, si impegna a trasferire, ai sensi della legge n. 74/97 art. 19 e sentenza della Corte di Cassazione n. 154/99, alla IG.ra
3 , C.F. nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 residente a [...], i seguenti beni: per la quota di 1/2: Comune di AR, foglio 1, mappale n. 60 sub. 32, cat. A/2, classe 2, vani 5, RCE
€ 413,17; parti comuni censite nel NCT, foglio 1, mappale 60 ente urbano e corte censita nel NCEU, foglio 1, mappale 60 sub. 34, bene comune non censibile;
corte di pertinenza censita nel NCEU, foglio 1, mappale 283, area urbana di 28 mq, con diritti sulla corte distinta nel NCEU al foglio 1, mappale n. 60 sub. 34, bene comune non censibile;
garage sito nel Comune di AR (RO), censito nel NCEU al foglio 1, mappale 60, sub. 38, piano terra, cat. C/6, classe 2, mq 15, RCE 36,41. la comproprietà condominiale di 1/8 della stradella di collegamento alla pubblica via, censita nel NCT, foglio 1, mappale n. 288 di mq 241, RDE € 2,04 e mapp. 287 di mq 64 ente urbano, quest'ultima censita nel NCEU, foglio 1, mapp. 287, area urbana di 64 mq;
la piena proprietà di terreno agricolo esteso, censito nel Catasto terreni di AR (RO), foglio 1, particella 65, vigneto di 2° classe, ca. 22.88, RD € 21,15, RA € 14,18; terreno agricolo esteso, censito nel Catasto terreni di AR (RO), foglio 1, particella 289, seminativo – arborato di 2° classe, ca. 53, RD € 0,45, RA € 0,30; si impegna a trasferire, inoltre, il diritto di comproprietà di 14/16 sul terreno agricolo esteso, censito nel Catasto terreni di AR (RO), foglio 1, particella 288, seminativo – arborato di 2° classe, ca. 2,41, RD € 2,04, RA € 1,37. La cessione sarà a titolo gratuito e costituisce elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale e avverrà entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Con detta operazione, il IG. si impegna a rinunciare a qualsivoglia Parte_2 pretesa economica passata, presente e futura in relazione ai beni suindicati. Il mutuo ipotecario sottoscritto da entrambe le parti con , in data Controparte_1
15/09/2008, con atto del Notaio registrato in RO in data Persona_4
07/10/2008 al n. 3275 serie 1T, del valore complessivo di € 98.640,00, verrà estinto e/o accollato dalla IG.ra ed il IG. verrà Parte_1 Parte_2 svincolato da qualsivoglia impegno contrattuale. Le spese notarili verranno sostenute dalla IG.ra . Pt_1
Sempre nell'ambito degli accordi patrimoniali tra coniugi, la IG.ra , C.F. Parte_1
nata a [...] il [...], e residente a [...], C.F._1
Via dei Turolla n. 2942/C, titolare della quota nella misura di 1/2 della proprietà delle unità immobiliari di cui infra, si impegna a trasferire, ai sensi della legge n. 74/97 art. 19 e sentenza della Corte di Cassazione n. 154/99, al IG. Parte_2
, C.F. , nato a [...] il [...], e residente
[...] C.F._2
a AR (RO) in Via dei Turolla n. 2942/C, la quota di suo proprietà del bene così censito: Comune di Comacchio (FE), località Lido degli Estensi, viale Pascoli n. 13, foglio 69, mappale n. 430, sub. 6, piano 1, cat. A/3, classe 2, vani 3,5, RCE € 271,14. La cessione sarà a titolo gratuito e costituisce elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale.
4 Con detta operazione, la IG.ra si impegna a rinunciare a qualsivoglia pretesa Pt_1 economica passata, presente e futura in relazione a tale immobile. La stessa verrà liberata dal vincolo contratto in sede di sottoscrizione del mutuo fondiario in essere con , come da atto del Notaio Controparte_2 [...]
registrato in RO in data 24/11/2016 al n. 6560 serie 1T, per un Per_5 importo di € 42.052,51 nella quale risulta parte fideiubente. Le spese notarili verranno sostenute dal IG. . Parte_2
12. i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio e qualsivoglia ulteriore documentazione a favore del minore per spostamenti all'estero;
13. i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente i cambi di residenza e del numero di cellulare per consentire i contatti nell'interesse della prole;
14. i coniugi dichiarano di aver proceduto alla divisione dei beni comuni, attestando di non aver più nulla a pretendere a tale titolo l'un dall'altro.
15.spese legali compensate.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19-6-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli e , Per_1 Per_2 la prima maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
5 Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 2036/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a RO il 14-9-2003, e li Parte_2 autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RO, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a RO, il 24 settembre 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI OV
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 2036/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: lavoratrice dipendente presso SIT spa reddito: euro 33.782,00 netti nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Marily Bux presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a Comacchio, Lido degli Estensi (FE), Via Giovanni Pascoli n. 13 professione: lavoratore dipendente presso Cavalleretti Stampaggio SRLU reddito: euro 37.813,00 netti nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Rosalia La Barbera presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a RO il 14-9-2003 (anno 2003, Numero 73, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione sono nati i figli e , rispettivamente il 3-12-2001 e Per_1 Per_2 il 19-4-2015.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. I coniugi vivono separati, nel reciproco rispetto;
2. La casa familiare sita in AR (RO), Via dei Turolla n. 2942/C, è assegnata, con tutti gli arredi, alla SI , che continuerà ad abitarla insieme ai Parte_1 figli;
il sig. ha già prelevato dall'abitazione familiare tutti gli effetti Parte_2 personali, e nulla rivendica in merito;
3. Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_3 con residenza privilegiata con la madre che ne curerà l'ordinaria amministrazione mentre qualsivoglia ulteriore decisione straordinaria che riguardi il minore dovrà essere presa consensualmente da entrambi;
il IG. eserciterà il seguente Parte_2 diritto di visita: il padre trascorrerà con il figlio dal venerdì post doposcuola al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola, a settimane alterne;
ogni settimana, il padre starà con un pomeriggio post doposcuola con Per_2 pernottamento presso l'abitazione dello stesso;
il IG. accompagnerà il figlio a scuola nei giorni di lunedì Parte_2 Per_2
(quando il weekend è di sua spettanza), il martedì, il mercoledì, il giovedì ed il venerdì. Nell'ipotesi in cui il IG. dovesse avere impegni lavorativi o Parte_2 motivi di impedimento li comunicherà, con congruo preavviso alla IG.ra che Pt_1 provvederà ad accompagnare il figlio a scuola. Per_2
Durante il periodo estivo il padre trascorrerà con il figlio due settimane anche non consecutive, durante il periodo natalizio 7 giorni alternando Vigilia, Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, come da protocollo;
durante le feste Pasquali, 3 giorni alternando Pasqua e Pasquetta. I suddetti periodi verranno comunicati entro il 30 marzo di ogni anno;
4. il sig. verserà alla SI a titolo di mantenimento per i figli la Parte_2 Pt_1 somma di euro 400,00 per il figlio ed € 300,00 per la figlia , Per_2 Per_1 attualmente economicamente non indipendente, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre l'aggiornamento ISTAT a partire dall'anno successivo all'avvenuta omologa;
5. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore, nella misura del cinquanta per cento, secondo il criterio che segue. Il genitore che sosterà la spesa lo comunicherà immediatamente all'altro e il rimborso della quota da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro e non oltre il mese successivo con versamento a mezzo bonifico bancario: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
f) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
g) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
2 spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) mensa scolastica;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) assicurazione scolastica;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di recupero e lezioni private;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) la quota relativa ad almeno un'attività sportiva con tutto il relativo corredo. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); I coniugi convengono che la spesa dovrà essere concordata qualora superi l'importo di Euro 100,00. 6. L'assegno unico INPS verrà percepito integralmente dalla IG.ra ; Pt_1
7. L'autovettura Fiat 500L targata FJ102SL intestata alla SI , in Parte_1 regime di comunione dei beni, resterà in uso e proprietà alla stessa e il sig.
si obbliga a non rivendicare alcun diritto sul mezzo;
Parte_2
8. i coniugi si dichiarano indipendenti economicamente ed autosufficienti, pertanto, nulla devono riconoscersi a livello di contribuzione mensile al mantenimento;
9. i coniugi si impegnano a chiudere, entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, i conti e gli investimenti cointestati, suddividendo in egual misura l'importo residuo;
verranno suddivisi altresì anche gli importi esistenti sui rispettivi conti personali. In tale sede, il IG. si impegna a riconoscere alla IG.ra Parte_2
il 50% degli importi, oltre € 5.000,00 a titolo forfettario, fermo restando Pt_1 quando sottoscritto tra le parti con transazione separata al presente atto;
10. La IG.ra si accolla il credito nei confronti del di lei fratello, a cui è stata Pt_1 prestata la somma di Euro 10.000,00 con denaro proveniente dai conti comuni, che dovrà essere computato nella ripartizione dei conti e degli investimenti comuni;
11. nell'ambito degli accordi patrimoniali tra coniugi, IG. , C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...], e residente a [...], C.F._2
Lido degli Estensi, Viale Pascoli 13 , titolare della quota nella misura di 1/2 della proprietà delle unità immobiliari di cui infra, si impegna a trasferire, ai sensi della legge n. 74/97 art. 19 e sentenza della Corte di Cassazione n. 154/99, alla IG.ra
3 , C.F. nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 residente a [...], i seguenti beni: per la quota di 1/2: Comune di AR, foglio 1, mappale n. 60 sub. 32, cat. A/2, classe 2, vani 5, RCE
€ 413,17; parti comuni censite nel NCT, foglio 1, mappale 60 ente urbano e corte censita nel NCEU, foglio 1, mappale 60 sub. 34, bene comune non censibile;
corte di pertinenza censita nel NCEU, foglio 1, mappale 283, area urbana di 28 mq, con diritti sulla corte distinta nel NCEU al foglio 1, mappale n. 60 sub. 34, bene comune non censibile;
garage sito nel Comune di AR (RO), censito nel NCEU al foglio 1, mappale 60, sub. 38, piano terra, cat. C/6, classe 2, mq 15, RCE 36,41. la comproprietà condominiale di 1/8 della stradella di collegamento alla pubblica via, censita nel NCT, foglio 1, mappale n. 288 di mq 241, RDE € 2,04 e mapp. 287 di mq 64 ente urbano, quest'ultima censita nel NCEU, foglio 1, mapp. 287, area urbana di 64 mq;
la piena proprietà di terreno agricolo esteso, censito nel Catasto terreni di AR (RO), foglio 1, particella 65, vigneto di 2° classe, ca. 22.88, RD € 21,15, RA € 14,18; terreno agricolo esteso, censito nel Catasto terreni di AR (RO), foglio 1, particella 289, seminativo – arborato di 2° classe, ca. 53, RD € 0,45, RA € 0,30; si impegna a trasferire, inoltre, il diritto di comproprietà di 14/16 sul terreno agricolo esteso, censito nel Catasto terreni di AR (RO), foglio 1, particella 288, seminativo – arborato di 2° classe, ca. 2,41, RD € 2,04, RA € 1,37. La cessione sarà a titolo gratuito e costituisce elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale e avverrà entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Con detta operazione, il IG. si impegna a rinunciare a qualsivoglia Parte_2 pretesa economica passata, presente e futura in relazione ai beni suindicati. Il mutuo ipotecario sottoscritto da entrambe le parti con , in data Controparte_1
15/09/2008, con atto del Notaio registrato in RO in data Persona_4
07/10/2008 al n. 3275 serie 1T, del valore complessivo di € 98.640,00, verrà estinto e/o accollato dalla IG.ra ed il IG. verrà Parte_1 Parte_2 svincolato da qualsivoglia impegno contrattuale. Le spese notarili verranno sostenute dalla IG.ra . Pt_1
Sempre nell'ambito degli accordi patrimoniali tra coniugi, la IG.ra , C.F. Parte_1
nata a [...] il [...], e residente a [...], C.F._1
Via dei Turolla n. 2942/C, titolare della quota nella misura di 1/2 della proprietà delle unità immobiliari di cui infra, si impegna a trasferire, ai sensi della legge n. 74/97 art. 19 e sentenza della Corte di Cassazione n. 154/99, al IG. Parte_2
, C.F. , nato a [...] il [...], e residente
[...] C.F._2
a AR (RO) in Via dei Turolla n. 2942/C, la quota di suo proprietà del bene così censito: Comune di Comacchio (FE), località Lido degli Estensi, viale Pascoli n. 13, foglio 69, mappale n. 430, sub. 6, piano 1, cat. A/3, classe 2, vani 3,5, RCE € 271,14. La cessione sarà a titolo gratuito e costituisce elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale.
4 Con detta operazione, la IG.ra si impegna a rinunciare a qualsivoglia pretesa Pt_1 economica passata, presente e futura in relazione a tale immobile. La stessa verrà liberata dal vincolo contratto in sede di sottoscrizione del mutuo fondiario in essere con , come da atto del Notaio Controparte_2 [...]
registrato in RO in data 24/11/2016 al n. 6560 serie 1T, per un Per_5 importo di € 42.052,51 nella quale risulta parte fideiubente. Le spese notarili verranno sostenute dal IG. . Parte_2
12. i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio e qualsivoglia ulteriore documentazione a favore del minore per spostamenti all'estero;
13. i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente i cambi di residenza e del numero di cellulare per consentire i contatti nell'interesse della prole;
14. i coniugi dichiarano di aver proceduto alla divisione dei beni comuni, attestando di non aver più nulla a pretendere a tale titolo l'un dall'altro.
15.spese legali compensate.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19-6-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli e , Per_1 Per_2 la prima maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
5 Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 2036/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a RO il 14-9-2003, e li Parte_2 autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RO, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a RO, il 24 settembre 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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